Sentenza n. 158/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dal
Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Pellicciari
Raffaele e I.N.A.I.L. iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352
dell'anno 1980;
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Uditi nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Udito l'avv. Vittorio Lai per l'INAIL e l'avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso depositato il 21 dicembre 1979, Pellicciari
Raffaele, commerciante ambulante di articoli casalinghi e detersivi,
premesso che, accusando bronchite e ritenendo trattarsi di malattia
professionale, presentò domanda all'INAIL che comunicò non essere
stata evidenziata la malattia denunziata, che su ricorso del
Patronato IPAS, cui il Pellicciari aveva conferito mandato di
assistenza e rappresentanza, l'INAIL comunicò che nessuna
prestazione poteva essere concessa in quanto risultato "trattarsi di
persona non soggetta ad obbligo assicurativo", chiese in via
istruttoria ordinare all'INAIL di produrre tutti gli atti della
procedura amministrativa, ammettere prova per testi sulla qualità di
lavoro di esso ricorrente e disporre consulenza tecnica per accertare
natura e danno conseguente alla denunziata broncopatia e nel merito,
dato atto che il ricorrente era affetto dalla denunziata tecnopatia
e, in ipotesi di danno indennizzabile, nella misura che risulterà
dovuta, condannare l'INAIL a corrispondere la relativa rendita con
decorrenza dalla denunzia ed interessi, previa rimessione alla Corte
costituzionale della questione d'incostituzionalità dell'art. 4
d.P.R. 1124/ 1965 nella parte in cui esclude dal novero delle persone
assicurate i commercianti che esercitano una delle attività
protette, indicate nello stesso t.u. Con memoria dd. 28 marzo 1980
l'INAIL chiese respingersi la domanda del Pellicciari.
1.2. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 (comunicata il primo
luglio e notificata il 25 settembre successivi; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 352 del 24 dicembre 1980 e iscritta al n. 760
R.O. 1980) l'adi'to Pretore di Ancona in funzione di giudice del
lavoro ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e
38 co. 1 e 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
nella parte in cui non include tra i soggetti assicurati anche i
commercianti che esercitano una delle attività protette indicate
nell'art. 1 t.u., sul riflesso che ogni cittadino inabile al lavoro
deve avere assistenza, e tutti i lavoratori, senza distinzione
alcuna, hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio o di
malattia professionale.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL, giusta
procura speciale 14 novembre 1980 per notar M. Festa rep. 7090, gli
avvocati Vincenzo Cataldi, Pasquale Napolitano e Delfino Benevento, i
quali, con deduzioni depositate l'11 dicembre 1980, hanno argomentato
e concluso per l'infondatezza della proposta questione sul riflesso
a) che non tutti i lavoratori versano in identica situazione in
riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e che
la normativa assicurativa non tutela, in via generale, salvo
specifiche eccezioni, i lavoratori autonomi, tra i quali debbonsi
inserire i commercianti ambulanti, e pertanto non sussiste violazione
dell'art. 3, b) che con l'art. 38 non si è inteso indicare al
legislatore ordinario che a tutti i lavoratori fossero garantite le
stesse identiche prestazioni, mentre il legislatore ordinario ha
introdotto nell'ordinamento forme di tutela previdenziale
diversificate che fanno capo a diversi Istituti Previdenziali e
addirittura ha riservato trattamenti diversi nell'ambito
dell'assicurazione gestita dallo stesso Istituto e a seconda del
settore produttivo o delle situazioni lavorative (in tali sensi C.
cost. 134/1971 e 80/1977), c) che la scelta operata dal legislatore
in favore dei lavoratori dipendenti trova la sua motivazione nel
fatto che tale categoria di lavoratori risente dalla sospensione del
lavoro, in caso di infortunio, un danno diverso da quello che può
riportare il lavoratore autonomo dal momento che per il lavoratore
subordinato la retribuzione rappresenta l'unica fonte di
sostentamento e la sospensione della stessa può rappresentare la
cessazione di ogni mezzo di sussistenza.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 13 gennaio
1981, nel quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza
della dedotta questione argomentando nel senso che a) per quel che
concerne l'art. 3 Cost., i sospetti d'incostituzionalità sollevati
dal giudice a quo si appuntano non già su di una viziosità della
norma che definisce l'ambito soggettivo di applicazione
dell'assicurazione antinfortunistica in conformità alla sua
struttura e alla sua funzione, sibbene su di una limitatezza
dell'intervento pubblico nel campo del lavoro ovvero su di un vuoto
legislativo di omessa istituzione, per i lavoratori autonomi, di un
sistema di protezione antinfortunistica analogo a quello realizzato
per i lavoratori dipendenti dal d.P.R. 1124/1965, e b) l'art. 38 co.
1 non riguarda ogni manifestazione di lavoro bensì quel particolare
status di "lavoratore" identificabile nel solo rapporto di lavoro
subordinato, che d'altronde abbraccia il più imponente fenomeno
sociale ed economico di una moderna società industriale in relazione
al quale la necessità di un intervento pubblico di protezione è
ravvisata in termini inderogabili dall'art. 36 Cost. nel quale la
espressione "lavoratore" è ugualmente impiegata senza
aggettivazioni, con riferimento a temi quali retribuzione orario di
lavoro e riposi feriali che concernono il solo lavoro subordinato, di
guisa che un pur auspicabile allargamento dell'azione pubblica di
tutela antinfortunistica e contro le malattie professionali non è
qualificabile come doverosa osservanza dell'art. 38 co. 1, ma si
collocherebbe nella tendenza legislativa di sempre maggiore
attenzione e difesa del lavoro in tutte le sue forme, e quindi nella
linea programmatica tracciata dall'art. 35 co. 1 Cost., i cui tempi e
modi di realizzazione sono peraltro affidati all'apprezzamento di
merito del potere legislativo.
2.2. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa
dell'INAIL ha depositato sotto la data del 5 marzo 1987 memoria, con
la quale ha ricordato che il campo di applicazione del d.P.R.
1124/1965 è circoscritto, salvo poche eccezioni esplicitate dallo
stesso t.u., al tipico contratto di lavoro subordinato, che, essendo
il t.u. inapplicabile a casi non previstivi, ne resta escluso il
lavoratore autonomo che presta soltanto il risultato finale del suo
lavoro e resta indipendente nella esplicazione della propria
attività, e ne ha inferito la insussistenza del contrasto tra la
norma impugnata e l'art. 3 Cost., per quel che concerne l'art. 38
Cost. ha ricordato che alla stregua della giurisprudenza della Corte
(sentt. 80/1970, 134/1971) è necessario e sufficiente che il
legislatore ordinario abbia previsto ed assicurato per tutti i
lavoratori forme di previdenza sociale non rilevando affatto che per
specifici settori produttivi e per specifiche situazioni lavorative
siano diverse dette forme di previdenza, ed ha ribadito che il
legislatore, ormai da tempo, ha dato vita a varie forme di tutela che
comprendono tutti i lavoratori garantendo ad essi l'assistenza contro
la malattia l'invalidità contro la vecchiaia la disoccupazione ecc.
che fan capo ad Istituti Previdenziali diversi dall'INAIL; ha posto
in rilievo che al Pellicciari, il quale non versa nelle condizioni
soggettive per fruire della specifica tutela gestita dall'INAIL, sono
pur assicurati dal legislatore mezzi di tutela, posti a carico di
altri Istituti Previdenziali, che sono ritenuti adeguati alle sue
esigenze di vita, ed ha tenuto a sottolineare che è riservata al
legislatore ordinario la scelta dei tempi per la completa
parificazione di situazioni tali da giustificare ragionevolmente una
diversità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori.
2.3. - Nella pubblica udienza del 18 marzo 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno discusso per l'INAIL
l'avv. Lai e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv.
Stato Favara. Considerato in diritto
3. - Il sospetto d'incostituzionalità per contrasto con gli artt.
3 co.1 e 38 co. 1 e 2 Cost. coinvolge l'art. 4 (Attività assicurate)
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) nella parte in cui non include tra i soggetti
assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività
indicate nell'art. 1 dello stesso t.u. è inammissibile perché
rientra nella discrezionalità seppure tecnica del legislatore
ampliare l'area dei lavoratori autonomi, che fruiscono
dell'assicurazione obbligatoria di norma indirizzata a proteggere i
lavoratori subordinati: in tali sensi è anche la giurisprudenza di
questa Corte (v., da ultimo, sent. 221 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 4
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 co. 1
e 38 co. 1 e 2 Cost., nella parte in cui non include tra i soggetti
assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività
indicate nell'art. 1 dello stesso t.u., con ordinanza 30 giugno 1980
dal Pretore di Ancona in funzione di giudice del lavoro (n. 760 R.O.
1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte