Sentenza n. 168/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 541Codice civile
- art. 177legge 151/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 541 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla
Corte di appello di Lecce, nel procedimento civile vertente tra
Blandamura Francesca Paola e Blandamura Luigi ed altri, iscritta al n.
51 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 94 dell'anno 1978;
visti gli atti di costituzione di Blandamura Luigi e Ave;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avv. Sebastiano Mastrobuono per Blandamura Luigi e Ave.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con citazione 14 aprile 1968, Blandamura Francesca Paola,
figlia naturale riconosciuta di Blandamura Ettore, deceduto il 9
luglio 1963, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Taranto
Blandamura Luigi, Ave ed Irene, figli legittimi del de cuius, chiedendo
la riduzione in suo favore delle disposizioni del testamento pubblico,
ricevuto in data 22 novembre 1962, con cui il defunto aveva diviso tra
loro i beni ereditari, perché lesive, specie in riferimento
all'entità dei cespiti immobiliari, della quota di riserva di sua
spettanza. Costituitisi in giudizio i convenuti chiedevano il rigetto
della domanda dell'attrice. Giunta la causa in decisione, il tribunale,
con sentenza 30 luglio 1975, escludendo, in base ai risultati di una
consulenza tecnica, la sussistenza della lamentata lesione, respingeva
la domanda.
Contro tale sentenza Blandamura Francesca Paola interponeva appello
alla Corte di Lecce, contestando, prima ancora delle stime dei beni
ereditari, il mancato rilievo di Ufficio, da parte del tribunale, del
contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, delle disposizioni
del codice civile (nell'atto di appello indicate con richiamo all'art.
542) applicate, nella specie, agli effetti del calcolo della
rivendicata legittima. Il principio della parità dei cittadini dinanzi
alla legge - sosteneva l'appellante - esattamente era stato
interpretato dal legislatore ordinario, con la legge di riforma del
diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, nel senso che i figli
legittimi e quelli naturali devono essere considerati perfettamente
eguali nelle successioni al comune genitore. Per logica conseguenza
l'espressione dell'art. 30 della Costituzione "la legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima",
significa che i figli legittimi non devono essere pretermessi, non già
che gli stessi possano o debbano conservare una posizione giuridica ed
economica preminente di fronte a chi, come loro, è stato procreato
dallo stesso genitore. Nel caso in questione, perciò, l'appellante
aveva diritto di ottenere che la quota di legittima a lei spettante
fosse determinata, non secondo i criteri (di diseguaglianza tra figli
legittimi e naturali) già adottati dalla vecchia norma del codice
civile, ma, conformemente alla Costituzione, secondo un principio di
parità.
Costituitisi anche in appello ed opponendosi, anche sugli altri
punti, alle richieste e deduzioni di Blandamura Francesca Paola, gli
appellati obiettavano, quanto alla eccezione di illegittimità
costituzionale, che essa, investendo una norma ormai abrogata, avrebbe
dovuto essere dichiarata inammissibile. Nel merito, comunque,
l'eccezione doveva ritenersi priva di fondamento, giacché l'art. 30
della Costituzione, invocato dall'appellante, lungi dall'essere in
conflitto con l'impugnata disposizione del codice civile, l'aveva
"accettata" sia nella sua formulazione che nelle sue finalità, non
avendo per nulla inteso rapportare la tutela giuridica e sociale, da
esso assicurata ai figli naturali "compatibilmente con i diritti dei
membri della famiglia legittima", ad un criterio di piena equiparazione
ai figli legittimi.
Pronunciandosi in proposito, con ordinanza 1 dicembre 1977, la
Corte d'appello di Lecce, rilevato che né l'indicazione della
disposizione impugnata, nell'atto d'appello, con riferimento (frutto di
evidente errore) all'art. 542 anziché all'art. 541 del codice civile,
né la sopravvenuta abrogazione della disposizione stessa con la legge
di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 - abrogazione che
non impediva che l'art. 541 del codice civile fosse tuttora applicabile
ai casi, come quello in oggetto, di successioni apertesi in precedenza
- erano di ostacolo al richiesto promovimento del giudizio di
legittimità costituzionale, dichiarava "rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'abrogato
art. 541 del codice civile che determinava la quota ereditaria
riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota
riservata ai figli legittimi".
Nella motivazione del provvedimento, dopo aver constatato che,
costituendo la norma impugnata "il metro cui va commisurata l'entità
della quota di riserva spettante al figlio naturale che venga
all'eredità in concorso con figli legittimi", è evidente la rilevanza
della questione nel giudizio a quo, la Corte d'appello, agli effetti
della non manifesta infondatezza, osserva che la determinazione,
nell'art. 541 del codice civile, della quota riservata ai figli
naturali in misura della metà della quota riservata ai figli
legittimi, non appare consentanea ai principi enunciati dagli artt. 3 e
30, comma terzo, della Costituzione. Posto infatti che l'art. 3
dichiara la pari dignità sociale e la piena uguaglianza davanti alla
legge di tutti i cittadini senza distinzioni di condizioni personali e
sociali, non sembra che il terzo comma del successivo art. 30, nel
salvaguardare la "compatibilità" della tutela dei figli naturali con i
diritti dei membri della famiglia legittima, abbia voluto ribadire la
"subordinazione" della posizione giuridica dei figli naturali a quella
dei figli legittimi. Non certo in questo senso, del resto - sottolinea
ancora l'ordinanza - tale esigenza di "compatibilità" è stata intesa
dal legislatore ordinario, che nella già richiamata legge n. 151 del
1975 ha assolutamente parificato, quanto ai diritti ereditari, mediante
l'abrogazione dell'art. 541 e la modificazione degli artt. 537 e 542
del codice civile, la posizione dei figli naturali a quella dei figli
legittimi.
2. - Adempiute le formalità di rito, delle parti del giudizio di
provenienza si sono costituiti innanzi a questa Corte, con atto
depositato il 2 gennaio 1978, i soli Blandamura Luigi ed Ave.
Riportandosi alle difese scritte presentate nel corso del giudizio
davanti alla Corte d'appello, e confermandole eccezioni e deduzioni
già svolte in quella sede, essi hanno chiesto che la questione venga
dichiarata inammissibile, o "gradatamente" non fondata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.
In una memoria, depositata l'11 maggio 1983, la difesa di
Blandamura Luigi ed Ave, dando svolgimento alle tesi esposte nell'atto
di deduzioni, ha chiesto che sulla questione sollevata venga emessa una
declaratoria di manifesta infondatezza.
Sottolineato che l'art. 541 del codice civile mai in passato fu
sottoposto al vaglio di questa Corte, il che starebbe a conferma della
validità della disposizione impugnata, nella memoria si ribadisce che
essa non viola né l'art. 3, né l'art. 30, terzo comma, della
Costituzione. Secondo le parti costituite, infatti, non è dubbio che
la condizione di figlio naturale, alla luce della comune coscienza
sociale, specie se riferita a venti anni fa (epoca dell'apertura della
successione cui occorre riportarsi), non è equiparabile a quella di
figlio legittimo, e pertanto il minor favore riservato dal diritto
successorio al figlio naturale non può ritenersi elusivo dell'art. 3
della Costituzione, che, secondo l'interpretazione datane dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, postula la eguaglianza dei
cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali solo
quando (a differenza da quel che si verifica nel caso in questione)
sussista obiettiva identità di stati e di situazioni. Riguardo
all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, nella memoria si osserva
quindi che la "compatibilità" in esso prevista e prescritta (senza
alcuna, peraltro impossibile, contrapposizione, ma in piena armonia con
il principio di eguaglianza) implica, sulla base di una distinzione
(sicuramente operata dal costituente) tra figli non legittimi e figli
legittimi, che la tutela assicurata ai primi rimanga subordinata alla
soddisfazione dei diritti dei secondi. Quanto ai modi di attuazione e
ai limiti di tale subordinazione tra i confliggenti diritti dei figli
legittimi e naturali - prosegue la memoria - il precetto
costituzionale, nella sua naturale elasticità, senza dare direttive di
quantità nella relativa regolamentazione, ha però lasciato al
legislatore ordinario, con una specie di delega in bianco, di fissarli
concretamente con ampia discrezionalità. Cosicché, quale che sia il
trattamento che la legge ha riservato in passato, riserva attualmente,
e riserverà in futuro ai figli naturali, l'art. 30, terzo comma, della
Costituzione non potrebbe in nessun caso dirsi violato. Anche
l'abrogazione dell'art 541 del codice civile, disposta con la legge di
riforma del diritto di famiglia, va perciò correlata, non al precetto
costituzionale, ma esclusivamente "alle mutate concezioni dell'essere
della società".
3. - Alla pubblica udienza del 24 maggio 1983, dopo che il Giudice
Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avv. Sebastiano
Mastrobuono, per le parti costituite in giudizio, ha ribadito i motivi
svolti nella presentata memoria, concludendo per la infondatezza della
questione. Considerato in diritto :
1. - L'art. 541 del codice civile, relativo al "concorso di figli
legittimi e naturali" in ordine ai diritti riservati ai legittimari
nella successione, abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, ma tuttora applicabile
alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge
medesima (come quella di cui si controverte nel giudizio a quo), è
denunciato nella parte in cui "determinava la quota ereditaria
riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota
riservata ai figli legittimi". L'ordinanza di rimessione della Corte di
appello di Lecce, di cui in narrativa, prospetta il contrasto di tale
norma, sia con l'art. 3 della Costituzione, che dichiara la pari
dignità sociale e la piena eguaglianza davanti alla legge di tutti i
cittadini, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sia con
il comma terzo dell'art. 30 della Costituzione, il quale,
nell'assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima, non può essere interpretato nel senso di
consentire la "subordinazione" della posizione dei figli naturali a
quella dei figli legittimi. E ciò anche alla luce della sopravvenuta
legge di riforma n. 151 del 1975, la quale abrogando la denunciata
norma, e modificando gli artt. 537 e 542 dello stesso codice civile, ha
parificato la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi
quanto ai diritti ereditari.
2. - La questione non è fondata.
Giova in proposito ricordare che, anteriormente alla emanazione
della menzionata legge sulla riforma del diritto di famiglia, questa
Corte aveva affermato (sentenza n. 79 del 1969) che il figlio naturale
(riconosciuto o dichiarato) gode, in virtù del terzo comma dell'art.
30 della Costituzione, di un'ampia protezione ("ogni tutela giuridica e
sociale"), alla quale resta vincolato il legislatore ordinario. Un
potere discrezionale va a quest'ultimo riconosciuto, infatti, solo ai
fini della necessaria conciliazione, voluta dallo stesso precetto
costituzionale, di tale protezione "con i diritti dei membri della
famiglia legittima": intesa siffatta espressione nel suo ristretto
significato, con riferimento, cioè, al gruppo costituitosi con il
matrimonio del genitore naturale e composto dal coniuge e dai figli
legittimi, e non già nella più ampia accezione (accolta dalla Corte
nella precedente sentenza n. 54 del 1960), comprensiva anche degli
ascendenti e dei collaterali. "Conciliazione - si è soggiunto in
quella sentenza n. 79 del 1969 - del resto in parte avvenuta ante
litteram ad es. con le norme del codice civile che disciplinano la
situazione dei figli naturali, quanto ai diritti ereditari, se
concorrono con i figli legittimi".
Tali principi sono stati poi ribaditi nella sentenza n. 50 del
1973, con la quale, riconosciuto il contrasto dell'art. 539 codice
civile, sia con lo stesso comma terzo dell'art. 30, che con l'art. 3
della Costituzione, "in quanto stabilisce, in mancanza di membri della
famiglia legittima, un trattamento non giuridicamente giustificato, di
disparità successoria per i figli naturali rispetto ai figli
legittimi", questa Corte ne ha dichiarato la illegittimità
costituzionale "limitatamente alla parte in cui a favore dei figli
naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è
riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un
terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio
naturale o la metà se i figli naturali sono pi, e non, come per i
figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia
un figlio solo o i due terzi se i figli sono più". Nella motivazione
della stessa sentenza la Corte ha osservato che "il concorso del
coniuge con figli naturali è già regolato dall'art. 543 codice
civile, così come è regolato dall'art. 541 stesso codice il concorso
di figli legittimi e figli naturali, e dall'art. 542 il concorso di
figli legittimi, coniuge e figli naturali. Pertanto i diritti dei
membri della famiglia legittima rispetto a figli naturali riconosciuti
o dichiarati risultano tutelati in piena conformità della disposizione
dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione".
Così pure, nella successiva sentenza n. 82 del 1974, la Corte ha
riaffermato che "i diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o
dichiarati possono essere legittimamente limitati allorché essi
concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore"; mentre,
"nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima e non
sussista quindi l'incompatibilità prevista dall'art. 30, comma terzo,
della Costituzione", essi conseguono lo stesso trattamento successorio
riservato ai figli legittimi.
Alla luce della ricordata giurisprudenza (ancora ribadita nella
sentenza n. 55 del 1979) va dunque sottolineato come la Corte, pur non
chiamata a pronunciarsi direttamente sulla legittimità costituzionale
dell'art. 541 del codice civile, ora al suo esame, abbia più volte
ritenuto che esso non contrastasse con i parametri degli artt. 30,
comma terzo e 3 della Costituzione. E ciò in quanto ha riconosciuto
spettare al legislatore ordinario - stante la formulazione generica del
testo del terzo comma del citato art. 30, frutto del "travaglio che
portò, nell'Assemblea costituente, alla sua formulazione definitiva"
(sentenza n. 54 del 1960) di rendersi attento interprete della
evoluzione del costume e della coscienza sociale, e, in conseguenza, di
apprestare, in ordine alla esigenza, espressamente posta dal precetto
costituzionale, della "compatibilità" della tutela dei figli nati
fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima,
soluzioni anche diverse nel tempo, in armonia appunto con la cennata
evoluzione.
3. - Nella indicata prospettiva si colloca la modifica introdotta
sul punto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, la quale, con
l'art. 173, ha sostituito il testo dell'art. 537 del codice civile,
disponendo, in tema di riserva a favore dei figli, che, nella ipotesi
di concorso all'eredità di figli legittimi e naturali, agli uni e agli
altri siano attribuiti in egual misura i medesimi diritti successori.
Nel nuovo testo dell'art 537 è stato anche trasfuso il c.d. diritto di
commutazione; già contemplato dal secondo comma dell'art. 541, in
virtù del quale è riconosciuta ai figli legittimi la facoltà di
soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante
ai figli naturali; i quali ultimi, peraltro, secondo la nuova
disciplina, possono opporsi, decidendo in tal caso il giudice, valutate
le circostanze personali e patrimoniali. Il nuovo testo dell'art. 537
del codice civile ha poi comportato l'abrogazione, disposta dal
successivo art. 177 della medesima legge di riforma, dell'art. 541, che
disciplinava appunto il concorso di figli legittimi e naturali su basi
diverse dalla introdotta parificazione nei diritti successori.
Dai relativi lavori parlamentari si evince che il legislatore,
muovendo dalla consapevolezza che "nessuna parte dell'ordinamento
giuridico risente come il diritto familiare delle contemporanee ed
opposte sollecitazioni della tradizione da un lato e del costume in
evoluzione dall'altro", ha inteso impegnare "saggezza ed equilibrio" al
fine di "modulare le delicate correlazioni e l'intensità degli
strumenti di tutela dei diversi interessi in gioco... per la migliore
sistemazione normativa dell'istituto e sopratutto per la sua aderenza
alla realtà sociale". Per quanto in particolare concerne l'operata
parificazione dei figli naturali ai legittimi nell'ambito successorio,
è stato nella medesima sede escluso che "il limite costituzionale ai
diritti dei figli nati fuori del matrimonio - rappresentato dalla
tutela della famiglia legittima - implichi una ridotta partecipazione
alla successione ereditaria". Ed all'uopo si è affermato che, se vero
che il dettato costituzionale non impone tale parificazione,
altrettanto vero è che esso non la vieta, trattandosi di "una scelta
sul piano dell'opportunità politica che non coinvolge valutazioni di
ordine costituzionale".
4. La ratio cui risulta ispirata la intervenuta parificazione dei
figli naturali ai figli legittimi, in ordine ai diritti riservati ai
legittimari nella successione, appare dunque in armonia con quella
interpretazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione, che la
Corte aveva già accolto e che qui riconferma, riconoscendo al
legislatore ordinario, a proposito della concreta estrinsecazione del
limite di "compatibilità" ivi sancito, ampio margine di scelte
egualmente ammissibili, pur nella loro diversità: sempre che - è
appena il caso di precisare - le scelte medesime non si rivelino
palesemente irrazionali o vulnerino interessi costituzionalmente
garantiti.
Dalla menzionata disciplina che - accompagnando, con progressivo
adeguamento, la evoluzione della coscienza sociale - ha sostituito
quella dettata dalla denunciata norma, non può, pertanto,
contrariamente all'assunto del giudice a quo, trarsi utile argomento
per avvalorare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale sul
quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Significativa in proposito
appare anche la considerazione che la medesima legge di riforma, nel
disporre (art. 237) che alcune delle modifiche da essa introdotte
(artt. 580 e 594 del codice civile, concernenti i diritti successori
dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, nei testi
sostituiti rispettivamente dagli artt. 188 e 195) si applichino anche
alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, non abbia
disposto altrettanto per il nuovo testo dell'art. 537, che ha operato,
come innanzi detto, la cennata parificazione: il che sembra confermare
che, nella elaborazione della riforma del diritto di famiglia, non si
è nutrito dubbio sulla legittimità costituzionale dell'abrogato art.
541 del codice civile.
5. - In conclusione, per quanto innanzi esposto, ritiene la Corte
che l'art. 541 del codice civile, abrogato dalla legge n. 151 del 1975,
ma tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in
vigore della legge medesima, nel determinare la quota ereditaria
riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota
riservata ai figli legittimi, non contrasti né con il principio della
tutela dei figli nati fuori del matrimonio, garantita dall'art. 30,
comma terzo, né con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione.
La diversità di trattamento cui la denunciata norma dà luogo, in
ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione, tra figli
legittimi e figli naturali, appare infatti giustificata dall'esigenza,
sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della
tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia
legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realtà
sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalità, la
disposizione in questione rientra invero, nell'ambito che il precetto
costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai
modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del
legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 541 del codice civile (abrogato dall'art. 177 della legge 19
maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), nella
parte in cui determina la quota ereditaria riservata ai figli naturali
in misura pari alla metà della quota riservata ai figli legittimi,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla Corte di
appello di Lecce (R.O. n. 51 del 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte