Sentenza n. 164/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 333/1992
- art. 6d.l. 333/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi terzo e
quarto, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per
il risanamento della finanza pubblica) convertito nella legge 8
agosto 1992, n. 359, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Fiat Auto S.p.A. ed altra e
Amura Vincenzo ed altri iscritta al n. 578 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Giuli Andrea ed altri e Adivar
S.p.A. iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione della Fiat Auto S.p.A. e di Delle
Donne Corrado ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Delle Donne Corrado ed
altri, Rosario Flammia e Paolo Tosi per Fiat Auto S.p.A. e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Vincenzo Amura ed
altri contro la s.p.a. Fiat Auto per ottenere la condanna al
pagamento di differenze retributive dovute a vario titolo (per
gratifica natalizia, ferie, festività, ecc.) computando l'indennità
sostitutiva della mensa per il valore reale del pasto e non soltanto
quello convenzionale, fissato da un accordo aziendale nella misura di
lire 100 giornaliere, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17
dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre
1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 36 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del
d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n.
359.
La norma impugnata fa "salve, a far data dalla loro decorrenza, le
disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche
aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori
convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione
sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio
istituito, a qualsiasi effetto attinente ad istituti legali e
contrattuali del rapporto di lavoro subordinato".
Premessa la natura retributiva del servizio della mensa quando sia
prevista una indennità sostitutiva per coloro che non ne
usufruiscono, il giudice remittente ritiene la norma impugnata
contrastante con l'art. 36 Cost., "considerato che la funzione
attribuita alla retribuzione, pure in natura, dalla norma
costituzionale ha una propria proiezione anche nelle utilità
indirette prodotte dall'esecuzione del contratto e agganciate al
valore della prestazione lavorativa".
La stessa norma inoltre, incidendo su posizioni soggettive già
acquisite al patrimonio dei singoli, accertabili dal giudice
nell'esercizio della funzione giurisdizionale, violerebbe altresì
l'art. 24 Cost. in quanto estingue l'aspettativa connessa al diritto
controverso.
1.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti i lavoratori ricorrenti concludendo per una sentenza di
accoglimento. Essi rilevano che la questione sollevata dal Tribunale
di Milano è diversa da quella decisa da questa Corte con la sentenza
n. 402 del 1993. Nelle due ordinanze del Pretore di Torino non era
richiamato l'art. 36 Cost., sul quale è invece imperniata l'odierna
ordinanza. Alla stregua di questo parametro la questione posta dal
Tribunale di Milano è interpretata in termini di sospetta
illegittimità di un intervento legislativo con forza retroattiva che
incide "sull'equilibrio tra prestazioni lavorative già eseguite e
retribuzioni corrispettivamente dovute, qualificando situazioni ormai
esaurite in modo diverso da come sarebbero state qualificate dal
giudice in base alla legge vigente al tempo in cui lo scambio si è
perfezionato".
Con una successiva memoria i ricorrenti osservano in subordine
che, quanto meno, si dovrebbe ammettere la rivalutazione degli
importi dell'indennità sostitutiva, fissati in sede aziendale in
conformità dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956.
1.3. - Si è pure costituita la società Fiat Auto chiedendo che
la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso della società, anche ad ammettere la natura retributiva
del servizio mensa in ragione della prevista indennità sostitutiva,
l'assetto della relativa disciplina contrattuale descritto
dall'ordinanza di rimessione impone di escludere che tale servizio
rientri nel trattamento economico destinato ad esprimere i requisiti
della proporzionalità e della sufficienza coperti dalla retribuzione
garantita dall'art. 36 Cost. E ciò proprio perché l'erogazione
della mensa o di un'indennità sostituiva non è obbligatoriamente
prevista né dall'accordo interconfederale, né dai contratti di
categoria e quindi resta estranea, pur se prevista in sede aziendale,
all'ambito degli elementi di riferimento della valutazione del minimo
costituzionalmente garantito. La maggior parte delle aziende
medio-piccole non erogano né servizio di mensa, né indennità
sostitutiva, e in relazione a questo fatto la citata sentenza n. 402
del 1993 non ha mancato di rilevare la funzione perequativa assolta
dalla norma impugnata.
La lettura dell'art. 36 Cost. data dal Tribunale di Milano
travolgerebbe qualsiasi intervento del legislatore in materia
retributiva, a partire da quello del 1982, che ha riformato
l'istituto dall'indennità di anzianità, fino a quello sulla mensa,
non solo là dove dispone per il passato, ma anche là dove dispone
per il futuro. In realtà la questione di costituzionalità, in
riferimento all'art. 36 Cost., ha potuto porsi solo quando il
legislatore ha introdotto limiti all'autonomia collettiva in materia
retributiva, sul riflesso che tali limiti impedivano lo svolgimento
della sua funzione di indicatore dei minimi retributivi garantiti
dall'art. 36 Cost.
Al contrario il Tribunale di Milano pretende di vedere consacrato
nell'art. 36 Cost. un potere giudiziale di controllo sulla
composizione e l'articolazione dei trattamenti retributivi previsti
dalla contrattazione collettiva privo di qualsiasi riscontro nel
precetto costituzionale.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost. si osserva che
sotto questo aspetto la questione è già stata dichiarata infondata
dalla sentenza ripetutamente citata.
1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata per i medesimi motivi esposti all'udienza
pubblica del 5 ottobre 1993 in cui furono discusse le citate
ordinanze del Pretore di Torino (R.O. nn. 15 e 84/92).
2.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Andrea Giuli ed altri
nei confronti della s.p.a. Adivar, al fine di ottenere il
riconoscimento del loro diritto alla rivalutazione, secondo gli
indici ISTAT, dell'indennità di mensa fissati dall'accordo aziendale
in lire 1.300 giornaliere con riferimento al valore attuale della
moneta o al costo effettivo di un pasto alla data di emanazione della
sentenza, il Pretore di Roma ha sollevato, con ordinanza del 15
ottobre 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 102 e 104 Cost. Alla stregua della motivazione i parametri
costituzionali indicati nel dispositivo devono essere integrati con
l'art. 36 Cost.
In quanto esclude il potere del giudice di adeguare l'ammontare
convenzionale dell'indennità sostitutiva della mensa al valore
attuale della moneta o al costo effettivo del servizio, la norma
impugnata è ritenuta lesiva dell'art. 36 Cost., i cui requisiti di
proporzionalità e sufficienza della retribuzione "devono essere
applicati non solo ai fini della determinazione del trattamento
complessivo dovuto al lavoratore, ma anche delle sue singole voci".
La pretesa incostituzionalità della norma in esame è denunciata
inoltre "sia sotto il profilo della violazione del diritto di difesa
del cittadino e dell'autonomo esercizio da parte dei giudici della
loro funzione (artt. 24, 101, 102 e 104 Cost.), essendo stata imposta
con legge retroattiva un'interpretazione confliggente con un non
gradito e consolidato orientamento giurisprudenziale, sia sotto il
profilo della violazione del principio di ragionevolezza (art. 3
Cost.) per l'evidente disparità di trattamento che si verrebbe a
creare tra i lavoratori che scelgono di avvalersi del servizio mensa
- perdendo, di conseguenza, il diritto non solo all'indennità
sostitutiva, ma anche all'inserimento di essa nella
retribuzione-parametro per il calcolo degli istituti retributivi
indiretti, legali e contrattuali - e i lavoratori che, invece,
esercitano il loro potere di scelta in senso negativo, con la
conseguenza di vedere l'indennità sostitutiva non solo inserita
nella retribuzione diretta, ma anche nella base di calcolo ai fini
dei detti istituti, sia pure limitatamente al suo valore
convenzionale.
2.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Dal Tribunale di Milano è impugnato, in riferimento agli
artt. 24 e 36 Cost., l'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n.
333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; dal Pretore di
Roma è impugnato, per contrarietà agli artt. 3, 24, 36, 101, 102 e
104 Cost., il comma 3, del medesimo articolo 6.
L'art. 6, comma 3, del decreto legge citato dispone: "Salvo che
gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano
diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è
retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque
gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria
sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio
istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun
effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di
lavoro subordinato".
Il comma 4 soggiunge: "Sono fatte salve, a far data dalla loro
decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi,
anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori
convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo
della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non
usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a
istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato".
2. - Le due questioni sono connesse e pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3.1. - In riferimento all'art. 24 Cost. la questione sollevata dal
Tribunale di Milano va dichiarata manifestamente infondata, essendo
già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 402
del 1993. La questione non è fondata nemmeno in riferimento all'art.
36 Cost.
Nella prospettazione del tribunale il profilo del possibile
contrasto con l'art. 36 Cost. non investe la normativa dell'art. 6 in
sé, indipendentemente dal problema della retroattività: nella parte
in cui dispone per l'avvenire la legittimità dell'art. 6 non viene
contestata. La violazione dell'art. 36 Cost. è ravvisata soltanto
nella parte che dispone la salvezza, con efficacia ex tunc, degli
accordi e dei contratti collettivi "stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto", che determinano limiti e
valori convenzionali dell'incidenza del servizio di mensa sugli
istituti retributivi.
Così circoscritta, la questione viene sostenuta col seguente
argomento. Poiché, in virtù dei detti accordi o contratti, "la
mensa è considerata come se fosse retribuzione in natura", la
drastica limitazione della sua computabilità nelle voci retributive
indirette o differite - fissata dall'accordo aziendale di cui è
causa "nella misura irrisoria di lire 100" - viola l'art. 36 Cost.:
"va considerato infatti che la funzione attribuita alla retribuzione,
anche in natura, dalla norma costituzionale ha una propria proiezione
anche sulle utilità indirette prodotte dall'esecuzione del contratto
e agganciate al valore reale della prestazione lavorativa".
Si può obiettare anzitutto che, anche ad ammettere la premessa,
la regola di onnicomprensività della retribuzione, sancita con norma
imperativa dall'art. 2121 cod. civ. per il calcolo delle indennità
di fine rapporto (della sola indennità di preavviso dopo il 31
maggio 1982) e, con riguardo alle prestazioni in natura, ritenuta
implicita anche nel concetto di "retribuzione globale di fatto"
inerente ad altri istituti retributivi, non trova alcuna copertura
nell'art. 36 Cost. Nei limiti in cui la questione è proposta, questo
parametro costituzionale non è utilizzabile. Per farlo scendere in
campo si dovrebbe dimostrare che, una volta convenuto che il servizio
di mensa si considera retribuzione, il suo equivalente monetario
concorre indefettibilmente a integrare la retribuzione minima
garantita dall'art. 36; ma allora la censura di contrarietà alla
norma costituzionale non potrebbe non coinvolgere anche il terzo
comma dell'art. 6.
3.2. - All'ordinanza di rimessione si può muovere un'obiezione
più radicale, che investe la premessa del ragionamento, la quale
separa indebitamente nella contrattazione collettiva la decisione
sull' an dell'incidenza del servizio della mensa sugli istituti
retributivi dalla decisione sul quantum dell'incidenza, attribuendo
alla prima un'autonoma efficacia costitutiva di posizioni soggettive
nel patrimonio dei singoli, accertabili dal giudice. Si perde di
vista così il dato iniziale, che qualifica negativamente il servizio
della mensa come prestazione in natura non avente di per sé,
ontologicamente, natura retributiva: si tratta, invero, di un
servizio sociale dell'azienda (art. 11 della legge n. 300 del 1970),
"predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei
lavoratori" (cfr. art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503),
mentre gli elementi della retribuzione hanno essenzialmente carattere
individuale. Questo dato comporta, come ha rilevato la sentenza n.
402 del 1993, che "l'autonomia collettiva ha il potere di fissare
discrezionalmente, senza vincolo di alcun parametro, la misura
dell'incidenza del servizio di mensa sugli istituti legali e
contrattuali del rapporto di lavoro". La decisione sul se e la
decisione sul quanto dell'incidenza sono due momenti inscindibili di
un unico, medesimo potere, sicché la prima non può essere efficace
se non nei limiti della seconda.
4.1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992 è stata sollevata dal Pretore di
Roma nel corso di un giudizio promosso da lavoratori non usufruenti
del servizio, i quali pretendono che nella retribuzione diretta
l'indennità sostitutiva - fissata da un accordo aziendale del 1981
in lire 1300 giornaliere - sia adeguata "al valore attuale della
moneta o al costo effettivo di un pasto alla data di emanazione della
sentenza".
La difesa della società convenuta ha eccepito l'inammissibilità
della questione in riferimento all'art. 36 Cost., tale norma non
risultando compresa tra i parametri costituzionali indicati nel
dispositivo dell'ordinanza. L'eccezione non può essere accolta,
trattandosi di mera omissione materiale, imputabile a dimenticanza.
La prima parte della motivazione è imperniata sull'art. 36 Cost.,
esplicitamente richiamato due volte.
4.2. - Ad avviso del giudice remittente i requisiti costituzionali
di proporzionalità e sufficienza della retribuzione "devono essere
applicati non solo ai fini della determinazione del trattamento
economico complessivo dovuto al lavoratore, ma anche delle sue
singole voci": ne consegue che, precludendo la possibilità di
rivalutazione della voce costituita dall'indennità sostitutiva della
mensa, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 36 Cost.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è attestata
sull'interpretazione opposta, secondo la quale la conformità della
retribuzione ai requisiti costituzionali non può essere valutata in
relazione ai singoli elementi che la compongono e alle prestazioni
accessorie, ma occorre considerare unicamente la retribuzione nel suo
complesso (cfr. sentenze nn. 141 del 1979, 176 del 1980, 227 del
1982, 229 del 1983, 1 del 1986, 314 del 1987, 243 del 1993; ord. n.
114 del 1988). Analogamente la sentenza n. 3888 del 1993 della Corte
di cassazione a sezioni unite (alla quale si sono uniformate le
sentenze nn. 11157 e 11339 del 1993, 426 e 581 del 1994 della sezione
lavoro) ha ritenuto manifestamente infondata la questione in esame
sul riflesso che "è il trattamento economico complessivo, in
concreto corrisposto a ciascun lavoratore, che deve risultare
connotato dai requisiti di proporzionalità e sufficienza", onde il
controllo del giudice, appunto perché riferito alla retribuzione
nella sua globalità, non potrà mai comportare "la rivalutazione del
valore convenzionale del servizio di mensa, ove questa non sia
prevista dalla disciplina contrattuale relativa" (punto 4.14 della
motivazione).
Il silenzio dell'art. 36 sulla struttura della retribuzione e
sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è
rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la
determinazione degli elementi che concorrono a formare,
condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei
lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a
verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma
costituzionale. Inteso correttamente in questi termini, il potere
giudiziale di controllo sulla congruità della retribuzione non è
minimamente intaccato dall'art. 6 del d.-l. n. 333 del 1992.
4.3. - La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.
3 Cost. è denunciata sulla base di un presupposto normativo e di
fatto errato. Il giudice remittente ritiene che i lavoratori, i quali
scelgono di usufruire del servizio di mensa, perdano il diritto
all'inclusione dell'indennità sostitutiva, "sia pure limitatamente
al suo valore convenzionale", nella base di calcolo delle voci
retributive indirette o differite indicate nell'art. 1 dell'accordo
interconfederale 20 aprile 1956. Ma questa pretesa differenza di
trattamento rispetto ai lavoratori che non usufruiscono del servizio
è smentita dall'art. 2 dell'accordo medesimo e dalla prassi
applicativa.
4.4. - Gli ulteriori profili di incostituzionalità, relativi agli
artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., sono prospettati in contraddizione
con l'intenzione, espressa nell'incipit della motivazione e mantenuta
nel dispositivo dell'ordinanza, di sollevare "la questione di
legittimità costituzionale con riferimento al disposto del terzo e
non già del quarto comma dell'art. 6 del d.-l. n. 333 del 1992". Il
richiamo dei detti parametri costituzionali ha senso soltanto in
relazione alla questione di legittimità del quarto comma, in quanto
conferisce efficacia retroattiva alla disposizione del comma
precedente. Pertanto, sotto questi profili, la questione, essendo
limitata al terzo comma, va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella
legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all'art. 36
della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in
epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del citato art. 6, comma 4, del
d.-l. n. 333 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal nominato tribunale con la medesima ordinanza;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 3, del citato d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma
con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 della
Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte