Ordinanza n. 145/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione
approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 29 aprile 1969 dal tribunale di Crotone nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Fraia Natale e di
Campana Alessandro, iscritte ai nn. 243 e 244 del registro ordinanze
1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del
9 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 18 luglio 1969 dal comandante del porto di
Pesaro nel procedimento penale a carico di Baronciani Paolo ed altri,
iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
3) ordinanze emesse l'11 ottobre 1969 dalla Corte suprema di
cassazione - sezioni unite penali - nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Urbinati Enrico e di Trofa Arturo, iscritte
ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970 e n. 82 del 1
aprile 1970;
4) ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a carico di
Ricca Giuseppe, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo
1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con le prime due ordinanze - di identico contenuto -
emesse dal tribunale di Crotone è stata proposta la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1238 del
codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale
al comandante di porto, capo del circondario, in riferimento agli artt.
25 e 102 della Costituzione;
che con la terza ordinanza, emessa dal comandante di porto di
Pesaro, l'eccezione di incostituzionalità, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione, è stata formulata nei confronti del
solo comma secondo del citato art. 1238. e limitatamente alla parte in
cui esclude, nel giudizio avanti al comandante di porto, l'assistenza
del pubblico ministero;
che, infine, con le ultime tre ordinanze - di identico contenuto -
della Corte di cassazione la denuncia di incostituzionalità oltre che
al ripetuto art. 1238 è stata estesa alle successive norme dello
stesso codice (artt. 1240,1242, 1243, 1245 e 1247), che disciplinano
l'esercizio del potere giurisdizionale del comandante di porto, in
riferimento però agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo,
della Costituzione;
che tutte le ordinanze in epigrafe propongono quindi questioni
attinenti alla giurisdizione penale dei comandanti di porto ed i
relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico
provvedimento;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
Considerato che tutte le disposizioni denunciate sono state già
esaminate dalla Corte in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e
108, comma secondo, della Costituzione nei giudizi decisi con la
sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;
che con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimita
costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice
della navigazione;
che la dichiarazione di incostituzionalità non è stata estesa
agli artt. 1240 e 1245 poiché le disposizioni in essi contenute si
riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal
codice della navigazione ed essendo venuta meno la competenza
giurisdizionale penale dei comandanti di porto le anzidette
disposizioni non sono più applicabili a tale giurisdizione.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della
navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, proposte con le
ordinanze indicate in epigrafe, già dichiarati costituzionalmente
illegittimi con sentenza n. 121 del 24 giugno 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte