Sentenza n. 144/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/05/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6r.d.l. 1825/1924
- art. 2r.d.l. 1825/1924
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,
commi primo e secondo, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825
(Disposizioni relative al contratto d'impiego privato) e dell'art. 2
d.l.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai
lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 gennaio 1977 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Orsi Basilio c. S.p.A. Italcable, iscritta al
n. 259 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 12 aprile 1977 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile di lavoro vertente tra Gentile Antonino e S.a.s.
Archieco, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1977;
3) ordinanza emessa il 9 novembre 1977 dal Pretore di Caltagirone
nel procedimento civile di lavoro vertente tra Balata Giacomo c/S.p.A.
Ceramiche di Caltagirone, iscritta al n. 601 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67
dell'anno 1978;
4) ordinanza emessa il 26 aprile 1979 dal Pretore di Lodi sul
ricorso proposto da Mirabelli Cesare c/ Congregazione di Muzza,
iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;
5) ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dalla Corte di Cassazione sul
ricorso proposto da Felisari Armando c/ S.p.A. Esso Italiana, iscritta
al n. 880 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Orsi Basilio, della Congregazione
di Muzza, di Felisari Armando e della Società Esso nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
uditi gli avvocati Luciano Ventura per Orsi ed Enrico Biamonti per
Felisari e l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Tutte le ordinanze sollevano questioni che si riferiscono al
problema concernente la conservazione del posto di lavoro al dipendente
chiamato alle armi; vanno, però, tenute distinte le due ordinanze (nn.
265 e 601/77) che investono la legittimità costituzionale dell'art. 2
d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303, in quanto pacificamente
concernono rapporti di lavoro recenti, sicuramente sorti e disciplinati
da norme ordinarie tuttora vigenti, dalle residue tre (nn. 259/77;
908/79 e 880/80) che, riferendosi, invece, a rapporti sorti sotto il
precedente ordinamento, hanno impugnato l'art. 6 primo comma r.d.l. 13
novembre 1924 n. 1825, conv. nella l. 18 marzo 1926 n. 562.
In effetti, poi, oltre alla ovvia diversità delle questioni
inerenti alle norme impugnate, le tre ultime ordinanze coinvolgono
altresì problemi di "efficacia" e di "applicazione" di leggi abrogate.
2. - Il primo gruppo è costituito dall'ord. 12 aprile 1977 del
Pretore di Genova (n. 265/77 Reg. ord.) e dall'ord. 9 novembre 1977 del
Pretore di Caltagirone (n. 601/77 Reg. ord.).
In ambo i casi il prestatore di lavoro era stato licenziato (l'uno
nell'agosto 1975, l'altro nel maggio 1977) all'atto della chiamata alle
armi per il servizio di leva; e ciò in quanto, pur appartenendo essi a
classi dal 1924 in poi - come prescrive la norma impugnata - non
avevano ancora superato il minimo di tre mesi di servizio, pure
prescritto dal Decreto come condizione per il godimento del beneficio.
Le due ordinanze ravvisano contrasto di siffatta limitazione con il
disposto degli artt. 52 e 3 Cost.. Quanto al primo, perché il chiaro
precetto costituzionale non sembra ammettere deroghe di sorta al
principio secondo cui il servizio militare "non pregiudica la posizione
di lavoro del cittadino". Quanto al secondo, perché una durata del
servizio inferiore a tre mesi non è situazione tale da giustificare
così grave disparità di trattamento.
In ambo i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Secondo l'Avvocatura, l'art. 52 dev'essere interpretato in modo da
estendere il richiamo alla legge ordinaria anche per ogni altro effetto
della prestazione del servizio militare, oltre ai limiti e ai modi
della sua prestazione. Ben può, perciò, il legislatore disciplinare
anche il "non - pregiudizio" alla posizione di lavoro del cittadino,
attraverso scelte discrezionali variabili nel tempo.
Quanto poi al preteso contrasto coll'art. 3 Cost., obiettava
l'Avvocatura che l'avere fissato in un tempo superiore ad almeno tre
mesi di servizio il periodo minimo per conseguire il diritto alla
conservazione del posto, rappresenta una scelta attentamente ponderata
tra più alternative astrattamente configurabili: e si tratterebbe di
scelta che, in definitiva, andrebbe a tutto vantaggio del lavoratore.
D'altra parte, nessuna anzianità oppure tre mesi di anzianità non
rappresentano un'identica posizione nell'azienda in fatto di esperienze
vissute, ed è quindi giustificata la diversità di trattamento.
3. - Del secondo gruppo fanno parte le due ordinanze 14 gennaio
1977 (n. 259/77 Reg. ord.) e 9 maggio 1980 (n. 880/80 Reg. ord), ambo
della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nonché l'ord. 26 aprile
1979 del Pretore di Lodi, in funzione di Giudice del lavoro (n. 908/79
Reg. ord.).
Per la sostanziale identità delle motivazioni, le questioni
sollevate dalle due ordinanze della Suprema Corte possono essere
esaminate congiuntamente.
In ambo i casi, come del resto si è già accennato, si tratta di
rapporti di lavoro sorti sotto il precedente ordinamento. Nel caso
della prima ordinanza, il lavoratore, tale Basilio Orsi, era stato
assunto il 1 ottobre 1926 e licenziato il 28 aprile 1927, al momento
della chiamata alle armi per il servizio di leva: era stato, poi,
riassunto dalla stessa Ditta (Italcable S.p.A.) al termine del servizio
il 5 dicembre 1927 e vi era rimasto al lavoro fino alla quiescenza,
raggiunta il 31 gennaio 1967. Nell'altro caso, il lavoratore, Armando
Felisari, assunto il 13 novembre 1931, era stato licenziato 1'11 maggio
1937 per chiamata alle armi: ma poi la stessa Ditta (Esso Italiana
S.p.A., che aveva frattanto assorbito precedenti Aziende) lo aveva
riassunto al termine del servizio militare il 22 settembre 1938
mantenendolo fino alla definitiva cessazione del rapporto il 15
febbraio 1973.
Entrambi hanno incontrato la resistenza dei rispettivi datori di
lavoro alla loro pretesa di ricevere l'indennità di fine rapporto
commisurata agli anni di lavoro prestati fin dal momento della prima
assunzione. Essi sostenevano, infatti, che non si dovesse tenere alcun
conto del fatto che si era verificato un licenziamento in occasione
della loro chiamata alle armi, in quanto la disposizione di legge che
in allora lo aveva legittimato
(art. 6, primo comma, d.l. n. 1825 del 1924) era stata travolta
dapprima dal d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 e poscia
comunque sicuramente dall'art. 52, secondo comma, Cost..
Le ordinanze della Corte di Cassazione ritenevano rilevante e non
infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l.
1825/1924 art. 6, primo comma, con riferimento all'art. 52, secondo
comma, Cost., tenendo anche conto della sent. n. 8/1963 di questa Corte
che aveva chiarito doversi ritenere incluso nel concetto di "posizione
di lavoro" anche il diritto all'indennità di anzianità. Secondo le
dette ordinanze, pur dovendosi riconoscere perfettamente legittimo il
licenziamento avvenuto in allora a causa della chiamata alle armi,
l'operatività dell'art. 6, primo comma, del d.l. impugnato non si
sarebbe, però, esaurita colla conclusione di quel primo rapporto.
Dato, infatti, che il diritto all'indennità di anzianità si
perfeziona soltanto al momento della definitiva estinzione del rapporto
di lavoro subordinato, i due lavoratori non potevano esercitare, se non
appunto in questo momento, la loro pretesa che, in forza del citato
disposto costituzionale, i datori di lavoro avessero a corrispondere
l'indennità in relazione ad un unico rapporto di lavoro a far epoca
dalla prima assunzione.
Non si tratterebbe, perciò, ad avviso della Cassazione, di far
perdere effetto alla risoluzione del rapporto avvenuta ipso iure in
forza dell'art. 6, secondo comma, del decreto, ma piuttosto di
constatare che tale norma ancor oggi impedisce, ai fini del computo
dell'anzianità nelle specie in esame, di tener conto del periodo di
assenza per servizio di leva. La posizione di lavoro del dipendente,
garantita dall'art. 52, secondo comma, Cost., viene perciò a risentire
ancor oggi degli effetti di detta norma che, in tal senso, appare
tuttora operante e discriminante, e quindi contrastante col precetto
costituzionale.
Con atto 3 giugno 1977 si costituiva in giudizio, in rappresentanza
della parte Basilio Orsi, l'avv. Luciano Ventura il quale,
nell'associarsi agli argomenti addotti dall'ordinanza di rimessione,
poneva in luce un particolare profilo. E cioè che il decreto
impugnato, assegnando col secondo e terzo comma dell'art. 6 un
trattamento diverso e più favorevole per i "richiamati" alle armi
rispetto ai "chiamati di leva", pone in essere una ingiustificata
discriminazione.
È intervenuto nello stesso giudizio, e soltanto in questo (ord.
259/77), anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa sosteneva, al contrario, che il fatto della riassunzione da
parte dello stesso datore di lavoro è occasionale, e determina, anzi,
ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di quei
lavoratori che, trovandosi in situazione analoga, non possano far
valere le stesse pretese. Vero è che il primo rapporto si è esaurito
definitivamente e legittimamente molto prima che la Costituzione
entrasse in vigore, e non può essere richiamato in vita col pretesto
che il secondo rapporto si è esaurito solo di recente e che, perciò,
solo ora possono essere avanzate le conseguenti pretese. Chiede,
quindi, l'Avvocatura che la sollevata questione sia dichiarata
improponibile per assoluta irrilevanza nel giudizio.
Nell'altro giudizio (ord. 880/80) si costituivano soltanto le parti
private: Armando Felisari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico
Biamonti e Francesco Saverio Galeoni e la S.p.A. Esso Italiana cogli
avv.ti Gino Mensi di Genova e Gian Paolo Zanchini di Roma. L'una e
l'altra parte, oltre alle deduzioni in sede di costituzione,
presentavano anche "memoria".
Il Felisari sosteneva che la norma dell'art. 6 del r.d.l. n. 1825
del 1924 conserva il suo contrasto colla Costituzione, e che la
questione è, perciò, rilevante in quanto la Carta fondamentale è
entrata in vigore in pendenza del rapporto di lavoro che si è concluso
nel febbraio 1973: e ritiene che, dichiarata l'illegittimità
dell'articolo di legge impugnato, debba applicarsi il d.l.C.p.S. 13
settembre 1946 n. 303 nell'interpretazione data da questa Corte colla
sent. 16 febbraio 1963 n. 8.
Per il resto, ribadiva gli argomenti dell'ordinanza di rimessione.
La S.p.A. Esso Italiana opponeva, invece, che non è questione che
riguardi l'applicazione di norma incostituzionale, ma bensì la
verifica se la stessa avesse o non prodotto effetti definitivi ed
irreversibili già prima che la Costituzione entrasse in vigore.
Pretendere che il Felisari possa oggi esercitare i diritti concernenti
la situazione definita significherebbe far rivivere ciò che è stato
in allora chiuso in modo insuscettibile di modificazioni.
Né esatto - osservava la Esso, polemizzando con un rilievo
dell'ordinanza - che, ciò opponendo, si sia sostanzialmente
riconosciuto da parte degli stessi resistenti l'attualità nel giudizio
odierno della norma impugnata. La Esso ha soltanto richiamato
l'attenzione sul "fatto" dell'avvenuta effettiva e legittima estinzione
del rapporto giuridico tra il Felisari e il primo datore di lavoro.
Concludeva, pertanto, la parte resistente per l'irrilevanza della
sollevata questione.
Tali argomenti venivano ribaditi nella memoria depositata il 15
febbraio 1984.
3.1. - La questione sollevata dal Pretore di Lodi coll'ord. 26
aprile 1979 n. 908 presenta qualche profilo particolare, pur
attestandosi sull'impugnazione della stessa norma e sugli stessi
problemi di fondo.
Tale Cesare Mirabelli, infatti, era stato assunto il 1 ottobre 1940
dalla Congregazione di Muzza, Consorzio di miglioramento fondiario, ed
era stato licenziato di diritto e di fatto, come accerta il Pretore (e
non fittiziamente come sosteneva il Mirabelli), il 24 agosto 1943 a
seguito della sua chiamata alle armi, in base alla nota disposizione
del r.d.l. 1825/1924 allora vigente. Il Mirabelli, però, rimase
pochissimi giorni alle armi, in quanto si eclissò a seguito della
situazione creatasi 1'8 settembre 1943. Secondo gli accertamenti del
Pretore, la riassunzione avvenne l'1 maggio 1944 ed il rapporto si
concluse definitivamente il 30 aprile 1977.
Il Pretore, sollevando questione identica a quella portata dalle
ordinanze della Cassazione di cui s'è detto sopra, riconosce che il
primo rapporto è da considerarsi definitivamente risolto, non potendo
dispiegare su di esso alcun effetto né il successivo d.l. 303/1946,
né l'art. 52, secondo comma, Cost.. Richiama, anzi il Pretore a
questo proposito la sent. 29 luglio 1976 n. 194 di questa Corte (che la
Cassazione ignora nelle sue ordinanze) proprio nel passo dove è stato
deciso che sui rapporti interrotti anteriormente all'entrata in vigore
del d.l. 3 settembre 1946 n. 303, da considerarsi, perciò, esauriti
"non possono avere incidenza e forza retroattiva né la disposizione
successiva del Decreto n. 303/46, che ha concesso ampio spazio alla
tutela di conservazione del posto di lavoro ed al computo
dell'indennità di anzianità, né la solenne dichiarazione dell'art.
52 Cost.". Ma il richiamo è espresso a fini polemici, giacché opina
il Pretore che la sentenza di questa Corte non abbia tenuto conto della
disparità di trattamento che viene per tal modo a determinarsi fra
chi, alla fine del rapporto di lavoro, gode di un trattamento più
favorevole rispetto a chi vede limitati i suoi diritti per il solo
fatto di avere espletato il servizio militare anteriormente al 1946.
Secondo il Pretore, poi, non avrebbe pregio il rilievo concernente
la già avvenuta corresponsione dell'indennità di anzianità al
momento della chiusura di quel primo rapporto giacché, anche a
prescindere dal computo del periodo trascorso alle armi, la misura
dell'indennità, calcolata sulla base dell'ultimo stipendio, è
certamente superiore a quella percepita all'epoca della prima
risoluzione.
Ritiene, perciò, il rimettente che la questione debba essere
soprattutto orientata in relazione all'art. 3 Cost., e che lo stesso
art 52, secondo comma, vada letto alla luce dell'art. 36, primo comma
Cost., in quanto soltanto dal combinato disposto delle due norme
emergerebbe quell'aspetto della "posizione di lavoro", riferibile
all'indennità di anzianità che, quale forma differita di
retribuzione, deve risultare proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro svolto. Ed è proprio dell'elemento "qualitativo" che il
Pretore fa un punto di forza del suo argomentare, in quanto ritiene che
il frazionamento della "posizione di lavoro" di chi è stato alle
dipendenze dello stesso datore, non correlando per un certo periodo la
liquidazione all'ultima qualifica e all'ultima retribuzione, si risolva
in un patente contrasto col precetto costituzionale.
L'impugnazione della stessa norma, contemplata dalle ordinanze
della Cassazione, è qui riferita, perciò, oltre che all'art. 52,
secondo comma Cost., anche ai parametri di cui agli artt. 3 e 36 primo
comma Cost..
Interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura, ribadendo l'impossibilità di far rivivere il
rapporto estinto col pretesto che la pretesa diventa attuale soltanto
ora colla cessazione del secondo rapporto, contestava anche il profilo
di illegittimità riferito all'art. 3 Cost. L'uguaglianza sancita da
quest'ultima norma non è - osserva l'Avvocatura - un egualitarismo
assoluto di tutti i soggetti in qualunque situazione ma richiede la
verifica delle situazioni di fatto in cui versano i vari soggetti.
E nella specie rileva proprio la differenziazione temporale nella
formazione dei rapporti considerati dall'ordinamento, che ben
giustifica il diverso trattamento.
Né vale obbiettare - secondo l'Avvocatura - quanto rileva il
Pretore nell'ordinanza, secondo cui l'ultimo stipendio percepito dal
Mirabelli nel secondo rapporto sarebbe certamente superiore a quello
base liquidato alla chiusura del primo. Innanzitutto perché anche se
fosse, la circostanza non potrebbe incidere sulla sostanza della
questione, e poi perché in termini reali l'obbiezione è infondata.
Ragguagliate ai corrispettivi valori, è vero, invece, il contrario:
l'indennità percepita nel 1943 aveva valore sicuramente superiore a
quella liquidabile nel 1977 per il periodo 1940-1943. Ché, anzi, se
il lavoratore dovesse davvero percepirle entrambe conseguirebbe
ingiusta locupletazione.
Chiedeva, perciò, l'Avvocatura che la sollevata questione venisse
dichiarata irrilevante, o comunque infondata.
Anche la Congregazione di Muzza si costituiva in giudizio,
rappresentata e difesa dagli avvocati Franco De Amicis di Milano e
Giorgio Villa di Roma.
Nelle deduzioni i legali, concludendo nei sensi stessi
dell'Avvocatura, sottolineavano, però, che il Pretore aveva
insindacabilmente accertato in fatto che soltanto dal 24 agosto all'8
settembre il Mirabelli aveva prestato servizio militare. Per il periodo
successivo, essendosi disciolte le FF.AA. dello Stato, egli non
potrebbe comunque essere considerato in servizio militare, e non
potrebbe, perciò, considerarsi coperto dalla tutela costituzionale,
quand'anche questa fosse ritenuta estensibile a rapporti precedenti la
sua entrata in vigore.
Infatti, dopo l'8 settembre, la posizione di lavoro del Mirabelli
non subì i pregiudizi derivanti dal servizio di leva, ma bensì quelli
dipendenti dai gravi avvenimenti bellici e politici che afflissero in
quell'epoca il Paese.
Il Pretore avrebbe inoltre accertato - secondo quanto riferisce
parte resistente - che per circa otto mesi le parti si accordarono nel
senso che il Mirabelli forniva al consorzio il frutto di un suo lavoro
autonomo, e soltanto coll'1 maggio 1944 si ebbe un nuovo contratto di
lavoro subordinato.
Comunque, la Congregazione di Muzza si richiamava al contenuto
della sent. 28 luglio 1976 n. 194 di questa Corte, che le obbiezioni
del Pretore non avrebbero certo superata. Considerato in diritto :
1. - Nonostante il particolare profilo sotto cui le questioni
vengono sollevate da ciascuno dei due gruppi di ordinanze, riferendosi
comunque tutte al problema della conservazione del posto di lavoro al
dipendente privato chiamato alle armi, possono essere riunite in unico
giudizio.
2. - La questione sollevata dalle ordinanze 12 aprile 1977 del
Pretore di Genova (n. 265/77 Reg. ord.) e 9 novembre 1977 del Pretore
di Caltagirone (n. 601/77 Reg. ord.) è fondata.
In realtà la limitazione apposta dall'art. 2 d. legisl. C.p.S. 13
settembre 1946 n. 303 alla non pregiudicabilità della posizione di
lavoro del cittadino, a causa della prestazione del servizio militare
per chiamata alle armi, è incompatibile già colla disposizione di cui
all'art. 3 Cost..
Premesso che correttamente i giudici remittenti hanno escluso che
la limitazione potesse essere riferita soltanto ai lavoratori
"rinviati" alla chiamata della classe 1924 (per le esatte ragioni
letterali e logiche indicate nella motivazione), e osservato che non è
rilevante il limite rappresentato dalla classe indicata dal decreto
perché i lavoratori interessati alla sollevata questione appartengono
entrambi a tale classe di leva, l'ulteriore condizione apposta
dall'art. 2 del decreto determina ingiustificata disparità fra i
giovani lavoratori che si vedono negato o riconosciuto il beneficio in
relazione alla circostanza di avere o non superato i tre mesi di
anzianità.
Non sembra, infatti, che questa discriminazione sia
sufficientemente giustificata sul piano razionale. Secondo
l'Avvocatura, il legislatore avrebbe inteso evitare che le aziende,
preoccupate per i loro bilanci, finissero per escludere dalle
assunzioni i giovani prossimi alla chiamata, in quanto avrebbero dovuto
altrimenti sopportare due costi: quello del lavoratore da assumere in
sostituzione del lavoratore alle armi, e quello della retribuzione
differita che avrebbero dovuto, a suo tempo, corrispondere, mediante
l'indennità di anzianità, al lavoratore militare anche per il tempo
in cui il rapporto era rimasto sospeso.
Ma il ragionamento non convince. Il salario del lavoratore
sostituto, infatti, equivale comunque a quello che avrebbe percepito il
lavoratore chiamato alle armi, se fosse rimasto al lavoro. Tutto
l'onere, pertanto, si riduce ad un mese di salario da corrispondere al
lavoratore sostituto, quale indennità di fine lavoro al rientro dal
servizio di leva del lavoratore militare: troppo poco per dare
ragionevole giustificazione alla detta sperequazione. Né si può
concordare sull'ulteriore argomento secondo cui il lavoratore che abbia
superato di un giorno i tre mesi di anzianità abbia tali vissute
esperienze nell'azienda da meritare un trattamento così privilegiato
rispetto a colui che stia per raggiungere i tre mesi o abbia solo pochi
giorni di anzianità.
Ma è particolarmente nei riguardi dell'art. 52, secondo comma,
Cost. che la costituzionale illegittimità della disposizione in parola
appare ancor più evidente.
In proposito, non può essere accolta l'opinione dell'Avvocatura
dello Stato, secondo cui la riserva di legge, concessa nel primo inciso
del detto comma alla delineazione dei limiti e dei modi entro cui è
operativa l'obbligatorietà del servizio militare, sarebbe estensibile
ad ogni altro effetto della prestazione dal servizio: e perciò anche a
quelli del secondo inciso. Senonché quest'ultima disposizione è
categorica proprio nel proclamare senza riserve che almeno gli effetti
relativi alla posizione di lavoro del cittadino (e all'esercizio dei
diritti politici) non possono assolutamente essere pregiudicati
dall'adempimento di quel servizio. Se si ammettesse che anche queste
situazioni sono rimesse alla discrezione del legislatore ordinario,
facultato addirittura ad apporre limiti al completo godimento da parte
del cittadino del diritto costituzionalmente garantito, il precetto ne
uscirebbe diminuito nella sua portata ed esposto ad una sostanziale
vanificazione.
Ciò che appunto si è verificato con la disposizione denunziata la
quale, oltre a limitare l'operatività del precetto costituzionale ai
lavoratori delle classi 1924 e successive (nonché a quelli la cui
chiamata fosse stata comunque rinviata a quella della classe 1924),
sottopone il godimento del diritto all'ulteriore condizione secondo
cui, anteriormente alla chiamata, il lavoratore dev'essere stato alle
dipendenze dello stesso imprenditore da oltre tre mesi.
L'illegittimità costituzionale della norma va pertanto dichiarata,
in parte qua, in riferimento ad ambo i parametri indicati dalle
ordinanze.
3. - Ben diversa è, invece, la conclusione in ordine alle residue
questioni, sollevate dalle due ordinanze della Corte di Cassazione -
Sezione lavoro - e da quella del Pretore di Lodi (nn. 259/77; 908/79 e
880/80 reg. ord.).
Nelle fattispecie ivi contemplate il primo rapporto di lavoro -
come già si è rilevato - è sorto e si è esaurito sotto l'impero del
precedente ordinamento e segnatamente del r.d.l. 13 novembre 1924 n.
1825, la cui disposizione dell'art. 6, primo comma, trovava poscia
conferma nell'art. 2111 cod. civ.. Secondo tale legislazione, la
chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva comportava la
risoluzione del contratto di lavoro privato.
I giudici remittenti riconoscono la definitiva risoluzione del
primo rapporto sulla base della legislazione allora vigente, ma
sostengono che l'operatività del r.d.l. 1825/1924 non si sarebbe
esaurita nel periodo anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione: e ciò in quanto, essendo la definitiva cessazione del
rapporto avvenuta invece successivamente ed in epoca recente, soltanto
in quel momento - quando cioè, la Costituzione e le leggi più
favorevoli erano ormai in vigore - il lavoratore poteva esercitare il
diritto a pretendere il pagamento dell'indennità di anzianità, intesa
come retribuzione differita, per l'intero periodo di servizio prestato
alle dipendenze dello stesso imprenditore.
Non si tratterebbe, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, di
far perdere effetto alla risoluzione del rapporto incontestabilmente
verificatasi prima dell'avvento della nuova legislazione, ma soltanto
di constatare che tale norma impedirebbe tuttora il riferimento del
computo dell'indennità all'intero rapporto di lavoro. Ma un siffatto
ragionamento dà per dimostrato proprio ciò che è oggetto della
dimostrazione.
Affermare, infatti che il lavoratore solo ora, al termine del
rapporto di lavoro, è ammesso a rivendicare le spettanze relative
all'indennità di anzianità dell'intero rapporto intercorso col
medesimo imprenditore, presuppone appunto che si tratti di un unico
rapporto. In realtà, il rapporto che si conclude in momento successivo
all'entrata in vigore della Costituzione è soltanto quello instaurato
al termine del servizio militare. L'altro, per riconoscimento delle
stesse ordinanze di rimessione, si era concluso e definito al momento
della chiamata alle armi, colla liquidazione, e coll'accettazione da
parte del lavoratore, della relativa indennità di anzianità.
Prendere atto, sul piano conoscitivo, che un certo rapporto si è
definitivamente concluso nella vigenza di tramontata legislazione non
può significare far rivivere la legge abrogata. Se così fosse,
d'altra parte, non ci sarebbe ragione per non attribuire lo stesso
effetto al rapporto estinto, e bisognerebbe, perciò, allora
riconoscere che, per tal modo, si farebbe rivivere anche il rapporto di
lavoro concluso: il che le ordinanze di rimessione negano di voler
fare.
Non è esatto, quindi, che sia quella lontana norma, non più in
vigore, ad impedire al lavoratore il riconoscimento del suo buon
diritto. In realtà, il problema va impostato e risolto secondo le
indicazioni della sentenza 28 luglio 1976 n. 194 di questa Corte che le
ordinanze della Cassazione nemmeno richiamano, ma da cui la Corte non
trova ragioni per discostarsi.
In quella occasione, e in presenza di fattispecie assolutamente
identica, in relazione alla quale la questione sollevata concerneva la
stessa norma impugnata e si riferiva ugualmente all'art. 52, secondo
comma, Cost. (oltre che all'art. 36, primo comma, Cost.), questa Corte
così aveva deciso. Dato atto che, per effetto della risoluzione al
momento della chiamata alle armi del dipendente, il primo rapporto
doveva ritenersi definitivamente chiuso, come riconosceva la stessa
ordinanza di rimessione, avvertiva la sentenza che "sul rapporto da
considerarsi in tal modo esaurito non possono avere incidenza e forza
retroattiva né la disposizione successiva del Decreto n. 303 del 1946,
che ha concesso ampio spazio alla tutela di conservazione del posto di
lavoro ed al computo dell'indennità di anzianità, né la solenne
dichiarazione dell'art. 52 Cost."
Vero è che il Pretore di Lodi, il quale invece non ha ignorato la
riportata decisione, ritiene di poterla tuttavia superare osservando
che la motivazione della Corte, formalmente ineccepibile, non avrebbe
però tenuto conto della disparità di trattamento che viene a
verificarsi fra chi gode di indennità di anzianità senza soluzione di
continuo fra i due periodi, per aver prestato servizio militare dopo il
1946, e chi invece si vede negata tale possibilità per avere adempiuto
al servizio di leva in epoca precedente. Ma non rileva il Pretore
innanzitutto che la Corte non avrebbe potuto espressamente esaminare
siffatto profilo per la semplice ragione che il primo giudice (Pretore
di Aosta) non aveva fatto alcun riferimento al parametro di cui
all'art. 3 Cost., ma soltanto a quelli di cui agli artt. 52, secondo
comma, e 36, primo comma, Cost..
Il Pretore di Lodi, invece, non soltanto chiama in causa
effettivamente, assieme all'art. 52, l'art. 3 Cost., ma estende, a sua
volta, il riferimento anche all'art. 36, primo comma, Cost., alla luce
del quale - sostiene - dev'essere letto il principio di cui all'art.
52, secondo comma, Cost..
Ebbene, quanto all'art. 3 Cost., deve dirsi che non può essere
negata la diversità di trattamento che viene a determinarsi fra chi ha
intrattenuto il primo rapporto di lavoro sotto la vigenza del vecchio
ordinamento, e chi invece ha iniziatola sua prima dipendenza sotto
l'impero del d.l. n. 303/1946 e nella vigenza della Costituzione. Ma
evidentemente ciò non basta, agli effetti dell'incompatibilità nei
confronti del detto parametro, se non si dimostri che il diverso
trattamento è privo di qualsiasi ragionevole giustificazione.
Al contrario, la stessa motivazione della sentenza n. 194/76 sopra
riportata risponde implicitamente anche al possibile riferimento al
principio di uguaglianza: infatti, mentre l'una situazione concerne un
precedente rapporto concluso e definito, per reciproca intesa, con
liquidazione e accettazione delle indennità, in legittima aderenza al
diritto dell'epoca, l'altra riguarda un unico rapporto, rimasto
soltanto "sospeso" ope legis durante la prestazione del servizio di
leva.
Quanto, infine, all'art. 36, primo comma, Cost., questa Corte ha
già implicitamente riconosciuto colla sent. 16 febbraio 1963 n. 8,
più volte richiamata dalle ordinanze di rimessione, i riflessi che
esso comporta sull'interpretazione dell'art. 52, secondo comma, Cost.:
ed infatti ha chiarito che il concetto di "posizione di lavoro" è
molto più ampio di quello concernente la sola tutela del posto di
lavoro, e perciò deve ricomprendere anche il diritto alla indennità
di anzianità.
E da escludersi, però, che - come invece sostiene il Pretore -
tutto questo autorizzi a ritenere che si sia così introdotto un
elemento "qualitativo" di computo dell'anzianità, nel senso che la
liquidazione dovrebbe essere, perciò, "riferita al duraturo
inserimento del lavoratore nell'organizzazione di lavoro
indipendentemente da sopravvenute impossibilità della prestazione non
imputabili al lavoratore stesso". Un tale assunto, infatti, che
peraltro mostra un rilevante salto logico fra la premessa e
l'illazione, è ad ogni modo resistito sempre dalla riportata
motivazione della sent. n. 194/76 la quale ha appunto esaminato anche
il profilo di cui all' art. 36 Cost.. Infatti, non si tratta di mere
sopravvenute impossibilità della prestazione nel corso di un "duraturo
inserimento del lavoratore nell'organizzazione", ma bensì, da una
parte, di un precedente rapporto legittimamente definito e concluso in
tutti i suoi effetti, indennità compresa e, dall'altra, di un rapporto
nuovo, sorto in epoca successiva e protrattosi sotto la vigenza di un
diverso ordinamento.
La questione sollevata dalle tre ordinanze riportate va, quindi,
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2 del d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella
parte in cui dispone che i lavoratori "anteriormente alla chiamata alle
armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre
mesi".
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, sollevata
dalle ordinanze 14 gennaio 1977 (n. 259/77 Reg. ord.) e 9 maggio 1980
(n. 880/80 Reg. ord.) della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - in
relazione all'art. 52, secondo comma, Cost., e dall'ordinanza 26 aprile
1979 (n. 908/79 Reg. ord.) del Pretore di Lodi, in relazione agli artt.
52, secondo comma, 3 e 36, primo comma, Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte