Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo

comma, del c.p.m.p. promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal

Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di

Rondoni Claudio ed altri iscritta al n. 1013 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 18 aprile 1984, il Tribunale Militare

di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

58, comma secondo, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 27, 35

e 36 Cost.,

- che l'impugnazione era proposta nel corso di un processo penale a

carico di tale Rondoni Claudio ed altri tre, imputati il Rondoni di

violata consegna aggravata da parte di militare di sentinella (art.

118, commi primo e secondo, n. 1, c.p.m.p.), e gli altri di concorso in

forzata consegna aggravata (artt. 110 cod. pen., 140, primo e secondo

comma, c.p.m.p. in relazione all'art. 118, secondo comma, n. 1 e

all'art. 140, terzo comma, c.p.m.p.),

- che lamentava il Tribunale nell'ordinanza l'automatismo con il

quale la legge commina così grave sanzione accessoria impedendo così

al giudice qualsiasi valutazione circa la misura e l'intensità

dell'apporto concorsuale e la reale dimensione del fatto commesso,

conseguentemente vanificando il di lui potere-dovere di commisurare la

pena alla entità del fatto e al contenuto della volontà colpevole,

- che, peraltro, l'indiscriminata perdita di una posizione

economicamente retribuita si troverebbe anche in un obbiettivo

conflitto con i principi deducibili dagli artt. 4, 35 e 36 Cost.,

- che spiegava intervento il Presidente del Consiglio del Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva

che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine,

infondata,

considerato che effettivamente non è dato sapere dall'ordinanza se

fra gl'imputati vi sia taluno rivestito di grado, ché, anzi, dal testo

dell'ordinanza stessa non risulta nemmeno contestata ad alcuno la

circostanza di cui all'art. 58 c.p.m.p.,

- che, in conformità a costante giurisprudenza di questa Corte,

tutti gli elementi afferenti alla questione sollevata, e

particolannente quelli che riguardano la sua rilevanza, devono apparire

dal testo dell'ordinanza di rimessione, mentre nella specie la

rilevanza è soltanto apoditticamente affermata a conclusione della

motivazione,

- che, pertanto, così come prospettata la questione è

inammissibile,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con

ordinanza 18 aprile 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte