Sentenza n. 151/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 638/1955
- art. 20legge 638/1955
- art. 23legge 638/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23
della legge l luglio 1955, n. 638 (norme per la previdenza del
personale delle aziende private del gas), promosso con ordinanza emessa
il 7 novembre 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento civile
vertente tra Caresio Giuseppina, la Società italiana per il gas e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 161 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.
Visti gli atti di costituzione di Caresio Giuseppina e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Caresio Giuseppina, l'avv. Carlo
Casalena, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione del 19 gennaio 1972, Giuseppina Caresio
in Riscaldino conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Torino, la
Società italiana per il gas, per conseguirne la condanna al pagamento
della somma di lire 2.989.000 ad integrazione della indennità di
anzianità che le sarebbe stata corrisposta, in violazione delle norme
di cui agli artt. 2120 del codice civile e 9 della legge 15 luglio
1966, n. 604, solo nella misura del 50%.
Il tribunale disponeva, ex art. 107 del codice di procedura civile,
l'intervento in causa dell'INPS avendo la convenuta società eccepita
la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la liquidazione
dell'indennità competerebbe, nel caso, al fondo di previdenza per il
personale aziendale gas, istituito presso l'ente previdenziale con
legge l luglio 1955, n. 638.
Nel corso del giudizio il tribunale ha sollevato, su richiesta
della parte attrice, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
È da rilevare che il rapporto di lavoro della Caresio è cessato
il 31 dicembre 1966 e quindi prima degli effetti retroattivi (1
novembre 1967) contemplati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084,
abrogativa della legge n. 638 del 1955.
2. - Osserva il tribunale che, per quanto attiene all'aspetto della
questione riferita all'art. 36 della Costituzione, il meccanismo
disposto dagli articoli di legge impugnati, sia in ordine a chi competa
corrispondere la indennità di anzianità, sia in ordine al modo di
incremento del fondo di previdenza e alla prevista detrazione fino al
50% della indennità nei riguardi dei dimissionari che non abbiano
raggiunto l'età pensionabile, violerebbe il principio affermato dalla
Corte costituzionale in forza del quale l'indennità di anzianità
avrebbe natura di retribuzione differita. Infatti, tale principio,
comporterebbe, come conseguenza logica, che la indennità di
anzianità dovrebbe essere corrisposta integralmente dal datore di
lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto e che il lavoratore non
dovrebbe essere sottoposto a contribuzione alcuna per la costituzione
del fondo di previdenza.
Altra violazione del principio sarebbe rappresentata dal fatto che
la detrazione della indennità di anzianità verrebbe operata per
aggiornare la posizione assicurativa del lavoratore nelle assicurazioni
obbligatorie, mentre la Corte costituzionale avrebbe stabilito, con
sentenza n. 75 del 1968, che la corresponsione dell'indennità stessa
non potrebbe incidere comunque sul diritto al conseguimento delle varie
prestazioni previdenziali previste dall'art. 38 della Costituzione. La
violazione, infine, del principio di eguaglianza si sostanzierebbe in
una disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, nell'ambito
della stessa azienda, tra lavoratori licenziati in età pensionabile,
per i quali non è prevista detrazione alcuna, e i lavoratori
licenziati o dimissionari che tale età non abbiano raggiunto.
3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono regolarmente
costituiti la Giuseppina Caresio e l'INPS. È intervenuto altresì il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
4. - Per l'Avvocatura dello Stato la sollevata questione di
legittimità costituzionale sarebbe infondata sotto tutti i profili sui
quali è stata articolata.
Non vi sarebbe contrasto tra l'art. 11 della legge e il principio
affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75 del 1968 e
confermato in successive pronunzie, in quanto l'attribuzione della
posizione di debitore della indennità di anzianità ad un Ente diverso
dal datore di lavoro non inciderebbe in alcun modo sul diritto
all'indennità stessa, ma anzi ne agevolerebbe la realizzazione,
svincolandola da eventuali difficoltà del datore di lavoro a farvi
fronte.
Non essendo stata denunziata la incostituzionalità dell'art. 26
della legge n. 638 del 1955, come quello che prevede una partecipazione
minima del prestatore d'opera alla costituzione del fondo per
l'indennità di anzianità, la questione relativa a tale partecipazione
sarebbe inammissibile. D'altra parte sarebbe da rilevare che il fondo
eroga anche il trattamento di pensione ai lavoratori e pertanto la
quota contributiva posta a loro carico serve al finanziamento di questa
particolare forma di previdenza, il che rientrerebbe in un aspetto
normale del nostro ordinamento. La detrazione fino al 50% della
indennità dovuta, disposta dagli artt. 20 e 23 della legge, avrebbe,
altresì, lo scopo di assicurare al lavoratore un trattamento di
previdenza in luogo della pensione alla quale non avrebbe diritto;
infatti essa non inciderebbe sul diritto già maturato al conseguimento
delle prestazioni previdenziali, ma mirerebbe proprio a far maturare
tale diritto a favore di coloro per i quali non sia stata ancora
completata la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e ciò proprio nell'ambito
della portata dell'art. 38 della Costituzione. Non sussisterebbe,
infine, la denunciata differenza di trattamento nella corresponsione
della indennità fra i dipendenti cessati dal servizio con diritto a
pensione e quelli cessati dal servizio senza diritto a pensione. Si
tratterebbe, invero, di situazioni diverse, diversamente disciplinate
dalla legge, ma sostanzialmente a vantaggio proprio dei lavoratori
senza diritto a pensione, in quanto, per questi, sarebbe previsto un
trattamento preferenziale attraverso il riconoscimento di una misura
maggiore dell'indennità di anzianità.
L'istituto convenuto non assume specifiche conclusioni e si rimette
sostanzialmente alla decisione della Corte.
La difesa della parte attrice ricalca, in sintesi, le motivazioni
dell'ordinanza. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge l luglio 1955, n.
638, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
2. - Tale legge detta norme particolari in tema di previdenza del
personale delle aziende private del gas, istituendo un fondo la cui
gestione viene affidata all'Istituto nazionale della previdenza
sociale. In vigore all'epoca in cui venne a cessare il rapporto di
lavoro che ha dato luogo alla vertenza dalla quale è originata la
questione di legittimità costituzionale, è stata successivamente
sostituita da altra legge, datata 6 dicembre 1971, n. 1084, con effetto
dal 1 novembre 1967. L'art. 11 della legge impugnata stabilisce, tra
l'altro, che il trattamento da essa previsto, sostituisce quello
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e per
i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
integrazioni e modificazioni, nonché la indennità di anzianità per
risoluzione del rapporto di lavoro ed ogni altro trattamento previsto,
in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali
e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.
Gli artt. 19 e 20 disciplinano il trattamento relativo alla
liquidazione della indennità di anzianità differenziandolo tra
lavoratore che cessi il servizio con diritto a pensione (art. 19) e
lavoratore licenziato per raggiunti limiti di età (60 anni compiuti) o
per altro motivo e che non abbia acquisito il diritto a pensione (art.
20); l'art. 23 disciplina, invece, la pensione del lavoratore che cessi
dal rapporto di lavoro per dimissioni.
Nel primo caso (art. 19) l'indennità viene liquidata in ragione di
un numero di giornate variabili da 12 a 7 giorni di retribuzione
globale per ogni anno di servizio a seconda l'anzianità pensionabile e
in ragione inversamente proporzionale all'anzianità stessa.
Nel secondo caso (art. 20) l'indennità viene commisurata in
ragione di un numero di giornate variabile da 35 a 45 giorni di
retribuzione globale per ogni anno di servizio e, quindi, secondo un
criterio proporzionale; l'indennità è sottoposta ad una detrazione
fino al 50% per quanto dovuto per l'aggiornamento della pensione
assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.
Nel terzo caso (art. 23) l'indennità viene corrisposta in una
percentuale variabile dal 50% al 100% sulla precedente secondo
l'anzianità di servizio (inferiore o superiore ai 10 anni); anche in
questo caso l'indennità è sottoposta ad una detrazione che non può
superare il 50% dell'importo complessivo.
Nel caso, oggetto del presente giudizio, la ricorrente,
dimissionaria, aveva avuto una liquidazione del 100% di quella prevista
dall'art. 20, avendo maturato una anzianità di quasi venti anni di
servizio.
Per quanto attiene all'incremento del fondo, a cui carico è posta
la corresponsione tanto dell'indennità di cui trattasi quanto delle
altre previdenze, l'art. 26 della legge (non impugnato) stabilisce che
ad esso si debba provvedere con un contributo complessivo del 18% della
retribuzione mensile del lavoratore e della tredicesima, ripartito tra
datore di lavoro (17%) e lavoratore (1 %, in esso comprese le spese di
amministrazione).
3. - Si assume, da parte del giudice proponente la questione, che
il meccanismo che fa capo agli articoli impugnati violerebbe gli
articoli della Costituzione ai quali l'ordinanza fa riferimento, sotto
i seguenti profili:
a) gli artt. 20 e 23 della legge 638 del 1955 introdurrebbero una
non accettabile diversità di trattamento tra i dipendenti che abbiano
acquisito il diritto a pensione (art. 19) e i dipendenti che tale
diritto non avrebbero acquisito in quanto per i primi l'indennità non
verrebbe sottoposta a detrazione, con violazione, pertanto, del
principio di eguaglianza;
b) l'art. 36 della Costituzione sarebbe violato in quanto,
costituendo l'indennità di anzianità una forma di retribuzione
differita, essa dovrebbe essere corrisposta direttamente dal datore di
lavoro e, quindi, non posta a carico del fondo, alla cui costituzione
del resto, per il motivo espresso, non dovrebbe partecipare il
prestatore d'opera;
c) la contribuzione posta dall'art. 26 a carico del lavoratore si
risolverebbe nella violazione dell'art. 38 della Costituzione per il
fatto che la detrazione delle indennità verrebbe operata per
l'aggiornamento della pensione assicurativa del lavoratore nella
assicurazione obbligatoria, mentre per l'insegnamento della Corte
costituzionale (sent. n. 75 del 1968) non dovrebbe sussistere
correlazione alcuna tra la indennità di anzianità e le altre forme
previdenziali.
La questione non è fondata.
4. - Con la sentenza n. 75 del 1968, ricordata nell'ordinanza,
questa Corte ha riconosciuto il carattere di retribuzione differita
alla indennità di anzianità attribuendo ad essa il fine di porre in
condizione il lavoratore di superare le possibili conseguenze derivanti
dal venir meno del salario a causa della cessazione del rapporto di
lavoro. Ha stabilito, anche, i criteri che debbono presiedere alla sua
corresponsione, rappresentati da un rapporto proporzionale alla durata
del lavoro prestato nonché al complesso delle retribuzioni di
carattere continuativo dovute al dipendente; ed ha, altresì, precisato
che la corresponsione stessa non incide comunque sul diritto al
conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale
previste nell'art. 38 della Costituzione.
Con ciò la Corte non ha inteso di porre limite alla scelta da
parte del legislatore, nella salvaguardia dei principi costituzionali,
di approntare strumenti legislativi e modalità diverse, avendo
riguardato alla particolare natura del lavoro, all'aspetto proprio
dell'attività svolta da questo o quel complesso aziendale produttivo,
da questa o quella categoria in relazione alle competenze tecniche, per
la realizzazione del fine cui tende l'art. 36 della Costituzione.
Fermo restando il principio che l'indennità di anzianità è
dovuta in ogni caso dal datore di lavoro, nessun problema
costituzionale, per quanto detto sopra, può sorgere per il fatto che
la corresponsione avvenga attraverso sistemi diversi, purché questi
siano idonei a garantirla in ogni caso. All'atto pratico la
costituzione del fondo di cui trattasi offre al lavoratore una maggiore
possibilità e facilità di realizzazione del diritto ponendolo al
coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro per
difficoltà economiche ed altro. Ciò è tanto vero che il fondo è
stato mantenuto con la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, ancorché
riordinato alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione dell'intero
sistema previdenziale sociale. Nessuna violazione, pertanto, dell'art.
36 della Costituzione per il fatto che l'indennità venga erogata dal
fondo e non direttamente dal datore di lavoro, il quale peraltro è
tenuto a versamenti periodici contributivi.
Il problema centrale che inerisce alla questione, pertanto, rimane
quello di appurare se il sistema di liquidazione della indennità
stabilito dalla legge tuteli adeguatamente gli interessi e i diritti
dei lavoratori in tema di corresponsione della indennità di
anzianità, soprattutto nei confronti di coloro che abbiano cessato dal
rapporto di lavoro senza aver raggiunto il diritto a pensione sia per
licenziamento per ragiunti limiti di età o per altri motivi, sia per
dimissioni volontarie.
Il fondo, come è dato rilevare dall'art. 11 della legge, ha una
sua particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze
e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del
rapporto di lavoro dipendente al quale è legato (trattamento di
quiescenza e di pensione, assicurazione obbligatoria per l'invalidità
o la vecchiaia e per i superstiti, indennità di anzianità) e in essa
confluiscono, in un'unica gestione, ed in un unico contesto, oltre a
quanto necessario a corrispondere la indennità oggetto del presente
giudizio anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato
obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo
riguardano.
Consegue da ciò che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di
liquidazione non è fine a se stessa ma si inserisce negli aspetti
finalistici propri della legge ed è diretta anche a coprire quelle
contribuzioni che dovrebbero fare capo, nel campo assicurativo, al
prestatore d'opera, senza per questo incidere nella corresponsione
delle prestazioni di carattere previdenziale di cui all'art. 38 della
Costituzione.
In sostanza, nonostante i collegamenti di natura tecnico-organizzativa che presiedono alle plurime finalità del fondo, ogni
istituto previdenziale mantiene la propria fisionomia e autonomia
caratteristica.
Il fatto che alla trattenuta per l'aggiornamento della pensione
assicurativa, non siano sottoposti i lavoratori che abbiano acquisito
il diritto a pensione, non assume rilevanza ai fini dell'art. 3 della
Costituzione qualora si tenga conto delle diversità di calcolo delle
giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni
anno di servizio, l'importo della indennità dovuta nei casi sopra
precisati nell'analisi dei contenuti degli artt. 19, 20 e 23.
Infatti, ponendo a confronto le due posizioni, si rileva che, pur
tenendo conto della trattenuta del 50% nel caso del lavoratore che non
abbia maturato il diritto a pensione, qualunque sia la causa di
cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia, a suo favore, la
liquidazione della indennità di anzianità comporta pur sempre la
presa in considerazione di un numero di giornate superiore a quello a
cui si fa riferimento per chi il diritto a pensione abbia maturato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638 (Norme per
la previdenza del personale delle aziende private del gas), sollevata
dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte