Sentenza n. 167/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1972 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 216
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Urbino nel procedimento per misure di sicurezza a
carico di Zoppo Bruno, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19
aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 10 settembre 1971 dal tribunale di Milano
nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Bellissimo
Stefano, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimento per incidente di esecuzione davanti
al giudice di sorveglianza del tribunale di Urbino, Zoppo Bruno ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del
codice penale, in relazione agli artcoli 27, comma terzo; e 38 della
Costituzione, per avere il legislatore omesso di distinguere tra
soggetti abili e soggetti inabili al lavoro quando dispone che tutti
coloro che si trovano nelle condizioni elencate ai numeri 1, 2 e 3 del
citato art. 216 c.p., debbono essere assegnati ad una casa di lavoro o
ad una colonia agricola.
Il giudice di sorveglianza, con ordinanza 11 novembre 1971,
ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata, disponeva la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso
sull'incidente di esecuzione.
La succinta motivazione dell'ordinanza fa perno sulla
considerazione che l'art. 216 c.p. non prende in esame la "possibilità
di lavorare", ma "l'obbligo di lavorare", per cui, per "la
contraddizione che non lo consente", a tale obbligo non può essere
assoggettato l'inabile al lavoro.
2. - Nel corso della trattazione di incidente di esecuzione avverso
la sentenza del tribunale di Milano 16 aprile 1962, con la quale era
stato dichiarato delinquente abituale e assegnato ad una colonia
agricola per la durata minima prevista dalla legge, Bellissimo Stefano
ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 216
c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, della Costituzione.
Il tribunale di Milano, con ordinanza 10 settembre 1971, ritenuta
non manifestamente infondata l'eccezione, sia in relazione al terzo
comma dell'art. 27 della Costituzione, sia anche in relazione all'art.
38 della stessa, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Il collegio milanese ha basato la sua motivazione su due
considerazioni:
a) l'espressione "le pene", usata dal costituente nel comma terzo
dell'art. 27, comprende tanto le pene in senso stretto, quanto le
misure di sicurezza, per cui è da ritenersi inconcepibile una misura
di sicurezza detentiva che consista in trattamenti contrari al senso di
umanità e non tenda alla rieducazione del condannato;
b) poiché, in relazione al fine suespresso, l'assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro comporta l'obbligo del lavoro,
tale obbligo dovrebbe presupporre l'idoneità dell'internato a svolgere
un'attività lavorativa. Mancando tale idoneità, l'assegnazione ad
una casa di lavoro o ad una colonia agricola di una persona inabile al
lavoro, si risolve in un trattamento contrario al senso di umanità,
non idoneo, pertanto, a rieducare l'internato.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, con atto di intervento 20 novembre 1971, ha
chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare infondate le questioni
di legittimità costituzionale proposte.
In ordine alla prima questione sollevata, l'Avvocatura dello Stato
ha rilevato che, quantunque l'art. 27 della Costituzione si riferisca
alle pene in senso stretto e non anche alle misure di sicurezza,
tuttavia devesi riconoscere che l'attuale sistema delle misure di
sicurezza non solo non esclude, ma anzi contempla espressamente la
finalità rieducativa di esse. Osserva, altresì, che lo stesso sistema
non è tale da esigere un tipo di lavoro impossibile per colui che non
è idoneo a quel tipo di lavoro, per cui sarà sempre dato trovargli,
nell'ambito della casa di lavoro o della colonia agricola, un'attività
consona alle sue capacità e alle sue possibilità.
D'altra parte, qualora, sempre a parere dell'Avvocatura, si
presentasse all'attenzione del giudice il caso di un delinquente
abituale, non capace di svolgere alcuna attività, ciò non
costituirebbe problema di legittimità costituzionale ma di politica
legislativa, anche se, allo stato, il caso sarebbe risolvibile
attraverso l'applicazione dell'art. 207, ultimo comma, c.p. (revoca
della misura di sicurezza da parte del Ministro della giustizia).
Per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 38 della
Costituzione, l'Avvocatura dello Stato non ritiene che possa parlarsi
di violazione di tale norma costituzionale tenuto conto che il
sottoposto a misura di sicurezza, oltre a fruire di tutte le
prestazioni che lo Stato gli assicura per lo status in cui si trova,
gode, anche, della pensione erogata dall'INPS. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze investono la costituzionalità
dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro a soggetti fisicamente
debilitati, sotto il profilo che, non essendo tali soggetti capaci di
svolgere un'attività lavorativa, l'applicazione stessa si risolve in
una violazione degli artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa
articolazione, poggia sulla pericolosità sociale del soggetto al quale
vengono applicate. Esse non hanno carattere punitivo - e ciò le
differenzia ontologicamente dalle pene -, ma solo funzione di
prevenzione e difesa sociale. Tale differenziazione non viene meno
neppure quando esse, come nella specie, statuiscono una limitazione
della libertà personale. Ciò non toglie che a dette misure siano
estensibili le garanzie costituzionali previste in tema di riduzione
della libertà personale e, quindi, quantunque non vi sia nella norma
costituzionale un diretto riferimento ad esse, anche le disposizioni
contenute nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, richiamate
nelle due ordinanze.
In sostanza, qualsiasi intervento coercitivo in tema di libertà
personale, ricollegabile al fatto reato, sia pure ai fini di una
prevenzione speciale, come è quello delle misure di sicurezza, non
può sottrarsi a finalità socialmente apprezzabili, quali il senso di
umanità nel trattamento e la possibilità di determinare nel soggetto
colpito un impulso diretto al suo recupero sociale.
L'indirizzare il sottoposto a misure di sicurezza detentiva ad una
attività lavorativa è uno dei tanti aspetti in cui si sostanzia il
processo di recupero e di riadattamento sociale.
Per quanto attiene alla misura di sicurezza della assegnazione ad
una colonia agricola o ad una casa di lavoro, la scelta dell'una o
dell'altra spetta al giudice, il quale deve valutare, in funzione di
tale scelta, le particolari attitudini e le possibilità del sottoposto
anche in relazione alle sue condizioni fisiche.
Tanto la colonia agricola, quanto la casa di lavoro offrono la
possibilità di porre a disposizione del soggetto aspetti diversi e
articolati di attività lavorative, anche minime, proprie di una
comunità di lavoro autonomamente organizzata.
Tale possibilità viene meno solo nel caso in cui il soggetto sia
incapace di azione e di movimento. In questa ipotesi, però, la legge
offre opportuno valido rimedio, in quanto, se le condizioni fisiche del
soggetto sono tali da far venir meno in concreto la probabilità che
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, ben può trovare
applicazione, secondo il rilievo dell'Avvocatura dello Stato, l'ultimo
comma dell'art. 207 del codice penale. Infatti, tanto l'interessato,
quanto il giudice di sorveglianza possono rivolgersi al Ministro della
giustizia al fine di provocare la revoca della misura di sicurezza,
prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima
stabilita dalla legge.
Peraltro, non sempre può trovare applicazione l'ultimo comma
dell'art. 207 del codice penale. Soggetti nella fisica impossibilità
di agire, ben possono svolgere attività promotrice e direttiva nel
complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite.
La pericolosità di tali soggetti deve essere necessariamente
preveduta. In sostanza se il lavoro è il mezzo più idoneo per
conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia
l'impossibilità fisica di questi a potervi attendere, non può far
venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza
detentiva, quello di impedire che la persona socialmente pericolosa
possa continuare liberamente a delinquere. Il lavoro è un aspetto
dell'umanizzazione del trattamento, ma non è il solo. Atteso il
fondamento giuridico delle misure di sicurezza, il problema sollevato
rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli
istituti di prevenzione e pena sulla base delle disposizioni contenute
nel regolamento carcerario (artt. 271 e 272).
Eventuali disfunzioni nel settore amministrativo non possono
formare oggetto di un giudizio costituzionale, a meno che esse
direttamente o indirettamente siano determinate da una ambigua
formulazione di legge che si presti ad una interpretazione contrastante
con le norme costituzionali. Quando la legge offre garanzia sul piano
della legittimità costituzionale è compito del potere esecutivo
rimuovere ogni disfunzione che si manifesti sul piano organizzativo.
3. - È da rilevare, infine, che le questioni prospettate nelle due
ordinanze non investono l'art. 38 della Costituzione. L'inabile al
lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza contemplate, non
perde affatto i diritti previsti dall'art. 38, in forza del quale ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Se questo la norma penale escludesse o si prestasse, nella sua
interpretazione, ad escludere, fondamento assumerebbe la invocata
eccezione; ma in effetti essa non arriva e non può arrivare a tanto.
Essa non toglie all'inabile colpito dalla misura di sicurezza quei
diritti riconosciuti dall'art. 38 a qualsiasi cittadino ove ne
ricorrano i presupposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
27, terzo comma, e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGT OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte