Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Napolitano Elena ed altro e il

comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 11 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

2 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, nella

parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il

termine perentorio di sei mesi per la riassunzione (rectius:

prosecuzione) del processo decorre, per i soggetti destinati a

subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e

non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione

medesima;

che la Corte rimettente denuncia l'illegittimità

costituzionale delle citate norme, in quanto non sarebbe garantito il

diritto di difesa dei soggetti - cui spetta proseguire il processo -

i quali, benché estranei ad esso, sono tuttavia tenuti a compiere

attività processuali entro un termine perentorio, la cui decorrenza

non è portata a loro conoscenza attraverso atti processuali,

restando affidata alla diligenza del procuratore mandatario la

comunicazione dell'avvenuta interruzione del processo;

che sussisterebbe anche una disparità di trattamento tra le

parti, poiché mentre quelle non colpite dall'evento hanno legale

conoscenza dell'interruzione e possono usufruire per intero del

termine semestrale per la riassunzione, le parti cui spetta

proseguire il processo sono invece esposte al pericolo della

consumazione parziale del termine, in quanto per esse la conoscenza

della interruzione è subordinata alla successiva comunicazione ad

opera del procuratore della parte colpita dall'evento;

che il giudice a quo ritiene che la questione, già esaminata

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 1992, in

relazione all'ipotesi di interruzione del processo per intervenuto

fallimento della parte, debba essere ora affrontata con riferimento

al diverso evento interruttivo del processo, rappresentato dalla

morte della parte, in quanto la citata sentenza sarebbe stata

"condizionata dalla peculiarità dell'evento considerato

(fallimento)", mentre ben diversa sarebbe la situazione che si viene

a creare con la morte della parte;

che, secondo il giudice a quo sostenere che la tutela del

soggetto legittimato a proseguire il giudizio in luogo del suo dante

causa sarebbe assicurata dalle norme che disciplinano le obbligazioni

del mandatario, tra cui, in particolare, l'art. 1710 cod. civ., come

affermato dalla sentenza n. 136 del 1992, equivale a riconoscere a

detto soggetto "una forma di protezione per così dire indiretta,

assicurata, cioè, non - come sembrerebbe dover essere - nel

processo, bensì attraverso disposizioni volte a riequilibrare e

sanzionare la (già intervenuta) lesione del diritto di difesa";

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

giudizio col ministero dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

concluso per la infondatezza della questione, rilevando anzitutto

come la ratio decidendi della precedente pronuncia della Corte

costituzionale, pur traendo origine da un'ipotesi di interruzione per

intervenuto fallimento della parte, sia stata elaborata con

riferimento al caso di morte della parte costituita ed osservando che

la eventuale previsione di una diversa decorrenza del termine di

prosecuzione del processo, individuata dal rimettente nel momento

dell'effettiva conoscenza dell'interruzione, introdurrebbe nel

processo un elemento di assoluta incertezza.

Considerato che le norme disciplinanti l'interruzione del

processo prevedono l'automatismo dell'effetto interruttivo solo in

conseguenza del verificarsi di un evento che colpisca la parte prima

della sua costituzione (art. 299 cod. proc. civ.), la parte

costituita personalmente (art. 300, terzo comma, cod. proc. civ.)

ovvero il procuratore (art. 301 cod. proc. civ.);

che, per contro, nelle ipotesi in cui l'evento attenga alla

parte costituita, la produzione dell'effetto interruttivo non è

automatica ma è rimessa all'iniziativa del procuratore della detta

parte, cui è attribuita, nell'interesse del mandante e dei suoi

eredi, la valutazione dell'opportunità di rendere o non rendere la

dichiarazione (e nel caso affermativo in quale momento), che si può

considerare lato sensu negoziale e che quando interviene determina

l'interruzione del processo;

che, nel caso considerato, l'interruzione del processo non

deriva automaticamente ed obbligatoriamente dal mero verificarsi

dell'evento, in quanto la produzione dell'effetto interruttivo

postula una specifica dichiarazione di volontà del procuratore;

che appare dunque evidente come una determinazione di così

incisivo rilievo processuale sia rimessa al procuratore della parte

in dipendenza del mandato conferitogli con la procura ad litem onde

egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale

contratto con la diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile

ed a continuare l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, quando

il mandato si sia estinto per morte del mandante, come stabilisce il

successivo art. 1728 cod. civ;

che, in definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di

affermare nella sentenza n. 136 del 1992, la necessaria correlazione

tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali,

relative alla disciplina dell'interruzione, attesta l'esistenza

dell'obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del mandante

il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di

concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva

dell'effetto interruttivo, e ciò in funzione dell'esigenza - avuta

di mira dal legislatore - di tutelare gli eredi della parte colpita

dall'evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato;

che pertanto l'ipotetica incuria del procuratore, che abbia

omesso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua

interruzione, non costituisce violazione del diritto di difesa di

tali soggetti, in quanto l'obbligo dell'osservanza delle norme in

esame è di per sé idoneo a garantire l'invocata tutela;

che, infine, non è in alcun modo ravvisabile la dedotta

disparità di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento

interruttivo, le quali, secondo la tesi della Corte rimettente,

usufruiscono per intero del termine semestrale per la riassunzione,

avendo legale conoscenza dell'interruzione sin dal momento della

dichiarazione o della notificazione;

che, infatti, le dette parti, se costituite, sono esposte

anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine

nell'analoga ipotesi in cui il procuratore, dal quale sono

rappresentate, abbia loro tardivamente comunicato l'avvenuta

interruzione del processo, in violazione a sua volta dei propri

obblighi di mandato;

che pertanto anche sotto tale profilo la questione deve

dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e

300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte