Sentenza n. 16/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12legge 847/1929
applicata al caso
- art. 16legge 847/1929
usata come parametro
citata
- art. 84Codice civile
- art. 84legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 7legge 847/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16
della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella
parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dal tribunale per i
minorenni di Roma sull'istanza proposta da Marella Laura, iscritta al
n. 353 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1978 dal tribunale di Treviso nel
procedimento civile vertente tra il Procuratore della Repubblica di
Treviso e Moro Lorella ed altro, iscritta al n. 278 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 6 settembre 1978;
3) ordinanza emessa il 13 giugno 1978 dal tribunale di Chiavari nel
procedimento civile vertente tra Gianelli Caterina e Di Tullio Cesare,
iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 28 febbraio 1977 il tribunale per i minorenni di
Roma ha sottoposto al giudizio di questa Corte gli artt. 12 e 16 della
legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione
del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia,
nella parte relativa al matrimonio; c.d. legge matrimoniale): l'art.
12, nella parte in cui consente che il matrimonio canonico celebrato da
un minorenne, secondo la legge dello Stato incapace di scegliere tale
rito, per difetto di età (perché al di sotto dei sedici anni) o per
difetto di autorizzazione (se ultrasedicenne), venga trascritto nei
registri dello stato civile e consegua quindi effetti civili; e l'art.
16, nella parte in cui non consente che in tali ipotesi la
trascrizione, se eseguita, possa venire impugnata.
La questione è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nel corso di un procedimento promosso, con istanza 25
novembre 1976, da Marella Laura, minore ultrasedicenne residente a
Cisterna. Costei aveva chiesto al tribunale di essere ammessa, benché
non ancora maggiorenne, ai sensi dell'art. 84, secondo comma, del
codice civile, a contrarre matrimonio. Nessuno degli interessati
essendo comparso alle prime due udienze fissate per la loro audizione,
alla terza (20 gennaio 1977) la ricorrente annunciava che il matrimonio
era già stato celebrato in chiesa, il 26 dicembre, e quindi
regolarmente trascritto. Faceva tuttavia presente che se, per qualunque
ragione, l'avvenuta trascrizione si fosse dovuta considerare invalida o
comunque impugnabile, ella era pronta a riprendere dinanzi al tribunale
la procedura intrapresa.
Prodotto dalla Marella un certificato dell'avvenuta trascrizione,
l'ufficiale di stato civile di Cisterna, su richiesta del tribunale,
attestava che la trascrizione era stata eseguita in ottemperanza di
direttive impartite dalla competente Procura della Repubblica di
Latina, in base ad una interpretazione degli artt. 12 e 13 della legge
matrimoniale, secondo cui i matrimoni celebrati da minorenni con il
rito cattolico, dopo eseguiti gli accertamenti (gli unici richiesti
espressamente dall'art. 12) riguardo allo stato libero e alla non
interdizione per infermità di mente, andavano senz'altro trascritti.
Ciò premesso in fatto, il tribunale, ai fini della non manifesta
infondatezza della eccezione sollevata, osserva che tale
interpretazione delle disposizioni impugnate, già accolta in passato
dalla giurisprudenza e in parte anche dalla dottrina, nonché dalla
prassi amministrativa in materia di pubblicazioni (quando sia la legge
dello Stato sia il codice di diritto canonico fissavano egualmente
l'età minima per il matrimonio a sedici anni per l'uomo e a
quattordici per la donna, e non si contestava la competenza della
Chiesa per la eventuale "dispensa" per coloro che tale età non
avessero ancora raggiunto), poteva trovare conforto nella lettera delle
norme contestate. Ma dopo la sentenza n. 32 del 1971 di questa Corte
(con la quale fu dichiarata la illegittimità dell'art. 16 della legge
matrimoniale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella
parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere
impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12, e non anche
perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a
contrarre matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità
naturale") la cennata interpretazione ha perduto ogni attendibilità. A
maggior ragione poi ciò va detto, se si considerano le innovazioni
introdotte in materia, nel 1975, con la riforma del diritto di
famiglia. Mentre infatti - si osserva ancora nell'ordinanza - con la su
citata sentenza la Corte ha rivendicato esclusivamente allo Stato la
disciplina della capacità dei nubenti a scegliere il rito, l'art. 4
della legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia),
modificando l'art. 84 del codice civile, ha ristretto la capacità al
matrimonio, ancorandola rigorosamente, per entrambi i nubenti, alla
maggiore età (diciotto anni) o, nel caso di ultrasedicenni, al previo
accertamento giudiziale della maturità psico-fisica (unicamente a
quello della esistenza di gravi motivi).
Dopo aver ricordato il parere del Ministero di grazia e giustizia,
pubblicato anche su riviste giuridiche nel 1976, secondo il quale
l'ufficiale di stato civile avrebbe dovuto rifiutarsi, nei casi in
questione, di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, e alla
trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto
cattolico, il giudice a quo osserva che, come anche si è precisato
nella sentenza n. 32 del 1971, la scelta, da parte dei nubenti, del
rito del matrimonio (religioso anziché civile), avendo un'autonomia
concettuale e temporale rispetto al rito stesso, non può essere
regolata che dall'ordinamento statale, non da quello canonico, cui
l'ordinamento statale fa bensì rinvio (con l'art. 5 della legge
matrimoniale e l'art. 82 del codice civile), ma solo per quanto
riguarda l'atto di matrimonio, non la fase della scelta del rito, che
necessariamente lo precede.
Anche se enunciati, nella sentenza n. 32 del 1971, per l'ipotesi
della incapacità naturale, tali principi, data la evidente analogia di
situazione giuridica, sicuramente si attagliano anche al caso dei
nubenti minorenni. Perciò - conclude l'ordinanza - la efficacia della
trascrizione e la inoppugnabilità di quest'ultima, desumibili dal
letterale disposto dei suddetti artt. 12 e 16, oltre a violare, per
motivi di religione, il principio di eguaglianza in tema di capacità
giuridica dei cittadini, darebbero vita a conseguenze aberranti e a
situazioni irragionevoli; inoltre, appaiono in contrasto con il nuovo
principio di ordine pubblico costituito dalla maturità psico-fisica
presunta dalla legge al compimento della maggiore età ovvero accertata
dal giudice caso per caso solo dopo il compimento del sedicesimo anno
(minimo di età invalicabile).
Quanto alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ad avviso
del tribunale basterebbe osservare che ove, accolta dalla Corte
costituzionale la eccezione di illegittimità costituzionale, dovesse
considerarsi requisito di trascrivibilità (o di valida
trascrivibilità) del matrimonio concordatario di un minore di età
(come nel caso di specie ultrasedicenne) la preventiva ammissione
giudiziaria al matrimonio ex art. 84 codice civile, la Marella dovrebbe
proseguire la procedura per ottenere il relativo decreto, in tal modo
premunendosi anche contro una eventuale impugnativa (possibile senza
preclusione temporale da parte del coniuge ex art. 117 codice civile)
della trascrizione.
Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e
pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, con atto depositato il 25
ottobre 1977 è intervenuta in giudizio, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
Corte dichiari la questione sollevata inammissibile, per difetto di
rilevanza.
Secondo l'Avvocatura, infatti, il giudice a quo non avrebbe,
riguardo alla rilevanza, espresso alcun giudizio né dato alcuna
motivazione, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. A parte
ciò - si sostiene - è innegabile che una eventuale declaratoria di
incostituzionalità delle disposizioni impugnate non potrebbe comunque
avere alcun effetto sul procedimento in corso. Oggetto del giudizio a
quo è infatti l'autorizzazione del matrimonio di un minore che ha
compiuto sedici anni e non si vede quindi come, tanto nell'ipotesi in
cui il tribunale autorizzi il matrimonio, quanto in quella in cui
l'autorizzazione non venga accordata, il diverso problema della
trascrivibilità del matrimonio o della impugnazione della trascrizione
- su cui verte la eccezione di illegittimità costituzionale - possa
incidere sui motivi che giustificano l'autorizzazione.
Prioritaria, peraltro, secondo l'Avvocatura, sarebbe la
considerazione che, nel caso di specie, il matrimonio è stato
celebrato e trascritto mentre la procedura innanzi al tribunale era
ancora in corso. Il giudice a quo, perciò, avrebbe dovuto limitarsi a
prenderne atto, dichiarando caducato il ricorso ed esaurito il suo
compito, la richiesta autorizzazione non avendo ormai più ragion
d'essere.
2. - Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in relazione
all'art. 84 del codice civile, gli artt. 12 e 16 della legge n. 847 del
1929, il primo in quanto consente la trascrizione del matrimonio
religioso contratto da un minorenne, e il secondo in quanto non
consente la impugnazione della trascrizione di tale matrimonio, sono
stati impugnati dinanzi a questa Corte anche con una ordinanza, in data
16 marzo 1978, del tribunale di Treviso.
La questione è stata sollevata, d'ufficio, nel corso di un
giudizio promosso dal pubblico ministero presso lo stesso tribunale,
con citazione 30 luglio 1977, per l'annullamento della trascrizione di
un matrimonio contratto con il rito concordatario da Moro Lorella e
Filomeno Luigi, il 1 maggio 1977, quando la Moro, nata il 27 ottobre
1960, era ancora minorenne. L'atto di trascrizione veniva impugnato a
norma dell'articolo 16 della legge n. 847 del 1929. Secondo il pubblico
ministero, la trascrizione doveva infatti ritenersi invalida per
difetto nella sposa del requisito dell'età minima fissato dall'art. 84
del codice civile (come modificato dall'art. 4 della legge n. 151 del
1975). Ritualmente costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto
della domanda. Passata la causa, senza alcuna istruttoria, in
decisione, il tribunale, sospeso il processo, disponeva la rimessione
degli atti a questa Corte.
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, per quanto attiene alla
non manifesta infondatezza, si fa richiamo, essenzialmente, alla
sentenza n. 32 del 1971 di questa Corte e ai motivi ampiamente svolti
nella surriferita ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma. Con
l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia - osserva il
tribunale di Treviso - la capacità a contrarre matrimonio è stata,
infatti, ancorata rigorosamente e imparzialmente alla maggiore età o,
nel caso di minori ultrasedicenni, all'accertamento giudiziale della
loro maturità psico-fisica. Quanto alla rilevanza della questione nel
giudizio a quo il tribunale afferma che essa sarebbe "più che
evidente".
Adempiute le prescritte formalità per l'instaurazione del giudizio
di legittimità costituzionale, con atto depositato in data 26
settembre 1978 è intervenuta innanzi alla Corte, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, in punto di rilevanza,
l'ordinanza di rinvio sarebbe assolutamente carente di motivazione.
Inoltre, dato che la minore, al momento del matrimonio, aveva compiuto
i sedici anni, e che nel giudizio promosso per l'annullamento della
trascrizione aveva chiesto il rigetto della domanda del pubblico
ministero, e posto altresì che l'art. 84 del codice civile, in casi
del genere, prevede che il tribunale possa ammettere il minore al
matrimonio dopo aver accertato, oltre alla fondatezza delle ragioni
addotte, la sua maturità psico-fisica, in proposito avrebbero dovuto
essere compiuti degli specifici accertamenti, che, invece, non
risultano per nulla effettuati. Ad impedire, nel caso, l'annullamento
della trascrizione, anche nell'ipotesi di una pronuncia di fondatezza
della Corte costituzionale sulla questione sollevata, starebbe,
comunque, l'art. 117, secondo comma, del codice civile, a norma del
quale il matrimonio del minore, anche se contratto con violazione
dell'art. 84 codice civile, va riconosciuto valido se, al compimento
della maggiore età del minore, sia accertata la sua volontà di
mantenere in vita il vincolo matrimoniale: circostanze, queste, di cui
la seconda già risulta dal comportamento processuale della convenuta,
mentre la prima si sarebbe dovuta ritenere di sicura realizzazione,
allorché, conclusosi il giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, gli atti del processo a quo fossero tornati al
tribunale di Treviso. Giacché è da escludere - prevede l'Avvocatura
che ciò si verifichi prima della data del compimento della maggiore
età da parte della Marella, ossia il 27 ottobre 1978. L'irrilevanza
della questione, sotto questo profilo, sarebbe dovuta ad un fatto
sopravvenuto nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, ma
non è affatto escluso - si afferma - che in relazione ad esso il
giudice a quo non debba procedere a nuova valutazione della rilevanza
alla luce dei fatti successivamente intervenuti.
Nel merito l'Avvocatura sostiene che comunque il tribunale, senza
sottoporre la questione alla Corte costituzionale, avrebbe potuto, e
quindi dovuto, interpretare l'art. 12 della legge matrimoniale nel
senso che esso, di per sé, non permette la trascrizione del matrimonio
contratto da minorenni. Oltre al parere espresso in tal senso dal
Ministero di grazia e giustizia (di cui si fa cenno nella su ricordata
ordinanza del tribunale per i minorenni di Roma), anche le chiare
opinioni espresse al riguardo in una intervista, nel settembre del
1975, dal Ministro guardasigilli dell'epoca, e gli orientamenti di una
parte della dottrina, avrebbero portato a questa soluzione. Non avendo
il giudice a quo ritenuto di adottarla, può tuttavia la Corte
affermarla, pronunciando una sentenza interpretativa di rigetto.
Sotto il profilo della legittimità costituzionale, comunque,
l'Avvocatura rileva che l'eccezione sottoposta alla Corte non
troverebbe nella sentenza n. 32 del 1971 quel fondamento che si è
creduto di attribuirle. L'ipotesi della incapacità naturale,
considerata in quella sentenza, dovrebbe infatti tenersi distinta da
quella della minore età, come si sarebbe rilevato sia in
giurisprudenza che in dottrina riguardo alle questioni sorte, prima
della riforma del diritto di famiglia, circa la trascrivibilità del
matrimonio concordatario del minore, celebrato, in contrasto con il
disposto dell'art. 84 codice civile (nel testo precedente alla riforma
del diritto di famiglia), senza l'assenso del genitore. Sarebbe
chiaro, comunque, che agl'inevitabili punti di frizione derivanti dalla
diversa disciplina di diritto canonico e di diritto statuale circa
l'età necessaria per contrarre matrimonio, debba e possa ovviarsi,
dalle parti contraenti, in sede di revisione del Concordato, e comunque
dal legislatore ordinario.
3. - Analoga eccezione di illegittimità costituzionale, nei
confronti degli artt. 12 e 16 della legge matrimoniale, ma in
riferimento all'ipotesi della trascrizione del matrimonio concordatario
di minori al di sotto non solo di diciotto, ma dei sedici anni, è
stata sollevata, anche questa volta d'ufficio, con una ordinanza del 13
giugno 1978 dal tribunale di Chiavari.
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da Gianelli
Caterina, per l'annullamento della trascrizione del matrimonio, da essa
contratto, con il rito cattolico, il 12 luglio 1976, quando per
l'appunto, essendo nata l'11 ottobre 1960, non aveva ancora sedici
anni. Il coniuge convenuto, Di Tullio Cesare, non si era opposto
all'istanza.
Richiamati i motivi svolti nella precedente ordinanza di rinvio del
tribunale per i minorenni di Roma, e la sentenza n. 32 del 1971 di
questa Corte, il giudice a quo osserva che quanto si afferma in tale
sentenza, con riguardo agli orientamenti della giurisdizione e al
cosiddetto diritto vivente, circa la tassatività delle ipotesi di
divieto della trascrizione del matrimonio concordatario previste
dall'art. 12 della legge matrimoniale (e fra esse quella della minore
età non è compresa) non consente di risolvere la questione (come
l'attrice aveva chiesto) in via puramente interpretativa, ma rende
necessario sottoporla - per la sua evidente rilevanza ai fini della
decisione - al vaglio di questa Corte.
In proposito, considerato che nella sentenza n. 32 del 1971 si è
affermato, fra l'altro, che "i requisiti di capacità da richiedere per
la validità della scelta del rito sono da valutare alla stregua del
diritto dello Stato", e ritenuto che se ai fini dell'impugnazione della
trascrizione si è riconosciuta rilevanza all'incapacità (legale) di
agire (art. 12 n. 3, della legge n. 847 del 1929) ed alla incapacità
naturale (sentenza n. 32 del 1971), sul presupposto che il nubente
comunque abbia già la cosiddetta capacità giuridica speciale (e cioè
l'età minima dalla legge prevista per poter contrarre matrimonio), il
giudice a quo osserva che a fortiori non può non rilevare la mancanza
addirittura di quest'ultima, dal legislatore attribuita non prima del
compimento del sedicesimo anno di età e nel codice civile (art. 117)
richiesta sotto pena di nullità quale requisito per poter contrarre
matrimonio.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con atto
depositato in data 23 gennaio 1979 è intervenuta innanzi alla Corte,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Anche in questo giudizio, secondo l'Avvocatura, infatti, per la
fattispecie sottoposta all'esame del tribunale, non sarebbe
configurabile una questione di legittimità costituzionale, ma ci si
troverebbe di fronte ad un problema interpretativo. Se ritenute esatte,
le argomentazioni esposte nell'ordinanza di rinvio dovrebbero, quindi,
portare ad una sentenza interpretativa di rigetto. Proprio i principi
affermati, con così ampia formulazione, dalla Corte costituzionale
nella "storica decisione" pronunciata con la sentenza n. 32 del 1971 -
sostiene l'Avvocatura - e la cancellazione, allora operata in base a
tali principi, di parte dell'art. 16 della legge matrimoniale,
indurrebbero a questa conclusione.
4. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice Antonino
De Stefano ha svolto la relazione e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti ha insistito nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante
disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e
l'Italia nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale)
dispone che, quando la celebrazione del matrimonio canonico non sia
stata preceduta dal rilascio, da parte dell'ufficiale dello stato
civile, del certificato di nullaosta di cui al precedente art. 7, si
faccia egualmente luogo alla trascrizione dell'atto di matrimonio,
tranne nei casi seguenti:
1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti
legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque
forma celebrato;
2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra di
loro da matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma
celebrato;
3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per
infermità di mente.
L'art. 16 della stessa legge matrimoniale prevede che la
trascrizione del matrimonio canonico possa essere impugnata per una
delle cause menzionate nel citato art. 12. Con la sentenza n. 32 del
1971 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
suddetto art. 16 "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del
matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate
nell'art. 12, e non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in
cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria,
in stato di incapacità naturale".
Le ordinanze di rinvio del tribunale per i minorenni di Roma e dei
tribunali di Treviso e di Chiavari sollevano, come esposto in
narrativa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione ed in relazione all'articolo 84 del
codice civile (nel testo sostituito con l'art. 4 della legge 19 maggio
1975, n. 151, per la riforma del diritto di famiglia),
a) del menzionato art. 12, nella parte in cui non include fra
gl'impedimenti alla trascrizione le ipotesi di matrimonio canonico
celebrato da minore di età infrasedicenne (cui fanno riferimento tutte
e tre le ordinanze), o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma
non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice
civile (cui fanno riferimento le ordinanze del tribunale per i
minorenni di Roma e del tribunale di Treviso);
b) del menzionato art. 16, nella parte in cui non consente che
nelle cennate ipotesi la trascrizione, se eseguita, possa venir
impugnata.
2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi
giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri nel giudizio relativo all'ordinanza del
tribunale per i minorenni di Roma, ha chiesto che la Corte dichiari
inammissibile la dedotta questione, per difetto di rilevanza.
La richiesta va accolta. La questione, come esposto in narrativa,
è stata sollevata dal giudice a quo nel corso di un procedimento
instaurato da minore ultrasedicenne per ottenere la ammissione al
matrimonio ai sensi del secondo comma dell'art. 84 del codice civile.
In pendenza di tale giudizio la minore aveva però celebrato matrimonio
canonico, che a seguito della trascrizione aveva conseguito effetti
civili. Il giudice a quo ha nondimeno ipotizzato un interesse della
minore a proseguire il giudizio onde ottenere egualmente il decreto di
ammissione al matrimonio "e conseguentemente la regolarizzazione, per
l'ordinamento civile italiano, del nuovo status acquisito, premunendosi
anche contro un'eventuale impugnativa della trascrizione a suo tempo
effettuata"; ed in siffatta prospettiva ha di ufficio ritenuto non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 12 e 16 della legge matrimoniale, nei sensi dianzi
indicati. Ma nella configurata ipotesi, essendo stato già trascritto
il matrimonio, per compiere gli accertamenti prescritti dal citato art.
84 e rendere così la pronuncia di sua competenza, egli non dovrebbe
certo applicare le norme della cui legittimità costituzionale dubita:
di ciò potrebbe, se mai, essere investito il giudice della "eventuale
impugnativa della trascrizione", che, peraltro, non sarebbe lo stesso
tribunale per i minorenni, ma il tribunale ordinario. Nei cui panni, in
buona sostanza, il giudice a quo si mette allorché solleva la
questione di legittimità costituzionale, subordinando la pronuncia di
propria competenza alla possibilità o meno (in relazione alla
conseguente decisione di questa Corte) che da quel giudice venga
accolta la eventuale impugnativa. Del resto, nella sentenza di questa
Corte n. 7 del 1972 è stato già affermato che "il controllo
incidentale di legittimità costituzionale di una norma giuridica è
ammissibile se ed in quanto il giudice del merito ritiene di doverla
(egli) applicare in concreto", e che nella valutazione della rilevanza
della questione ai fini della pronuncia che deve emettere, il giudice a
quo "non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture". La
Corte ritiene perciò che non sussista la asserita pregiudizialità,
imprescindibile ai fini del giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, della sollevata questione, e ne dichiara in conseguenza
la inammissibilità.
4. - In ordine poi alla questione rimessa con l'ordinanza del
tribunale di Treviso, l'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente
eccepito l'assoluta carenza di motivazione circa la sua rilevanza; ma
l'eccezione va disattesa, in quanto la Corte ritiene che la pur concisa
affermazione sul punto da parte del giudice a quo, resti
sufficientemente suffragata dai puntuali riferimenti alla fattispecie
contenuti nella stessa ordinanza.
Né maggior pregio riveste il rilievo mosso dalla stessa Avvocatura
al giudice a quo, di non aver cioè esperito, prima di sollevare la
questione, alcun accertamento circa la maturità psico-fisica della
minore ultrasedicenne e circa la fondatezza delle ragioni poste a base
del matrimonio canonico da essa celebrato, la cui trascrizione era
stata impugnata dal pubblico ministero per difetto nella sposa
dell'età richiesta dall'art. 84 del codice civile. A siffatti
accertamenti - dai quali, nell'assunto dell'Avvocatura, avrebbe potuto
scaturire una sopravvenuta ammissione al matrimonio, ai sensi del
secondo comma dello stesso art. 84, che avrebbe comportato la reiezione
dell'impugnativa indipendentemente dalla risoluzione della sollevata
questione - non poteva invero procedere il giudice a quo (tribunale
ordinario), essendo gli stessi, secondo il prescritto dell'art. 38
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, di competenza
del tribunale per i minorenni, cui, peraltro, l'interessata non risulta
si fosse rivolta.
Osserva, infine, l'Avvocatura che se l'impugnativa è proposta dal
pubblico ministero in relazione al difetto dell'età prescritta per
contrarre matrimonio, la sua domanda - giusta quanto dispone il secondo
comma dell'art. 117 del codice civile - deve essere respinta ove, anche
in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età e
sia accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo
matrimoniale. Poiché, nella fattispecie, la minore, tale nel momento
in cui la questione veniva deferita alla Corte, ha successivamente,
nelle more del procedimento, attinto la maggiore età, gli atti
dovrebbero - conclude l'Avvocatura - venir restituiti al giudice a quo
perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza alla luce
della sopravvenuta circostanza di fatto: invero, qualora l'interessata,
in quella sede, confermasse la richiesta di rigetto della impugnativa,
richiesta già avanzata, unitamente al coniuge, nel costituirsi innanzi
al tribunale, il giudizio a quo ben potrebbe essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione, che
perderebbe perciò il suo necessario carattere di pregiudizialità. Ma
il riesame, che la Corte suole richiedere al giudice a quo nella
ipotesi di jus superveniens che possa incidere sulla vigenza o sulla
interpretazione della denunciata normativa, non può estendersi anche
alla diversa ipotesi di circostanze di fatto sopravvenute nelle vicende
del processo da cui abbia tratto origine il giudizio incidentale di
legittimità costituzionale; il quale - come affermato dalla sentenza
di questa Corte n. 135 del 1963 svolgendosi non nell'interesse privato
ma pubblico, una volta che sia validamente instaurato a norma dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, acquisisce un'autonomia (a parte i
casi in cui si verteva sulle leggi-provvedimento considerate nelle
ordinanze di questa Corte n. 55 del 1960, 117 del 1966, 16 del 1967),
che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie,
financo "nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il
giudizio rimasto sospeso" (art. 22 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale).
La Corte passa, pertanto, all'esame del merito.
5. - La questione, così come proposta dalle ordinanze dei
tribunali di Treviso e di Chiavari, è fondata.
Giova in proposito ricordare che per l'art. 55 del codice civile,
approvato con r.d. 25 giugno 1865, n. 2358, non potevano contrarre
matrimonio "l'uomo prima che abbia compiuto gli anni 18, la donna prima
che abbia compiuto gli anni 15". Il successivo art. 68 dello stesso
codice prevedeva si potesse accordare dispensa per gravi motivi,
ammettendo al matrimonio l'uomo che avesse compiuto gli anni 14 e la
donna che avesse compiuto gli anni 12.
Sopravvenuto l'11 febbraio 1929 il Concordato fra la Santa Sede e
l'Italia, l'art. 1 della citata legge matrimoniale n. 847 del 1929,
riduceva "l'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del
codice civile, ... a 16 anni compiuti per l'uomo e a 14 compiuti per la
donna". Rimaneva ferma la possibilità della dispensa nei limiti
indicati dal menzionato art. 68.
Le modifiche apportate dal capo I (articoli da 1 a 4) della legge
matrimoniale al titolo V del libro I del codice civile allora vigente,
erano ispirate - come si legge nella relazione del Guardasigilli al
disegno di legge - all'intento "di ravvicinare il più possibile la
disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, per
modo da evitare.... una sostanziale diversità di legislazione, la
quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito
religioso o civile in considerazione di condizioni diverse imposte dal
diritto canonico e rispettivamente dal diritto civile, per coloro che
vogliono contrarre matrimonio". Per quanto in particolare concerne
l'abbassamento del limite di età per contrarre matrimonio, si
precisava che, essendo nel codice di diritto canonico fissata l'età di
16 anni per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067, par. 1), era
opportuno stabilire "i medesimi limiti di età... nel codice civile, in
modo, cioè, che coloro i quali abbiano raggiunta tale età, non
debbano richiedere speciale dispensa per contrarre matrimonio".
Il Libro Primo del nuovo codice civile, approvato con r.d. 12
dicembre 1938, n. 1852, riproduceva, all'art. 82, quanto già disposto
dall'art. 55 del codice civile del 1865, nel testo modificato con
l'art. 1 della legge matrimoniale, in tema di età per contrarre
matrimonio, e dall'art. 68 dello stesso codice, circa la relativa
dispensa. E l'art. 82 diveniva l'art. 84 del nuovo codice, nel testo,
previa riunione e coordinamento dei singoli libri pubblicati, approvato
con r.d. 16 marzo 1942, n. 262.
6. - Già in sede di lavori preparatori del nuovo codice civile non
erano mancate voci, peraltro non ascoltate, contrarie ai suddetti
limiti di età perché ritenuti oltremodo bassi. Autorevole dottrina
considerava fin d'allora come essi non solo fossero da censurare per
ragioni fisiologiche ed eugenetiche, ma si ponessero soprattutto in
contrasto con la primaria esigenza che i nubenti abbiano piena
consapevolezza dei complessi obblighi che il matrimonio comporta, e
degl'impegni che ad esso conseguono nell'ambito della famiglia che ne
trae origine, soprattutto nei confronti dei figli.
La opportunità dell'innalzamento dell'età per contrarre
matrimonio è stata in prosieguo sempre maggiormente avvertita, nel
più ampio quadro dell'adeguamento della disciplina dei rapporti
familiari ai principi dettati dalla Costituzione, adeguamento
sollecitato dalla giurisprudenza di questa Corte e perseguito in sede
parlamentare da numerosi progetti di riforma poi confluiti in un
progetto unificato.
La citata legge n. 151 del 1975, per la riforma del diritto di
famiglia, ha per tali motivi sostituito (art. 4) il testo dell'art. 84
del codice civile, stabilendo che "i minori d'età non possono
contrarre matrimonio". Con ciò la capacità di contrarre matrimonio è
stata fatta coincidere con quella generale capacità di compiere tutti
gli atti, per i quali non sia stabilita un'età diversa, che si
acquista (a norma dell'art. 2 del codice civile, nel testo sostituito
con l'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39) con la maggiore età,
fissata al compimento del diciottesimo anno.
Lo stesso nuovo testo dell'art. 84 ha altresì previsto, in luogo
della possibilità di accordar dispensa, contemplata dalla precedente
disposizione, che il minore, avendo compiuto almeno 16 anni, possa per
gravi motivi venir ammesso al matrimonio. A ciò provvede il tribunale
per i minorenni, su istanza dell'interessato, accertando la sua
maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentendo
il pubblico ministero, i genitori o il tutore, e pronunciando con
decreto emesso in camera di consiglio, avverso il quale può essere
proposto reclamo alla sezione di corte d'appello per i minorenni.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad elevare l'aetas
nubilis, sono diffusamente lumeggiate nei lavori parlamentari,
attraverso i quali si è svolto e compiuto il lungo e complesso iter
della legge per la riforma del diritto di famiglia. In quella sede,
infatti, si è riconosciuto che "l'importanza del vincolo matrimoniale
reclama una maggiore maturità e capacità di consapevolezza dei
nubenti"; e si è sottolineata l'attribuzione al consenso matrimoniale
da parte della giurisprudenza di "un significato che va ben oltre i
suoi aspetti formali dichiarativi", postulando "una partecipazione
totale della personalità che non può prescindere dalla consapevolezza
precisa e profonda di tutta la ricca tematica dei doveri che lo stato
matrimoniale comporta". In siffatto quadro, "l'accertamento della
completa maturità, che è piena consapevolezza della vita e dei suoi
valori, e presuppone l'accettazione delle conseguenze previste e
prevedibili di un comportamento, si presenta di primaria importanza".
Sono state così individuate "almeno tre... ragioni specifiche che
consigliano di elevare l'età necessaria per il matrimonio". Innanzi
tutto, "la fine della famiglia patriarcale, che porta i nuovi coniugi
ad una maggiore autonomia di vita nel contesto del tessuto sociale". In
secondo luogo, "la necessità di una formazione scolare più lunga,
qualunque sia il campo operativo verso il quale l'individuo è
diretto". Infine, "l'avvertita esigenza che la vita matrimoniale venga
affrontata con maggior preparazione e soprattutto con maggiore
maturità, e che il matrimonio non sia soltanto un passaggio
cronologico di fasi di vita, ma anche una maggiore responsabilizzazione
dell'individuo". Si è altresì considerato che l'abbassamento dei
limiti di età, operato nel 1929, "è risultato nefasto nei suoi
riflessi concreti: è certo, infatti, che i matrimoni contratti da
giovanissimi hanno un'esistenza precaria, come è dimostrato
dall'altissimo numero di separazioni". Sì che, conclusivamente, è
apparso "veramente contrario alla rilevanza giuridica e morale che la
Costituzione dà al matrimonio, il mantenimento agli attuali limiti
dell'età necessaria per compiere un atto di tanta importanza
individuale e sociale".
7. - Con l'ancorare la capacità di contrarre matrimonio di
entrambi i nubenti alla maggiore età, e con il subordinare la
possibile ammissione al matrimonio di minore che abbia compiuto i 16
anni, non soltanto alla sussistenza di gravi motivi, ma anche allo
specifico accertamento della sua maturità psico-fisica, la riforma del
diritto di famiglia ha introdotto una sostanziale divergenza tra
ordinamento statuale e ordinamento canonico per quanto concerne la
disciplina dell'aetas nubilis. Per cui ben può verificarsi - come
appunto è avvenuto nei casi che formano oggetto dei giudizi a quibus -
che minore non ammesso a contrarre matrimonio civile per carenza
dell'età prescritta dalla legge dello Stato (o, se minore
ultrasedicenne, per non aver chiesto ed ottenuto l'ammissione dal
tribunale per i minorenni), venga, invece, dall'autorità ecclesiastica
ammesso, per avere attinto i più bassi limiti di età fissati dal can.
1067 del codex iuris canonici (e malgrado la raccomandazione, rivolta
nel 2 dello stesso canone ai pastores animarum, di far rispettare i
limiti di età in uso nei diversi luoghi) a contrarre matrimonio
canonico e, attraverso la trascrizione del relativo atto, acquisisca
quella condizione giuridica di coniuge che non gli è consentito
conseguire attraverso il matrimonio civile.
Né in tale ipotesi si versa in quella "semplice differenza di
regime riscontrabile tra matrimonio civile e matrimonio concordatario"
che - secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 31
del 1971 - ove non importi violazione di principi supremi
dell'ordinamento costituzionale, "non integra di per sé una
illegittima disparità di trattamento" in quanto "la normativa
concernente il matrimonio concordatario ha una sua giustificazione
nell'ambito del disposto dell'art. 7 della Costituzione", che riserva
ad essa una "copertura costituzionale" (sentenza n. 1 del 1977). La
questione di legittimità costituzionale, sulla quale la Corte è ora
chiamata a pronunciarsi, è stata infatti radicata, dai giudici che
l'hanno sollevata, nel ravvisato contrasto con l'art. 3 della
Costituzione delle norme impugnate (artt. 12 e 16 della legge
matrimoniale), in quanto esse consentono che un minore "subisca le
conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente adottata e
sia assoggettato ad una disciplina che trova giustificazione solo nella
libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio
civile".
Sotto il dedotto profilo, la questione si dimostra fondata, alla
luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 32 del
1971, cui fanno puntuale richiamo le ordinanze di rimessione. In
quell'occasione, appunto, la Corte ha esaminato la questione che le era
stata deferita (legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 16 della legge matrimoniale, nella parte
in cui, in relazione all'art. 12 della stessa legge, non consentiva la
impugnazione della trascrizione di matrimonio canonico celebrato da
nubente che, pur non interdetto, versava tuttavia in stato di
incapacità naturale) "con riferimento non già alla fase della
celebrazione, bensì a quella dell'opzione effettuata in ordine alla
forma del rito matrimoniale". E nel riconoscere che l'art. 34 del
Concordato e la legge matrimoniale di attuazione, impegnando lo Stato a
conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto
canonico, hanno introdotto "una differenziazione di trattamento
giuridico per motivi di religione", nel che si concreterebbe una
"eccezione al principio di eguaglianza", la Corte ha tuttavia ritenuto
che tale discriminazione non configuri una violazione del principio
medesimo perché "espressamente consentita da altra norma
costituzionale, e cioè dall'art. 7, comma secondo". Peraltro - ha
statuito la Corte - condizione necessaria per poter affermare la
validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve
considerarsi "il possesso della piena capacità da parte di chi procede
alla scelta del rito". Superando perciò l'obiezione dell'asserita
impossibilità di attribuire autonomia a tale scelta, la Corte, nella
richiamata sentenza, ha affermato che "l'atto di scelta del rito assume
un'autonomia non solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente
accertabile in quanto si concreta in propri atti o comportamenti" e che
esso riveste anche "uno specifico rilievo giuridico allorché i
requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono
regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da
quelli invocabili per la validità del negozio successivamente
stipulato". Infine, circa i criteri in base ai quali deve accertarsi
"il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta
del rito", la Corte ha affermato che essi, "secondo i principi
consacrati nell'art. 17 delle preleggi", devono essere desunti dalla
legge dello Stato.
Alla stregua di quanto precede, non può dubitarsi che se, per il
compimento dell'atto di scelta, è richiesto il possesso della piena
capacità, come disciplinata dalla legge dello Stato, questa capacità
non possa essere riconosciuta - in mancanza di specifica norma che
stabilisca un'età diversa - se non a chi abbia acquistato con la
maggiore età la capacità di agire (art. 2 del codice civile). Invero
precipuo e fondamentale fatto costitutivo della capacità di agire è
proprio l'età, con la quale soltanto si acquista maturità e perciò
consapevolezza delle proprie azioni. Tanto più allorché si tratta
della capacità richiesta per compiere una scelta fra due negozi che
nascono in distinti ordinamenti e con distinta disciplina, ma che
entrambi, sia pure per vie diverse, conducono all'instaurarsi,
nell'ambito statuale, del vincolo matrimoniale. Di quel vincolo, cioè,
la cui spiccata importanza individuale e sociale - come si desume dai
richiamati lavori parlamentari - ha indotto il legislatore, in sede di
riforma del diritto di famiglia, a riconoscere il possesso della
necessaria consapevolezza dei poteri, dei doveri e delle
responsabilità che esso comporta, solo nei soggetti che con la
maggiore età si presume abbiano acquisito, attraverso un adeguato
progressivo sviluppo non solo fisico-sessuale ma ben anche psichico,
una completa maturità. Qualora, poi, tale maturità psico-fisica sia
specificamente accertata sussistere anche in un minore che abbia
compiuto i 16 anni, e sia contestualmente riconosciuta la fondatezza
dei gravi motivi che lo inducono a contrarre precoce matrimonio, la
stessa capacità matrimoniale in tal caso acquisita per effetto del
provvedimento emanato dall'organo giudiziale competente in materia
secondo la legge dello Stato, abilita il minore anche a compiere la
previa scelta tra i due possibili negozi matrimoniali. Scelta che, pur
nella sua autonoma priorità logica, temporale, giuridica, posta in
luce nella sentenza n. 32 del 1971, è nella successiva celebrazione
del matrimonio secondo il rito prescelto che trova pur sempre compiuta
e definitiva espressione. Non può e non deve pertanto procedersi alla
trascrizione, con la conseguente attribuzione di effetti civili, di
matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'età
prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile
capacità di procedere alla libera scelta tra il negozio matrimoniale
disciplinato dall'ordinamento della Chiesa e quello parallelo,
disciplinato dall'ordinamento dello Stato. Il denunciato art. 12 della
legge matrimoniale - la cui "tassatività" nella elencazione delle
ipotesi per le quali non può farsi luogo a trascrizione, affermata in
giurisprudenza e in dottrina, è stata già riconosciuta da questa
Corte nella più volte citata sentenza n. 32 del 1971 - non vieta,
invece, la trascrizione del matrimonio canonico contratto da minore
infrasedicenne, come tale assolutamente non ammissibile al matrimonio,
o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato
ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile; da
soggetti, cioè, carenti, nell'un caso e nell'altro, di quella
capacità che sola avrebbe potuto consentire ad essi di esercitare
liberamente e consapevolmente l'opzione per la celebrazione del
matrimonio medesimo. Ne va, dunque, dichiarata in parte qua la
illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di
eguaglianza, la deroga al quale non può in tal caso ritenersi
giustificata per effetto dell'art. 7 della Costituzione, mancando,
giusta quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971,
"il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta
del rito".
8. - Quanto poi all'art. 16 della legge matrimoniale, egualmente
denunciato dai giudici a quibus, non occorre che ne sia dichiarata, per
le stesse ragioni, la illegittimità costituzionale, rimanendo
assorbita la relativa questione. L'art. 16, invero, dispone, al suo
primo comma, che "la trascrizione del matrimonio può essere impugnata
per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge". Ma
una volta aggiunto nell'art. 12, per effetto di questa pronuncia, il
caso della intrascrivibilità del matrimonio canonico contratto da
minore, nei sensi di cui sopra, diviene conseguenzialmente ammessa
dall'articolo 16, per effetto del cennato rinvio alle "cause menzionate
nell'art. 12", anche l'impugnativa della trascrizione del matrimonio
suddetto.
9. - La Corte ritiene, infine, di dover far applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'ultimo comma
dell'art. 7 della stessa legge matrimoniale. Tale articolo come noto,
disciplina, insieme con il precedente articolo 6, la pubblicazione
civile ordinaria precedente la celebrazione del matrimonio canonico:
trattasi di quel procedimento che, quando non sia stata notificata
all'ufficiale dello stato civile alcuna opposizione e nulla gli consti
ostare al matrimonio, si conclude con il rilascio di un certificato, in
cui lo stesso ufficiale "dichiara che non risulta l'esistenza di cause,
le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli
effetti civili". Se, invece, gli sia stata notificata opposizione,
nelle forme di cui all'art. 103 del codice civile, l'ufficiale dello
stato civile, a mente del secondo comma dello stesso art. 7, "non può
rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione".
Sull'opposizione l'autorità giudiziaria decide - prescrive l'ultimo
comma dell'art. 7 - soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle
cause indicate negli artt. 85, comma primo, e 86 del codice civile; e
cioè, soltanto nei casi in cui l'opposizione sia fondata sulla
circostanza che uno o entrambi i nubenti siano interdetti per
infermità di mente o vincolati da precedente matrimonio. In ogni altro
caso il tribunale "pronuncia sentenza di non luogo a deliberare".
L'ultimo comma dell'art. 7 indica, perciò, le sole ipotesi di
accoglimento dell'opposizione; ed esse corrispondono puntualmente a
quelle indicate dall'art. 12 per la intrascrivibilità del matrimonio
canonico che sia stato celebrato senza essere preceduto dal rilascio
del certificato, e per le quali soltanto può farsi opposizione, in
sede di pubblicazione post nuptias disciplinata dal successivo art.
13. Senonché, in conseguenza della illegittimità costituzionale
dell'art. 12 in parte qua, dichiarata con la presente decisione, viene
ad aggiungersi nello stesso art. 12 una ulteriore ipotesi di
intrascrivibilità, per il caso di matrimonio canonico celebrato da
minore infrasedicenne, o da minore che abbia compiuto gli anni sedici,
ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice
civile. Mentre, però, l'opposizione in sede di pubblicazione post
nuptias potrà, a seguito della presente pronuncia e per effetto
dell'esplicito rinvio all'art. 12 operato dal terzo comma dell'articolo
13, fondarsi anche su quest'ultima causa, altrettanto non sarebbe
consentito, stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7,
all'opposizione in sede di pubblicazione ante nuptias. Ad evitare la
palese irrazionalità della diversa disciplina che così verrebbe ad
instaurarsi in subiecta materia, provvede in applicazione del citato
art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione della
illegittimità costituzionale, conseguenziale alla decisione che si
adotta per l'art. 12, dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge
matrimoniale, nella parte in cui non dispone che l'autorità
giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata
sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti al n. 353 R.O. 1977 ed ai nn. 278
e 465 R.0. 1978,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza del 28 febbraio 1977 (n. 353 R.O. 1977)
dal tribunale per i minorenni di Roma, degli artt. 12 e 16 della legge
27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato
dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte
relativa al matrimonio);
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della
legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella
parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che non
si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico
contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli
anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art.
84 del, codice civile;
3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e
l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non
dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche
quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice
civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte