Sentenza n. 167/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale e degli
artt. 274 e 612, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Napoli nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Cardillo Antonio, iscritta
al n. 243 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;
2) ordinanza emessa l'11 dicembre 1971 dal pretore di Pisa nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Mori Nilo, iscritta al n.
24 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;
3) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di Pisa nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Bruno Giuseppe, iscritta al
n. 236 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un incidente d'esecuzione promosso da tale
Cardillo avverso il precetto di pagamento di lire 78.340 per spese di
mantenimento in carcere, il pretore di Napoli ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 188 del codice
penale e 612 del codice di procedura penale, secondo cui il condannato
è obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il suo mantenimento,
in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che, non potendosi condividere la
prevalente opinione secondo cui occorre distinguere tra spese di
giustizia generali e speciali, queste ultime divisibili e rapportabili
a ogni atto o ad ogni singolo condannato, le spese per il mantenimento
in carcere dovrebbero gravare sulla collettività, anziché sul
detenuto, in relazione alla funzione emendatrice della pena, ed in
conformità al precetto costituzionale secondo cui "tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva" (art. 53, primo comma, Cost.).
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il principio
costituzionale d'uguaglianza, raffrontata al diverso disposto dell'art.
213 del codice penale, per il quale gli internati per misura di
sicurezza detentiva sono obbligati al rimborso delle spese di
mantenimento nel solo caso che lavorino durante l'internamento,
mediante trattenuta di una quota della remunerazione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 3 agosto 1971, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva la difesa dello Stato che l'introduzione dell'obbligo del
condannato di rimborsare le spese di mantenimento carcerario, costituì
uno sviluppo logico del sistema tradizionale secondo cui le spese
processuali erano poste a carico del condannato pur essendo
l'esecuzione della pena una funzione pubblica; l'obbligo di rimborsare
il mantenimento era stato giustificato sotto il profilo che le relative
spese erano indipendenti dallo stato di detenzione, né vi era ragione
di far vivere il detenuto a carico delle persone oneste.
L'Avvocatura generale rileva inoltre che il richiamo agli artt. 53
e 3 della Costituzione appare errato. Invero, da un lato, secondo la
giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, il principio della
capacità contributiva non ha riguardo a quelle prestazioni di servizi
il cui costo può esser determinato divisibilmente, come per le spese
in esame (sentenza n. 30 del 1964); né va trascurato il valore
pedagogico dell'obbligo di rimborsare le spese processuali e di
mantenimento, che pure risponde a criteri di giustizia retributiva e
distributiva, rientranti tra le finalità della pena. D'altro canto, la
diversità di disciplina nei confronti dell'internato per misure di
sicurezza trova giustificazione nel fatto che quest'ultimo subisce la
restrizione della libertà per motivi di prevenzione, trovandosi quindi
in condizioni non assimilabili a quelle del condannato in espiazione di
pena.
2. - Nel corso di un procedimento d'esecuzione per rimborso di
spese di mantenimento in carcere nei confronti di Mori Nilo, il pretore
di Pisa ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 188, 189, n. 3, del codice penale, 274, 612,
terzo comma, del codice di procedura penale, secondo cui il condannato
a pena detentiva è obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il
suo mantenimento in carcere (obbligo rafforzato da ipoteca legale), in
riferimento alla funzione emendatrice della pena sancita dall'art. 27,
terzo comma, della Costituzione.
Rileva innanzitutto il giudice a quo che l'obbligo di rimborsare
dette spese, pur assumendo formalmente la qualifica di obbligazione, in
realtà assolve ad una funzione sanzionatoria, come risulta dal
concorso dei seguenti elementi: a) l'obbligazione è personalissima,
non estendendosi al civilmente responsabile né trasmettendosi agli
eredi; b) le spese di custodia preventiva non sono dovute per la parte
relativa alla eventuale maggior durata di tale custodia rispetto alla
pena concretamente inflitta.
Pertanto, riconosciuto che non si tratta del costo di un servizio
ma di un momento afflittivo della condizione del condannato, occorre
ammettere - prosegue l'ordinanza di remissione - che tale istituto
contrasta con il precetto costituzionale secondo cui la pena deve
tendere alla rieducazione del condannato. A riprova di ciò il giudice
a quo rileva che il Senato, elaborando il nuovo progetto di ordinamento
penitenziario, ha approvato, nella seduta del 10 marzo 1971, il
principio secondo cui dette spese sono a carico esclusivo dello Stato,
in accoglimento di quelle considerazioni critiche che ponevano in luce
la difficoltà estrema dell'ex detenuto di poter assolvere a tale
rimborso appena uscito dal carcere, nel momento del reinserimento nella
vita sociale rimanendo quasi costretto a nuovamente delinquere per
evitare l'esecuzione forzata e l'asporto dei mobili di casa.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 28 marzo 1972, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione prospettata. La difesa dello Stato
premette che l'obbligo in questione sembra fondato sul principio
generale che vieta l'arricchimento senza giusta causa (art. 2041 codice
civile) e conseguenzialmente esso viene inquadrato tra le sanzioni
civili. Peraltro non occorrerebbe prendere posizione sulla vexata
quaestio degli effetti rieducativi o diseducativi dell'obbligo stesso,
valutati, durante la V legislatura, in senso opposto, dal Ministro
Guardasigilli e dalla Commissione giustizia del Senato. Invero, secondo
l'Avvocatura generale dello Stato, è sufficiente il richiamo ai
principi affermati dalla stessa Corte costituzionale in ordine alla
funzione emendatrice della pena.
Nella sentenza n. 12 del 1966, confermata dalla n. 113 del 1968, fu
rammentato, infatti, che il principio di rieducazione è pienamente
compatibile con le altre finalità proprie della pena, e che va visto
nel complesso unitario del precetto in cui è inserito, volto a
garantire essenzialmente che l'esecuzione della pena si risolva in un
trattamento umano e civile, che deve tendere alla rieducazione del
condannato, senza tuttavia che l'espressione accolta designi l'adesione
ad una delle tesi sostenute dalle varie scuole penalistiche in ordine
alla funzione della pena.
Pertanto la questione prospettata risulterebbe infondata non
potendosi configurare una violazione costituzionale ad opera di norme
che non disciplinano la pena ma un singolo aspetto, neppure essenziale,
della medesima, il cui carattere rieducativo, o meno, è tuttora
discusso ed opinabile.
3. - Nel corso di un incidente di esecuzione determinato
dall'opposizione di Bruno Giuseppe avverso il precetto di pagamento di
lire 306.880 per spese di mantenimento in carcere per la durata di 959
giorni, il tribunale di Pisa ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 188, primo comma, del codice
penale - nella parte in cui stabilisce l'obbligo di rimborsare
all'erario le spese per il mantenimento in carcere anche a carico del
condannato che durante la carcerazione non abbia sufficienti mezzi di
sostentamento - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 36,
primo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata contrasterebbe con
il principio di eguaglianza, in quanto riserva il medesimo trattamento
tanto ai carcerati che conservano, durante la detenzione, un proprio
reddito, quanto a quelli che ne rimangono assolutamente privi perché
non ammessi a lavorare, a cagione della notoria impossibilità
dell'amministrazione carceraria di fornire lavoro a tutti i detenuti.
È quindi irragionevole che lo Stato possa pretendere anche da questi
ultimi il rimborso delle spese di mantenimento in carcere.
La mancata applicazione dell'art. 145, n. 2, del codice penale, che
prevede in generale il prelievo di dette spese dalla remunerazione, fa
sì che l'ex detenuto non abbiente venga ad essere assoggettato a
procedura esecutiva proprio nel momento problematico del suo
reinserimento nella vita sociale, rendendolo molto più difficile. La
norma impugnata contrasterebbe quindi anche con l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, quanto meno nella parte in cui pone il
suddetto obbligo di rimborso anche a carico del detenuto non abbiente.
Infine l'art. 188 citato contrasterebbe anche con il principio
secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
al lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad asssicurare a sé e alla
sua famiglia un'esistenza dignitosa (articolo 36, primo comma, Cost.):
infatti poiché la norma impugnata impone l'obbligo di rimborso delle
spese di mantenimento, l'ammontare della mercede - già di per sé
bassissima ed ulteriormente ridotta di tre decimi ex art. 125 del
regolamento carcerario - apparirebbe palesemente insufficiente per i
bisogni del lavoratore detenuto e della sua famiglia.
Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze dei pretori di Napoli e di Pisa sollevano,
sostanzialmente, la medesima questione, prospettata anche dal tribunale
di Pisa in termini parzialmente diversi; i conseguenti giudizi possono
quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'obbligo
del condannato detenuto di rimborsare all'erario le spese per il suo
mantenimento in carcere, stabilito dagli artt. 188, primo comma, 189,
n. 3, del codice penale, e 274, 612, terzo comma, del codice di
procedura penale, contrasti o meno con il principio della capacità
contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), sotto il profilo che le
spese di mantenimento dovrebbero gravare sulla collettività, in
rapporto alla funzione pubblica della pena, e per il dubbio che
l'obbligo suddetto ostacoli la rieducazione del condannato.
Si assume altresì che tale obbligo contrasti con il principio di
eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per
misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che
lavorino durante l'internamento.
La questione non è fondata.
Va premesso che l'obbligo del condannato detenuto di rimborsare
all'erario le spese di mantenimento in carcere - concernente solo il
costo degli alimenti, del corredo, e delle medicine (art. 2 r.d. 18
giugno 1931, n. 787) - costituisce notoriamente, secondo la
formulazione legislativa e l'interpretazione unanime della dottrina e
della giurisprudenza, un effetto risarcitorio civile del reato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in relazione
alle spese del processo penale, che le obbligazioni civili non
costituiscono una sanzione accessoria della pena, di cui debbano
seguire la sorte, bensì un effetto dell'illecito, che è sufficiente a
farne gravare il costo a carico dell'autore (sentenza n. 30 del 1964);
e nella sentenza n. 135 del 1972 ha riconosciuto espressamente il
carattere di obbligazione civilistica derivante dal reato dell'obbligo
di pagamento delle spese di mantenimento in carcere.
Va altresì ricordato che è stato più volte ribadito da questa
Corte che l'art. 53 della Costituzione non si applica alle prestazioni
di servizi giudiziari il cui costo si possa determinare divisibilmente,
come nella specie (sentenze n. 30 del 1964, nn. 85 del 1969 e 23 del
1968). Nulla vieta, tuttavia, che il legislatore, nell'esercizio della
sua discrezionalità politica, possa disciplinare altrimenti la
materia, eventualmente tenendo conto delle diverse condizioni
economiche degli stessi detenuti.
Quanto precede esclude pure che possa essere invocato, nel caso in
esame, il principio della emenda (art. 27, terzo comma, della
Costituzione), costantemente interpretato da questa Corte nel senso che
esso non confligge con le altre funzioni della pena (afflittive, di
prevenzione) e che si riferisce propriamente alla esecuzione delle pene
in senso stretto, tanto da non poter essere applicato alle pene sospese
o alle misure di sicurezza (sentenze nn. 12 del 1966, 48 del 1962, 106
del 1972). Né può ignorarsi, in proposito, che, secondo molti, il
rimborso delle spese processuali e del mantenimento ha un elevato
contenuto pedagogico.
Rimane da rilevare che la denunciata diversità di regime, in tema
di rimborso di spese di mantenimento tra internati per misure di
sicurezza e condannati, trova giustificazione nel fatto che i primi
subiscono una privazione di libertà per motivi di prevenzione, e
versano quindi in condizioni diverse dal condannato in espiazione di
pena.
3. - Per quanto attiene alla più limitata questione sollevata dal
tribunale di Pisa in relazione al solo primo comma dell'art. 188 cod.
pen., nella parte in cui pone l'obbligo del rimborso delle spese di
mantenimento anche a carico del condannato povero non ammesso al
lavoro, valgono le seguenti ulteriori considerazioni.
Non sussiste la pretesa violazione del principio della giusta
retribuzione, garantito dall'art. 36 della Costituzione, giacché la
norma denunciata (art. 188 cod. pen.) è comunque estranea alla
determinazione dell'ammontare della retribuzione del lavoro carcerario,
sancendo soltanto l'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento.
Neppure è violato il principio costituzionale d'uguaglianza, poiché
l'art. 188 del codice penale non con cerne né consente la pretesa
equiparazione tra detenuti ammessi e non ammessi al lavoro, che anzi
gli artt. 22 e seguenti dello stesso codice sanciscono l'obbligo del
lavoro per tutti i detenuti in espiazione di pena. La discriminazione
denunciata dal tribunale di Pisa si riferisce, evidentemente, ad un
dato effettuale, che si realizza per incompleta attuazione della legge,
e che pertanto sfugge anche questa volta al sindacato di legittimità
costituzionale (cfr. sentenza n. 40 del 1970).
Questa Corte può quindi soltanto auspicare che gli organi
competenti vogliano finalmente attrezzare gli istituti di pena in modo
da consentire il lavoro a tutti i detenuti, in esplicazione di
specifici precetti del codice penale e della funzione di emenda
assicurata dalla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice
penale, 274, 612, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma,
36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte