Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1995

dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Deutsche

Bank S.p.a. e Trupia Salvatore ed altro, iscritta al n. 638 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso

terzi il pretore di Aosta, con ordinanza emessa il 2 maggio 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 545

del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il

giudice possa tener conto, ai fini della non estensibilità del

pignoramento oltre la metà dello stipendio, salario o altre

indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, dell'esistenza

di titolo giudiziale pregresso, relativo a credito alimentare, in

relazione al quale non sia stata esperita esecuzione forzata;

che, ad avviso del rimettente, la citata norma, che prevede

limiti al pignoramento solo nell'ipotesi di esecuzione forzata per

simultaneo concorso di cause di credito e non opera, invece, qualora

il pignoramento concorra con un precedente titolo in relazione al

quale, per il puntuale adempimento del debitore, non siano stati

esperiti atti di esecuzione, sarebbe in contrasto: a) con l'art. 3

della Costituzione, per la irragionevole e ingiustificata disparità

di trattamento tra il debitore regolarmente adempiente agli obblighi

alimentari e il debitore inadempiente a tali obblighi, in quanto solo

quest'ultimo e non il primo, se sottoposto ad ulteriore pignoramento,

potrebbe beneficiare dei limiti di pignorabilità dello stipendio

previsti dal quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura

civile; b) con gli artt. 29 e 30 della Costituzione, perché rende

difficoltoso, ai limiti della inesigibilità, l'adempimento degli

obblighi alimentari; c) con l'art. 36 della Costituzione, poiché la

quota dello stipendio a disposizione del debitore, una volta detratte

le somme dovute, non consentirebbe al medesimo di condurre

un'esistenza libera e dignitosa.

Considerato che il debitore del giudizio a quo è dipendente della

pubblica amministrazione e che è stato pignorato un quinto dello

stipendio ad esso erogato dal Ministero dell'interno, come si rileva

dalla stessa ordinanza di rimessione;

che in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni sono dettate disposizioni particolari, previste dal

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

amministrazioni);

che il giudice rimettente non ha tenuto conto delle predette

disposizioni, che uniche sono applicabili ai dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, incorrendo in errore nella individuazione

della norma da impugnare;

che, pertanto, la questione sollevata deve dichiararsi

manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la

norma, della cui costituzionalità il rimettente dubita, non può

trovare applicazione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della

Costituzione, dal pretore di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte