Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, quinto e

sesto comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza

emessa il 10 luglio 1991 dal Pretore di Cagliari nel procedimento

penale a carico di Gianfranco Pedditzi ed altri iscritta al n. 679

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Gianfranco

Pedditzi ed altri, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 624,

625, nn. 2, 5 e 7 del codice penale, il Pretore di Cagliari, con

ordinanza del 10 luglio 1991 (R.O. n. 679 del 1991), ha sollevato -

in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 566,

quinto e sesto comma, del codice di procedura penale "nella parte in

cui non impone al Pretore adito per la celebrazione del giudizio

direttissimo tipico, che non abbia emesso provvedimenti restrittivi,

di restituire gli atti al pubblico ministero perché proceda con le

forme ordinarie";

che - secondo il giudice a quo - il pubblico ministero, ai sensi

dell'art. 121 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante

"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale", ha l'obbligo di adire il pretore designato per la

celebrazione dei giudizi direttissimi solo ove ricorra il presupposto

dell'applicabilità di misure coercitive, mentre nessuna norma prevede

che la mancata applicazione di misure coercitive da parte del giudice

adito con le forme del procedimento direttissimo comporti la

trasformazione del rito con restituzione degli atti al pubblico

ministero;

che, in base alle disposizioni contenute nei commi quinto e

sesto dell'art. 566 del codice di procedura penale, per la

celebrazione del giudizio direttissimo è necessaria e sufficiente la

sola convalida dell'arresto, con la conseguenza che il giudizio

speciale, una volta instaurato, deve essere proseguito comunque, sia

che il giudice accerti l'inapplicabilità di misure coercitive sia

che la pubblica accusa non chieda, come accade talvolta in pratica,

l'adozione di misure cautelari;

che - sempre ad avviso del giudice remittente - le disposizioni

dettate dai commi quinto e sesto dell'art. 566 del codice di

procedura, così interpretate, sarebbero in contrasto con l'art. 25,

primo comma, della Costituzione perché comporterebbero

l'impossibilità per il giudice di controllare, sotto il profilo della

scelta del rito, le valutazioni del pubblico ministero, determinando

"l'indiscriminata sottrazione dell'imputato sia al suo giusto giudice

del procedimento incidentale di convalida ... sia a quello del

dibattimento";

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che, secondo il giudice remittente, le disposizioni

impugnate violerebbero l'art. 25, primo comma, della Costituzione,

perché rimetterebbero la scelta del rito a valutazioni del pubblico

ministero non controllabili da parte del giudice, determinando quale

conseguenza la possibilità di una sottrazione dell'imputato al suo

giudice naturale;

che, in base all'art. 566, sesto comma, del nuovo codice di

procedura penale, l'instaurazione del rito direttissimo è stata

condizionata alla presenza di un provvedimento giudiziale, cioè alla

convalida dell'arresto da parte del giudice, il che esclude

l'esistenza di una scelta insindacabile del pubblico ministero in

ordine al rito ed al giudice del dibattimento;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si ha

violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25,

primo comma, della Costituzione quando il giudice venga designato a

posteriori in relazione ad una determinata controversia o

direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle

regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali la

legge attribuisca tale potere al di là dei limiti imposti dalla

riserva di legge (sent. n. 446 del 1990; ord. n. 902 del 1988; sent.

n. 127 del 1979);

che, nella fattispecie condotta all'esame della Corte, tale

violazione non sussiste, dal momento che risulta rispettata

l'esigenza della precostituzione del giudice, quale garanzia di

imparzialità dell'organo giudiziario;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 566, quinto e sesto comma, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte