Ordinanza n. 151/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Napolitano Elena ed altro e il
comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 11 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il
2 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, nella
parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il
termine perentorio di sei mesi per la riassunzione (rectius:
prosecuzione) del processo decorre, per i soggetti destinati a
subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e
non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione
medesima;
che la Corte rimettente denuncia l'illegittimità
costituzionale delle citate norme, in quanto non sarebbe garantito il
diritto di difesa dei soggetti - cui spetta proseguire il processo -
i quali, benché estranei ad esso, sono tuttavia tenuti a compiere
attività processuali entro un termine perentorio, la cui decorrenza
non è portata a loro conoscenza attraverso atti processuali,
restando affidata alla diligenza del procuratore mandatario la
comunicazione dell'avvenuta interruzione del processo;
che sussisterebbe anche una disparità di trattamento tra le
parti, poiché mentre quelle non colpite dall'evento hanno legale
conoscenza dell'interruzione e possono usufruire per intero del
termine semestrale per la riassunzione, le parti cui spetta
proseguire il processo sono invece esposte al pericolo della
consumazione parziale del termine, in quanto per esse la conoscenza
della interruzione è subordinata alla successiva comunicazione ad
opera del procuratore della parte colpita dall'evento;
che il giudice a quo ritiene che la questione, già esaminata
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 1992, in
relazione all'ipotesi di interruzione del processo per intervenuto
fallimento della parte, debba essere ora affrontata con riferimento
al diverso evento interruttivo del processo, rappresentato dalla
morte della parte, in quanto la citata sentenza sarebbe stata
"condizionata dalla peculiarità dell'evento considerato
(fallimento)", mentre ben diversa sarebbe la situazione che si viene
a creare con la morte della parte;
che, secondo il giudice a quo sostenere che la tutela del
soggetto legittimato a proseguire il giudizio in luogo del suo dante
causa sarebbe assicurata dalle norme che disciplinano le obbligazioni
del mandatario, tra cui, in particolare, l'art. 1710 cod. civ., come
affermato dalla sentenza n. 136 del 1992, equivale a riconoscere a
detto soggetto "una forma di protezione per così dire indiretta,
assicurata, cioè, non - come sembrerebbe dover essere - nel
processo, bensì attraverso disposizioni volte a riequilibrare e
sanzionare la (già intervenuta) lesione del diritto di difesa";
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio col ministero dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
concluso per la infondatezza della questione, rilevando anzitutto
come la ratio decidendi della precedente pronuncia della Corte
costituzionale, pur traendo origine da un'ipotesi di interruzione per
intervenuto fallimento della parte, sia stata elaborata con
riferimento al caso di morte della parte costituita ed osservando che
la eventuale previsione di una diversa decorrenza del termine di
prosecuzione del processo, individuata dal rimettente nel momento
dell'effettiva conoscenza dell'interruzione, introdurrebbe nel
processo un elemento di assoluta incertezza.
Considerato che le norme disciplinanti l'interruzione del
processo prevedono l'automatismo dell'effetto interruttivo solo in
conseguenza del verificarsi di un evento che colpisca la parte prima
della sua costituzione (art. 299 cod. proc. civ.), la parte
costituita personalmente (art. 300, terzo comma, cod. proc. civ.)
ovvero il procuratore (art. 301 cod. proc. civ.);
che, per contro, nelle ipotesi in cui l'evento attenga alla
parte costituita, la produzione dell'effetto interruttivo non è
automatica ma è rimessa all'iniziativa del procuratore della detta
parte, cui è attribuita, nell'interesse del mandante e dei suoi
eredi, la valutazione dell'opportunità di rendere o non rendere la
dichiarazione (e nel caso affermativo in quale momento), che si può
considerare lato sensu negoziale e che quando interviene determina
l'interruzione del processo;
che, nel caso considerato, l'interruzione del processo non
deriva automaticamente ed obbligatoriamente dal mero verificarsi
dell'evento, in quanto la produzione dell'effetto interruttivo
postula una specifica dichiarazione di volontà del procuratore;
che appare dunque evidente come una determinazione di così
incisivo rilievo processuale sia rimessa al procuratore della parte
in dipendenza del mandato conferitogli con la procura ad litem onde
egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale
contratto con la diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile
ed a continuare l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, quando
il mandato si sia estinto per morte del mandante, come stabilisce il
successivo art. 1728 cod. civ;
che, in definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di
affermare nella sentenza n. 136 del 1992, la necessaria correlazione
tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali,
relative alla disciplina dell'interruzione, attesta l'esistenza
dell'obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del mandante
il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di
concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva
dell'effetto interruttivo, e ciò in funzione dell'esigenza - avuta
di mira dal legislatore - di tutelare gli eredi della parte colpita
dall'evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato;
che pertanto l'ipotetica incuria del procuratore, che abbia
omesso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua
interruzione, non costituisce violazione del diritto di difesa di
tali soggetti, in quanto l'obbligo dell'osservanza delle norme in
esame è di per sé idoneo a garantire l'invocata tutela;
che, infine, non è in alcun modo ravvisabile la dedotta
disparità di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento
interruttivo, le quali, secondo la tesi della Corte rimettente,
usufruiscono per intero del termine semestrale per la riassunzione,
avendo legale conoscenza dell'interruzione sin dal momento della
dichiarazione o della notificazione;
che, infatti, le dette parti, se costituite, sono esposte
anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine
nell'analoga ipotesi in cui il procuratore, dal quale sono
rappresentate, abbia loro tardivamente comunicato l'avvenuta
interruzione del processo, in violazione a sua volta dei propri
obblighi di mandato;
che pertanto anche sotto tale profilo la questione deve
dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e
300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte