Sentenza n. 159/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 466 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio
1971 dal pretore di Fornovo Taro nel procedimento penale a carico di
Cantarelli Enore, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24
novembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Fornovo Taro con ordinanza 7 luglio 1971, emessa nel
procedimento penale a carico di Cantarelli Enore, imputato di
corruzione di minorenne, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 466 del codice di procedura penale nella parte
in cui, permettendo la lettura in dibattimento dei rapporti di polizia
giudiziaria, consentirebbe la divulgazione di quei fatti contenuti nel
rapporto che siano lesivi dell'onore e del decoro dell'imputato e, non
avendo riscontro in valide prove, siano frutto di impressioni o giudizi
arbitrari.
Secondo il giudice a quo, l'impugnata disposizione contrasterebbe
con l'art. 2 Cost., in quanto la conoscenza pubblica dei fatti
offenderebbe la dignità umana del prevenuto, con gli artt. 3 e 24
Cost., in quanto lo porrebbe in una condizione di inferiorità
"rispetto all'imputato in genere" e romperebbe il giusto equilibrio e
la parità fra accusa e difesa, e con l'articolo 27 Cost., in quanto
sarebbe inconciliabile con la presunzione d'innocenza che dovrebbe
accompagnare l'imputato fino al riconoscimento definitivo della sua
colpevolezza.
Il contrasto con la garanzia di difesa, secondo il pretore,
dovrebbe più precisamente ravvisarsi nella circostanza che la lettura
in dibattimento delle parti del rapporto obiettivamente lesive della
reputazione dell'imputato, potendo essere ordinata anche d'ufficio dal
giudice, non troverebbe alcun limite esterno in un correlativo potere
della difesa di impedirne la divulgazione; la lettura in esame,
inoltre, condurrebbe ad una specie di condanna morale anticipata, e non
sarebbe necessaria ai fini della conformità delle pene ai criteri di
cui all'art. 133 del codice penale, potendo la personalità del reo
essere analizzata in modo autonomo dal magistrato, attraverso l'esame
"di ogni componente idonea a fondare la sua decisione".
Non essendovi stata Costituzione di parti avanti a questa Corte, la
causa è stata trattata in camera di consiglio. Considerato in diritto :
A fondamento della questione di legittimità dell'art. 466 del
codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, il giudice a quo pone sostanzialmente la presunta
lesione della reputazione dell'imputato che deriverebbe dalla lettura
di quelle parti del rapporto di polizia giudiziaria le quali,
riflettendo "apprezzamenti e valutazioni" circa la di lui moralità
"non ancorati a concreti elementi di prova perché frutto di
impressioni raccolte nell'ambiente, e talvolta di giudizi del tutto
gratuiti" inciderebbero sull'onore ed il decoro dell'imputato stesso,
senza che la difesa possa opporvisi in nessun modo, data la facoltà
del giudice di disporre detta lettura anche di ufficio.
Tale lesione si risolverebbe, altresì, nella violazione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per lo stato di
inferiorità che si verificherebbe a danno dell'imputato così
inquisito e per la correlativa rottura della parità tra accusa e
difesa.
La questione è, peraltro, infondata.
Occorre invero ricordare che l'art. 466 c.p.p. si richiama ai
quattro articoli precedenti, facendo espressamente salvo quanto ivi
disposto, e autorizza, quindi, la lettura di ufficio dei rapporti di
polizia giudiziaria limitando l'oggetto della lettura stessa, per
quanto riguarda le informazioni della pubblica autorità sulla
moralità delle parti, a "fatti specifici atti a stabilire la
personalità dell'imputato in relazione al reato o ad accertarne o ad
escluderne la qualità di persona socialmente pericolosa", così come
appunto disposto dall'art. 464 c.p.p. che detta disposizioni generali
in materia di letture dibattimentali. Pertanto, il contenuto normativo
della disposizione impugnata non si estende fino a consentire le
valutazioni o gli apprezzamenti gratuiti cui fa riferimento l'ordinanza
di rinvio, ma si limita a permettere l'acquisizione, attraverso il
valido strumento informativo del rapporto di polizia giudiziaria, di
elementi obiettivi da utilizzare in sede processuale ai fini della
maturazione del libero convincimento del giudice sul fatto, in
relazione alla personalità del soggetto che ne è incolpato.
La norma impugnata si uniforma, quindi, alla fondamentale esigenza
della ricerca della verità, che domina il processo penale, e non si
pone in contrasto con la garanzia di difesa.
E in base a concetti analoghi a quelli ora espressi la Corte, con
la sentenza n. 154 in data odierna, ha, appunto, escluso il contrasto
con il diritto di difesa, della facoltà di disporre anche d'ufficio la
lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali istruttorie e
delle dichiarazioni dei coimputati prosciolti, ai sensi degli artt. 462
n. 3, 463, 465 del codice di procedura penale.
D'altra parte, la difesa dell'imputato ha pur sempre modo di
esplicarsi, compatibilmente con le esposte esigenze, mediante gli
interventi resi possibili dalla necessaria specificità dei fatti e
delle circostanze eventualmente riferiti nel rapporto. E ciò è
conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l'esercizio del diritto di difesa può essere adattato alle speciali
caratteristiche dei vari momenti processuali in cui deve esplicarsi.
Le considerazioni che precedono valgono evidentemente ad escludere
sia i profili di contrasto con l'art. 3 proposti nell'ordinanza,
fondati sulla presunta illegittimità della lettura in esame, sia la
sussistenza della lamentata violazione dell'art. 2 Cost., dato che la
lettura stessa, nei limiti sopra precisati, risponde a legittimi fini
di giustizia, e non può pertanto ritenersi lesiva della dignità umana
dell'imputato.
È infine fuori luogo il richiamo all'art. 27 Cost. perché la
disposizione impugnata, lungi dall'implicare una presunzione di
colpevolezza a carico dell'imputato prima della condanna, concerne solo
l'ingresso in sede processuale di elementi da sottoporre al vaglio del
giudice ai fini della futura pronunzia sulla eventuale colpevolezza
dell'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 466 del codice di procedura penale, nella parte in cui
consente la lettura d'ufficio in dibattimento dei rapporti di polizia
giudiziaria, sollevata con ordinanza del pretore di Fornovo Taro in
data 7 luglio 1971 in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI. ADUINO SALUSTRI -
Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte