Sentenza n. 168/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1971 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 650
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Massa
Marittima nel procedimento penale a carico di Neri Bartolomeo ed altro,
iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970;
2) ordinanza emessa il 13 aprile 1970 dal pretore di Chiusa
d'Isarco nel procedimento penale a carico di Zardo Ivo, iscritta al n.
226 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
3) ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Adamo Attilio, iscritta al n. 284 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Adamo Attilio;
udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Bartolomeo
Neri e Luigi Lepri, il pretore di Massa Marittima ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 650 del
codice penale in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della
Costituzione.
Il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata rappresenta
una norma penale in bianco, con sanzione ricollegata ad un precetto
concretamente determinabile solo al momento dell'emanazione del
provvedimento amministrativo, in contrasto con la riserva di legge
vigente in materia penale, secondo cui l'intero precetto dovrebbe
essere determinato ex lege. Soggiunge il pretore di Massa Marittima che
il requisito di legalità del provvedimento non supplisce alla
insufficiente determinazione del precetto essendo - a suo parere -
escluso il sindacato del giudice penale sul vizio di eccesso di potere.
Si rileva infine nell'ordinanza di remissione che la comminazione
di un'unica sanzione per l'inosservanza dei più disparati
provvedimenti costituirebbe altresì violazione del principio
costituzionale d'uguaglianza.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione
proposta.
La difesa dello Stato respinge l'assimilazione fatta tra il caso
dell'integrazione del precetto mediante il rinvio a norme regolamentari
di là da venire, e quello della disobbedienza a provvedimenti
legalmente dati dall'autorità, perché da un lato l'art. 650 del
codice penale suppone l'esistenza di una legge che abiliti alla
emanazione dei singoli provvedimenti, predeterminandone le condizioni
di validità, e d'altro canto è pacifico, in dottrina e
giurisprudenza, che il sindacato del giudice penale si estende a tutti
i vizi di illegittimità del provvedimento, ivi compreso l'eccesso di
potere.
Soggiunge l'Avvocatura che comunque la stessa Corte costituzionale,
con le sentenze n. 26 del 1966 e n. 61 del 1969, ha precisato che il
principio di legalità della pena è soddisfatto quando è una legge -
non importa se proprio quella sanzionatrice o altra - ad indicare "con
sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed
i limiti dei provvedimenti della autorità non legislativa, alla
trasgressione dei quali deve seguire la pena".
Rileva infine che l'asserita violazione del principio di
uguaglianza non sussiste perché il bene giuridico tutelato dalla norma
impugnata è sostanzialmente unico, e cioè il mantenimento dell'ordine
pubblico, inteso come preservazione delle strutture giuridiche della
convivenza sociale.
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Ivo Zardo, il
vice pretore di Chiusa d'Isarco ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione,
osservando che le norme penali in bianco contrastano, per loro natura,
con l'invocata riserva di legge nonché con il principio d'uguaglianza,
consentendo identiche sanzioni per l'inosservanza dei più disparati
provvedimenti.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Attilio Adamo,
il pretore di Recanati ha sollevato d'ufficio questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale,
limitatamente all'inciso "o (per ragione) di ordine pubblico" in
riferimento all'art. 2 della Costituzione e, quale applicazione del
principio in esso formulato, ai successivi artt. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 e 23.
Osserva il giudice a quo che se deve ammettersi che anche i diritti
inviolabili dell'uomo e le libertà civili subiscano limiti in
relazione alla sussistenza di altri diritti cui i primi devono
armonizzarsi, ciò è legittimo soltanto ove i secondi abbiano
anch'essi dignità costituzionale. Nella specie la limitazione nascente
dalle ragioni di "ordine pubblico" sarebbe illegittima perché dettata
dall'esigenza di tutelare un bene che non avrebbe rilievo
costituzionale.
Si sono costituiti in questa sede l'Adamo, chiedendo dichiararsi
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed il Presidente
del Consiglio dei ministri, sollecitando una pronunzia di infondatezza
della questione prospettata.
Osserva l'Avvocatura generale che l'esigenza di tutela dell'ordine
pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti
autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e
legalitari, nei quali gli obiettivi consentiti ai consociati non
possono essere realizzati se non con gli strumenti ed i procedimenti
previsti dalle leggi, e mai attraverso forme di violenza e di coazione,
come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.
19 del 1962. Pertanto norme, come quella impugnata, che appaiono
dettate al fine di reprimere turbamenti dell'ordine pubblico, in modo
congruo e proporzionato, sono pienamente legittime.
In una successiva memoria ed alla pubblica udienza le parti hanno
sviluppato le loro argomentazioni ed insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
Stante la parziale identità dell'oggetto delle questioni
sollevate, le cause vengono riunite e decise con unica sentenza.
1. - Non è fondato il dubbio di legittimità dedotto dall'art.
25, secondo comma, della Costituzione.
Questa Corte ha esaminato più volte la materia delle cosiddette
norme penali in bianco, affermando che il principio di legalità non è
violato "quando sia una legge dello Stato - non importa se proprio la
medesima legge o un'altra legge - a indicare con sufficiente
specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei
provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione
deve seguire la pena" (sentenza n. 26 dell'anno 1966).
Nel caso dell'art. 650 del codice penale la materialità della
contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi
costitutivi e si pone in essere col rifiuto cosciente e volontario di
osservare un provvedimento dato nelle forme legali dall'autorità
competente per sussistenti ragioni di giustizia, sicurezza, ordine
pubblico, igiene. Spetta al giudice indagare, volta per volta, se il
provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere
previsto dalla legge e se una legge dello Stato determini "con
sufficiente specificazione" le condizioni e l'ambito di applicazione
del provvedimento.
La riserva di legge è così rispettata e va rilevato, a questo
proposito, che a torto si dice nelle ordinanze di remissione dei
pretori di Massa Marittima e Chiusa d'Isarco che al giudice penale
sarebbe preclusa l'indagine sul possibile eccesso di potere da parte
dell'autorità che ha emesso il provvedimento. Al contrario la dottrina
unanime e la giurisprudenza della Corte di cassazione da un decennio
affermano che tale sindacato è doveroso.
2. - Infondato è pure il timore che la norma dell'art. 650 del
codice penale possa violare il principio di uguaglianza, in quanto
commina la medesima sanzione per l'inosservanza dei più diversi e
variamente motivati provvedimenti della pubblica autorità. Oggetto del
reato in esame sono, secondo la rubrica e secondo la chiara
formulazione della norma incriminatrice, il turbamento della
tranquillità e dell'ordine pubblico, beni che possono bensì venir
offesi in infiniti modi, ma rimangono pur sempre gli stessi, come è
uguale in tutti i casi la condotta del perturbatore, consistente nel
rifiuto di ottemperare a un provvedimento legittimo. Inutile aggiungere
che i limiti della pena prevista (dal minimo dell'ammenda fino a tre
mesi d'arresto) consentono al giudice un ampio margine di
discrezionalità.
3. - Né meno infondata è la questione proposta dalla terza
ordinanza con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo,
limitatamente all'inciso "o d'ordine pubblico".
Ritiene il pretore di Recanati che l'"ordine pubblico" debba cedere
di fronte ai diritti costituzionalmente protetti, anche se questi
vengono esercitati in modo da compromettere altri beni e diritti
pubblici e individuali (come la tranquillità, il riposo, il decoro e
tanti altri) non ricordati in modo espresso dalla Costituzione. Si
tratta di una tesi errata che contrasta con lo spirito della
Costituzione e ne sovvertirebbe i fini: la garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno
potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile
regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e
fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21
della Costituzione) debbono venir contemperati con le esigenze di una
tollerabile convivenza: non sarebbe consentito, per esempio, diffondere
il proprio libero pensiero al colmo della notte con alto parlanti
spinti al massimo del volume e capaci di tenere desta un'intera città,
allo stesso modo che per garantire a tutti i singoli, o gruppi, il
diritto e la materiale possibilità di espressione e propaganda, sono
stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle piazze
pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezzanotte del venerdì
precedente la domenica elettorale.
È ovvio che la locuzione "ordine pubblico" ricorrente in leggi
anteriori al gennaio 1948 debba intendersi come ordine pubblico
costituzionale (sentenza n. 19 dell'anno 1962) che deve essere
assicurato appunto per consentire a tutti il godimento effettivo dei
diritti inviolabili dell'uomo.
Quanto al timore, espresso nell'ordinanza del pretore di Recanati,
di possibili arbitri da parte dell'autorità nel valutare le esigenze
dell'ordine pubblico, valgono le ragioni sopra esposte al n. 1: nessuno
dei diritti previsti negli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23 della Costituzione può essere compromesso ove il giudice
nell'applicare l'art. 650 del codice penale si attenga all'ermeneutica
imposta dalla lettera della norma e all'interpretazione che ne danno la
dottrina e la giurisprudenza, assicurandosi che si tratti di un
"provvedimento" nell'accezione tecnico-giuridica della parola; che sia
stato reso noto nei modi legali; che sia emesso dall'autorità
competente per legge; che risponda a ragionevoli motivi di giustizia,
sicurezza, ordine pubblico, igiene, previsti con "sufficiente
specificazione" da singole leggi dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 650 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
25, secondo comma, e 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
indicate dei pretori di Massa Marittima e di Chiusa d'Isarco;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 650 del codice penale, sollevata, limitatamente all'inciso "o
d'ordine pubblico", dal pretore di Recanati con ordinanza in epigrafe
indicata, in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte