Sentenza n. 167/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 538/1980
- art. 2d.P.R. 538/1980
- art. 14d.l. 463/1983
- art. 57legge 833/1978
- art. 76legge 833/1978
usata come parametro
citata
- art. 12d.P.R. 538/1980
- art. 14legge 537/1981
- art. 33legge 638/1983
- art. 10legge 730/1983
- art. 3d.l. 663/1979
- art. 12d.l. 402/1981
- art. 14legge 181/1982
- art. 8d.l. 2/1983
- art. 4d.l. 2/1983
- art. 33legge 730/1983
- art. 10legge 887/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale); dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale); del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538
(Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani,
dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e
dai liberi professionisti); dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n.
402, conv. con modificazioni nella legge 26 settembre 1981 n. 537
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento dei contributi);
dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria
1982); dell'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 2; dell'art. 4, quarto
comma, e dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. con
modific. nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983
n. 730 (Legge finanziaria 1984); dell'art. 10 della legge 22 dicembre
1984 n. 887 (Legge finanziaria 1985), promossi con ordinanze emesse il
20 maggio 1983 dal Pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore
di Biella, il 17 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre
1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di
Pisa (n. 13 ordd.), il 7 dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara, il 27
dicembre 1983 dal Pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di
Roma, il 24 dicembre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984
dal Pretore di Roma, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30
novembre 1983 dal Pretore di Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal
Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di La Spezia, il 21
dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 20 febbraio 1984 dal Pretore di
Roma, il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì (n. 4 ordd.), il 18 gennaio
1984 dal Pretore di La Spezia, il 21 marzo 1984 dal Pretore di Sondrio,
l'8 marzo 1984 dal Pretore di Pisa, il 16 marzo 1984 dal Pretore di
Pisa, il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma, il 17 gennaio 1984 dal
Pretore di Brescia, il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, il 23
maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il 16 febbraio 1984 dal Pretore
di Milano, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Bari, il 7 giugno 1984 dal
Pretore di Sanremo, il 30 maggio 1984 dal Pretore di Modena, il 21
dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 19 maggio 1984 dal Pretore di
Imperia, il 21 giugno 1984 dal Pretore di Crema, il 27 giugno 1984 dal
Pretore di Brescia, il 17 aprile 1984 dal Pretore di Bari, il 26
ottobre 1984 dal Tribunale di Pinerolo, il 7 maggio 1984 dal Tribunale
di Firenze, il 6 novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre
1984 dal Pretore di Parma, il 27 settembre 1984 dal Pretore di Brescia,
il 5 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, l'8 ottobre 1984 dal Pretore
di Brescia (n. 2 ordd.), l'8 novembre 1984 dal Pretore di Roma, il 17
novembre 1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal Pretore di
Modena, il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino (n. 2 ordd.), il 20
dicembre 1984 dal Pretore di Bari, il 10 gennaio 1985 dal Pretore di
Tortona, il 29 novembre 1984 dal Pretore di Brescia, il 5 dicembre 1984
dal Pretore di Brescia, l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia, il 9
novembre 1984 dal Pretore di Milano, il 27 febbraio 1985 dal Tribunale
di Torino, il 5 dicembre 1984 dal Tribunale di Piacenza, l'11 marzo
1985 dal Pretore di Roma, il 3 maggio 1985 dal Pretore di S. Maria
Capua Vetere, il 20 aprile 1985 dal Pretore di Modena, il 4 aprile 1985
dal Pretore di Modena, iscritte rispettivamente ai nn. 751, 846, 1071,
1073 del registro ordinanze 1983, ai nn. 34-42, 64-67, 152, 194, 195,
236, 244, 250, 265, 317, 383, 394, 402, 458-461, 462, 506, 792, 793,
813, 902, 911, 959, 977, 986, 1000, 1047, 1081, 1120, 1142, 1154, 1243,
1326, 1348, 1370 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 13, 27, 44-46,
53, 73, 74, 118, 119, 124, 163, 189, 190, 191, 200, 254, 290, 312, 340,
445, 446 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 46, 67, 141, 102, 204, 218, 231, 238,
252, 259, 266, 280, 287, 266, 335 dell'anno 1984, nn. 7 bis, 13 bis, 19
bis, 34 bis, 32 bis, 42 bis, 25 bis, 53 bis, 56 bis, 59 bis, 71 bis,
119 bis, 107 bis, 137 bis, 97 bis, 131 bis, 145 bis, 149 bis, 161 bis,
167 bis, 202 bis, 208 bis, 232 bis, 244 bis, 291 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Austrua Francesco ed altri,
dell'I.N.P.S., di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri,
di Bastianini Marino ed altri, di Greco Adolfo ed altri, di Poli
Vittorio ed altri, di Gaudenzi Paolo ed altri, di Distefano Mario ed
altri, di Cavazzuti Francesco ed altri, di Orestano Salvatore ed altri,
di Bergamini Giuseppe ed altri, di Nari Emilio ed altri, di Venturati
Pietro, di La Pera Giorgio ed altri, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Austrua Francesco ed
altri, Giuseppe Guarino e Franco Gaetano Scoca per Lupinacci Martino,
Greco Adolfo, Poli Vittorio, Distefano Mario ed altri, Luigi Papi per
Lauro Renato ed altri, Valerio Onida per Bastianini Marino ed altri,
Luigi Rostello per Gaudenzi Paolo ed altri, Gustavo Vignocchi, Luigi
Rastello e Fabio Roversi Monaco per Cavazzuti Francesco ed altri,
Salvatore Orestano e Alessandro Pace per Orestano Salvatore ed altri,
Roberto Gianolio per Bergamini Giuseppe ed altri, Gianni Romoli per
l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con 74 ordinanze sollevate da diversi pretori in funzione di
giudici del lavoro e, in sede di appello, da qualche tribunale è stata
impugnata sotto vari profili di illegittimità costituzionale la
normativa, susseguitasi nel tempo (dal 1980 al 1984) relativa alla
disciplina della contribuzione di malattia concernente i liberi
professionisti (notai, avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori
commercialisti, psicologi, ecc.).
Le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse
risultano promosse da liberi professionisti, avanti alla magistratura
del lavoro, al fine di contestare le somme richieste dall'INPS a titolo
di contributi sociali di malattia.
Quanto alle norme oggetto di impugnazioni ed ai parametri
costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va in particolare
precisato che:
1) con ordinanza (n. 751/83 R.O.) emessa il 20 maggio 1983 dal
Pretore di Piacenza sono stati impugnati gli artt. 57 l. 23 dicembre
1978 n. 833, 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. con
modif. in l. 26 settembre 1981 n. 537) e 14, quarto comma, l. 26 aprile
1982 n. 181, con riferimento all'art. 3 Cost.;
2) con ordinanza (n. 846/83 R.O.) emessa il 15 luglio 1983 dal
Pretore di Biella sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. 30 dicembre
1979 n. 663 (conv. con modif. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. n.
402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
3) con ordinanza (n. 1071/83 R.O.) emessa il 17 novembre 1983 dal
Pretore di Cosenza sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181 del 1982,
con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
4) con ordinanza (n. 1073/83 R.O.) emessa il 27 settembre 1983 dal
Pretore di Busto Arsizio sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663
del 1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte
n. 181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53,
primo comma, Cost.;
5-17) con tredici ordinanze (nn. 34-42 e 64-67 Reg. ord. 1984)
emesse il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa sono stati impugnati:
l'art. 14 l. 11 novembre 1983 n. 638 (che ha convertito con
modificazioni il d.l. 12 settembre 1983 n. 463), in riferimento agli
artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.; e gli artt. 57, primo e
secondo comma, l. n. 833 del 1978 e 14 l. n. 181 del 1982, con
riferimento all'art. 3 Cost.;
18) con ordinanza (n. 152/84 R.O.) emessa il 7 dicembre 1982 dal
Pretore di Ferrara sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
1979, 76 l. n. 833 del 1978 nonché il d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538,
gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, l. n. 181 del 1982, 4, quarto
comma, d.l. n. 464 (recte n. 463) del 1983, con riferimento agli artt.
3, 32, 38, 53 Cost.;
19) con ordinanza (n. 194/84 R.O.) emessa il 27 dicembre 1983 dal
Pretore di Vicenza sono stati impugnati gli artt. 57 l. n. 833 del
1978, 12, sesto comma, d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n.
181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.;
20) con ordinanza (n. 195/84 R.O.) emessa il 9 gennaio 1984 dal
Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981,
14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli
21) con ordinanza (n. 236/84 R.O.) emessa il 24 dicembre 1983 dal
Pretore di La Spezia è stato impugnato l'art. 14 l. n. 638 del 1983,
con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;
22) con ordinanza (n. 244/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal
Pretore di Roma è stato impugnato l'art. 14, primo e secondo comma, l.
n. 638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
23) con ordinanza (n. 250/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal
Pretore di Pistoia sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett.
b, d.l. n. 663 del 1979, 14 primo comma, d.l. n. 463 del 1983, con
riferimento all'art. 3 Cost.;
24) con ordinanza (n. 265/84 R.O.) emessa il 30 novembre 1983 dal
Pretore di Alessandria sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n.
181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo
comma, Cost.;
25) con ordinanza (n. 317/84 R.O.) emessa il 28 dicembre 1983 dal
Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
1979, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
26) con ordinanza (n. 383/84 R.O.) emessa il 6 febbraio 1984 dal
Tribunale di La Spezia è stato impugnato "l'art. 14 l. n. 638 del 1983
con riferimento agli artt. 76 l. n. 833 del 1978 e d.l. n. 663 del
1979 art. 3 e all'art. 3 Cost.";
27) con ordinanza (n. 394/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal
Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
1979,12 d.l. n. 402 del 1981, 14, primo e quarto comma, l. n. 181 del
1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., nonché
l'art. 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
28) con ordinanza (n. 402/84 R.O.) emessa il 20 febbraio 1984 dal
Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 14 d.l. n. 463 del 1983
e 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53
Cost.;
29-32) con quattro ordinanze (nn. 458, 459, 460, 461 Reg. ord.
1984) emesse il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forlì sono stati impugnati
gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.
181 del 1982 e 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53
e 97 Cost.;
33) con ordinanza (n. 462/84 R.O.) emessa il 18 gennaio 1984 dal
Pretore di La Spezia è stato impugnato l'art. 14 l. n. 638 del 1983,
con riferimento agli artt. 3, 53, 101, secondo comma, Cost.;
34) con ordinanza (n. 506/84 R.O.) emessa il 21 marzo 1984 dal
Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. n. 538 del 1980, 12
d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt.
3 e 53 Cost.;
35 e 36) con due ordinanze (n. 792/84 R.O. e 793/84 R.O.) emesse
l'8 e il 16 marzo 1984 dal Pretore di Pisa gli artt. 14 l. n. 638 del
1983, 57, primo e secondo comma, l. n. 833 del 1978, 14 l. n. 181 del
1982, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;
37) con ordinanza (n. 813/84 (R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal
Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del
1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
38) con ordinanza (n. 902/84 R.O.) emessa il 17 gennaio 1984 dal
Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n.
538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
39) con ordinanza (n. 911/84 R.O.) emessa il 23 febbraio 1984 dal
Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 5 e 53
Cost.;
40) con ordinanza (n. 959/84 R.O.) emessa il 23 maggio 1984 dal
Pretore di Acqui Terme, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n.
402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53
Cost.;
41) con ordinanza (n. 977/84 R.O.) emessa il 16 febbraio 1984 dal
Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 181 del
1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art. 57 l. n.
833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
42) con ordinanza (n. 986/84 R.O.) emessa il 23 marzo 1984 dal
Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli
artt. 3, 53, 101 Cost., nonché gli artt. 57 l. n. 833 del 1978 e 14 l.
n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;
43) con ordinanza (n. 1000/84 R.O.) emessa il 7 giugno 1984 dal
Pretore di Sanremo, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 81 (recte 181) del 1982, 14 l. n. 638 de 1983, con
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ;
44) con ordinanza (n. 1047/84 R.O.) emessa il 30 maggio 1984 dal
Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento
45) con ordinanza (n. 1081/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal
Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del
1981, 14 l. n. 181 del 1982, 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento
46) con ordinanza (n. 1120/84 R.O.) emessa il 19 maggio 1984 dal
Pretore di Imperia, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 14 l. n.
638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
47) con ordinanza (n. 1142/84 R.O.) emessa il 21 giugno 1984 dal
Pretore di Crema, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 181 del
1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e l'art. 57 l. n. 833 del
1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
48) con ordinanza (n. 1154/84 R.O.) emessa il 27 giugno 1984 dal
Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R. n.
538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
49) con ordinanza (n. 1243/84 R.O.) emessa il 17 aprile 1984 dal
Pretore di Bari l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli
50) con ordinanza (n. 1326/84 R.O.) emessa il 26 ottobre 1984 dal
Tribunale di Pinerolo, il d.P.R. n. 538 del 1980, con riferimento agli
artt. 3 e 76 Cost., gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del
1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;
51) con ordinanza (n. 1348/84 R.O.) emessa il 7 maggio 1984 dal
Tribunale di Firenze, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53
Cost.;
52) con ordinanza (n. 1370/84 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal
Pretore di Modena, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli
53) con ordinanza (n. 13/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal
Pretore di Parma, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 1 d.P.R. n. 538
del 1980, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonché l'art. 14 l.
n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101 Cost.;
54) con ordinanza (n. 27/85 R.O.) emessa il 27 settembre 1984 dal
Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del
1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402; del 1981, 14 l. n.
181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
55 e 56) con due ordinanze (n. 44/85 R.O. e 45/85 R.O.) emesse l'8
ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,
12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli
artt. 3 e 35 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833 del 1978 con
riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
57) con ordinanza (n. 46/85 R.O.) emessa l'8 ottobre 1984 dal
Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del
1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.
181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
58) con ordinanza (n. 53/85 R.O.) emessa l'8 novembre 1984 dal
Pretore di Roma, gli artt. 14 l. n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del
1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
59) con ordinanza (n. 73/85 R.O.) emessa il 17 novembre 1984 dal
Pretore di Modena, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 3 (recte 14) d.l.
n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
60) con ordinanza (n. 74/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal
Pretore di Modena, l'art. 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento
61) con ordinanza (n. 118/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal
Tribunale di Torino, gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181
del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con
riferimento all'art. 3 Cost.;
62) con ordinanza (n. 119/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal
Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;
63) con ordinanza (n. 124/85 R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal
Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli
64) con ordinanza (n. 163/85 R.O.) emessa il 20 gennaio 1985 dal
Pretore di Tortona, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 2 (recte 12)
d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con
riferimento agli artt. 3, 23, 53 Cost.;
65) con ordinanza (n. 189/85 R.O.) emessa il 29 novembre 1984 dal
Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del
1983, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento
66 e 67) con due ordinanze (n. 190/85 R.O. e n. 191/85 R.O.),
emesse il 5 dicembre 1984 e l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia,
gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 1 e 2 d.P.R.
n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con
riferimento all'art. 3 Cost.;
68) con ordinanza (n. 200/85 R.O.) emessa il 9 novembre 1984 dal
Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con
riferimento all'art. 3 Cost.;
69) con ordinanza (n. 254/85 R.O.) emessa il 27 febbraio 1985 dal
Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730
del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
70) con ordinanza (n. 290/85 R.O.) emessa il 5 dicembre 1984 dal
Tribunale di Piacenza, l'art. 14 l. n. 638 del 1983, con riferimento
agli artt. 53 e 104 Cost., nonché l'art. 3 d.l. n. 663 del 1979 "e
successive modificazioni", con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
71) con ordinanza (n. 312/85 R.O.) emessa l'11 marzo 1984 dal
Pretore di Roma, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, 10 l. 22
dicembre 1984 n. 887, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.;
72) con ordinanza (n. 340/85 R.O.) emessa il 3 maggio 1985 dal
Pretore di Santa Maria Capua Vetere, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,
12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli
73) con ordinanza (n. 445/85 R.O.) emessa il 20 aprile 1985 dal
Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con
riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;
74) con ordinanza (n. 446/85 R.O.) emessa il 4 aprile 1985 dal
Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402
del 1981, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730 del 1983, con
riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;
2.a) La maggior parte dei giudici remittenti (ordd. nn. 846/83,
1073/83, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84,
460/84, 461/84, 506/84, 902/84, 911/84, 959/84, 977/84, 1000/84,
1081/84, 1120/84, 1142/84, 1154/84, 1243/84, 1348/84, 1326/84, 27/85,
44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85, 190/85, 191/85,
200/85, 254/85, 445/85, 446/85) ha in particolare censurato la suddetta
normativa nella parte in cui prevede, relativamente alla contribuzione
dovuta per gli anni 1980-1984, più alte (quindi più onerose) aliquote
contributive a carico dei liberi professionisti rispetto a quelle
stabilite per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) ed anche
(v. in particolare ordd. nn. 46/85, 254/85, 190/85, 191/85, 200/85,
189/85) rispetto a quelle fissate per i coltivatori diretti.
Il raffronto è stato altresì posto con le aliquote determinate
per i lavoratori dipendenti (ord. n. 152/84, per la quale peraltro
questi ultimi sarebbero "più penalizzati", e ord. n. 1348/84 R.O.) e
con quelle, si assume meno gravose, o comunque fondate su diversi
criteri, fissate per i c.d. cittadini non mutuati (ordd. nn. 1071/83,
34 - 42/84, 64-67/84, 194/84, 394/84, 445/85, 446/85 e 986/84 nonché
n. 1142/84 R.O.).
Oltre al principio di eguaglianza, che si assume violato godendo i
cittadini di identiche prestazioni sanitarie a fronte di aliquote
contributive differenziate, in svariate ordinanze è stato posto in
rilievo, sul presupposto della natura fiscale o parafiscale dei
contributi sociali di malattia, anche il contrasto con l'art. 53 Cost.,
data la diversa incidenza del contributo (da commisurarsi al reddito
dichiarato ai fini IRPEF) su "una stessa misura di reddito" prodotto.
"Tale sistema di contribuzione, che con il passare degli anni ha
sempre accentuato il carico gravante sulle varie categorie e la
diversità di imposizione tra queste" mancherebbe "di coerenza, che
incide sulla imparzialità e sul buon andamento della amministrazione
(art. 97 Cost.)" (v. ordd. nn. 458/84, 460/84, 461/84 ed anche 445/85,
446/85).
2.b) Molte ordinanze (nn. 846/83, 1071/83, 1073/83, 34-42/84,
64-67/84, 195/84, 265/84, 317/84, 394/84, 402/84, 458/84, 459/84,
460/84, 461/84, 902/84, 911/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 1154/84,
1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85,
190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 340/85) hanno denunciato la suddetta
normativa anche nella parte in cui determina in modo differenziato, tra
le varie categorie di cittadini, il contributo dovuto in misura (o
quota) fissa, per contrasto con gli artt. 3 e (quasi tutte le
ordinanze) 53 Cost.
La violazione delle norme costituzionali deriverebbe dal fatto che
tale quota fissa, assunta più onerosa per i liberi professionisti
rispetto ad artigiani e commercianti ed anche (ord. n. 200/85) rispetto
ai coltivatori diretti, è da corrispondersi in ogni caso,
indipendentemente dall'entità del reddito, per il solo fatto della
iscrizione all'albo. Tale quota fissa, proprio in quanto svincolata dal
reddito, si porrebbe quindi in contrasto con il principio della
commisurazione delle imposte alla capacità contributiva di ciascun
cittadino.
Inoltre "la transitorietà e provvisorietà dell'attuale regime in
attesa di una totale fiscalizzazione dell'onere sociale" non
giustificherebbe la violazione del principio di uguaglianza che "non
può essere derogato neppure in via provvisoria" (ord. n. 200/85).
2.c) Parte delle ordinanze (nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84, 194/84,
317/84, 383/84, 394/84, 458/84, 461/84, 902/84, 911/84, 986/84,
1081/84, 1154/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 118/85, 163/85, 190/85,
191/85, 200/85, 254/85, 290/85) contesta il sistema contributivo
(sempre in relazione alla posizione dei liberi professionisti) con
specifico riferimento alle norme che prevedono (fino al d.l. 29 luglio
1981 n. 402, art. 12, che li ha soppressi) differenti massimali di
reddito su cui calcolare le quote contributive percentuali, per
contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
Ingiustificato sarebbe il più alto massimale previsto per i liberi
professionisti rispetto a quello fissato per artigiani ed esercenti
attività commerciali; irrazionale altresì sarebbe la soppressione di
tale massimale, che viceversa rimarrebbe in vigore solo per alcune
categorie di cittadini: coltivatori diretti (v. Ord. n. 200/85 R.O.),
cittadini non iscritti ad alcuna forma di assistenza di cui all'art. 63
l. n. 833 del 1978 (v. ordd. nn. 751/83, 1071/83, 34-42/84, 64-67/84,
194/84, 394/84, 254/85, 290/85 R.O.) e (ord. n. 27/85 R.O.)
"lavoratori autonomi e financo per i redditi di puro capitale per i
quali ultimi il Ministero della Sanità con decreto del 25 maggio 1983
ha sancito che il contribuente non può superare il massimo di lire
2.500.000": il reddito da lavoro (dipendente ed autonomo), in contrasto
con la Costituzione che lo tutela, verrebbe, quindi, ad essere
interamente assoggettato a contribuzione a differenza del reddito da
capitale.
Le assunte irrazionalità violerebbero anche i principi che si
desumono dagli artt. 32, 35, 38 Cost.
2.d) Come è descritto sub 1, molti pretori hanno impugnato anche
le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n.
538 (aventi per oggetto ugualmente aliquote contributive, quote fisse e
massimali). Tuttavia, in altre ordinanze (nn. 846/83, 195/84, 265/84,
317/84, 394/84, 959/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85, 45/85, 340/85)
ne è stata espressamente esclusa la natura di atto avente forza di
legge e quindi omessa la denuncia. così anche il Pretore di Milano
(ord. n. 200/85) che comunque ha rilevato come il contenuto del d.P.R.
n. 538 sia stato fatto proprio dalla legislazione successiva.
Con le ordinanze nn. 394/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85,
45/85, sul presupposto della natura amministrativa del citato decreto
presidenziale, si è ritenuta non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833,
il quale "affidando al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento
della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità
ed i tempi di questa partecipazione, non fisserebbe alcun criterio
direttivo - sul presupposto che criteri del genere debbono essere
determinati dalla prevista legge di approvazione del piano sanitario
nazionale, mai emanata - violando, così, la regola della riserva di
legge di cui all'art. 23 della Costituzione che pur contemplando una
riserva relativa, esige che siano dalla legge determinati, quanto meno,
gli elementi essenziali della prestazione imposta"; violandosi altresì
il principio di uguaglianza, in quanto resterebbero consentite, sia
pure in via transitoria, misure di contribuzione più gravose per i
liberi professionisti, anche perché (ordd. nn. 792/84, 793/84, 986/84)
ingiustamente svincolate dal riferimento alle "variazioni previste nel
costo medio pro capite dell'anno precedente", riferimento invece
previsto dall'art. 631, n. 833 del 1978 per i cittadini c.d. non
mutuati (anche ordd. nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84,394/84).
Sul diverso avviso che il d.P.R. n. 538 del 1980 "va considerato
come un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica in
forza della delega prevista dall'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del
1978 (come si desume anche dal disposto dell'art. 79 legge n. 833 del
1978 circa le modalità di esercizio delle deleghe legislative e dalla
premessa stessa del d.P.R. n. 538 del 1980, nonché dal fatto che la
materia dei contributi obbligatori era in precedenza regolata da atti
aventi forza di legge)", il Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/84) ha
sospettato di illegittimità costituzionale il d.P.R. n. 538 del 1980
in relazione all'art. 76 Cost. in quanto "la sua emanazione è avvenuta
senza che fossero stati stabiliti i criteri di carattere generale
previsti dall'art. 53, lett. f, legge n. 833 del 1978 che dovevano
costituire l'indispensabile presupposto per l'emanazione dei decreti
delegati circa la determinazione dei contributi a carico degli
assicurati".
3. - Alcune ordinanze, emesse in giudizi promossi da liberi
professionisti che prestano anche attività di lavoro dipendente o che
comunque godono di pensione, hanno sollevato altre questioni di
legittimità costituzionale specificamente in relazione alla norma di
cui all'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modif. nella
l. 11 novembre 1983 n. 638). Sotto un primo profilo viene rilevato un
contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui la norma, imponendo
una duplice contribuzione (l'una sul reddito di lavoro dipendente o di
pensione e l'altra sul reddito derivante dalla attività professionale)
determinerebbe, a fronte di un'unica identica prestazione, una palese
disparità di trattamento tra i liberi professionisti (svolgenti altra
attività di lavoro dipendente o titolari di pensione) e tutti gli
altri cittadini tenuti ad un'unica contribuzione (ordd. nn. 34-42/84,
64-67/84, 195/84, 792/84, 793/84, 986/84). I giudici remittenti
rilevano che la questione non si porrebbe, costituendo la norma
espressione di imposizione fiscale sul reddito complessivo prodotto dal
contribuente (art. 53 Cost.), se si fosse attuato il programma di
fiscalizzazione e, quindi, un finanziamento del S.S.N. senza disparità
di trattamento.
L'art. 14 l. n. 638 del 1983 viene considerato fonte di
ingiustificata disparità di trattamento anche tra gli stessi liberi
professionisti.
Palese ed ingiustificata disparità di trattamento, nonché
violazione dell'art. 53 Cost. vi sarebbe, infatti, tra la posizione dei
liberi professionisti titolari di pensione (tenuti alla contribuzione)
e titolari di pensione INPS (completamente esentati dal versamento dei
contributi di malattia).
4.a) Altre ordinanze (ordd. nn. 34-42/84, 64-67/84, 236/84, 152/84,
462/84, 792/84, 793/84, 986/84, 1047/84, 1243/84, 73/85, 74/85, 124/85,
290/85) hanno ritenuto, ancora, che l'art. 14 l. n. 638 del 1983 abbia
carattere solo apparentemente interpretativo ma sostanzialmente
innovativo, avendo tale norma introdotto, quanto alla individuazione
dei soggetti obbligati, non solo una diversa definizione, ma anche
diversi presupposti.
Infatti, alla espressione di professionisti "obbligati in base alle
leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico" (art.
3, lett. b, d.l. n. 663 del 1979) è stata sostituita la dizione di
professionisti "iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di
cui all'art. 2229 c.c.".
La natura innovativa dell'art. 14 l. n. 638 del 1983 si evincerebbe
con chiarezza dalla circostanza che ingegneri, dottori commercialisti,
medici e avvocati, svolgenti anche attività di lavoro dipendente o
titolari di pensione, in base alla disposizione contenuta nell'art. 3,
lett. b, d.l. n. 663 del 1979 non erano tenuti (come da costante
giurisprudenza) alla contribuzione di malattia (sul reddito
professionale), in quanto già assoggettati sull'altro reddito di
lavoro dipendente o di pensione: le rispettive Casse di previdenza
infatti rendevano non obbligatoria (o addirittura non consentivano) la
iscrizione a chi fosse già assistito da altra forma obbligatoria di
assicurazione o di assistenza malattia.
In base alla individuazione dei soggetti obbligati contenuta nella
norma di interpretazione autentica i suddetti liberi professionisti
sono, invece, tenuti alla contribuzione di malattia a seguito della
iscrizione al relativo albo.
Tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma e della natura
fiscale dei contributi, vengono evidenziati, così, i seguenti profili
di illegittimità costituzionale dell'art. 14 l. n. 638 del 1983:
a) violazione dell'art. 3 Cost. perché ha assoggettato all'obbligo
del versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito
professionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 i soli professionisti ivi
contemplati e non tutti indistintamente gli esercenti una libera
professione;
b) violazione dell'art. 53 Cost. perché ha imposto l'obbligo del
versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale
a tutti i liberi professionisti con effetto retroattivo al 1 gennaio
1983 e non invece a far tempo dalla data di entrata in vigore del
decreto legge n. 463 del 1983 e perciò dal 12 settembre 1983 in poi.
4.b) L'art. 14 l. n. 638 del 1983 viene denunciato anche in
relazione all'art. 101, secondo comma, Cost. poiché introducendo,
quale norma solo apparentemente interpretativa, nuovi presupposti per
la individuazione dei soggetti tenuti al versamento dei contributi
sociali di malattia, realizzerebbe "una illegittima compromissione e
limitazione dell'ordinario ed istituzionale potere del giudice di
interpretare le leggi nella loro applicazione" (ordd. nn. 34-42/84,
64-67/84, 236/84, 792/84, 793/84, nonché 462/84, 986/84, 13/85 e, ma
con riferimento all'art. 104, primo comma, Cost., ord. n. 290/85).
5. - Nei giudizi promossi dalle ordinanze nn. 1073/83, 394/84,
506/84, 902/84 e 1142/84 si sono costituiti rispettivamente Lupinacci
Martino ed altri, Bastianini Marino ed altri, Greco Adolfo ed altri,
Averoldi Giulio Antonio ed altri e Distefano Mario ed altri. Oltre a
ribadire le ragioni addotte dai giudici remittenti, in tali atti si è
posto in rilievo la natura fiscale dei contributi sociali di malattia
in quanto ragguagliati ai redditi IRPEF, nonché l'ingiustificata
diversità di contribuzione gravante sulle varie categorie di
cittadini, diversità "non fondata su alcun indice di capacità
contributiva", a danno dei liberi professionisti, che vengono
palesemente discriminati a parità di livello di reddito e di
prestazioni sanitarie.
Nella memoria di Bastianini Marino è stata evidenziata la
violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. da parte
della norma contenuta nell'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del 1978,
norma che sarebbe sprovvista del tutto degli elementi fondamentali del
prelievo. La non conformità al dettatto costituzionale non verrebbe
meno per il rinvio, contenuto nell'art. 57, alla (futura) legge di
approvazione del piano sanitario ai sensi dell'art. 53, lett. f, l. n.
833 del 1978 essendo tale rinvio "operato in maniera solo eventuale".
Per Lauro Renato ed altri, nel relativo giudizio di cui all'ord. n.
244/84 è stata depositata una memoria di costituzione con la quale
viene posto l'accento sull'ingiustificata disparità di trattamento
esistente tra le varie categorie di liberi professionisti.
Nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 1047/84 e 1370/84 si
sono costituiti Gaudenzi Paolo ed altri e Cavazzuti Francesco ed altri
con identico atto difensivo nel quale, richiamando la normativa a base
del sistema contributivo, viene osservato come non si sia ancora
attuata la fiscalizzazione degli oneri sociali già programmata con la
l. n. 833 del 1978.
Hanno altresì depositato memorie di costituzione Austrua Francesco
ed altri (nel giudizio promosso con l'ord. n. 751/83), Orestano
Salvatore ed altri (ord. n. 53/85), Bertoncelli Piero ed altri (ord. n.
74/85), Venturati Piero (ord. n. 290/85), La Pera Giorgio ed altri
(ord. n. 312/85, peraltro con atto depositato fuori termine). In tali
atti difensivi le parti si associano alle ragioni esposte dai
rispettivi giudici remittenti.
L'INPS si è costituito nei giudizi di cui alle ordd. nn. 751/83 e
846/83 con identico atto difensivo con il quale, nel chiedere la
dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate, viene
rilevato come "l'assistenza sociale di malattia sia basata non sul
principio della corrispettività fra prestazioni e finanziamento,
bensì sul concetto di mutualità". Inoltre la diversa imposizione
contributiva sarebbe giustificata dalla diversità delle categorie di
cittadini poste a confronto.
Nel giudizio promosso con l'ord. n. 312/85 R.O. del Pretore di
Roma, adito in sede di procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., si è
costituito ancora l'INPS il quale ha preliminarmente osservato che
l'ordinanza di rimessione è stata impugnata per Cassazione ai sensi
dell'art. 111 Cost. A motivo del ricorso, rileva l'INPS, è stata
dedotta l'insussistenza del "periculum in mora", la nullità
dell'ordinanza in quanto emessa "inaudita altera parte", la mancanza
dei presupposti per la remissione degli atti alla Corte costituzionale
(non essendovi "in corso" alcun giudizio vero e proprio).
6.a) In tutti i giudizi, ad eccezione di quelli promossi con le
ordd. nn. 1071/83, 1073/83, 265/84 e 312/85 R.O., è intervenuta la
Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato.
In limine è prospettata l'inammissibilità delle questioni poste
con talune ordinanze perché prive di motivazione, ovvero assunte con
mero riferimento ad altri, diversi giudizi.
Negli atti di intervento vengono premesse, poi, le finalità della
normativa oggetto di impugnazione: unificazione delle prestazioni
sanitarie; obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per
tutti i cittadini; adeguamento contributivo dei cittadini assistiti dai
precedenti enti mutualistici; finale fiscalizzazione dei contributi.
Alla luce di ciò, troverebbe giustificazione la circostanza che per
l'anno 1980, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, i liberi
professionisti obbligati all'iscrizione presso un istituto di
assistenza malattie, così come gli artigiani, i commercianti e i
coltivatori diretti, continuarono a corrispondere gli stessi precedenti
importi rispettivamente dovuti.
A parere dell'Avvocatura negli anni 1981, 1982, 1983 la situazione
contributiva dei professionisti ex mutuati e dei commercianti ed
artigiani è stata identica o comunque le differenze esistenti tra i
contributi dovuti dalle varie categorie sarebbero state "trascurabili",
in ogni caso giustificate dalla non comparabilità né ai fini
dell'art. 3, né dell'art. 53 Cost. tra liberi professionisti ed
imprenditori quali artigiani, commercianti o coltivatori diretti.
Quanto alla diversa contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti
viene posto in rilievo che all'aliquota dovuta dal lavoratore si deve
aggiungere quella corrisposta direttamente dal datore di lavoro; che la
contribuzione per il lavoratore dipendente è mensile e sul reddito
lordo, mentre per il libero professionista è annuale, sui redditi
dell'anno precedente al netto delle spese inerenti all'esercizio della
professione; che quanto dovuto dal lavoratore a reddito fisso è
automatico e facilmente accertabile, diversamente dal reddito del
libero professionista.
Quanto agli invocati parametri di cui agli artt. 32 e 38 Cost. (v.
ord. n. 152/84), per l'Avvocatura essi non sarebbero "minimamente in
discorso".
Fuori luogo inoltre (ord. n. 118/85) è il paragone con la
contribuzione dovuta dai cittadini c.d. non mutuati (art. 63 l. n. 833
del 1978 e successivi decreti ministeriali) poiché, per questi ultimi,
i contributi dovuti (per il 1984 il 5,50%) sono più alti rispetto a
quelli fissati per i liberi professionisti.
6.b) Quanto alla questione della c.d. doppia contribuzione dovuta
dai liberi professionisti che siano anche lavoratori dipendenti o
titolari di pensione, nel senso che il contributo è dovuto due volte a
fronte di un'unica prestazione, viene rilevato come in realtà sia
colpito l'intero reddito, compreso quindi quello professionale che si
aggiunge a quello da lavoro dipendente o da pensione, "in relazione
perciò alla maggiore capacità contributiva ed in attuazione del
criterio di finale fiscalizzazione posto dalla legge del 1978".
Data "la diversa sostanziale posizione soggettiva" è inammissibile
il confronto tra i suddetti liberi professionisti già titolari di
pensione e i pensionati statali (ord. n. 189/85) o i pensionati
dell'INPS e delle varie casse di previdenza amministrate dal Ministero
del Tesoro esonerati dal versamento contributivo ex art. 1 l. 4 agosto
1955 n. 692 (ord. n. 1047/1984).
Quanto alla quota fissa, escluso il carattere di imposta essendo
semplice contribuzione assicurativa (come previsto dall'art. 69 l. n.
833 del 1978), essa troverebbe giustificazione essendo prevista per
colpire anche quei liberi professionisti con redditi esenti dall'IRPEF.
In ogni caso tale quota fissa sarebbe uguale a quella dovuta dai
lavoratori autonomi, a prescindere dalla impossibilità di confrontare
le categorie (ord. n. 190/85).
Poiché in alcune ordinanze è stato richiamato anche l'art. 97
Cost. per l'Avvocatura tale parametro "è certamente estraneo alla
contestazione".
6.c) In ordine alle questioni derivanti dalla asserita natura
innovativa, anziché interpretativa, dell'art. 14 l. n. 638 del 1983
che sottoporrebbe gli interessati a tassazione retroattivamente,
l'Avvocatura rileva innanzitutto come non esista alcun indirizzo
giurisprudenziale consolidato che abbia dichiarato i professionisti
dipendenti o pensionati non soggetti a contribuzione professionale; in
secondo luogo non sussisterebbe violazione dell'art. 53 Cost.
trattandosi di contribuzioni sociali e non di imposte.
A proposito, poi, delle categorie professionali prive di albi o
elenchi professionali che si assume non siano tenute alla
contribuzione, l'Avvocatura rileva come l'assunto sia infondato in
quanto tali categorie (psicologi. psicoanalisti, assistenti sociali,
arredatori, esperti in pubbliche relazioni, consulenti pubblicitari,
amministratori di condomini) erano ugualmente tenute o in quanto medici
specializzati o in quanto lavoratori autonomi.
6.d) Ricordando che alcune ordinanze pongono la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 l. n. 833 del 1978 per
contrasto con l'art. 23 Cost. in quanto, nell'affidare al Governo il
compito di regolare l'adeguamento contributivo degli ex mutuati, non
fisserebbe alcun criterio direttivo, l'Avvocatura rileva che l'art. 57
fa espresso riferimento al precedente art. 53 che fissa con precisione
gli obiettivi dei piani sanitari nazionali la cui approvazione è
riservata al Parlamento.
7. - I giudizi promossi con le prime ventisette ordinanze (v. sub
1) furono fissati per l'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984, a
seguito della quale questa Corte chiese con l'ordinanza istruttoria n.
45 del 13 febbraio 1985, indirizzata al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri del tesoro, del lavoro e della sanità, ogni
utile elemento di informazione circa le causali giuridiche e tecniche
poste a fondamento e criterio nella determinazione dei contributi
sociali di malattia dovuti dalle varie categorie di cittadini, nonché
i dati relativi all'incidenza della contribuzione di malattia di
ciascuna categoria sul finanziamento globale del Fondo nazionale per il
periodo 1979-1984.
Con atti depositati il 25 ottobre 1985 da parte dell'Avvocatura
generale dello Stato, i vari organi investiti dell'istruttoria
risultano aver provveduto, con l'invio di note di delucidazione. Da
queste sostanzialmente emerge la complessità estrema, quanto alle basi
impositive per la determinazione dei contributi, con un avviato
processo di conseguente razionalizzazione.
All'udienza dell'8 aprile 1986 sono state oggetto di discussione,
oltre alle prime ventisette ordinanze, anche altre quarantasette
ordinanze di rimessione (v. sub 1), pervenute alla Corte. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione hanno tutte per oggetto questioni
identiche ovvero connesse. I giudizi relativi possono essere, perciò,
riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1 - Pronunciando in via d'urgenza, il Pretore di Roma (ord. n.
312/1985) ha ravvisato che le disposizioni concernenti i "contributi
obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini e in ispecie sui
titolari di un rapporto di lavoro" (artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio
1980 n. 538; 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. nella legge 26
settembre 1981 n. 537; 14 della legge n. 638/1983: recte del d.l. 12
settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638; 33
della legge 27 dicembre 1983 n. 730; 10 della legge 22 dicembre 1984 n.
887) contrasterebbero con gli artt. 3, 23, 53, 97 Cost., rimettendo a
questa Corte l'esame della questione.
Ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul
merito, il Pretore ha contestualmente sospeso, per le parti in causa,
la riscossione dei contributi.
Sicché nei limiti processuali prefissati al remittente ex art. 700
cod. proc. civ., il relativo giudizio risulta definito ed è carente
della rilevanza per gli ulteriori fini di cui all'art. 23, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87: con conseguente declaratoria
di inammissibilità.
2.2 - Il Tribunale di La Spezia (ord. n. 383/84), il Pretore di
Modena (ordd. n. 1370/84; 74/85) e il Pretore di Roma (ord. n. 813/84)
assumono contrasto con l'art. 3 Cost. (i Pretori di Modena e di Roma,
altresì, con l'art. 53, primo comma) dell'art. 14 del già richiamato
d.l. n. 463/1983. Ma anche tali ordinanze si palesano inammissibili ai
fini del presente giudizio.
L'Avvocatura generale dello Stato ha opposto, e l'eccezione va
accolta giusta le risultanze, che il Tribunale di La Spezia non ha
motivato sulla rilevanza dell'incidente, limitandosi al meccanico
deferimento processuale senza il benché minimo riferimento ai motivi
della rimessione.
Quanto ai Pretori di Modena e di Roma, nelle rispettive ordinanze,
si sono riportati ad "osservazioni" e "considerazioni" che sarebbero
contenute in altri giudizi.
3.1 - In ordine alle molteplici ordinanze sulle quali rivolgere
l'esame di merito, occorre precisare anzitutto che esse hanno per
oggetto la contribuzione imposta ai liberi professionisti, per le
relative prestazioni sanitarie, dalle normative via via succedutesi, al
riguardo, nell'arco temporale ricompreso tra il 1980 ed il 1984.
Così come sollevate, le questioni portano a doverle affrontare su
di un duplice piano di riferimento e di sviluppo: si caratterizza
prevalentemente l'uno per una assunta incoerenza - prospettata dai
giudici a quibus - dell'intero sistema posto man mano in essere nel
periodo considerato.
Con un secondo ordine di questioni rilevano, poi, particolari
posizioni di contrasto, le quali deriverebbero comunque, secondo i
relativi assunti, dalla prospettata discrasia generale.
3.2 - Il primo ordine di questioni si palesa il più cospicuo anche
perché - come espresso - esso condiziona anche i termini, più
specifici, della indagine ulteriore. È giovevole, pertanto, dar cenno
sintetico, subito, delle disposizioni denunciate che, nella loro
successione, interessano la genesi e il conseguente fluire delle
frapposte eccezioni.
Orbene, per l'art. 53, lett. f, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 - istituzione del servizio sanitario nazionale - veniva conferito
al piano nazionale sanitario di stabilire per il periodo della sua
durata, "di norma" (così testualmente la più recente legge 23 ottobre
1985, n. 595) triennale, le fasi per la graduale unificazione nella
erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché nella correlazione, che
qui specificamente interessa, del corrispondente adeguamento dei
contributi.
Il successivo art. 57, secondo comma, che dischiude la serie delle
disposizioni impugnate, intervenne a stabilire, richiamato l'art. 53,
che alla partecipazione contributiva degli assistiti, quanto alle
modalità ed ai tempi ed in funzione della soppressione delle
preesistenti strutture mutualistiche, avesse a provvedersi con decreti
del Presidente della Repubblica, emanandi previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto
con i titolari del tesoro e della sanità. Ancora, con l'art. 76 gli
adempimenti di riscossione restavano affidati agli enti mutualistici
(sebbene in liquidazione) per le contribuzioni riferite agli anni 1979
e precedenti; con decorrenza dal 1 gennaio 1980 all'Istituto della
previdenza sociale.
3.3 - In realtà, solamente col d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, ebbe
a disporsi, in punto, nella forma e con le modalità previste dall'art.
57 legge n. 833: si determinava nei confronti dei liberi
professionisti - oggetto delle fattispecie in causa - una misura
capitaria annua di L.125.000, maggiorata di una quota pari al 2% del
reddito professionale ed entro il limite del massimale di L. 25
milioni.
Va considerato che le questioni poste limitatamente alla denuncia
dell'indicato d.P.R. n. 538 assumono violazione, come si vedrà meglio
in appresso in ordine alle ulteriori disposizioni impugnate, di
parametri costituzionali diversi, ricomprendenti per quel che qui
immediatamente interessa presunto contrasto con l'art. 76 Cost.: esse
tutte, peraltro, difettano (nell'ambito del richiamato decreto) di
ammissibilità in causa.
Come anche vari giudici a quibus hanno ravvisato, sottraendo ex
ante il provvedimento al vaglio di questa Corte, ancorché il decreto
medesimo sia poi richiamato nella disciplina susseguitasi (infra, 3.5),
nell'atto in parola non si rinviene alcuna connotazione propria della
legge delegata e soprattutto non v'è riferimento di sorta negli
enunciati dell'art. 57 l. n. 833 che possa essere utilizzato al fine di
riconoscervi esercizio di una potestà delegante.
Conclusivamente, il d.P.R. in parola sfugge ex se al sindacato in
questa sede, ancorché esso venga a restare coinvolto poi,
indirettamente, in altra specifica questione di legittimità
costituzionale appuntata, però, sul ridetto art. 57 della legge n.
833/1978 (infra n. 6).
3.4 - In precedenza al d.P.R. n. 538 erasi disposto inizialmente
sulla contribuzione con la forma del decreto legge (30 dicembre 1979,
n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33): l'art. 3 nei
confronti dei professionisti, e sempre che già iscritti ad un istituto
mutualistico, aveva imposto una contribuzione a titolo provvisorio e
salvo conguaglio, continuando nella misura già determinata in
precedenza, per l'anno 1979, "non inferiore" comunque alle L. 125.000
annue.
3.5 - Successivamente al d.P.R. n. 538 che - come qui sopra recato
- aveva determinato con carattere di fissità la quota di L.125.000,
con la maggiorazione del 2% del reddito professionale e un massimale
relativo di L.25 milioni, si era provveduto:
a) con decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (art. 12) convertito
nella legge 26 settembre 1981 n. 537 a sopprimere il contemplato
massimale introdotto dal d.P.R. n. 538;
b) con decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (art. 4) convertito
nella legge 11 novembre 1983 n. 638 a confermare per il biennio
1983/84 il contributo in misura fissa, assoggettandolo, come peraltro
già previsto nel 1981 col d.P.R. n. 538, all'aumento percentuale del
75%, commisurato al costo della vita e secondo i calcoli ISTAT;
c) con la legge finanziaria per il 1982 (26 aprile 1982 n. 181:
art. 14) si elevava dal 2 al 3% la misura della maggiorazione
contributiva intrdotta col d.P.R. n. 538;
d) con la legge finanziaria per il 1984 (27 dicembre 1983 n. 730:
art. 33) veniva elevata, ulteriormente, la maggiorazione al 4% del
reddito professionale.
4.1 - Secondo i giudici remittenti tutta la normativa di cui
innanzi, così come introdotta e negli anni riferiti modificata,
sarebbe costituzionalmente illegittima, nei confronti di come e quanto
imposto contributivamente ai liberi professionisti, per la violazione
variamente frapposta dei principi di cui agli artt. 3, primo comma; 32,
35, 38, 53, 97 della Costituzione.
4.2 - La violazione dell'art. 3 viene prospettata, sotto il profilo
della disparità, per un trattamento ai liberi professionisti che si
assume deteriore rispetto a quello, pur ricompreso nelle norme che si
sono sopra riportate, partitamente concernente gli esercenti attività
commerciali, gli artigiani, i coltivatori diretti, nonché ancora nei
confronti del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti, ovvero
infine - a concludere la gamma esemplificatrice della totalità degli
assistiti - confrontandosi il contributo imposto ai cittadini
cosiddetti non mutuati, previsto nell'art. 63 legge n. 833/1978.
Traspare, per di più, dalle ordinanze una complessa censura,
concernente l'incoerenza di fondo, che vizierebbe il sistema nella sua
interezza. Ciò, secondo la varietà degli assunti, per il mutevole
atteggiarsi delle disposizioni sovrariferite, che difetterebbero di
razionale univocità negli orientamenti di loro premessa e nei criteri
contributivi adottati. Cosicché, resterebbero incisi, per tale
asserita irrazionalità globale, pure i principi informatori, contenuti
negli artt. 32, 35 e 38 Cost.; nonché ancora - sotto il profilo
obiettivo di una conseguente, inevitabile disorganizzazione di
struttura attuativa le garanzie di buona conduzione gestionale
d'insieme (art. 97).
4.3 - Ma la questione non è fondata.
Occorre precisare subito, che è restato e rimane indimostrato in
assoluto il carico oggettivo sovrabbondante per i professionisti
rispetto ad altre categorie assistite e incise, perciò, dalla
contribuzione. A mo' d'esempio, la contribuzione per gli artigiani, gli
esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti prevede -
secondo la medesima normativa in riferimento - contributi capitari
aggiuntivi per i componenti del nucleo familiare, sconosciuti alla
partecipazione contributiva dei liberi professionisti.
Ma in punto, è da osservare, comunque, che la disparità di
trattamento pretende, onde potersi conclamare nel sistema il supero
della soglia di compatibilità, quel tertium comparationis in base al
quale, appunto, venir dimostrata la irrazionalità: ma ciò in causa
non è minimamente rinvenibile. All'incontro, si è offerto un
indiscriminato approccio di generico - e perciò inconferente -
riferimento all'una o all'altra delle categorie assistite, comunque e
dovunque quando non addirittura in indistinto coacervo fra di esse.
Proprio a render certa la mancata dimostrazione in concreto e le
conseguenze di una indimostrabilità della disparità tra puntuali,
identificati soggetti (recte: categorie), resta esemplarmente singolare
la prospettazione del Pretore di Pistoia (ord. n. 250/84) che assume a
"miglior trattamento" quello dei liberi professionisti - altrimenti e
coralmente rifiutato - nei confronti di una limitata porzione: quella
dei dottori agronomi. Costoro, infatti, non soggiacenti alla
contribuzione ex art. 57 l. n. 833 perché ab origine non mutuati e
restando colpiti, invece, dalla contribuzione per i "non mutuati" (art.
63), respingono quest'ultima.
4.4 - Tutto ciò consente di inferire come più che alla disparità
singulatim, insussistente o quanto meno per le ragioni considerate
insostenibile nel mosaico ricostruttivo, o ricostruibile, delle
svariate ordinanze, siasi inteso dai remittenti trarre, invece, una
assoluta confliggenza di tutto il sistema di contribuzione col
principio di eguaglianza inteso quale espressione di coerenza
dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 204 del 1982).
Tuttavia, la descritta coerenza, non si risolve in un mero
rigorismo formale di uniformità nella regolamentazione delle
fattispecie. Sussistono infatti - ed è il caso che qui ricorre -
situazioni che, pur ricollegandosi ad unicità di matrice e di
finalità, assumono peraltro significazioni peculiari e talvolta
contingenti, le quali - al di là di una apparente proliferazione
alluvionale della normativa - ad un più attento esame ne rendono
ostensive le intime esigenze. Ed è solo da tale esame approfondito
nelle interconnessioni di convergenze ovvero di divergenze che può
ricavarsi la giustificazione, in un senso o nell'altro, del richiamo
alle garanzie, sotto l'ottica della coerenza, dettate dall'art. 3
(sentenze n. 3/1975; n. 2/1978).
4.5 - A questo punto, è conferente riconsiderare come l'odierno
sistema di assistenza sanitaria, introdotto con la legge 23 dicembre
1978 n. 833, che ha assunto nell'ordinamento la denominazione
caratteristica di "servizio nazionale", radichi la sua remota origine
in quella organizzazione dell'assistenza sociale come pubblico
servizio, passata per fasi successive, le cui manifestazioni prime
ebbero ad assumere connotazione di volontarietà e di autogestione.
Fenomeno, quest'ultimo, impiantato sui bisogni essenziali di tutela del
singolo negli aggregati sociali in cui era chiamato a vivere: il che da
un canto veniva a postulare una presa di coscienza solidaristica ante
litteram; per altro verso più pratico non poteva, tuttavia, non
condurre, nella sequenza gestionale degli organismi mutualistici che si
andavano costituendo, ad una generalizzata diversificazione tanto sul
piano delle prestazioni quanto - ed è quel che qui segnatamente
interessa - del reperimento dei mezzi (contribuzioni).
A tutto ciò è da aggiungere nel tessuto organizzativo delle
cosiddette "mutue" l'inserimento in guisa sempre più pregnante della
strutturazione pubblica, tendente ad assorbire "il privato", con un
contenzioso reciproco protrattosi oltre misura nel tempo, per effetto
di una prima serie di tentativi unificanti, mediante norme che la
stessa Corte di Cassazione non aveva esitato a definire "tra le più
incomplete". Ancora è opportuno sottolineare che svariati enti, anche
in epoca più vicina, continuavano ad adottare aliquote e procedure
confuse fra loro, accomunando l'acquisizione dei contributi
previdenziali e di quelli assistenziali (cfr. circolare INPS 16
febbraio 1981, n. 1076), con una singolare alterazione, così, dello
schema classico dell'assicurazione obbligatoria per malattia, in parte
ricalcato sin dalle origini sui modelli privatistici. Tutto ciò non
poteva non riflettersi sui soggetti assistibili, segnatamente sotto
l'aspetto e i limiti dei relativi flussi economici di sopperimento, con
una oggettività variegata di prestazioni e divarii soggettivi di
contribuzione, riscontrandosi - sul piano reale - categorie
all'avanguardia ed altre alla retroguardia nei benefici: visione
frammentaria del contingente che sotto l'angolazione politico-sociale
aveva per obiettivo, con parziali rimborsi di spesa, il sopperimento
economico nelle malattie.
Orbene, il mutamento indubbiamente radicale del sistema pone, al
centro di esso, come è noto, non già la mera eliminazione del male,
bensì - in positivo - il bene della salute, ricompreso ex art. 32
Cost. tra le posizioni soggettive direttamente garantite. Tuttavia, il
legislatore non poteva non tener conto, nell'esistente da rifondare,
della quanto meno opportuna gradualità sinallagmatica, conclamata
appunto nell'art. 53, lett. f, della legge n. 833, tra prestazioni (da
unificare) e contribuzioni (da adeguare). Senza di che sarebbero
giocoforza occorse quelle brusche sollecitazioni devianti, già per il
passato verificatesi nei trascorsi tentativi di accorpata
ristrutturazione, sintomaticamente avvertite dalla giurisprudenza.
Della necessità di procedere negli adeguamenti, a colmare ed espungere
i trascorsi e ancor sussistenti divarii, con sufficiente approccio di
largo margine graduale, è già traccia concreta e ragionata nel parere
reso dal CNEL sin dal 1965 (n. 77/42), là dove si manifestò l'avviso
che la matrice dell'unificazione contributiva, in tutta l'area della
sicurezza sociale, era obiettivo sì, ma di "lungo periodo". Ed ancora
siffatta gradualità è un dato di orientamento positivo, prefissato
nella legge 27 luglio 1967 n. 685 (programma economico nazionale per il
quinquennio 1966/70), che dà atto della complessità, anche in termini
temporali, della riorganizzazione, da disporsi perciò secondo
gradualità onde potersi realizzare quel moderno sistema di assistenza
sanitaria, atto a concorrere alla continuità dei processi produttivi
di impiego sociale; ciò riconoscendosi, tuttavia, inattuabile nel
breve periodo, stante la frammentarietà e l'occasionalità delle
origini (paragrafi 31, 44, 89).
La messe di quanto offerto consente, perciò, di confermare come le
strutturazioni di cui si disserta non possano essere tacciate tout
court di una tale irrazionalità da impingere sicuramente nella
violazione dell'art. 3 Cost. Né mette conto, per le motivazioni
fornite, di intrattenersi ulteriormente su presunte violazioni degli
artt. 32, 35, 38 Cost., i cui contenuti rilevano, nelle motivazioni dei
remittenti, per corroborare i sospetti di incoerenza appuntati
sull'art. 3. D'altra parte, proprio il bene della salute - garantito ex
art. 32 - non esclude altri limiti, ma anzi ritrova per la sua
realizzazione in concreto altrettanta garanzia protetta, oggettivizzata
nel buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze nn. 109 e
212 del 1983). In altri termini, andava e va riconosciuta
all'organizzazione del servizio sanitario, anche sotto il profilo
dell'art. 97, che si assume all'incontro violato, quella prudente
gradualità di cui si è recato ampio cenno.
Per contro non sempre le istituzioni interessate (espressione delle
relative categorie) sembra abbiano inteso recare il proprio costruttivo
contributo alla esigenza di normalizzazione, essendo stato opposto a
volte un rifiuto alle convenzioni con l'INPS, atte ad agevolare,
nell'intento normativo di cui è premessa l'art. 76 della legge n. 833,
le migliori modalità di riscossione contributiva (cfr. circ. INPS 13
novembre 1981, n. 418) con la conferente, derivata conoscenza, per i
fini contributivi globali, dei flussi d'entrata nella loro certezza di
insieme.
4.6 - Tutto ciò non sta a significare, peraltro, che la
gradualità medesima, assunta in apice come transitoria nel sistema,
anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della
accennata bipolarità di gestione, debba protrarsi indefinitivamente.
Il processo di adeguamento che, a seguito della ordinanza
istruttoria di questa Corte n. 45/1985, risulta avviato (nota della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 44/377/1534, versata in atti)
postula ovviamente la più sperimentata concretezza, a monte, di dati
certi nei flussi di spesa per il finanziamento del servizio sanitario,
dal che derivare il correlato fattore di incidenza della contribuzione,
sui costi del sistema ed il corrispondente giusto carico sui soggetti
chiamati a partecipare.
Gli elementi obiettivi predetti condizionano, infatti, le premesse
di metodo e le connotazioni analitiche della programmazione e degli
inerenti piani sanitari, in un rapporto tra prestazioni e
partecipazione contributiva che sia e permanga di configurazione
solidaristica. Tale si pone, infatti, la caratteristica prima del
servizio sanitario nazionale i cui contenuti emergenti sono racchiusi
nelle enunciazioni dell'art. 1 della legge n. 833, secondo cui il
servizio è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture e
delle attività destinate alla "formazione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza
distinzione di condizioni individuali o sociali".
A tal proposito, gli elementi offerti in istruttoria appaiono,
peraltro, sin qui ancora lacunosi, pur se deve riconoscersi,
indubbiamente, la "non facile acquisizione" dei dati come espresso dal
Ministero del Tesoro (nota n. 117967, anch'essa in atti di causa).
Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico
contributivo, tanto più sembra in certo modo pressante la
determinazione, a livello di attualità corrente, dei menzionati
rapporti adeguativi tra prestazioni e contribuzione quanto più, nel
tempo, si allontana, perdendo così incisiva finalità, il fabbisogno
"storico" iniziale di spesa fissato con la legge n. 833 (art. 52, pur
adeguato da successiva normazione: art. 12, legge 23 ottobre 1985, n.
595) senza che però siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni
ivi programmate fornito - in sinallagma - certezza adeguata dei mezzi
economici necessari al finanziamento del sistema.
Il riordino contributivo conseguente si palesa, d'altro canto,
opportuno non soltanto quale fine nei confronti di tutti i soggetti
interessati, bensì anche quale premessa alle scelte legislative circa
gli schemi definitivi cui ancorare il servizio sanitario: se basarlo,
cioè, ancora su di una sorta di assicurazione obbligatoria
generalizzata, ovvero avvicinarlo a modelli di fiscalizzazione (l'uno e
l'altro criterio, in pratica attuazione, si riscontrano adottati in
Paesi del nord-Europa).
5. - Quel che rimane certo, comunque, è l'assenza di specifica
connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina; nel sistema
contributivo sin qui enunciato non si rinvengono né i presupposti di
indistinta imposizione ed ancor meno, stante l'obbligatorietà della
partecipazione del singolo, di tassazione specifica per un richiesto
servizio. A ciò confermare, sul piano delle premesse valgono altresì
tutte le considerazioni più sopra esposte e per le quali sui modelli
impositivi attuali permangono le connotazioni assicurative d'origine.
Conclusivamente, la cosiddetta "fiscalizzazione degli oneri" va
riguardata - allo stato attuale della normazione - sol quale
aspirazione tendenziale di fondo. Sicché, per quel che qui, in
definitiva, interessa, non sono fondati neppure i sospetti di taluni
giudici a quibus circa una assunta confliggenza di tutto il sistema con
l'art. 53 Cost., sotto il profilo cioè di violazione dei proporzionali
criteri di garanzia nell'imposizione tributaria.
6. - Possono ora esaminarsi, secondo l'ordine dianzi descritto
(supra 3.1), le prospettazioni di quella parte dei giudici a quibus
che, in ambito più specifico, hanno enucleato dal complesso della
normazione in esame questioni specifiche.
Talune ordinanze, dal supposto della connotazione non legislativa
del d.P.R. n. 538/1980 - ipotesi che la Corte ha in tali stessi sensi
condiviso (supra n. 3.3) - fanno derivare l'illegittimità dell'art. 57
legge n. 833: questo articolo col consentire le procedure di
contribuzione mediante provvedimento dell'Esecutivo (quale il d.P.R. n.
538 si rivela) avrebbe violato la riserva di legge ex art. 23 Cost., a
garanzia delle prestazioni imposte.
Ma anche tale questione non è fondata.
Premesso trattarsi di riserva relativa di legge, è giurisprudenza
costante di questa Corte che nessuna violazione, a tal titolo, possa
riscontrarsi in norme che, nel fornire la necessaria regolamentazione
alla successiva complementare determinazione dell'Esecutivo, valgono
per i loro enunciati ad escludere che la discrezionalità
dell'autorità amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio.
Orbene, dalla lettera stessa del richiamato art. 57 si evince la
correlazione graduata, per espresso richiamo al precedente art. 53,
lett. f, dei congegni di adeguamento contributivo con la unificazione
delle prestazioni, con riferimento a "modalità e tempi" della
partecipazione "in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche". Di tale gradualità si è bastevolmente più sopra dato
contezza. È qui, perciò, sufficiente, nei limiti della questione
ulteriormente proposta, riconsiderare, confermandolo, che il sistema
rimane ancorato, per la sua corretta interpretazione, pur nell'impianto
in fieri di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore, alla
disciplina precedente. Più significativamente, poi, la procedura
dettata dalla legge inserisce nel procedimento, per i fini della
successiva deliberazione del Governo, le concertate proposte, a tal
riguardo, dei ministri tecnici competenti (lavoro, tesoro, sanità),
manifestazione questa di esercizio di un potere diverso da quello del
Consiglio dei ministri, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di
natura tecnica e che della deliberazione consiliare vengono così a
circoscrivere e a limitare l'ambito.
7.1 - Talune ordinanze sospettano di illegittimità, ancora, ex
art. 3 Cost., l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, là dove si
impone ai liberi professionisti la contribuzione ancorché essi, quali
lavoratori dipendenti o titolari di pensione, siano già incisi da
altra contribuzione allo specifico titolo.
Ulteriore disparità, per tali soggetti, risulterebbe dai
meccanismi pensionistici, poiché nelle rispettive normative
ricorrerebbe (o meno) l'obbligo del contributo di malattia. E con ciò
resterebbe violato anche l'art. 53 Cost.
La questione non è fondata.
Non soccorre, intanto, il riferimento all'art. 53, non occorrendo
qui ripetere (supra n. 5) il carattere della partecipazione
contributiva.
Ma neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza
trattandosi di prelievi riferiti ad attività assolutamente diverse e
perciò non omogenee ancorché contemporanee (sentenza n. 133 del
1984). Tra l'altro, siffatte attività differenti sono oggetto di una
molteplicità di garanzie di tutela, tanto da consentire nel contesto
più largo della sicurezza sociale (di cui il fine della salute è
parte rispetto al tutto) benefici previdenziali di quiescenza all'uno e
all'altro titolo di pregressa attività del soggetto, con modelli di
pensioni cumulabili e differenziate ai fini dei relativi oneri.
7.2 - L'art. 14 del d.l. n. 463/1983 è ancora oggetto di censura
nella parte in cui si interpreta la precedente disposizione (art. 3,
primo comma, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 conv. nella
legge n. 33/1980) concernente i contributi di coloro (sempre liberi
professionisti) "obbligati in base alle leggi tuttora Vigenti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico", nel senso che obbligati
(alla contribuzione) "sono i soggetti iscritti negli appositi albi o
elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile".
La censura muove su di un duplice ordine di prospettate violazioni:
- dell'art. 3, poiché vengono assoggettati alla disciplina
partecipativa solo le categorie di professionisti regolamentate
mediante la prevista iscrizione in albi ovvero elenchi. E ancora,
poiché la norma così come congegnata retroagisce solo per i soggetti
incisi iscritti negli albi o elenchi, rispetto ad altre categorie;
- degli artt. 101, secondo comma, e 104, poiché essendosi
adoperato (e solo in apparenza) lo strumento d'interpretazione
autentica viene ad essere compromessa e limitata l'ordinaria potestà
d'interpretazione del giudice, ai fini d'applicazione della legge.
Ma anche tale questione non è fondata.
Non lo è, intanto, sotto il profilo dell'art. 3.
Non è certo arbitraria la ricerca e la individuazione sicura dei
soggetti da colpire di contribuzione nell'ambito onnicomprensivo del
sistema che chiaramente regolamenta, con la tenuta di albi ed elenchi,
le consolidate e tradizionali libere attività professionali; per
contro altre e diverse categorie di professioni, emergenti nel contesto
sociale, non sono state ancora ritenute suscettibili, per i loro
aspetti e contenuti, tuttora in divenire, di una organica
configurazione (restando, peraltro, comunque, assoggettate alla
contribuzione ad altro titolo). D'altronde, la lamentata
differenziazione nel tempo non costituisce di per sé disparità
rilevabile, poiché anche l'arco temporale può integrare sufficiente
elemento differenziatore nelle situazioni considerate (sentenza n.
38/1984).
Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 101 Cost.
(l'art. 104 costituisce, nella prospettazione, mero corollario) è il
caso qui di ribadire che nell'ordinamento positivo il principio della
irretroattività della legge non assurge, in assoluto, a precetto
costituzionale.
Di guisa che non rileva che il legislatore abbia disposto, o
disponga, l'operatività della norma anche per il passato non con
specifica disposizione, bensì col ricorso allo strumento della
interpretazione autentica: la legge interpretativa non sta così a
rappresentare, per ciò stesso, interferenza nella sfera del potere
giudiziario (sentenze n, 118/1957; n. 36/1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538;
dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26
settembre 1981 n. 537); dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte:
del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983
n. 638); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; dell'art. 10
della legge 22 dicembre 1984 n. 887, sollevata in relazione agli artt.
3, 23, 53, 97 Cost. dal Pretore di Roma con ordinanza n. 312/1985;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte: del d.l.
12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638)
sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale di La Spezia
(ord. n. 383/1984) ed in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. dal Pretore
di Modena (ordd. n. 1370/1984 e n. 74/1985) e dal Pretore di Roma
(ord. n. 813/1984);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, sollevata, in
relazione agli artt. 3, 23, 32, 38, 53, 76, 97 Cost., dai Pretori di
Ferrara (ord. n. 152/1984); Forlì (ordd. da 458 a 461/1984); Sondrio
(ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902 e 1154 del 1984; 27, 46,
190, 191 del 1985); Imperia (ord. n. 1120/1984); Padova (ord. n.
13/1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Modena (ordd. n. 445 e 446/1985)
nonché dal Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/1984);
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3 del d.l. 30
dicembre 1979 n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980 n. 33); 12,
sesto comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26
settembre 1981 n. 537); 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile
1982 n. 181; 4, quarto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.463 (conv.
nella legge 11 novembre 1983 n.638); 33 della legge 27 dicembre 1983 n.
730, sollevata, in relazione agli artt. 3, 32, 35, 38, 53, 97 Cost.,
dai Pretori di Piacenza (ord. n. 751/1983); Biella (ord. n. 846/1983);
Cosenza (ord. n. 1071/1983); Busto Arsizio (ord. n. 1073/1983); Pisa
(ordd. dal n. 34 al 42, dal n. 64 al 67 e nn. 792, 793, del 1984);
Ferrara (ord. n. 152/1984); Vicenza (ord. n. 194/1984); Roma (ordd. nn.
195 e 402 del 1984 e n. 53/1985); Pistoia (ord. n. 250/1984);
Alessandria (ord. n. 265/1984); Milano (ordd. nn. 317, 394, 911, 977,
1081 del 1984 e 200 del 1985); Forlì (ordd. dal n. 458 al n.
461/1984); Sondrio (ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902,
1154/1984, 27, 44, 45, 46, 189, 190, 191 del 1985); Acqui Terme (ord.
n. 959/1984); Bari (ord. n. 986/1984); Sanremo (ord. n. 1000/1984);.
Crema (ord. n. 1142/1984); Padova (ord. n. 13/1985); Modena (ordd. nn.
73, 445, 446 del 1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Santa Maria Capua
Vetere (ord. n. 340/1985); nonché dai Tribunali di Pinerolo (ord. n.
1326/1984); Firenze (ord. n. 1348/1984); Torino (ordd. nn. 118, 119,
254 del 1985); Piacenza (n. 290/1985);
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sollevata in
relazione all'art. 23 Cost. dai Pretori di Brescia (ordd. nn. 44, 45
del 1985); Milano (ordd. nn. 394, 977 e 1081 del 1984) e Crema (ord. n.
1142/1984);
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. nella legge 11
novembre 1983 n.638) sollevata in relazione agli artt. 3, 53, 101, 104
Cost. dai Pretori di Roma (ordd. nn. 195, 244, 402 del 1984 e 53/1985);
Pisa (ordd. nn. 34 - 42,64 - 67, 792 e 793 del 1984); La Spezia (ordd.
nn. 236 e 462 del 1984); Pistoia (ord. n. 250/1984); Bari (ordd. nn.
986, 1243 del 1984 e 124/1985); Sanremo (ord. n. 1000/1984); Modena
(ordd. nn. 1047/1984, 73, 445, 446 del 1985); Imperia (ord. n.
1120/1984); Parma (ord. n. 13/1985); Brescia (ordd. nn. 27, 46, 189,
190 e 191 del 1985); nonché dai Tribunali di Torino (ordd. nn. 118,
254 del 1985) e di Piacenza (ord. n. 290/1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte