Sentenza n. 152/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 2448/1927
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore
del Comune di Sanremo) convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125;
della legge 3 novembre 1954, n. 1042 (Fondo nazionale per il soccorso
invernale); della legge 29 novembre 1955, n. 1179 (Ordinamento
finanziario della Valle d'Aosta); della legge 18 febbraio 1963, n. 67
(Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento
degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai
diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria);
della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta) e della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione
Valle d'Aosta) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1982 dal Giudice conciliatore di
Sorrento nel procedimento civile vertente tra Stringa Antonino e il
Casinò Municipale di Sanremo ed altro, iscritta al n. 419 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 297 del 1982;
2) ordinanza emessa il 7 giugno 1982 dal Pretore di Sanremo nel
procedimento penale a carico di Vento Osvaldo, iscritta al n. 537 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32 del 1983;
3) ordinanza emessa il 15 novembre 1982 dal Pretore di Aosta nel
procedimento civile vertente tra la S.p.A. SITAV e Rossi Ulisse ed
altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 1983.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Sanremo, del Comune di
Anzio ed altri, di Vento Osvaldo, della S.p.A. SITAV nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi gli avvocati Victor Uckmar e Guido Guidi per il Comune di
Sanremo, Pietro d'Amelio per il Comune di Anzio ed altri e l'ANIT,
Marcello Gallo, Victor Uckmar e Guido Guidi per Vento Osvaldo, Filippo
Lubrano per la SITAV e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Antonino Stringa conveniva dinanzi al Conciliatore di Sorrento
il Comune di Sanremo e la Società titolare della gestione del Casinò
municipale chiedendo la ripetizione di Lit. 49.500 perse al gioco nel
detto Casinò, dovendo ritenersi illegittimi la gestione e l'esercizio
della casa da gioco. Il Comune di Sanremo eccepiva l'incompetenza
territoriale del giudice adito, l'inesistenza in ogni caso del diritto
alla ripetizione ai sensi dell'art. 1933 c.c., e nel merito la
legittimità dell'autorizzazione all'esercizio del gioco d'azzardo.
Il Giudice conciliatore di Sorrento, con ordinanza del 15 febbraio
1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma primo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 e della relativa
legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125 per contrasto con gli
artt. 70 e 76, con l'art. 25, comma secondo, e con l'art. 3, comma
primo, Cost..
Osserva il Conciliatore: a) che la disposizione impugnata,
riconoscendo al (singolo) Ministro dell'interno la facoltà di
autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il Comune di Sanremo
ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e
per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad
un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa,
ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà sostanzialmente
legislativa, per di più svincolata da ogni limite temporale e da
qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi; b) che la
stessa, consentendo la gestione in forma organizzata del gioco
d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e potendo, in ipotesi,
consentire altri reati, viola anche il principio della riserva di legge
in materia penale, poiché dà facoltà ad un organo amministrativo di
far venire meno il carattere di antigiuridicità ad ipotesi di reato
legislativamente previste; c) che la medesima disposizione contrasta
inoltre col principio di uguaglianza, poiché, col permettere al
Ministro di dispensare il Comune di Sanremo dall'osservanza della legge
(anche penale), attribuisce ad un solo soggetto una posizione di
privilegio, determinando così nei confronti di tutti gli altri Comuni
della Repubblica una illogica ed arbitraria disparità di trattamento,
che non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze finanziarie
menzionate nel testo normativo, ma non esclusive di quell'Ente locale.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella Gazzeta Ufficiale. Dinanzi a questa Corte si è
costituito il Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dall'avv. prof.
Victor Uckmar e dall'avv. Guido Guidi, eccependo l'inammissibilità
della questione sollevata e deducendone l'infondatezza.
Sull'ammissibilità osserva che la motivazione sulla rilevanza è
insufficiente se non del tutto mancante, e comunque che la disposizione
impugnata ha l'unico effetto di rendere temporaneamente inapplicabili
le sanzioni penali ai giochi di azzardo praticati nel casinò di
Sanremo, ma non muta affatto il sistema normativo che regola il gioco
nei suoi riflessi con le obbligazioni che possono sorgere tra chi ad
esso partecipa, cosicché una eventuale declaratoria di illegittimità
non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla soluzione della
controversia, la quale richiede l'applicazione non delle norme
impugnate, ma esclusivamente dell'art. 1933 c.c., che nega al perdente
il diritto di ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito
di un gioco o di una scommessa, siano essi d'azzardo o comunque
proibiti.
Nel merito il Comune osserva che esso è stato autorizzato
all'esercizio dei giochi d'azzardo con una serie di successivi decreti
del Ministro per l'interno, tutti emessi in applicazione di un apposito
provvedimento legislativo (il r.d.l. 2448 del 1927), il quale ha
un'efficacia formale sufficiente per derogare a norme del codice
penale. Non sussiste quindi il contrasto con l'art. 76 Cost. poiché il
r.d.l. n. 2448 del 1927 non delega al Ministro un potere legislativo,
ma semplicemente la facoltà di rilasciare autorizzazioni
amministrative.
Quanto al preteso contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost., il
Comune osserva che se si vuol sostenere l'illegittimità della
disposizione impugnata perché questa avrebbe attribuito alla P.A. il
potere di autorizzare attività perseguite penalmente, può replicarsi
che il legislatore ordinario, come può abrogare una norma penale,
così può stabilire che una attività già penalmente perseguibile sia
lecita a condizione che sia consentita da una autorizzazione
amministrativa. Se invece si vuol sostenere che soltanto con legge si
possono rendere leciti fatti perseguibili penalmente, si può replicare
che nella specie la norma che rende lecita l'attività è appunto
contenuta in un atto avente valore di legge, qual è il r.d.l. 2448 del
1927, mentre l'autorizzazione ministeriale funge solo da condizione
alla quale la legge subordina la liceità dell'attività stessa come
avviene in tutti gli altri casi in cui un'attività è lecita a
condizione che un'autorità amministrativa la autorizzi. L'ordinanza è
poi contraddittoria perché se davvero il r.d.l. del 1927 contenesse
una delega legislativa, i provvedimenti ministeriali avrebbero
anch'essi valore legislativo e quindi la riserva di legge non sarebbe
intaccata.
Osserva infine il Comune che nemmeno sussiste il contrasto con
l'art. 3 Cost., poiché la diversità di disciplina non è affatto
arbitraria o irrazionale. Ogni Comune invero è un'entità a sé
stante, con i suoi particolari problemi, tanto che il nostro
ordinamento è pieno di leggi speciali per determinate città. Inoltre
in tutti gli ordinamenti il gioco è un'attività tradizionalmente
consentita solo in certe località, la cui scelta compete al
legislatore o all'autorità amministrativa cui il primo l'abbia
affidata, e le ovvie ragioni (esigenze del turismo, vicinanza di
Montecarlo, ecc.) che hanno fatto cadere la scelta su Sanremo non sono
né illogiche né capricciose.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
eccependo l'irrilevanza della questione e deducendone l'infondatezza.
Quanto alla rilevanza, l'Avvocatura osserva anch'essa che nel
nostro ordinamento vige il principio, desumibile dalla costante
giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti che
eccezionalmente autorizzano qualche Comune ad organizzare case da gioco
producono effetti unicamente in campo penale, senza però mutare la
disciplina civilistica delle obbligazioni che possono sorgere fra i
partecipanti al gioco. Cosicché, dovendosi nel giudizio a quo, in
applicazione degli artt. 1933 e 2035 c.c., comunque escludere la
ripetibilità della somma persa al gioco, sarebbe evidente nella specie
l'irrilevanza di ogni verifica sulla legittimità dei provvedimenti che
autorizzano l'esercizio del Casinò di Sanremo e della legge in forza
della quale gli stessi sono stati emanati. Del resto, anche a ritenere,
in contrasto col diritto vivente, che il gioco d'azzardo sia illecito
pure sul piano civile (e quindi nulle le relative obbligazioni e
ripetibili le somme pagate dal perdente) la questione sarebbe
ugualmente irrilevante. Invero, a seguito del suo eventuale
accoglimento, la riespansione della forza primitiva dell'art. 718 c.p.
e la perdita di efficacia del provvedimento autorizzativo potrebbero
comunque operare solo per l'avvenire, per cui mai il gioco cui ha
partecipato l'attore nel giudizio a quo potrebbe considerarsi
penalmente illecito, e quindi mai potrebbero ritenersi ripetibili le
somme pagate.
Quanto al merito, l'Avvocatura rileva che sia dalla storia della
nostra legislazione sulle case da gioco, sia dai lavori preparatori e
dalla costante applicazione ed interpretazione della legge impugnata
risulta chiaramente come questa non abbia affatto conferito al Ministro
dell'interno un potere di deroga alle leggi vigenti, e cioè una
potestà sostanzialmente legislativa, bensì soltanto il potere di
stabilire limiti e condizioni per l'esercizio di una casa da gioco da
parte del Comune di Sanremo. Non vi possono essere infatti dubbi che il
legislatore, al di là dell'ampia formula adoperata, volle proprio e
soltanto autorizzare l'apertura del Casinò di Sanremo, così come
volle derogare, tra le leggi vigenti, proprio e soltanto a quelle
penali che vietano e puniscono il gioco d'azzardo. Del resto questa
interpretazione restrittiva è quella sempre adottata
dall'Amministrazione e pacificamente accolta dalla dottrina e dalla
giurisprudenza della Cassazione, tanto che sarebbe evidente
l'illegittimità di un qualsiasi altro provvedimento, diverso
dall'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco, che fosse in
ipotesi emanato dal Ministro in preteso esercizio della facoltà
attribuitagli col r.d.l. 2448 del 1927. È chiaro allora, prosegue
l'Avvocatura, come in realtà si tratti di una legge-provvedimento, e
più precisamente di legge c.d. di privilegio in quanto dispone con
riferimento ad un singolo soggetto (Comune di Sanremo) per la
disciplina di un singolo rapporto (permesso di istituire una casa da
gioco) derogando al diritto comune (norme penali che reprimono il gioco
d'azzardo), mentre il Ministro, nell'emanare il provvedimento, è
assolutamente vincolato sia nell'individuazione del destinatario, sia
nella determinazione del suo contenuto, essendogli solo demandata una
mera attività accertativa dell'esistenza della condizione necessaria
(mancanza di aggravio per il bilancio pubblico) e della rispondenza del
provvedimento al fine indicato dalla legge (assestamento del bilancio
comunale ed esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili).
Non sussiste quindi il contrasto con gli artt. 70 e 76 Cost.,
proprio perché la norma impugnata non ha attribuito al Ministro alcuna
potestà sostanzialmente legislativa, ma solo una mera competenza
amministrativa. La deroga all'art. 718 c.p., invero, è stata operata
dallo stesso legislatore, mentre il provvedimento ministeriale ha
natura di atto amministrativo di esecuzione della legge, e può in
particolare essere inquadrato tra le dispense, il che però non basta a
farne una lex specialis di deroga alla norma generale proibitiva, tanto
più che la legge stessa ha valutato le circostanze che giustificano
l'eccezione alla regola generale.
Il fatto poi che la deroga al codice penale sia stata
sostanzialmente disposta con atto avente forza di legge esclude
altresì il contrasto con l'art. 25, comma secondo, Cost., il quale
peraltro pone una garanzia a tutela della libertà del cittadino, e non
del potere punitivo dello Stato, per cui è ad esso estraneo il
problema della ammissibilità di casi di impunità previsti da atti
diversi dalla legge formale.
Infine, conclude l'Avvocatura, nemmeno sussiste il contrasto con
l'art. 3 Cost., poiché gli atti parlamentari (nei quali si fa
riferimento alla vicinanza del Comune di Sanremo alla costa francese
ove si assisteva ad una fioritura di casinò che richiamavano notevoli
correnti turistiche, provocando una forte esportazione di denaro
all'estero, ed alla necessità di rimedi straordinari, dato anche lo
sbilancio tra l'assoluta scarsezza delle risorse ordinarie ed il carico
delle opere pubbliche) mettono in chiara luce i motivi che giustificano
il trattamento differenziato rispetto agli altri Comuni d'Italia e che
escludono qualsiasi censura di illogicità e di arbitrarietà nella
valutazione di situazioni di fatto diverse.
4. - Con ordinanza del 7 giugno 1982 - emessa nel corso di un
procedimento penale a carico del Sindaco di Sanremo Osvaldo Vento,
imputato del reato di cui all'art. 718 c.p. - il Pretore di Sanremo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo r.d.l.
22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n.
3125, per contrasto con gli artt. 76, 25, comma secondo, e 3 Cost..
L'ordinanza non motiva sulla rilevanza della questione, mentre nel
merito svolge le medesime argomentazioni contenute nella precedente
ordinanza del Giudice conciliatore di Sorrento, aggiungendo soltanto
che la disposizione impugnata non potrebbe considerarsi fondatamente
tuttora valida ed efficace sia perché in contrasto con la successiva
normativa penale (artt. 718, 719, 720 c.p.), sia perché essa aveva
un'efficacia limitata al tempo occorrente per il risanamento del
bilancio comunale e per l'esecuzione di indifferibili opere pubbliche,
e sia infine perché la mancanza di una normativa generale della
materia dà luogo ad una disparità di trattamento fra i Comuni gestori
di case da gioco ed altri Comuni interessati a gestirle.
5. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi a questa Corte si è
costituito il sig. Osvaldo Vento, rappresentato e difeso dagli avv.ti
prof. Marcello Gallo e Victor Uckmar e dall'avv. Guido Guidi, eccependo
l'inammissibilità della questione sollevata e deducendone
l'infondatezza. Sull'ammissibilità osserva che il Pretore non ha
dedicato neppure una parola al profilo della rilevanza, mentre nel
merito prospetta le medesime considerazioni svolte dal Comune di
Sanremo nel giudizio promosso con l'ordinanza del Giudice conciliatore
di Sorrento.
6. - È intervenuto nel giudizio, ma tardivamente, il Presidente
del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
7. - Hanno altresì depositato atto di intervento nel giudizio i
Comuni di Anzio, Bagni di Lucca, Godiasco, Montecatini Terme, Rapallo,
San Pellegrino Terme, Sorrento e Taormina, nonché l'A.N.I.T. -
Associazione Nazionale Incremento Turistico -, rappresentati e difesi
dagli avv.ti prof. Pietro Nuvolone e Pietro d'Amelio.
Con ordinanza emessa all'udienza pubblica del 6 novembre 1984
questa Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento perché spiegato
da soggetti che non sono parti nel giudizio a quo.
8. - La S.p.A. SITAV, concessionaria della casa da gioco di Saint
Vincent, ricorreva al Pretore di Aosta, quale giudice del lavoro,
chiedendo di accertare che nei confronti di alcuni suoi dipendenti si
era determinata l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di
lavoro in applicazione dell'art. 45 del contratto collettivo aziendale
30 gennaio 1982 - che prevede la risoluzione automatica del rapporto di
lavoro per limite di età al compimento di 60 anni per gli uomini e 55
per le donne, senza ulteriore avviso - e che quindi nella specie non
era applicabile (perché derogato dal contratto collettivo aziendale)
l'art. 6, comma primo, legge 26 febbraio 1982, n. 54, che prevede
genericamente la possibilità per i dipendenti, che non abbiano
raggiunto il massimo della contribuzione a fini previdenziali, di
essere mantenuti in servizio anche oltre il normale limite d'età.
Con ordinanza del 15 novembre 1982 il Pretore di Aosta ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., delle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n.
1179, 8 (recte: 18) febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1075
(recte: 1065) e 26 novembre 1981, n. 690, per le parti e nel senso in
cui prevedano la liceità del gioco d'azzardo nel Casinò di Saint
Vincent.
Sulla rilevanza il Pretore osserva: a) che il contrasto tra legge e
contratto collettivo aziendale va risolto in base al trattamento più
favorevole per il lavoratore, dovendosi ricercare se l'accordo rispetti
nella sostanza la volontà protettiva della legge e quindi non
contrasti con norme imperative; b) che ciò presuppone la validità
dell'intero accordo, dovendosi considerare nulli, ex art. 1418 c.c.,
tutti i contratti o patti contrari alle norme imperative che vietano il
gioco d'azzardo; c) che pertanto dalla eventuale declaratoria di
incostituzionalità delle dette leggi (che consentirebbero il gioco
d'azzardo in forma organizzata in Saint Vincent) deriverebbe
l'illiceità dello svolgimento dell'attività regolamentata
dall'accordo aziendale in questione e pertanto la sua nullità ex art.
1418 c.c., e quindi l'inammissibilità della domanda. Il Pretore,
peraltro, afferma di ritenere insoddisfacente l'interpretazione delle
leggi impugnate data dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione,
secondo cui in esse è contenuta la norma che rende legittimo
l'esercizio del Casinò di Saint Vincent, ma ritiene di non poter dare
alle stesse una diversa interpretazione senza averne prima sollevato
questione di costituzionalità, in quanto, senza un intervento di
questa Corte, l'interpretazione consolidata sarebbe certamente
riconfermata dalla Cassazione.
Nel merito il Pretore, ricordata la sentenza n. 7 del 1959 di
questa Corte sulla inidoneità delle leggi di bilancio, quali leggi
formali, a portare innovazioni all'ordine legislativo, osserva che le
leggi impugnate violano il principio di uguaglianza disciplinando una
situazione singola che non risulta obiettivamente diversa da altre
situazioni per le quali varrebbe la medesima ratio. In particolare
rileva che è notoria l'esistenza di altri gestori (Taormina), o
aspiranti tali, di case da gioco; che la discriminazione a favore del
Casinò di Saint Vincent non trova giustificazione negli interessi
generali, avendo questa Corte affermato (sent. n. 12 del 1970), in
riferimento agli apparecchi automatici da gioco, la necessità di non
favorire il gioco aleatorio anche se non d'azzardo; che comunque la
deroga al divieto dei giochi d'azzardo andava disposta per tutti coloro
che avessero dimostrato di poterne usufruire e non a favore di un solo
soggetto.
9. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte Corte
costituzionale si è costituita la S.p.A. SITAV, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Giorgio Barberis e prof. Filippo Lubrano, eccependo
l'irrilevanza della questione sollevata e deducendone l'infondatezza.
Sulla rilevanza osserva: a) che le norme impugnate non possono
trovare applicazione nel giudizio a quo, avente ad oggetto
esclusivamente l'interpretazione coordinata dell'art. 45 del contratto
collettivo aziendale in relazione all'art. 6 della legge n. 54 del 1982
(e precisamente la prevalenza dell'una o dell'altra norma); b) che essa
S.p.A. SITAV, per la molteplicità delle proprie finalità statutarie,
manterrebbe intatta la propria identità e personalità giuridica anche
in caso di declaratoria d'incostituzionalità delle norme relative
all'esercizio del gioco d'azzardo; c) che una tale declaratoria (e la
conseguente impossibilità di proseguire l'attività di gioco) nemmeno
potrebbe comportare il travolgimento dell'accordo aziendale e dei
rapporti individuali di lavoro posti in essere sulla sua base, poiché
gli stessi hanno una propria autonomia giuridica e sono autonomamente
regolati dalle norme relative, e cioè proprio (alternativamente) dagli
artt. 45 del contratto collettivo e 6 legge n. 54 del 1982.
Nel merito rileva come la diversità di disciplina sia giustificata
dalla particolare posizione della Regione Valle d'Aosta (e specialmente
dalla sua vicinanza con la Francia, ove esistono numerose case da
gioco) nonché dalle difficoltà economiche della Regione, alleviate
dal concorso dei turisti. La disciplina derogatoria, del resto, non
solo trova razionale giustificazione nella sussistenza di elementi
distintivi e caratterizzanti, ma è anche perfettamente coerente con le
scelte di politica legislativa nel settore poiché il nostro
ordinamento, tra il divieto assoluto del gioco d'azzardo e la sua
autorizzazione derogatoria in alcune particolari località, ha optato
per quest'ultima soluzione, che concilia l'interesse a che il gioco non
divenga un pericolo morale e sociale per la collettività e la
necessità di consentire ad alcune località di far ricorso al suo
esercizio ove ciò sia giustificato da particolari esigenze ritenute
rilevanti in sede di valutazione politico-legislativa.
10. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo l'infondatezza della questione.
Osserva preliminarmente l'Avvocatura che il dubbio interpretativo
manifestato dal Pretore di Aosta è fondato se riferito alle leggi n.
1042 del 1954 e n. 67 del 1963 (sul fondo nazionale per il soccorso
invernale) che nulla dispongono circa il Casinò di Saint Vincent,
mentre è infondato in relazione alle leggi n. 1179 del 1955, n. 1065
del 1971 e n. 690 del 1981, sull'ordinamento finanziario della Valle
d'Aosta, che sono state sempre interpretate come recanti la norma che
consente il gioco d'azzardo nel Casinò di Saint Vincent. E difatti, se
è vero che suscitò alcune perplessità in dottrina la sentenza 7
dicembre 1963 delle Sezioni Unite Penali della Cassazione, secondo cui
le leggi sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta 29 luglio
1949, n. 486 e 29 novembre 1955, n. 1179 contenevano implicitamente il
riconoscimento della liceità dell'esercizio della casa da gioco (e
ciò perché i bilanci regionali, in cui erano indicate anche le
entrate relative alla concessione del casinò, costituivano la premessa
indispensabile, recepita in quelle leggi che determinavano il
contributo dello Stato alle finanze regionali, essendo questo vincolato
nel suo ammontare ai bisogni della Regione), è anche vero che di tali
perplessità tenne conto il legislatore nell'emanare la legge n. 1065
del 1971, che all'art. 2 (con formula poi integralmente ripetuta
dall'art. 1 l. n. 690 del 1981) indica tra le entrate proprie della
Regione le "entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti
da concessioni od appalti". E questa disposizione, come si evince dai
lavori preparatori, nel parlare di appalti, non può essere
interpretata che nel senso di riferirsi ai proventi della gestione del
casinò. La norma che autorizza la Regione a gestire la casa da gioco,
quindi, non è più implicita, ma si desume in via di interpretazione
da una apposita disposizione, che, anche se inserita in una legge
finanziaria, ha natura sostanziale introducendo una deroga all'art. 718
c.p.. Questa interpretazione, del resto, costituisce la "norma vivente"
nell'ordinamento, essendo quella accolta dalla giurisprudenza ed avendo
costituito la base del comportamento della P.A., che ha sempre operato
nel presupposto della legittima esistenza della casa da gioco.
Nel merito l'Avvocatura ricorda che destinataria delle norme
singolari in questione è una Regione cui la stessa Costituzione
assicura condizioni particolari di autonomia, per la quale è stato
elaborato uno speciale ordinamento finanziario, e che appunto nella
legge sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta è contenuta la
norma che autorizza la gestione della casa da gioco allo scopo di
assicurare alla Regione il relativo provento. In ogni modo la
diversità di trattamento è pienamente giustificata dalla diversità
delle situazioni di fatto discrezionalmente valutata dal legislatore,
ed i motivi che portarono all'emanazione della norma di deroga emergono
chiaramente dagli atti parlamentari, dove si fa riferimento alle
particolari necessità finanziarie della Regione, mentre non vanno
dimenticate la speciale situazione topografica e la peculiare
importanza del turismo nell'economia regionale.
11. - In data 23 ottobre 1984 ha depositato comparsa di intervento
nel giudizio, ai sensi dell'art. 20 legge n. 87 del 1953, la Regione
Valle d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Gustavo
Romanelli, sostenendo l'ammissibilità del suo intervento in quanto,
essendo state impugnate leggi che dettano "l'ordinamento finanziario
della Regione Valle d'Aosta" - il quale, ai sensi dell'art. 50 dello
Statuto speciale, va adottato "con legge dello Stato, in accordo con la
Giunta regionale" - si avrebbe nella specie un caso del tutto
particolare, assimilabile (ricorrendo la medesima ratio giustificatrice
dell'intervento) a quello in cui sia impugnata una legge regionale.
Con ordinanza emessa all'udienza pubblica del 6 novembre 1984
questa Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento perché comunque
tardivo rispetto alla pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella
Gazzetta Ufficiale.
12. - Nell'imminenza della discussione, il Comune di Sanremo, il
sig. Osvaldo Vento e la S.p.A. SITAV hanno depositato memorie con cui
illustrano ulteriormente le deduzioni svolte nei precedenti atti. Il
Comune di Sanremo sottolinea in particolare l'irrilevanza della
questione sollevata dal Giudice conciliatore di Sorrento, stante la
pregiudizialmente eccepita incompetenza territoriale di questi. La
S.p.A. SITAV, nel far proprie le argomentazioni contenute nell'atto di
intervento della Regione Valle d'Aosta, ribadisce l'irrilevanza della
questione sollevata dal Pretore di Aosta anche perché, trattandosi di
norma penale di favore, la sua eventuale caducazione non potrebbe mai
comportare l'illiceità penale della pregressa attività di gioco posta
in essere nel Casinò e quindi illiceità e nullità dei precedenti
rapporti tra il gestore ed il suo personale, mentre nel merito
sottolinea come in realtà ciò che inammissibilmente si prospetta come
illegittima è non già la particolare norma di deroga impugnata (che
peraltro trova razionale giustificazione nella peculiare situazione di
fatto della Valle d'Aosta), bensì la mancata adozione da parte del
legislatore di norme che consentano una più ampia deroga all'art. 718
c.p.. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del Giudice conciliatore di Sorrento, del Pretore
di Sanremo e del Pretore di Aosta, pur nella differenza dei parametri
di legittimità costituzionale evocati, sollevano questioni analoghe in
ordine alle normative di deroga nei confronti degli artt. 718-722 c.p.
ed hanno altresì in comune il riferimento all'art. 3 Cost. come
disposizione che si asserisce violata dalle normative stesse: pertanto
si palesa opportuna la riunione delle tre ordinanze al fine di decidere
con una sola sentenza.
2. - Il Giudice conciliatore di Sorrento, agendo d'ufficio (ma già
nell'atto di citazione della parte attrice si affermava la
illegittimità della gestione e dell'esercizio della Casa da gioco di
Sanremo, dovendosi considerare contra legem le relative autorizzazioni)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma primo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a
favore del Comune di Sanremo), convertito in legge senza modificazioni
con legge 27 dicembre 1928, n. 3125, per contrasto con gli artt. 70 e
76, con l'art. 25, comma secondo, e con l'art. 3, comma primo, Cost..
Sia pure in termini sommari, l'ordinanza muove dalla repetitio indebiti
avanzata dall'attore nei confronti della Società gestrice del Casinò
municipale di Sanremo e del Comune della stessa città, al fine di
ottenere il rimborso del denaro versato per l'acquisto del biglietto di
ingresso nel casinò e per la copertura delle perdite di gioco.
Il Comune di Sanremo, costituitosi dinanzi a questa Corte, e
l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio
eccepiscono sia la carente motivazione in punto di rilevanza della
questione sia il difetto di questo requisito, prescritto dall'art. 1
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
È sufficiente constatare, al riguardo, che in effetti l'ordinanza
del Giudice conciliatore di Sorrento non contiene alcun accenno di
risposta alle eccezioni sollevate dal Comune di Sanremo, che contestava
la competenza territoriale del giudice adito a norma degli artt. 19 e
20 c.p.c. e affermava altresì l'impossibilità di far valere "in ogni
caso" il diritto alla ripetizione in base alla disciplina contenuta
nell'art. 1933 c.c..
Nella parte iniziale dell'ordinanza si afferma che "la pretesa
dedotta in giudizio dall'attore in relazione all'invalidità delle
somme percepite dal Casinò municipale di Sanremo deriva dall'esercizio
del potere di deroga alle leggi che il menzionato testo normativo
conferisce al Ministro dell'interno". Ma tale asserto, non essendo
seguito da alcun tentativo di dimostrazione, è sicuramente inidoneo a
motivare la rilevanza della questione, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
Pertanto la questione stessa non può che essere dichiarata
inammissibile.
3. - Il Pretore di Sanremo ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale già proposta dal Giudice conciliatore di
Sorrento, ma nel corso, questa volta, di un procedimento penale a
carico del Sindaco di Sanremo.
Peraltro l'ordinanza del Pretore, come rilevano l'Avvocatura dello
Stato e le difese di parte, non contiene il benché minimo cenno circa
la rilevanza della questione sollevata in ordine alla definizione del
giudizio penale; e quindi, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione deve essere anch'essa dichiarata inammissibile.
4. - L'ordinanza del Pretore di Aosta, che muove da una
controversia di lavoro, motiva ampiamente sulla rilevanza. Sia la
parte privata costituitasi nel Giudizio presso questa Corte sia
l'Avvocatura dello Stato intervenuta in rappresentanza della Presidenza
del Consiglio escludono peraltro che la definizione della controversia
sottoposta al giudice a quo dipenda dalla pronuncia sulla sollevata
questione di legittimità costituzionale: ma ai fini di questo giudizio
basta rilevare che una sentenza di accoglimento inciderebbe quanto meno
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro di taluni dipendenti della
società gestrice dell'esercizio del gioco d'azzardo nel Casinò di
Saint Vincent; s'intende del rapporto di lavoro caratterizzato dalle
mansioni di impiegato-tecnico, capo tavolo, sotto capo croupier nella
predetta casa da gioco. Ciò esime dal prendere in esame le singole
eccezioni, alcune delle quali non potevano tener conto dei criteri
stabiliti nella posteriore sentenza n. 148 del 1983 in tema di
sindacabilità delle norme penali di favore.
5. - Non si può negare, d'altra parte, che l'ordinanza del Pretore
di Aosta risulti nel suo complesso alquanto disarmonica: perché da un
lato il giudice a quo contesta nella motivazione, in dissenso dalle
Sezioni Unite Penali della Cassazione, la efficacia derogatoria -
rispetto agli artt. 718 e segg. c.p. - di precedenti leggi statali;
dall'altro conclude per una censura di costituzionalità riferita
soltanto all'art. 3 Cost. (per il carattere arbitrariamente
privilegiario della deroga). Ma è evidente che i termini in cui la
questione di legittimità costituzionale è sollevata presuppongono che
l'effetto derogatorio rispetto agli artt. 718 e segg. c.p. si sia pur
prodotto, lamentandosi anzi che i suoi benefici, a parità di
condizioni, non siano stati equamente distribuiti su tutto il
territorio nazionale. Tuttavia tale squilibrio non produce
l'inammissibilità della questione, perché preminente è la
considerazione del dispositivo dell'ordinanza e del suo collegamento
con la parte motiva cui corrisponde, potendosi il resto considerare un
mero obiter dictum.
Del resto, il presupposto implicito da cui muove la questione
sollevata (e cioè l'essersi prodotto l'effetto derogatorio della
normativa penale a favore dell'esercizio del gioco d'azzardo nel
casinò valdostano) sembra difficilmente contestabile alla luce della
giurisprudenza ormai dominante ed in particolare di quella della
Cassazione. Chiarissime e ripetute sono le prese di posizione in questo
senso, anche da parte delle Sezioni Unite Civili, in ordine
all'esercizio del gioco d'azzardo nelle case da gioco di Sanremo, di
Campione e di Venezia. Si è invero ritenuto ab initio che la deroga
era stata prodotta dalle norme di legge, sia pur generiche, le quali,
come quella del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, avevano dato facoltà
al Ministro dell'interno di "autorizzare, anche in deroga alle leggi
vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune
di Sanremo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter
addivenire all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle
opere pubbliche indilazionabili". I lavori preparatori, specie quelli
del Senato del Regno, e la circostanza che la conversione in legge del
decreto (l. 27 dicembre 1928, n. 3125) era avvenuta quando la casa da
gioco di Sanremo era già stata aperta, attribuiscono alla facoltà
conferita al Ministro dell'interno un significato univoco, mentre
l'autorizzazione ministeriale doveva considerarsi la condizione alla
quale la legge subordinava l'operatività della deroga da essa
prodotta. L'effetto derogatorio, rendendo non applicabili i divieti
contenuti negli artt. 718-722 c.p., esclude che i proventi del gioco
possano considerarsi prodotto o profitto del reato.
La ricostruzione accolta nella giurisprudenza comporta pure che le
disposizioni legislative facoltizzanti l'apertura delle case da gioco
non possano ricomprendersi nello schema della legge di delegazione
(evitandosi così il contrasto con l'art. 76 Cost.) e che esse non
violino la riserva di legge penale (di cui all'art. 25, secondo comma,
Cost.).
Alle stesse conclusioni le Sezioni Unite Penali sono giunte anche
per il Casinò di Saint Vincent, malgrado la sua apertura sia stata
disposta in base ad un decreto del Presidente della Giunta regionale
sicuramente illegittimo. Ora, anche se non si accettasse, in relazione
ai dubbi espressi dalle Sezioni Unite Civili, la ricostruzione secondo
la quale fin dal 1949 i provvedimenti legislativi statali recanti
contributi alla Valle d'Aosta comportavano il riconoscimento della non
punibilità della tenuta della casa da gioco (i cui proventi figuravano
inclusi nei bilanci regionali, si deve ammettere che ad analogo
risultato conduce l'art. 2, lett. a) della legge 6 dicembre 1971, n.
1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle
d'Aosta), allorché dispone che la Regione stessa provvede al suo
fabbisogno finanziario con le entrate tributarie costituite altresì
"da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate,
derivanti da concessioni ed appalti". Infatti i lavori preparatori
chiariscono come con quest'ultima espressione si intendesse fare
riferimento proprio alle entrate derivanti dagli utili della casa da
gioco.
È evidente che tali proventi non possono nello stesso tempo
costituire prodotto o profitto di reato e insieme entrate di diritto
pubblico: e ciò in base al carattere di unità e di coerenza del
nostro ordinamento giuridico. Si potrebbe contestare l'operatività in
senso derogatorio della disposizione predetta: ma anche per essa deve
ritenersi valida l'affermazione della Cassazione civile, secondo cui,
se solo una legge dello Stato può derogare al diritto penale vigente,
tale effetto può essere conseguito anche da una legge "non emessa
espressamente ad hoc, purché contenga disposizioni incompatibili con
il divieto penalmente sanzionato". Si può inoltre rammentare che per
le disposizioni penali in generale o per quelle specifiche in tema di
gioco d'azzardo (artt. 718-722 c.p.) fa difetto un divieto di
abrogazione o modifica tacita, quale quello già contenuto nel comma
secondo dell'art. 1 legge 7 gennaio 1929. n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie).
In realtà, sia i provvedimenti legislativi che dettero luogo
all'apertura delle case da gioco di Sanremo, di Campione e di Venezia
sia le leggi 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690 (in
tema di ordinamento finanziario della Valle d'Aosta) offrono il fianco
alla critica per le formule a dir poco reticenti cui tutte fanno
ricorso: ma tali censure, se pongono in evidenza le non corrette
formulazioni adottate dal legislatore, non valgono a escludere la
natura e la efficacia derogatoria delle disposizioni richiamate.
Talune di queste ultime, d'altra parte, sono state impugnate del
tutto fuori luogo perché esse nulla dispongono, nemmeno
indirettamente, a proposito del Casinò di Saint Vincent (l. 3 novembre
1954, n. 1042; l. 18 febbraio 1963, n. 67 e l. 6 dicembre 1971, n.
1065). A sua volta la prima legge sull'ordinamento finanziario della
Valle d'Aosta (l. 29 novembre 1955, n. 1179) contiene proposizioni meno
significative di quelle formulate nell'art. 2 a) e nell'art. 1 a)
rispettivamente delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre
1981, n. 690.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Pretore di Aosta (in relazione all'art. 3 Cost.), a proposito di una
serie di leggi statali che conterrebbero legittimazione "implicita"
della casa da gioco di Saint Vincent, essa deve ritenersi non fondata.
In realtà non mancano per ciascuna deroga disposta dal legislatore
ragioni giustificative della sottrazione di ipotesi di specie alla
disciplina della ipotesi di genere: accanto a quella più generale di
disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case da gioco aperte
in Stati confinanti nelle zone prossime alla frontiera, si pone quella
più particolare di sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute
dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista
turistico e dalla situazione di dissesto finanziario. La circostanza
che altri comuni o regioni si trovino o potrebbero trovarsi in
condizioni analoghe a quelle dei comuni o della regione a statuto
speciale finora considerati dal legislatore non concreta di per sé
sola e hic et nunc lesione dell'art. 3 Cost.. E ciò tanto più in
quanto dalla lamentata circostanza (cioè dalla censurata omissione del
legislatore) non possono trarsi conseguenze di automatica estensione.
6. - Peraltro questa Corte, mentre è messa in grado di esaminare
per la prima volta profili di legittimità costituzionale che
riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi
dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927
è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia del tipo di
interventi cui è condizionata la apertura delle case (legge o legge
seguita da autorizzazione del Ministero dell'interno), sia per la
diversità dei criteri seguiti (situazione di frontiere per Sanremo e
Campione, situazione non di frontiera per Venezia), sia infine per i
modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti
nell'esercizio del gioco nei casinò. La disorganicità risulta
accentuata dalla recentissima legge 11 dicembre 1984, n. 848, il cui
art. 25 è così formulato: "Le disposizioni di cui agli artt. da 718 a
722 del Codice Penale e dell'art. 110 del Testo Unico di Pubblica
Sicurezza approvato con R.D. 13 giugno 1931, n. 773, non si applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il
periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra e il Canale di
Suez".
Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che
nazionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi
di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i tipi e
criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, realizzando
altresì, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione di
cui la legge 31 ottobre 1973, n. 637, sulla destinazione degli utili
della casa da gioco di Campione, può essere considerata solo un primo
passo.
Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale
(le quali si fanno valere soltanto nell'ipotesi che il legislatore
voglia mantenere le deroghe agli artt. 718-722 c.p.), vanno soddisfatte
in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle
quali si è detto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, e della
relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, sollevate dal
Giudice conciliatore di Sorrento e dal Pretore di Sanremo con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 70, 76, 25, secondo
comma, e 3, primo comma, Cost.;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle
leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio
1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690, per
le parti e nel senso in cui prevedono la liceità del gioco d'azzardo
nel Casinò di Saint Vincent, sollevata dal Pretore di Aosta in
riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte