Sentenza n. 158/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 98legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 98
della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), promossi con le ordinanze emesse il 12
febbraio 1976 dal Pretore di Venezia, il 6 marzo 1976 dal Pretore di
Livorno, il 14 giugno 1976 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, il
6 novembre 1976 dal Pretore di Ferrara, il 19 luglio 1977 dal Tribunale
di Sondrio e il 30 aprile 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Rovigo (due ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 316, 451 e 664
del registro ordinanze 1976, ai nn. 48 e 565 del registro ordinanze
1977 ed ai nn. 461 e 462 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 158, 218 e 340 del 1976, n. 94
del 1977, n. 53 del 1978 e n. 297 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La polizia giudiziaria di Venezia, con rapporto in data 29
dicembre 1975, segnalava al Pretore di Mestre, ai sensi dell'art. 98
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, Bellan Roberto quale persona
dedita all'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.
Il Pretore, non ritenendo sussistenti le condizioni richieste
dall'art. 80 della legge n. 685 per la dichiarazione di non doversi
procedere, trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di
Venezia.
Di contrario avviso si manifestava, però, quest'ultimo che inviava
il procedimento al Pretore di Venezia, competente per territorio,
chiedendo che venisse sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975 per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione muove dalla
constatazione della assoluta atipicità della procedura contemplata
dall'art. 98 legge n. 685 del 1975, il quale prescrive che il pretore,
informato dalla polizia giudiziaria di uno dei fatti previsti dall'art.
80 (detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope), assunte le necessarie informazioni è incaricato un perito
al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità
previste da questa disposizione e al fine di acquisirne il parere circa
il trattamento sanitario e assistenziale più appropriato, all'esito
dell'indagine, ove sia risultata l'esistenza di una delle cause di non
punibilità , dichiari di non doversi procedere; in caso contrario,
deve invece trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica
competente.
Il presupposto della atipicità procedimentale denunciata deriva,
peraltro, secondo il Pubblico Ministero, da un dato di natura
sostanziale, essendo le "condizioni di non punibilità "previste
dall'art. 80 vere e proprie cause di giustificazione; al pretore
sarebbe così assegnato il potere di decidere, "in anticipo e
separatamente dagli altri elementi soggettivi ed oggettivi della
fattispecie" in ordine all'esistenza di tali cause di esclusione della
antigiuridicità: ne deriverebbe processualmente una conseguenza ancor
più atipica, essendo un tale accertamento demandato ad un giudice
incompetente, ratione materiae, a conoscere del reato nella sua
integrità.
La dedotta deviazione dall'ortodossia processuale comune induce
così l'organo inquirente a prospettarsi, problematicamente, il tema
della natura giuridica del procedimento di cui all'art. 98.
Due sono le possibili alternative che, anche alla stregua delle
discussioni parlamentari, nel corso delle quali l'argomento fu
ampiamente dibattuto, possono proporsi: l'una che configura tale
procedura come un'inchiesta penale amministrativa, destinata a
chiudersi, se ricognitiva dell'insussistenza del reato, con un decreto
di impromuovibilità dell'azionepenale ex art. 74 c.p.p.; l'altra che
la qualifica come una vera e propria istruttoria penale. il cui atto
conclusivo è una sentenza di proscioglimento.
Tuttavia, secondo il Pubblico Ministero, numerosi elementi
suffragano la seconda delle alternative.
Dal punto di vista letterale, anzitutto, non sembra indifferente
che l'art. 98 qualifichi il provvedimento del pretore come
dichiarazione di non doversi procedere: è questa la formula tipica:
nel sistema del nostro diritto processuale penale, alla stregua degli
artt. 378, 395 e (con riferimento specifico al provvedimento pretorile)
398, comma terzo, c.p.p., con la quale vengono designate le decisioni
di proscioglimento istruttorio. Non vi è alcun motivo ragionevole che
conduca ad autorizzare la conclusione che l'espressione sia stata
adottata in senso volutamente atecnico: la linea di discriminazione
sostanziale tra il caso previsto nell'art. 74 c.p.p. e quello in cui
deve essere pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento viene,
infatti, individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più
accreditate nella circostanza che nel primo caso sussiste una
situazione di evidenza immediata della infondatezza della notizia di
reato che invece manca nel secondo. Già il fatto che il pretore debba
pronunciarsi circa l'assenza di una causa di non punibilità appare,
quindi, realtà assolutamente incompatibile con quella evidenza in
ordine alla insussistenza del reato che costituisce la condizione per
l'emanazione del decreto di archiviazione (laddove, invece, un tale
accertamento è compreso tra quelli propri della sentenza di
proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce reato"
o "per altra ragione").
Ma, a parte tale ultimo profilo, una seconda decisiva
argomentazione fa ritenere che il procedimento disciplinato dall'art.
98 legge n. 685 del 1975 abbia natura giurisdizionale e che il
provvedimento che lo conclude debba qualificarsi come vera e propria
sentenza: il giudice, infatti, non decide allo stato degli atti ma
sulla base di una "complicata" perizia tossicologica e medico
psicologica; conseguentemente, anche nei casi in cui risulti evidente
l'applicabilità dell'art. 80, una immediata pronuncia resta
processualmente preclusa (del tutto irrazionalmente) per l'espresso
dettato dell'art. 98.
Se tali premesse sono esatte, prosegue l'organo inquirente, ne
discende "l'incontestabile, inammissibile irrazionalità dell'intero
sistema".
Poiché, infatti, il nostro diritto processuale non prevede alcun
caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che non sia
preceduto dalla "accusa di un reato", il detentore o acquirente di
sostanze stupefacenti o psicotrope acquista necessariamente la qualità
di imputato: tuttavia, costituendo i fatti di cui all'art. 80, in
relazione ai quali è disposta l'indagine istruttoria, non reati, ma
vere e proprie cause di esclusione degli illeciti di cui agli artt. 71
e 72, ne consegue l'impossibilità giuridica, derivante dalla tipologia
procedimentale considerata, di muovere al detentore od acquirente una
accusa diversa da quella prevista dalle norme incriminatrici ora
considerate. Ma le fattispecie configurate negli artt. 71 e 72,
prevedendo in ogni caso una pena superiore nel massimo a tre anni di
reclusione, sfuggono alla competenza per materia del pretore, il quale
dovrebbe allora promuovere l'azione penale, procedere (paradossalmente)
per reati esulanti dalla sua competenza e compiere atti istruttori
insanabilmente affetti da nullità (artt. 33 e 34 c.p.p.), che
coinvolgerebbe anche la decisione (art. 189 c.p.p.), nonostante questa
non possa qualificarsi viziata in quanto la legge prevede la competenza
del pretore.
Ma allora, se si instaura un procedimento penale, prosegue il
Pubblico Ministero, all'acquirente o detentore non potrebbe non essere
riconosciuto il diritto di provvedere alla propria difesa di fiducia e,
comunque, dovrebbe essergli assicurata una difesa di ufficio, peraltro,
dopo la notificazione della comunicazione giudiziaria; inoltre, poiché
il proscioglimento ai sensi dell'art. 80 non può essere pronunciato
che con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ciò
sarebbe da solo sufficiente ad imporre l'obbligo di interrogare il
soggetto interessato in quanto soltanto in caso di proscioglimento con
formula "piena" (fatto non sussiste o non fu commesso dall'imputato) è
possibile pervenire ad una decisione senza il previo interrogatorio
dell'inquisito sui fatti oggetto della imputazione (si cita la sentenza
n. 151 del 1967 della Corte costituzionale), che dovrebbe comunque
essere preceduto dalla emissione di un mandato (nei casi di gran lunga
più frequenti di cui allo art. 71) addirittura di cattura.
La irrazionalità del sistema adottato, prosegue il Pubblico
Ministero, diviene poi ancora più evidente ove si consideri che il
legislatore mostra, nella sostanza, di non volersi discostare dagli
schemi tradizionali in tema di competenza. Nel caso di mancato
accertamento della sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all'art. 80 è, infatti, previsto che il pretore trasmetta gli atti al
procuratore della Repubblica: se si vuole riconoscere un minimo di
conseguenzialità allo schema di procedimento in esame, deve
ammettersi che la legge ha utilizzato la collaudata ossatura del
processo penale per costruire una inverosimile procedura di verifica di
alcune delle ipotesi di insussistenza del reato, la cui cognizione è
stata affidata al pretore probabilmente solo allo scopo di accentrare
in tale organo il maggior numero possibile di informazioni, da
utilizzare poi anche ad altri fini (artt. 99 ss. legge n. 685 del
1975), senza però, preoccuparsi di coordinare la procedura con i
principi fondamentali del processo penale.
Proprio nell'ipotesi in cui venga accertata l'insussistenza della
causa di giustificazione di cui all'art. 80 emerge l'irrazionalità
del meccanismo predisposto dall'art. 98: in tal caso il pretore deve
trasmettere gli atti al pubblico ministero che provvede nei modi usuali
all'inizio dell'azione penale, con il risultato che gli atti compiuti
ex art. 98 o sono nulli per incompetenza per materia, o sono validi
malgrado tale incompetenza.
In entrambi i casi, tuttavia, prosegue l'organo inquirente, la
disciplina si rivela irrazionale giacché il sistema istituzionalizza
l'inevitabile annullamento di attività processuali, ovvero rende
l'interessato destinatario di un accertamento probatorio ormai
consolidato, malgrado esso sia stato compiuto da un giudice
incompetente, "in una prospettiva che, per essere stata caratterizzata
da un'ipotesi di non punibilità indicata dalla stessa polizia
giudiziaria, non può essere stata la più idonea ad attivare il suo
interesse alla difesa". Tra le alternative ora indicate, ritenute
entrambe irrazionali, il Procuratore della Repubblica di Venezia
propende, comunque, per la prima, e ciò sia perché la legge sembra
inequivocabilmente orientata nel senso che il pubblico ministero debba
promuovere ex novo l'azione penale, sia perché ricade in regole
processuali inderogabili l'obbligo di applicare la sanzione della
nullità con riferimento a tutti gli atti compiuti dall'autorità
incompetente.
Anche dal punto di vista sostanziale, la disciplina in questione si
rivela inaccettabile giacché è stabilito l'obbligo di sottoporre a
procedimento penale l'acquirente o detentore di droga per consumo
personale (secondo la legge, non un criminale ma un malato) anche nei
casi in cui la situazione prospettata dalla polizia giudiziaria, le
informazioni assunte e le esperienze del magistrato istruttore
avrebbero consentito una immediata definizione della notitia criminis
senza un procedimento vero e proprio e senza la necessità di una
sentenza; prova ne sia che - deduce il Pubblico Ministero - "secondo
quanto emerge dalle scarse notizie di cui si dispone", la stessa prassi
giudiziaria sembra orientarsi per la restrizione (se non per la
esclusione) dei poteri del pretore, anche perché difficilmente la
polizia giudiziaria è in grado di stabilire se ci si trovi di fronte
ad uno dei fatti di cui all'art. 80: molto spesso potrà , quindi,
avvenire che il rapporto venga trasmesso tanto al pretore che al
pubblico ministero, con la possibilità di duplicazione di
procedimenti.
Il Procuratore della Repubblica si dà poi anche carico di
ipotizzare gli effetti di una eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'attuale disciplina.
Ed a tal riguardo si rileva che nessun vuoto normativo verrebbe
creato, posto che i principi generali del processo penale
soccorrerebbero adeguatamente: al pretore verrebbe, infatti, sostituito
il procuratore della Repubblica, quale autorità destinataria della
segnalazione prevista dall'art. 98, ed anche quale organo delegato
all'accertamento del reato di cui agli artt. 71 e 72 e,
correlativamente, delle cause di esclusione dell'antigiuridicità di
cui all'art. 80.
Le considerazioni che precedono sono state proposte dal Pubblico
Ministero sul presupposto che il procedimento ex art.98 abbia la natura
di una vera istruttoria penale e, quindi, sia esercizio di attività
giurisdizionale. Il discorso, tuttavia, sarebbe identico nel caso in
cui all'indicata procedura si assegni il valore di un'inchiesta
preliminare giudiziario - amministrativa e si conferisca, perciò, alla
decisione il carattere di provvedimento di archiviazione (art. 74
c.p.p.): la irrazionalità del sistema risiede, infatti, proprio nella
attribuzione al pretore della competenza nel procedimento in esame,
mediante il quale si tratta comunque di provvedere in merito a reati
esulanti dalla cognizione pretorile, riconoscendosi, peraltro,
istituzionalmente, per l'eventuale sviluppo del procedimento, la
competenza del tribunale.
D'altra parte, la legge (attuale testo degli artt. 78 e 304 c.p.p.)
riconosce alla procedura preliminare i caratteri di un procedimento
giurisdizionale, rivelandosi decisiva, al riguardo, la considerazione
che, comunque, essa mira all'accertamento sostanziale di un grave
delitto in quanto la relativa ipotesi è posta in ineliminabile
alternativa logica con l'accertamento di una delle cause di non
punibilità al cui riconoscimento è, almeno formalmente, rivolta
l'attività di indagine.
L'ultima alternativa prospettata dall'organo inquirente è quella
che qualifica la procedura prevista dall'art. 98 come procedimento
amministrativo: all'esito di essa i provvedimenti adottati non
assumerebbero così, al di fuori ed all'esterno della procedura stessa,
alcun valore formale, mentre gli atti assunti dal pretore, una volta
che sia stata riconosciuta l'insussistenza della causa di non
punibilità, ed il procedimento sia stato trasmesso al procuratore
della Repubblica per il promuovimento dell'azione penale, sarebbero
del tutto irrilevanti. L'unico elemento che possa suffragare una tale
tesi è costituito - secondo il Pubblico Ministero - dal tenore
letterale della norma impugnata che, nell'uso di espressioni generiche
("assunte sommarie informazioni", "incarica un perito avente specifica
competenza"), sembra porsi fuori misura rispetto al tecnicismo
terminologico sempre osservato dal codice di rito anche in tema di
attività istruttoria e di nomina di periti. L'argomento a contrario si
rivela, tuttavia, assolutamente fragile ed inconsistente, ove si
rammenti che il pretore è chiamato a svolgere una funzione
istituzionalmente volta a stabilire la sussistenza o meno di un reato o
(il che è lo stesso) la esistenza o meno di una causa di
giustificazione: all'esito delle indagini dovrà, quindi, adottare una
pronuncia di tipo formale che si sostanzia in una dichiarazione di non
doversi procedere (evidentemente in sede penale) e, in caso di
esclusione della prospettata causa di non punibilità, dovrà
riferirne al procuratore della Repubblica per quanto di competenza
(evidentemente sempre in sede penale). E che la funzione esercitata sia
- si ribadisce - di carattere giurisdizionale risulta puntualmente dal
fatto che la competenza è stata attribuita al pretore: non si trova,
infatti, alcuna plausibile spiegazione del perché, in caso contrario,
la procedura non sia stata affidata all'autorità amministrativa, non
potendo l'attuale assetto trovare giustificazione che nell'esigenza di
assicurare al detentore o acquirente le garanzie della indipendenza e
della imparzialità dell'organo pubblico cui è conferito il compito
di trattazione dell'affare.
Il Pretore di Venezia, così investito della cognizione dei fatti,
"atteso che le argomentazioni sviluppate... dal Procuratore della
Repubblica, rivolte a dimostrare l'insanabile irrazionalità dell'art.
98, ... essendo condivise in toto... devono intendersi richiamate
integralmente dalla allegata requisitoria", ha, con ordinanza 12
febbraio 1976, sollevato la predetta questione di legittimità
costituzionale.
Il provvedimento, con allegata la "requisitoria" del Pubblico
Ministero, è stato ritualmente notificato e comunicato e poi
pubblicato (con le richieste del Procuratore della Repubblica di
Venezia) nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 1976.
Avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato. il quale ha chiesto, in via preliminare, che la questione
sia dichiarata inammissibile e, nel merito, non fondata.
Numerose le eccezioni di inammissibilità dedotte dall'Avvocatura.
Si osserva in primo luogo che il procedimento di cui all'art. 98 legge
n. 685 del 1975 non risulta essere stato seguito nel caso di specie:
dalla ordinanza di rimessione emerge che, in realtà, gli ufficiali di
polizia giudiziaria riferirono al Pretore di Mestre uno dei fatti
previsti dall'art. 80, ma quest'ultimo, anziché procedere agli
accertamenti prescritti dall'art. 98, ritenne di trasmettere gli atti,
il che avrebbe potuto fare solo una volta riconosciuta l'insussistenza
della causa di non punibilità, al Procuratore della Repubblica di
Venezia, che, a sua volta, avendo, invece, accertato la presenza della
causa di non punibilità, ha trasmesso il procedimento al Pretore di
Venezia (competente per territorio) chiedendogli di sollevare questione
di costituzionalità del predetto art. 98: questione che è stata
sollevata dal giudice a quo, senza che venisse precisato quale altra
pronuncia egli intendesse emettere che gli fosse imposta o, viceversa,
impedita dalla norma che andava ad impugnare.
Il giudice a quo non ha poi provveduto nella ordinanza di rinvio ad
effettuare alcuna valutazione in ordine alla rilevanza della questione
sollevata per la definizione del giudizio pendente avanti al Pretore:
questo rilievo, osserva l'Avvocatura, non ha carattere esclusivamente
formale, giacché le questioni relative alla validità ed efficacia,
nel futuro procedimento da svolgersi davanti al tribunale, degli
accertamenti compiuti, nonché della pronuncia da emettersi dal
pretore a norma dell'impugnato art. 98, sono questioni che assumeranno
rilevanza solo se e in quanto un tribunale sarà chiamato a pronunciare
sentenza sulla imputazione di un reato - previsto dall'art. 71 legge n.
685 del 1975.
Il pretore, allora, è chiamato, dall'impugnato art. 98,
esclusivamente ad accertare se sussistano o meno le condizioni di non
punibilità previste dall'art. 80 ed eventualmente a disporre gli
urgenti provvedimenti sanitari ed assistenziali: tutto ciò egli può
fare senza preoccuparsi della sorte che avranno i suoi atti in un
futuro, eventuale, processo penale.
Altro motivo di inammissibilità viene individuato nel fatto che il
giudice a quo ha prospettato numerose, pretese, "irrazionalità "della
normativa impugnata che, peraltro, si risolvo noin deroghe alla
generale disciplina del processo penale: non ha precisato, invece,
quali precetti della Costituzione e quali diritti da questa garantiti
siano stati lesi da tali "irrazionalità".
Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, se anche la considerazione che il
procedimento regolato dall'art. 98 è indubbiamente sui generis può
giustificare il richiamo al principio di eguaglianza, deve rilevarsi
che tale procedura è stata voluta dal legislatore per il suo carattere
di immediatezza e per la possibilità del pretore di adottare con
rapidità le decisioni urgenti in materia sanitaria e assistenziale -
che ritenga necessarie. Si tratta di uno strumento creato per la
realizzazione di un indirizzo fondamentale della legge: "distinguere
nettamente fra trafficante e consumatore, soprattutto per quel che
riguardale norme penali" assicurando al tossicomane, considerato "un
soggetto disadattato per responsabilità che possono farsi risalire a
certe caratteristiche negative di frustrazione e alienazione, tipiche
dell'odierna società", un trattamento che non sia indiscriminatamente
repressivo, ma rieducativo e curativo. La specialità del procedimento
sarebbe, perciò, giustificata dalla particolarità dei fini perseguiti
dal legislatore; essa, comunque, assicurerebbe al destinatario dei
provvedimenti pretorili un trattamento non deteriore ma, se mai, più
favorevole di quello assicurato, in genere, all'imputato di delitti
comuni.
Infine, deduce l'Avvocatura, la questione sollevata dal Pretore di
Venezia appare inammissibile anche per un'ulteriore ragione che, se
può far dubitare della legittimazione del pretore a proporre
l'incidente di costituzionalità, ne dimostra anche la infondatezza.
La prospettiva da cui muove il giudice a quo sarebbe, infatti,
viziata in radice, presupponendo che il procedimento e il provvedimento
previsti nell'art. 98 abbiano natura giurisdizionale e comportino
esclusivamente alcune deroghe alla disciplina generale del processo
penale. Tale tesi è, invece, assolutamente discutibile proprio alla
stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale che, a
proposito del decreto pretorile di archiviazione di cui all'art. 74
c.p.p., ebbe ad affermare che tale provvedimento, "a differenza della
sentenza, ha per presupposto la mancanza di un processo, non dà luogo
a preclusioni e non limita la possibilità di procedere in qualunque
momento, pure se non siano insorte nuove prove".
Quanto è stato osservato a proposito del decreto pretorile di
archiviazione può ritenersi, a fortiori, per il provvedimento previsto
nel terzo comma dell'art. 98, con cui il pretore accerta l'esistenza
dei presupposti perché possa instaurarsi la procedura di cui agli
artt. 99 ss., alla quale il pretore medesimo è chiamato a partecipare
in sede di adozione dei provvedimenti di urgenza.
Può allora ritenersi, conclude l'Avvocatura, che il provvedimento
pretorile previsto nel terzo comma dell'art. 98 non sia altro che un
atto preliminare di questo procedimento, voluto dal legislatore
"soprattutto a garanzia dei diritti di libertà e a tutela della
personalità di colui che, non affidandosi volontariamente ad un
sanitario od ai centri medici, debba essere ricoverato".
Al provvedimento del Pretore di Venezia (ed alla allegata
"requisitoria" del Pubblico Ministero) fa espresso riferimento
l'ordinanza emessa il 19 luglio 1977 dal Tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Bossi Giuseppe ed altri: viene
contestata, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
legittimità costituzionale, oltre che dell'art. 98, anche dell'art. 80
legge n. 685 del 1975.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto preliminarmente che la questione venga dichiarata
inammissibile.
Deduce l'Avvocatura che i fatti previsti dall'art. 80 sono stati,
nella specie, accertati non già da ufficiali od agenti di polizia
giudiziaria (come richiede l'art. 98), ma dal tribunale nel corso di
un procedimento penale: la norma da applicare non è, quindi, quella
impugnata bensì l'art. 96, quinto comma, il quale prescrive che il
giudice deve dichiarare non doversi procedere e trasmettere copia del
provvedimento al centro medico e di assistenza sociale del luogo di
residenza dell'imputato prosciolto. È, allora, evidente che il
procedimento pendente avanti al giudice a quo doveva (e deve) essere
definito con il proscioglimento degli imputati nei confronti dei quali
si ritenesse applicabile l'art. 80, senza la necessità di verificare
la legittimità costituzionale dell'art. 98. L'inammissibilità deve
essere poi estesa alla impugnativa dell'art. 80, non avendo il giudice
a quo indicato i motivi per i quali dubita della legittimità
costituzionale di tale disposizione: né vale, a tale riguardo, il
richiamo all'ordinanza del Pretore di Venezia perché con tale
provvedimento è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 98, non anche dell'art. 80. Per il resto,
l'Avvocatura si riporta alle deduzioni sopra esposte tanto in ordine
alla inammissibilità (non si precisa in qual senso e nei confronti di
chi la norma denunciata operi alcuna ingiustificata disparità di
trattamento) che alla non fondatezza (il procedimento e il
provvedimento in questione hanno natura ed effetti chiaramente diversi
dal procedimento penale e dalla sentenza che lo definisce) della
questione proposta.
2. - Il Pretore di Ferrara, con ordinanza in data 6 novembre 1976,
emessa nel corso del procedimento ex art. 98 legge n. 685 del 1975, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione
in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Anche questo giudice muove dalla qualificazione delle funzioni
pretorili esplicate ai sensi della norma impugnata come
giurisdizionali giacché esse - a suo avviso - si traducono in una
forma di risoluzione di un conflitto tra diritti soggettivi mediante la
tutela del diritto di libertà del cittadino cui si addebiti l'acquisto
o la detenzione di sostanze stupefacenti opsicotrope. Ove poi si
escludesse la natura giurisdizionale ditale funzione, ogni possibilità
di alternativa dovrebbe essere ricondotta al momento amministrativo; ma
nel concetto di amministrazione non trovano spazio i diritti soggettivi
e, comunque, non è della funzione amministrativa il compito di
risolvere conflitti tra diritti.
Né la procedura disciplinata nell'art. 98 legge n. 685 del 1975
può essere ricondotta nell'ambito della giurisdizione volontaria; e
ciò in quanto quest'ultima solo nominalmente può essere riferita al
momento giurisdizionale, trattandosi, in effetti, di una funzione
ibrida che partecipa tanto della giurisdizione che della
amministrazione (si prescinde, infatti secondo il Pretore - dalla
violazione di un diritto soggettivo e dal conflitto tra i diritti
contrastanti, è sconosciuto il contradittorio e la procedura non è
sollecitata dall'intervento di una parte). Tale carattere resta al di
fuori della struttura e della dinamica del processo di cui all'art.
98 al quale ben si attaglia il concetto di giurisdizione penale, che
viene definita come "la potestà di risolvere con decisione motivata il
conflitto tra diritto punitivo statale e il diritto di libertà
dell'imputato in conformità della norma penale": in particolare si
ribadisce - trattasi di "giurisdizione penale istruttoria",
predisposta, quindi, all'acquisizione di tutto il materiale probatorio
"utile e necessario alla formulazione del giudizio "che è destinato,
inevitabilmente, a sfociare o nell'esercizio dell'azione penale ovvero
nella rinuncia esplicita alla potestà punitiva da parte dello Stato.
Orbene, nell'uno e nell'altro caso "si presume, comunque, l'esistenza
di un fatto reato": anche nell'ipotesi di cui all'art. 80 poiché la
sussistenza accertata di una causa di non punibilità "non solo non
esclude l'esistenza di un reato ma anzi necessariamente la presuppone".
Secondo il vigente diritto positivo, infatti, l'acquisto o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope non è mai un fatto
penalmente indifferente, ma è, al contrario, sempre un fatto illecito
(salvo il caso di cure medicalmente accertato), che diviene non
punibile solo se la detenzione o l'acquisto avvenga allo scopo di farne
uso personale terapeutico (purché la quantità delle sostanze non
ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione
alle particolari condizioni del soggetto) ovvero allo scopo di farne
uso personale non terapeutico (purché si tratti di modiche quantità
): d'altra parte, rileva il giudice a quo, la legge n. 685 del 1975 si
è limitata a depenalizzare soltanto l'uso e non anche la detenzione
delle sostanze stupefacenti.
Se è vero, perciò, che l'attività del pretore appare predisposta
all'accertamento del reato, ne discende, conseguentemente, la
violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., giacché l'istruttoria
pretorile (e massimamente la perizia) non rispetta le garanzie
difensive e, pertanto, non assicura l'esercizio effettivo e concreto
del diritto di difesa.
Non può, infatti, sfuggire la rilevanza che l'attività svolta dal
pretore esplica sul diritto di libertà del cittadino, sia nel caso
che l'istruttoria sfoci nella dichiarazione d'improcedibilità , sia
nell'ipotesi di trasmissione degli atti al pubblico ministero.
È evidente come non sia affatto indifferente per l'interessato
(che, ad esempio, contesti la natura di una sostanza, ovvero il grado
di tossicità della stessa) il poter tempestivamente intervenire nel
procedimento, onde evitare la dichiarazione di improcedibilità che fa
automaticamente operare gli strumenti predisposti dagli artt. 99 e 100,
ed ottenere, invece, un provvedimento di archiviazione; così come non
è affatto trascurabile per il soggetto il potere o meno disporre di
un'adeguata e tempestiva difesa tecnica all'atto del compimento delle
indagini peritali in ordine alle sue condizioni fisiopsichiche, alle
quali deve essere ragguagliata la quantità di sostanze stupefacenti
destinate all'uso, o in ordine alla modica quantità di tali sostanze.
Ma non minore rilevanza avrà tutta l'istruttoria pretorile (e, in
particolare, la perizia) nel caso in cui il pretore (anziché
dichiarare di non doversi procedere) trasmetta gli atti, ai sensi
dell'art. 80, ultimo comma, al pubblico ministero: quest'ultimo,
infatti, utilizzerà in modo determinante i risultati conseguiti in
quella sede; anzi, su tali elementi processuali poggerà la sua
eventuale richiesta di rinvio a giudizio; così come sugli stessi
elementi, e salva l'ipotesi di una nuova perizia nel dibattimento,
fonderà la propria decisione il tribunale in sede di giudizio.
D'altra parte, conclude il giudice a quo, non sembra che un simile
sacrificio del diritto di difesa (che rende inoperanti le garanzie di
cui agli artt. 304 ss. c.p.p., cui l'art. 98, che disciplina un
procedimento avente peculiari e proprie caratteristiche, non fa alcun
rinvio) possa trovare una qualche plausibile giustificazione, dal
momento che non sono individuabili diritti, costituzionalmente
protetti, poziori rispetto al diritto di cui all'art. 24, secondo
comma, Cost., ai quali accordare, nel conflitto, preminente tutela.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1977.
Avanti a questa Corte è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di intervento si insiste sul carattere peculiare del
procedimento di cui all'art. 98 (che va interpretato nel contesto
dell'intera legge n. 685 del 1975 e, in particolare, degli artt. da 99
a 101), a mezzo del quale il pretore è chiamato ad accertare
l'esistenza di alcune delle cause di non punibilità indicate nell'art.
80, nonché, in caso positivo, dei presupposti perché possa
instaurarsi il procedimento previsto dagli artt. 99 ss., cui il pretore
partecipa anche in sede d'adozione dei provvedimenti d'urgenza.
Dopo aver riprodotto le notazioni concernenti la non fondatezza
delle questioni sub 1, l'Avvocatura osserva che si può discutere in
ordine alla natura del procedimento in questione; è, comunque, da
escludere che risulti violato il diritto di difesa, garantito dalle
norme del codice di procedura civile, richiamate dall'art. 101 della
legge n. 685 del 1975, che assicura anche agli interessati il diritto
di farsi assistere da difensori e da consulenti tecnici. Se lo stesso
richiamo non è contenuto nell'art. 98, ciò si giustifica perché
l'accertamento ivi previsto prelude esclusivamente ad una pronuncia di
non doversi procedere, quindi favorevole all'interessato; ché se,
invece, il pretore non ritenga sussistere i presupposti di una simile
pronuncia, non potrà adottare alcun provvedimento, dovendosi limitare
a trasmettere gli atti al competente procuratore della Repubblica.
3. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Rovigo, con ordinanze
in data 30 aprile 1981 (in numero di due), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975
per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione.
L'intervento pretorile, rileva anzitutto il giudice a quo, è
istituto che mal si colloca nel sistema del nostro diritto processuale
penale: l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero
(obbligatorio ai sensi dell'art. 112 Cost.), infatti, si riduce alla
facoltà di proporre appello avverso la sentenza del pretore,
trasferendo così a quest'ultimo ogni potere di iniziativa:
l'instaurazione della sommaria istruzione da parte del procuratore
della Repubblica resta, quindi, in concreto condizionata alla
trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 98, ultimo comma.
Di qui la violazione del principio del giudice naturale, giacché i
reati per cui il pretore procede sono tutti riservati, a norma
dell'art. 30 c.p.p., alla cognizione del tribunale, mancando una vera e
propria precostituzione legislativa del giudice nei sensi indicati
dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Ricorda al riguardo il giudice a quo che la Corte costituzionale,
allorché, con la sentenza n. 88 del 1962, ebbe ad affrontare il tema
della competenza prorogata (artt. 30 e 31 c.p.p.), affermò che il
concetto di giudice precostituito per legge è da intendere soltanto
nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente
ed esclusivamente dalla legge; il principio, in altri termini, non può
ritenersi osservato, allorché, nella stessa materia, sussista una
cognizione alternativa fra più giudici, preveduta, sì, dalla legge,
ma risolubile a posteriori con un provvedimento singolo, in relazione
ad un determinato procedimento: se il principio fissato nell'art. 25 è
quello della precostituzione, cio è della previa certezza del
giudice, "una tale certezza non può certo dirsi realizzata allorché,
sia pure per legge, è preveduta un'alternativa". Orbene, nell'ipotesi
prevista nell'art. 98 è contemplata appunto un'alternativa del genere,
nulla rilevando che la competenza del pretore sia limitata
all'accertamento della sussistenza o meno della causa di non
punibilità, giacché solo apparentemente la cognizione del merito è
riservata al tribunale: la decisione del pretore ai sensi degli ultimi
due commi dell'art. 98 implica una "valutazione del fatto reato nella
sua interezza, valutazione che, una volta trasmessi gli atti al
pubblico ministero per il mancato proscioglimento dell'imputato e
tratto quest'ultimo al giudizio, dovrà essere ripetuta (nel medesimo
grado) dal tribunale".
La violazione della indicata disposizione costituzionale deve
essere egualmente ritenuta nel caso in cui, seguendosi l'indirizzo
della Corte di cassazione, si voglia ritenere che il provvedimento
pretorile abbia natura di decreto di archiviazione e non di sentenza di
proscioglimento.
Anche in tale prospettiva, infatti, deve individuarsi una
cognizione alternativa, incompatibile egualmente con l'art. 25, primo
comma, ancorché la stessa riguardi non la fase del giudizio, né
quella della istruzione, ma il momento del promuovimento dell'azione
penale.
Anzi, tale situazione, conclude il giudice a quo, appare ancor più
gravemente viziata di incostituzionalità ove si consideri che essa
concerne non già una possibile diversa valutazione del medesimo fatto
reato da parte di giudici diversi, ma, addirittura, una possibile
distinta considerazione del fatto oggetto del rapporto giudiziario al
fine di stabilire se debba promuoversi o meno l'azione penale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 1981.
Nel giudizio avanti a questa Corte è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
Osserva l'Avvocatura che il principio della precostituzione del
giudice non è in alcun modo violato, giacché l'art. 98 non è stato
emanato in vista di alcun particolare procedimento, ma è applicabile
ogni volta che si realizzi l'ipotesi in esso prevista: la norma,
infatti, contiene la precisa attribuzione al pretore di una competenza
esclusiva, sì che non resta alcuno spazio per la scelta alternativa,
da compiersi, a fattispecie già realizzata, per l'emanazione del
provvedimento di cui al penultimo comma della norma impugnata. E, se
è vero che la competenza attribuita al pretore da tale disposizione
non esclude quella del tribunale a giudicare del reato previsto
dall'art. 72, è altresì indubitabile che si tratta di competenze
diverse, non alternative: non vi è, quindi, la possibilità che tra di
esse venga ad operarsi una scelta a posteriori con provvedimento
singolo, in relazione ad un determinato procedimento.
Ove poi si ritenga che la norma impugnata abbia introdotto una
deroga alle competenze attribuite al procuratore della Repubblica ed
al giudice istruttore, rispettivamente, dagli artt. 74 e 378 c.p.p.,
nessun precetto costituzionale ne risulta violato, vertendosi in tema
di competenze attribuite da leggi ordinarie, non costituzionalmente
garantite, che, perciò, ben possono essere derogate con disposizioni
di pari forza normativa. Nemmeno sussiste (la censura, peraltro, emerge
solo nella motivazione, mentre è del tutto omessa nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione) violazione dell'art. 112 della
Costituzione. L'Avvocatura rileva, infatti, che, mentre, da un lato,
l'art. 98 attribuisce al pretore un potere che deve essere esercitato,
dall'altro, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione
penale si traduce anche nell'obbligo di impugnare i provvedimenti che
appaiono illegittimi.
4. - Il Pretore di Livorno, con ordinanza 6 marzo 1976, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 98,
secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 685 del 1975, nella
parte in cui attribuisce al pretore e non al tribunale peri minorenni
la competenza ad emettere i provvedimenti previsti da tale
disposizione.
Premette il giudice a quo che dall'esame dei lavori preparatori
della legge n. 685 del 1975 emerge univocamente che il pretore, nel
compiere le indagini previste dall'art. 98, secondo comma, deve
applicare tutte le misure dettate dal codice di procedura penale a
garanzia del diritto di difesa dell'imputato (il quale, pertanto, può
farsi assistere da un difensore di fiducia e nominare un consulente
tecnico); risulta, altresì, che il provvedimento emesso ai sensi del
penultimo comma dell'art. 98 non può essere qualificato decreto di
archiviazione, ma, atteso il lessico adottato dalla norma, deve
considerarsi una vera e propria sentenza istruttoria di
proscioglimento.
La disciplina in parola si rivela allora contrastante con l'art. 3
della Costituzione alla luce della decisione della Corte
costituzionale n. 198 del 1972, che ha ritenuto illegittimo l'art. 9,
secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui,
in caso di connessione di reati, consente la deroga alla competenza del
tribunale per i minorenni anche nell'ipotesi in cui minori o maggiori
degli anni diciotto non siano coimputati nello stesso reato. Secondo
la Corte, infatti, quando il reato commesso dal minore sia diverso e
distinto da quello compiuto dal maggiore, la norma realizza una
disparità di trattamento rispetto all'ipotesi, sostanzialmente eguale,
in cui un minore commetta un reato da solo. Appare, allora, parimenti
contrastante con l'art. 3 lo spostamento di competenza dal tribunale
per i minorenni al pretore per un fatto, allo stato, configurabile
quale delitto di illecita detenzione distupefacenti ex art. 71 della
legge n. 685 del 1975, punito con pene eccedenti la cognizione del
pretore, non sussistendo, nella specie, alcuna necessità di
simultaneus processus.
La disposizione impugnata contrasterebbe anche con l'articolo 25
della Costituzione in quanto verrebbe sottratta al giudizio del
tribunale per i minorenni, composto da persone qualificate e
specializzate, l'indagine sulla condotta del minore che abbia fatto uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope; tantopiù che la stessa norma
(al secondo comma) richiede obbligatoriamente un accertamento tecnico
che investe la "personalità fisiopsichica del detentore, accertamento
che solo il tribunale per i minorenni è in grado di poter
convenientemente effettuare".
Non è poi superfluo sottolineare, conclude il giudice a quo, che,
attribuendo la competenza al pretore per i fatti previsti dall'art. 80,
può sorgere l'inconveniente del contemporaneo inizio di due
procedimenti (d'innanzi al pretore e al tribunale per i minorenni) per
lo stesso fatto, con possibilità di decisioni contrastanti.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 1976.
Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
Premette l'Avvocatura che il richiamo, contenuto nell'ordinanza di
rinvio, alla sentenza della Corte n. 198 del 1972 non è conferente
per denunciare la illegittimità della norma impugnata in relazione
all'art. 3 Cost.; in quella occasione, infatti, la Corte dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. n. 1404 del 1934,
perché tale norma, secondo la prevalente interpretazione
giurisprudenziale, consentiva la deroga alla competenza del tribunale
per i minorenni in favore del giudice ordinario anche nell'ipotesi in
cui maggiori e minori degli anni diciotto fossero imputati di reati
diversi ma connessi; la Corte affermò l'incompatibilità di tale norma
col principio di eguaglianza perché l'ipotesi in cui il reato commesso
dal minore sia diverso e distinto da quello compiuto dal maggiore di
età è sostanzialmente eguale a quella in cui il minore commetta da
solo il reato.
La norma ora impugnata, invece, non opera alcuna differenziazione
di disciplina sostanziale e processuale tra minori, abbiano o non
abbiano commesso un reato da soli o con altri coimputati maggiori; in
ogni caso e per tutti resta egualmente applicabile l'impugnato art. 98.
Nessuna vulnerazione del principio della precostituzione del
giudice è poi ipotizzabile: la norma denunciata, infatti, non è stata
emanata in vista di alcun particolare procedimento, ma è applicabile
ogni volta che si realizzi l'ipotesi astrattamente prevista dalla
disposizione stessa. E pertanto, anche ove si ritenga che il
procedimento e il provvedimento disciplinati dall'art. 98 abbiano
natura giurisdizionale, è certo che il pretore, nell'esercizio delle
funzioni previste dall'articolo stesso, è giudice precostituito per
legge, così come lo è il tribunale per i minorenni.
È, comunque, da escludersi, prosegue l'Avvocatura, che con la
norma impugnata sia stata operata una sottrazione di poteri
giurisdizionali al tribunale. Può, al contrario, dubitarsi della
natura giurisdizionale del procedimento pretorile alla stregua di
quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del
1975 nei riguardi del decreto di archiviazione: si affermò in tale
occasione che questo provvedimento "a differenza della sentenza, ha
per presupposto la mancanza di un processo, non dà luogo a preclusioni
e non limita la possibilità di procedere, in qualunque momento, pure
se non siano insorte nuove prove".
Tali argomentazioni sembrano ancor più rilevanti per il
provvedimento previsto dal terzo comma dell'art. 98 con il quale il
pretore accerta l'esistenza dei presupposti perché possa instaurarsi
il procedimento contemplato nell'art. 99 legge n. 685 del 1975, al
quale il pretore medesimo è chiamato a partecipare in sede di
provvedimento di urgenza.
Può allora ritenersi, conclude l'Avvocatura, che il provvedimento
di cui all'art. 98, terzo comma, sia atto preliminare di questo
procedimento, voluto dal legislatore "soprattutto a garanzia dei
diritti di libertà e a tutela della personalità di colui che, non
affiancandosi volontariamente ad un sanitario od ai centri medici,
debba essere ricoverato. Della giurisdizionalità del procedimento
così regolato si può, ovviamente, discutere: è certo, tuttavia, che
esso non si sostituisce al processo penale, né impedisce il suo
svolgimento avanti al giudice competente e, quindi, nel caso di
imputati minorenni, avanti al giudice indicato dal r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404".
Una analoga questione ha sollevato anche il Tribunale per i
minorenni di Bologna che ha contestato, sempre in riferimento al
procedimento riguardante minori, la legittimità costituzionale
dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975 in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Sostanzialmente identiche a quelle proposte dal Pretore di Livorno
le censure riferite all'art. 3 della Costituzione. Quanto alla dedotta
violazione del diritto di difesa il giudice a quo si limita ad
affermare che l'assoggettamento dei minori alla competenza del pretore
e la corrispondente esclusione di qualsiasi garanzia per gli
interessati contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 1976.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,
riportandosi ai suoi precedenti atti d'intervento, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate con le sette ordinanze in epigrafe sono
strettamente connesse; i relativi giudizi vengono, pertanto, riuniti
per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura da parte di tutti i giudici a quibus è
l'art. 98 legge 22 dicembre 1975, n. 685, denunciato talora nella sua
globalità, talora in parti più o meno ampie, con riferimento a
diversi parametri costituzionali (artt. 3, 24, secondo comma, e 25,
primo comma, Cost.), chiamati in causa sia singolarmente sia
congiuntamente. Una delle ordinanze - quella emessa dal Tribunale di
Sondrio - indica nel dispositivo, accanto all'art. 98, l'art. 80 della
stessa legge n. 685 del 1975, e ciò non già con l'intento di
coinvolgere anch'esso nell'eventuale declaratoria di illegittimità,
bensì soltanto perché si tratta della disposizione, di per sé al di
fuori delle presenti doglianze, alla quale l'art. 98, come risulta fin
dalla sua rubrica, fa espressamente richiamo quale fonte di previsione
delle situazioni sostanziali che legittimano gli interventi pretorili
contemplati dall'art. 98.
3. - Prima di passare all'esame del merito, occorre soffermarsi
sulle eccezioni sollevate in punto di rilevanza dall'Avvocatura dello
Stato nei giudizi di legittimità rispettivamente promossi dal Pretore
di Venezia e dal Tribunale di Sondrio. Tali eccezioni vanno accolte. In
entrambi i casi, ci si trova di fronte a motivazioni per relationem
nelle quali manca un'adeguata ricostruzione delle rispettive situazioni
di specie: le ordinanze non sono, quindi, idonee a dare esatto conto
degli effettivi termini di operatività delle norme impugnate.
L'insufficienza di motivazione che ne consegue circa la rilevanza
della questione prospettata emerge con particolare chiarezza per ciò
che riguarda l'ordinanza del Tribunale di Sondrio: nella parte
narrativa, infatti, nulla si specifica né con riguardo alle
imputazioni indubbiamente già contestate né, più in generale, con
riguardo ai precedenti sviluppi processuali preistruttori ed
istruttori, di modo che resta apodittica l'affermazione "dovrebbero
trovare applicazione le più favorevoli disposizioni di cui agli artt.
80 e 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685" (tanto più in presenza
di una disposizione come quella contenuta nell'art. 96, quinto comma,
della stessa legge), senza che tale vuoto venga colmato dalle
argomentazioni in diritto, ridotte come esse sono ad un semplice rinvio
a quanto "assai bene rilevato dal Pretore di Venezia con l'ordinanza 12
febbraio 1976 e dal Procuratore della Repubblica della stessa città
con la requisitoria richiamata con la menzionata ordinanza".
Analoga insufficienza di motivazione è riscontrabile nei confronti
dell'altra ordinanza, anche se la premessa in fatto vi appare più
consistente: il prosieguo della motivazione dimostra, però,
chiaramente come la questione di legittimità sia stata sollevata a
prescindere dalle concrete circostanze del caso di specie, in
accoglimento della richiesta appositamente formulata dal Procuratore
della Repubblica in occasione della trasmissione degli atti per
competenza, tanto è vero che il Pretore richiama integralmente le
argomentazioni della relativa requisitoria, che anzi allega. Ma, in
tal modo, a parte il fatto che la stessa requisitoria è priva di
qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, limitandosi ad
enunciare i motivi peri quali il Procuratore della Repubblica ravvisa,
in astratto e quindi in assoluto, il contrasto dell'art. 98 legge 22
dicembre 1975, n. 685, con l'art. 3 della Costituzione (v., per un
precedente similare, la sentenza n. 29 del 1982 di questa Corte), resta
insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, per cui la stessa autorità giurisdizionale che
sollevi - su istanza di una delle parti o del pubblico ministero -
questione di legittimità costituzionale deve riferire, mediante
l'ordinanza di rimessione, i termini ed i motivi della questione
medesima. Si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità.
Nelle altre cinque ordinanze la rilevanza della questione
rispettivamente dedotta risulta, invece, motivata in modo adeguato. La
Corte può, quindi, passare all'esame del relativo merito.
4. - Tutte le ordinanze muovono dal presupposto che l'art. 98 legge
22 dicembre 1975, n. 685, abbia dato vita ad un particolare tipo di
giurisdizione penale del pretore, limitata ad accertare se, in caso di
acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope allo scopo
di farne uso personale, sussista eventualmente una delle "condizioni" o
"cause di non punibilità" previste dai primi due commi dell'art. 80
(acquisto o comunque detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
allo scopo di farne uso personale terapeutico, purché in quantità non
eccedente in modo apprezzabile la necessità della cura; acquisto o
comunque detenzione di modiche quantità per farne uso personale;
pregressa detenzione di sostanze di cui si sia fatto uso esclusivamente
personale).
A riprova di tale interpretazione si adduce l'alternativa davanti
alla quale si verrebbe a trovare il pretore una volta esperite le
indagini compiute ai sensi dell'art. 98, secondo comma: accertamento
della sussistenza di una delle suddette cause di non punibilità, nel
qual caso il pretore "dichiara di non doversi procedere" (art. 98,
terzo comma), emanando secondo alcuni sentenza istruttoria di
proscioglimento ai sensi dell'art. 398, terzo comma, c.p.p. e secondo
altri decreto di non doversi promuovere l'azione penale ai sensi
dell'art. 74, quarto comma, c.p.p.; oppure, nel caso contrario,
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente
(art. 98, quarto comma), unico organo legittimato ad avviare i
meccanismi processuali preordinati a qualsiasi altro epilogo in termini
di proscioglimento o di condanna, essendosi in presenza di reati
demandati alla competenza del tribunale, ordinario o per i minorenni, a
seconda che la persona indicata nel rapporto sia maggiore o minore
degli anni diciotto.
Il fatto che le questioni sollevate dai giudici a quibus si
differenzino tra loro per l'ambito più o meno vasto di normativa
ordinaria dedotta (l'art. 98 nella sua interezza oppure il solo secondo
comma oppure le parti dell'art. 98 relative ai minori degli anni
diciotto) o per la varietà dei parametri costituzionali invocati (art.
25; art. 24, secondo comma; artt. 3 e 25; artt. 3 e 24 Cost.) si spiega
con le particolari modalità delle fattispecie concrete o con la
diversità delle prospettive costituzionali adottate, ma non cancella
il comune punto di partenza in sede d'interpretazione della normativa
ordinaria. Ed invero:
A) Le due ordinanze emanate con identica motivazione dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Rovigo denunciano l'illegittimità
costituzionale dell'art. 98 per contrasto con l'art. 25 Cost. (più
particolarmente, con il suo primo comma), in quanto questa sia pur
limitata competenza penale conferita al pretore si troverebbe a
concorrere con quella normalmente demandata al tribunale, dando così
luogo ad un'alternativa fra due giudici in ordine al medesimo fatto
inizialmente ipotizzabile come criminoso. risolubile soltanto a
posteriori, in sede procedimentale, a seconda che la polizia
giudiziaria (art. 98, primo comma) faccia o no rapporto al pretore.
Tale alternativa, per giunta, finirebbe con il tradursi in un'anomala
sovrapposizione di interventi sia qualora, non essendo stata ravvisata
dal pretore la sussistenza di alcuna fra le cause di non punibilità ex
art. 80 della legge n. 685 del 1975 e, quindi, essendo stati trasmessi
gli atti al procuratore della Repubblica, la presenza di una di tali
cause venga, invece, riconosciuta dal giudice istruttore o dal
tribunale (non va dimenticato che l'art. 96, quinto comma, parla di
"giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non
doversi procedere nei casi indicati dall'art. 80"), sia qualora,
essendo stata emessa dal pretore dichiarazione di non doversi
procedere, il procuratore della Repubblica ne dissenta al punto di
provocare un nuovo esame della situazione. A quest'ultimo proposito,
il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo non manca di
accennare, sia pur soltanto in motivazione, all'art. 112 della
Costituzione (obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da
parte del pubblico ministero), e ciò perché, riconoscendo, come quel
Giudice istruttore riconosce, natura di sentenza istruttoria alla
declaratoria di non punibilità da parte del pretore, il procuratore
della Repubblica vedrebbe trasformato l'obbligo di procedere nella
facoltà di proporre appello al giudice istruttore, privato a sua volta
della competenza - per lui tipica quando si tratti di reati demandati
alla cognizione del tribunale - ad intervenire come organo istruttorio
di primo grado. Ancor più grave sarebbe lo stravolgimento delle
competenze, se alla declaratoria di non punibilità da parte del
pretore si riconoscesse natura di decreto di archiviazione ai sensi
dell'art. 74, quarto comma, c.p.p.: il pubblico ministero dissenziente,
potendo soltanto richiedere al pretore di riaprire egli stesso le
indagini, si vedrebbe costretto a sollecitare un nuovo intervento
pretorile, nonostante il suo dissenso, un dissenso che implica il
convincimento di trovarsi al cospetto di una situazione rientrante
nella competenza del tribunale.
B) Anche l'ordinanza del Pretore di Livorno, emanata nei confronti
di un minore degli anni diciotto, denuncia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 98 della legge n. 685 del 1975, escluso il
solo primo comma, partendo dalla premessa che, nel compiere le indagini
ivi considerate, "il pretore deve applicare tutte le norme dettate dal
codice di procedura penale", ivi compresa, a maggior garanzia
dell'imputato, quella che, per i casi di non punibilità, richiede la
pronuncia di una sentenza istruttoria di proscioglimento con relativa
formula di specie. Ma se di processo e di sentenza penali si tratta -
osserva il giudice a quo - la normativa dell'art. 98 "deve ritenersi
sospetta di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 25 della
Costituzione": lo spostamento della competenza dal tribunale minorile
al pretore per un fatto potenzialmente configurabile come delitto di
illecita detenzione di stupefacenti da parte di minorenni, e soltanto
di minorenni, determinerebbe, da un lato, un'ingiustificata disparità
di trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi in cui le indagini,
avendo ad oggetto un fatto ipotizzabile come reato a carico di uno o
più minorenni, senza alcuna compartecipazione di maggiorenni, si
intendono demandate alla competenza del solo tribunale per i minorenni
(v. la sentenza n.198 del 1971 di questa Corte), e, dall'altro,
un'indebita sottrazione del minore al giudizio, qualificato e
specializzato, del tribunale minorile, specie in ordine
all'accertamento tecnico sulla personalità fisiopsichica del
detentore, "accertamento che può essere convenientemente affrontato,
per i minori, solo dal Tribunale predetto".
C) Dalla propensione a riconoscere natura giurisdizionale penale
all'intervento pretorile contemplato dall'art. 98 della legge n. 685
del 1975 e natura di vera e propria pronuncia di proscioglimento alla
conseguente declaratoria di non doversi procedere in presenza di uno
dei casi di non punibilità previsti dall'art. 80, l'ordinanza del
Tribunale per i minorenni di Bologna deduce, anzitutto, analogamente
all'ordinanza del Pretore di Livorno, l'esistenza di un contrasto
dell'intero art. 98 con l'art. 3 della Costituzione: rispetto alla
regola secondo cui "sono di competenza del tribunale per i minorenni
tutti i procedimenti penali per i reati commessi dai minori
infradiciottenni con la sola eccezione del minorenne coimputato dello
stesso reato con un maggiorenne", il sistema adottato dall'art. 98
opererebbe "una gravissima discriminazione di trattamento fra soggetti
in situazioni sostanzialmente identiche, sottraendo, senza ragionevoli
motivazioni, alcuni di essi al giudice precostituito per tutti in via
generale". In secondo luogo, e sempre senza giustificazione,
trattandosi di un processo penale, l'art. 98 escluderebbe "qualsiasi
garanzia per gli interessati, urtando, così, anche contro l'art. 24
Cost.".
D) Quest'ultimo profilo di legittimità costituzionale viene
ripreso e ben più ampiamente motivato, con riferimento anche ai
maggiori degli anni diciotto, dall'ordinanza del Pretore di Ferrara,
non meno delle precedenti ancorata alla tesi che ravvisa nelle
attività regolate dall'art. 98 della legge n. 685 del 1975
l'esercizio di una giurisdizione penale: infatti, vi si dice, "il
procedimento in esame è destinato a sfociare inevitabilmente o
nell'esercizio dell'azione penale ovvero nella rinuncia esplicita della
potestà punitiva dello Stato", presumendosi nel secondo, come nel
primo caso, "l'esistenza di un fatto reato", dato che "la sussistenza
accertata di una causa di non punibilità, non solo non esclude
l'esistenza di un reato, ma anzi necessariamente la presuppone".
Proprio l'incidenza che, per tale ordine di ragioni, "l'attività
svolta dal Pretore ha sul diritto di libertà del cittadino, sia nel
caso che l'istruttoria sfoci in una declaratoria di improcedibilità,
sia nel caso di trasmissione degli atti al pubblico ministero" (mentre
la prima eventualità "fa automaticamente scattare il meccanismo di cui
agli artt. 99 e 100", nella seconda il pubblico ministero "utilizzerà
in modo determinante i risultati conseguiti nell'istruttoria
pretorile"), starebbe a dimostrare come l'art. 98, con il non prevedere
"che l'istruttoria pretorile e massimamente la perizia debbano essere
espletate nel rispetto delle garanzie difensive", violi l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
5. - Si rende, in primo luogo, necessario verificare se la portata
dell'art. 98 legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come ricostruita
nelle ordinanze di rimessione, corrisponda effettivamente alle
intenzioni del legislatore, quali si sono tradotte nella normativa che
ha profondamente innovato la disciplina concernente l'uso illegittimo
di sostanze stupefacenti.
Se è pur vero che l'interpretazione accolta dai giudici a quibus
trova altri riscontri nella prassi giudiziaria (senza che, tuttavia, si
possa parlare al riguardo di diritto consolidato, stante le notevoli
divergenze di opinioni e di indirizzi tuttora in atto) ed innegabili
punti di riferimento in taluni momenti, anche significativi, dei
complessi, tormentati, lavori preparatoria livello parlamentare (non
mancano, tuttavia, i momenti, altrettanto significativi, chiaramente
orientati in diversa, contrastante, direzione), va rilevato che non
minori argomenti, di ordine letterale, sistematico e storico, militano
a favore delle altre possibili interpretazioni, tutte concordi nel
negare natura giurisdizionale penale all'intervento del pretore in sede
di applicazione dell'art. 98, salvo, poi, a distinguersi tra loro per
la varietà delle argomentazioni addotte e per la diversità degli
approdi conclusivi (c'è chi vi ravvisa un procedimento amministrativo,
chi un provvedimento d'urgenza, chi un procedimento di volontaria
giurisdizione).
Anche a voler prescindere dalla tesi che, nettamente
contrapponendosi alla configurazione dei "casi di non punibilità della
illecita detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale" alla
stregua di altrettante cause di non punibilità o di giustificazione o
di esclusione della pena, tenderebbe a ravvisare nelle previsioni
dell'art. 80 legge n. 685 del 1975 un limite alla configurabilità
della fattispecie penale tipica costituita dall'illecita detenzione di
sostanze stupefacenti di cui agli artt. 71 e 72 della medesima legge,
così da considerare come penalmente irrilevanti i fatti di cui
all'art. 80 (invero, il dibattito sulla natura giuridica delle ipotesi
di non punibilità introdotte da tale articolo non è meno intenso del
dibattito sulla natura degli interventi previsti dall'art. 98), e,
quindi, anche a tutto concedere alle premesse di ordine sostanziale
date per ferme dall'interpretazione dei giudici a quibus, si deve
sottolineare, prima di ogni altra considerazione sull'attendibilità
delle impostazioni contrarie ad una ricostruzione dell'art. 98 in
termini di giurisdizione penale, come quest'ultima ricostruzione poggi
soprattutto su un elemento letterale sicuramente ambiguo.
Si tratta del passaggio argomentativo che pretenderebbe di
ritrovare nel dettato del terzo comma dell'art. 98 ("Il pretore,
accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità,
dichiara di non doversi procedere"), dettato assolutamente generico
quanto alla forma del provvedimento ivi previsto, il richiamo ad un
tipo di provvedimento comunque contemplato dal codice di procedura
penale, salva la già rilevata incertezza, non risolta né risolubile,
sul se tale richiamo riguardi la sentenza istruttoria di non doversi
procedere (art. 398, terzo comma, c.p.p.) o il decreto di non doversi
promuovere l'azione penale (art. 74, quarto comma, c.p.p.).
Poiché nulla giustificherebbe la presenza nell'ordinamento di
un'alternativa tra detta sentenza e detto decreto, nel senso di
lasciare al giudice del singolo caso concreto la scelta dell'una
piuttosto che dell'altra soluzione, è la stessa pretesa di risalire
dall'art. 98, terzo comma, legge n. 685 del 1975 al codice di procedura
penale, a risultare irrimediabilmente compromessa dall'esistenza di una
così grave incertezza: se il legislatore avesse veramente inteso
riferirsi ad un paradigma già presente nell'ordinamento processuale
penale, gli sarebbe stato agevole, per non dire inevitabile, precisare
il paradigma prescelto. Comunque sia, tutto concedendo anche qui, la
mancata specificazione del tipo formale di provvedimento lascia
egualmente adito ad interpretazioni dell'art. 98, terzo comma,
imperniate su altre ipotesi di richiamo normativo al di fuori del
settore processuale penale, per tacere dell'interpretazione che volesse
ravvisarvi un provvedimento sui generis, del tutto informale.
Piuttosto, sempre restando sul piano della lettera della legge, non va
dimenticato che l'art. 98, secondo comma, fa uso dell'espressione
"persona interessata" e non dell'espressione "imputato", adoperata,
invece, dall'art. 96, quinto comma, con riferimento ai casi in cui la
sussistenza di una delle cause di non punibilità ex art. 80 emerga
"nel corso di un procedimento penale" e la relativa declaratoria sia
emessa dal "giudice" investito di tale processo.
6. - Le impostazioni contrarie ad una ricostruzione dell'art. 98 in
termini di giurisdizione penale trovano ulteriore valido sostegno
nell'attenta analisi della complessa sistematica della legge n. 685 del
1975, che alle tradizionali risposte di ordine repressivo, nucleo
centrale della precedente disciplina elaborata dalla legge 22 ottobre
1954, n. 1041, ha abbinato articolate risposte di ordine informativo -
educativo, medico-assistenziale, preventivo, curativo e riabilitativo,
in consonanza con gli orientamenti emersi a livello internazionale e
tradottisi in precisi impegni per il nostro Paese (v., in proposito,
legge 5 giugno 1974, n. 412, recante ratifica ed esecuzione della
convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo
1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo
1972, con particolare riguardo agli artt. 36 e 38 della convenzione
di New York nei testi emendati dagli artt. 14 e 15 del protocollo di
Ginevra).
Al titolo VIII, dedicato alla "repressione delle attività
illecite" e suddiviso in due capi (capo I, contenente "disposizioni
penali", artt. 71 - 81, con l'importante deroga del più volte
ricordato art. 80, e capo II, contenente "disposizioni processuali e di
esecuzione", artt. 82 - 84, il quale ultimo, peraltro, concerne il
trattamento curativo, assistenziale e riabilitativo dei detenuti
abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope),
fanno seguito tre titoli, rispettivamente dedicati agli "interventi
informativi e curativi" (titolo IX, artt. 85 - 89), ai "centri medici e
di assistenza sociale" (titolo X, artt. 90 - 94) e, infine, agli
"interventi preventivi, curativi e riabilitativi" (titolo XI, artt. 95
- 102).
Gli "interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'art.
80", in quanto previsti dall'art. 98, rientrano, dunque,
indiscutibilmente tra gli interventi dell'ultima categoria, ben
lontani, anche come collocazione, dalle disposizioni processuali penali
racchiuse nel già menzionato secondo capo del titolo VIII: una
collocazione che risulta tanto più giustificata e, quindi, certamente
non frutto di casualità, non appena si consideri il legame che unisce
l'art. 98 all'art. 99, a sua volta strettamente connesso agli artt.
100, 101 e 102, riguardanti tutti l'adozione dei provvedimenti in
materia di ricovero ospedaliero o di cure ambulatoriali o domiciliari
per le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti che necessitano
di cure mediche e di assistenza.
Tenendo presente che le vie di approccio alla applicazione degli
artt. 99 - 102 sono tre (ricezione da parte del pretore delle
segnalazioni di cui all'art. 96; ricezione da parte del pretore delle
segnalazioni di cui all'art. 97; verificarsi dell'ipotesi prevista dal
terzo comma dell'art. 98), l'interpretazione sistematica della legge
n. 685 del 1975 induce a ravvisare nell'intervento pretorile, quale
risulta dal complesso dei tre commi iniziali dell'art. 98, uno dei
possibili presupposti cui il legislatore subordina l'adozione, da parte
dello stesso pretore, dei provvedimenti contemplati dall'art. 99, non
diversamente da quanto avviene allorché gli sia trasmessa una
segnalazione ex art. 96 oppure ex art. 97. L'unica differenza tra
queste due ipotesi e quella configurata dall'art. 98 sta nel fatto che,
mentre le prime si risolvono in sollecitazioni provenienti al pretore
da altri soggetti, la terza si risolve in una verifica di
legittimazione da lui stesso direttamente operata.
Allorché, infatti, esaminato il rapporto trasmessogli dalla
polizia giudiziaria ed accertata la sussistenza di una delle cause di
non punibilità previste dai primi due commi dell'art. 80, il pretore
dichiara di non doversi procedere, tale declaratoria implica, al
medesimo tempo, la costatazione di trovarsi nelle condizioni per
provvedere alla stregua dell'art. 99.
7. - Tutto ciò consente di asserire che l'intervento di cui
all'art. 98 è preordinato in definitiva a verificare con la maggior
celerità possibile se, nei casi ai quali fa riferimento il primo dei
suoi commi, sussistano o no gli estremi per il concreto esercizio, da
parte dello stesso pretore così intervenuto, dei poteri contemplati
dall'art. 99. In altre parole, quando l'intervento in questione sfocia
nella declaratoria di non doversi procedere per l'accertata sussistenza
di una delle cause di non punibilità ivi considerate, può dirsi
positivamente superata la fase preliminare, o meglio una delle fasi
preliminari alternativamente previste, del procedimento per i
"provvedimenti di urgenza del pretore" regolato dall'art. 99 e
suscettibile di successivi, più ampi, sviluppi in relazione a quanto
disposto dagli artt. 100 e 101, con riferimento agli interventi di una
sezione civile specializzata del tribunale, quando destinatari ne siano
persone maggiori di età, e del tribunale per i minorenni nei restanti
casi.
Chiaramente ricalcato sullo schema dei procedimenti sommari, di cui
al titolo I del libro IV del codice di procedura civile, con la
conseguente previsione di un'immediata trasmissione degli atti al
tribunale competente per l'eventuale modifica o revoca dei
provvedimenti adottati d'urgenza dal pretore, il procedimento previsto
dall'art. 99, nonché, per quanto riguarda le condizioni necessarie
alla sua instaurazione, dagli artt. 96, 97 e 98, risponde a quelle
esigenze di pronto e capillare intervento sulle quali insiste la
Convenzione di New York, soprattutto dopo gli emendamenti apportati
agli artt. 36 e 38 dal protocollo di Ginevra. Fondamentale il ruolo
rivestito in proposito dal n. 1 dell'art. 38: "Le parti prenderanno in
particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno
tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta
diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento
sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i
loro sforzi".
A riprova del particolare tipo di finalità extrapenali perseguite
attraverso gli interventi pretorili di cui agli artt. 98 e 99 legge n.
685 del 1975 non può, infine, non addursi l'attribuzione del potere -
dovere di confisca delle sostanze stupefacenti illecitamente detenute
al ministro per la sanità (e non al pretore) da parte dell'art. 80,
quinto comma. Per contro, nei casi di declaratoria di non punibilità
pronunciata "nel corso di un procedimento penale" dal "giudice"
competente, sarà ovviamente quest'ultimo a procedere, in forza della
generale prescrizione dell'art. 240, secondo comma, c.p., che impone al
giudice penale di ordinare, sia in caso di condanna sia in caso di
proscioglimento, la confisca delle "cose" la detenzione delle quali
costituisce intrinsecamente reato.
8. - Interpretato nei sensi che si sono precisati, l'art. 98 legge
22 dicembre 1975, n. 685, sfugge alle censure di incostituzionalità
prospettate dai giudici a quibus.
Una volta ricostruito l'intervento predisposto da tale articolo in
termini che portano a non ricondurlo nell'ambito dell'attività
giurisdizionale penale, viene automaticamente meno la possibilità di
ravvisare l'esistenza del contrasto con i vari parametri costituzionali
invocati: A) Non con il primo comma dell'art. 25 Cost., perché, solo
quando si tratti di una "medesima" competenza nell'ambito di una stessa
giurisdizione e, quindi, di una competenza avente identità di oggetto
e di effetti, il principio della precostituzione legislativa del
giudice è suscettibile di venir messo in crisi dalla presenza di
un'alternativa fra più giudici risolubile soltanto a posteriori in
forza di una scelta discrezionale operata da organi non legislativi;
B) Non con gli artt. 3 e 25 Cost., perché la disparità di
trattamento fra minori conseguente all'intervento del pretore non può
dirsi ingiustificata allorquando quest'intervento, che non coinvolge
competenze penali, lascia intatta la giurisdizione penale del tribunale
minorile nei confronti di qualsiasi minore non coimputato con
maggiorenni in ordine ad un medesimo fatto; mentre la sottrazione del
minore al giudizio del tribunale minorile per quanto concerne
l'accertamento tecnico sulla personalità fisiopsichica previsto
dall'art. 98, secondo comma, della legge n. 685 del 1975, non può
dirsi costituzionalmente indebita, rispettando il principio della
precostituzione del giudice, qui chiaramente individuato per legge nel
pretore, senza che rilevino, ai fini dell'art. 25 Cost., considerazioni
come quella sulla maggior convenienza ed idoneità di un accertamento
demandato al tribunale per i minorenni; C) Non con gli artt. 3 e 24
Cost., perché la predetta disparità di trattamento fra minori, vista
sia sotto il profilo di una deroga alla regola generale in materia di
competenza sia sotto il profilo del diritto di difesa, non appare
ingiustificata, operando quella regola nel solo settore della
giurisdizione penale e ben maggiori dovendo essere in tale settore le
garanzie difensive; D) Non sussiste infine, violazione dell'art. 24,
secondo comma, Cost., specificamente considerato, nei confronti sia dei
maggiori sia dei minori degli anni diciotto, perché la relativa
doglianza, incentrata sul fatto che l'art. 98 non prevede "per
l'istruttoria pretorile e massimamente per la perizia" le stesse
garanzie di difesa di cui agli artt. 304 e seguenti del codice di
procedura penale, postula con evidenza una identità di natura fra
l'intervento pretorile ex art. 98 della legge n. 685 del 1975 e
l'istruttoria penale, come pure tra l'incarico peritale ex art. 98,
secondo comma, di tale legge e la perizia di cui agli artt. 314 e
seguenti del codice di procedura penale.
La questione concernente il diritto di difesa nel procedimento in
esame richiede, tuttavia, un'indagine più approfondita, in quanto
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non riguarda soltanto il
settore processuale penale. Del resto, la stessa ordinanza che ha
denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 della legge n.
685 del 1975 con diretto ed esclusivo riferimento all'art. 24, secondo
comma, Cost., cioè l'ordinanza del Pretore di Ferrara, non si limita a
motivare la denunciata illegittimità sulla base dell'asserita natura
giurisdizionale penale dell'intervento pretorile, ma si sofferma anche
sulle possibili conclusioni di tale intervento, per sottolineare i
pregiudizi che ne deriverebbero al privato interessato, donde
l'esigenza di prevenirli esercitando un'adeguata e tempestiva difesa.
Più precisamente, l'ordinanza prospetta l'eventualità, sia pur
rara, di un interesse del privato ad evitare la dichiarazione di non
doversi procedere ex art. 80, dal momento che questa comporterebbe
sempre l'automatica messa in moto del meccanismo di cui agli artt. 99 e
100 anche nei confronti di chi intendesse contestare alla radice la
natura della sostanza o il suo grado di tossicità o addirittura il
fatto della detenzione. Ancor più di frequente, il privato sarebbe
interessato ad evitare la trasmissione degli atti al pubblico
ministero, con il conseguente rischio di un'imputazione penale.
Per quanto riguarda la prima eventualità, è agevole rispondere
che la declaratoria di non doversi procedere non comporta di per sé
alcun pregiudizio. Il diritto di difesa troverà, comunque, spazio
nella fase successiva (art. 99: "sentito l'interessato"), prima che il
pretore eventualmente adotti i provvedimenti d'urgenza cui l'art. 99
appunto si riferisce. Senza contare che è principio generale, in
materia di procedimenti sommari, che l'esercizio del diritto di difesa
abbia, di regola, piena estrinsecazione soltanto dopo una prima,
immediata, pronuncia.
Quanto all'ipotesi di trasmissione degli atti al pubblico
ministero, nessun pregiudizio deriva di per sé alla persona
interessata, sia perché al diritto di difesa sarà data la dovuta
esplicazione non appena avranno avuto inizio le indagini del pubblico
ministero, sia perché, una volta negata la natura di atti processuali
penali agli atti compiuti ai sensi dell'art. 98, si determina una
situazione non dissimile da quella che si determina allorquando il
giudice civile o amministrativo, in applicazione dell'art. 3 c.p.p., fa
rapporto al pubblico ministero in ordine ad eventuali reati emersi nel
corso del relativo giudizio, trasmettendogli le informazioni e gli atti
occorrenti. A ben guardare, anche la trasmissione degli atti, cui si
richiama l'articolo 98, quarto comma, legge 22 dicembre 1975, n. 685,
si traduce essenzialmente in un inoltro alla Procura della Repubblica
da parte del pretore del rapporto a lui inizialmente inviato dagli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria convinti di trovarsi dinanzi
ad uno dei casi di non punibilità riconducibili all'art. 80, allorché
tale convincimento non venga condiviso dal pretore.
Sintetizzando, il particolare procedimento previsto dall'art. 98
non ha, in nessun caso, effetti decisori. Nulla vi riveste carattere
di definitività, tutto vi si presenta come interlocutorio, sfociando
sempre e comunque in atti di semplice impulso lungo o l'una o l'altra
delle due direzioni rispettivamente indicate dal terzo e dal quarto
comma dell'art. 98, atti di impulso che lasciano ogni cosa
impregiudicata. Il che - stando al principio, costante nella
giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, le sentenze n. 77 del
1968 e n. 267 del 1974), secondo cui le garanzie volute dall'art. 24
Cost. vanno riferite esclusivamente ai procedimenti giurisdizionali che
abbiano contenuto decisorio, non rilevando la precedente mancanza di
contraddittorio quando gli effetti decisori si determinano soltanto in
un secondo tempo nella sede competente - basterebbe ad escludere in
partenza qualsiasi possibilità di ravvisare un contrasto con l'art.
24, secondo comma, Cost. nella normativa che regola un procedimento
come quello in questione.
Va, tuttavia, rilevato che la lettera dell'art. 98, secondo comma,
non esclude affatto ogni e qualsiasi forma di contraddittorio. Tanto
durante l'assunzione delle "necessarie informazioni", quanto in
occasione dell'accertamento tecnico, relativo anche "alla personalità
fisiopsichica del detentore", questi potrà essere sentito sia dal
pretore sia dal perito. Né è da considerarsi precluso l'intervento
del difensore e del consulente tecnico di parte (v., ad esempio, le
sentenze n. 111 del 1972 e n. 202 del 1975 di questa Corte). Il secondo
comma dell'art. 98 riecheggia per una parte i contenuti dell'art.
689, commi primo e quarto, c.p.c., espressamente richiamati dall'art.
702 c.p.c. per il procedimento relativo ai provvedimenti di urgenza:
infatti, nel regolare la fase dedicata ai provvedimenti immediati nei
procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, l'art. 689
c.p.c. prevede per il giudice l'assunzione "quando occorre (delle)
necessarie informazioni" (primo comma), a prescindere dalla citazione
delle parti interessate, e la possibilità di "farsi assistere da un
consulente tecnico e demandargli singole indagini" (quarto comma). Come
si vede, i riferimenti non mancano nella legislazione ordinaria
preesistente, cosicché ben si può risalire, salve ovviamente le
modalità specifiche dell'art. 98 (fra cui la non previsione di una
citazione formale degli interessati e l'obbligatorietà dell'incarico
peritale), agli insegnamenti ormai collaudati della giurisprudenza e
della dottrina processual-civilistiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 98 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle
ordinanze emesse il 12 febbraio 1976 dal Pretore di Venezia e il 19
luglio 1977 dal Tribunale di Sondrio;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 98 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalle ordinanze
emesse il 6 marzo 1976 dal Pretore di Livorno, il 14 giugno 1976 dal
Tribunale per i minorenni di Bologna, il 6 novembre 1976 dal Pretore di
Ferrara e il 30 aprile 1981 (in numero di due) dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte