Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1994 dalla

Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - sul

ricorso proposto da Caciari Tiziana contro la Prefettura di Roma,

iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, degli

artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), "in quanto non prevedono il computo

gratuito ai fini di pensione del periodo di tempo corrispondente alla

durata legale del corso di laurea in medicina in favore degli

Ufficiali medici della Polizia di Stato";

che il giudice a quo premette che la ricorrente, in qualità di

medico della Polizia di Stato, chiede il riconoscimento del diritto

al computo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata

legale del corso di laurea in medicina ai fini di pensione, computo

che viceversa, con il provvedimento impugnato, è stato

legittimamente disposto con riscatto oneroso (ai sensi dell'art. 13

del d.P.R. n. 1092 del 1973), in quanto l'ordinamento del personale

della Polizia di Stato è regolato dalle norme relative agli

impiegati civili dello Stato, mentre l'art. 32 del d.P.R. citato,

concernente il computo gratuito del tempo degli studi universitari,

concerne il solo personale militare;

che ricorda, quindi, il giudice remittente che analoga

questione, concernente alcuni magistrati della Corte dei conti, venne

già sottoposta all'esame di questa Corte, la quale, con sentenza

(recte, ordinanza) n. 847 del 1988, si pronunciò negativamente sul

presupposto della diversità dell'impiego militare rispetto a quello

civile, e soprattutto in base alla considerazione che il rapporto di

impiego militare è caratterizzato da limiti di età per la

cessazione dal servizio più bassi di quelli fissati per i dipendenti

civili;

che una situazione analoga si verifica, ad avviso del

remittente, proprio anche per i medici del corpo della Polizia di

Stato, i quali cessano dal servizio al compimento del sessantesimo

anno di età, cioè cinque anni prima del personale civile in

generale;

che non vanno trascurate, infine, le affinità e talora le

identità di funzioni e mansioni, orari e turni di servizio, diritti

e doveri tra medici delle Forze armate, né va dimenticato che nel

Corpo della Polizia di Stato, anche se dal 1981 di natura civile,

esistono accasermamenti, scuole, uso di armi e disciplina che

oggettivamente lo avvicinano agli istituti e organizzazioni di tipo

militare;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 847 del 1988,

citata dallo stesso giudice remittente, ha già affermato

(richiamando la precedente sentenza n. 218/1984) che, in materia di

contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario un ambito di

discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da

ammettere al riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del

dipendente il relativo onere in tutto o in parte;

che nella medesima pronuncia si è ritenuto che il legislatore,

nello stabilire per il personale civile dello Stato, a differenza che

per quello militare, l'onerosità del riscatto, avesse correttamente

esercitato tale discrezionalità, in relazione alle peculiarità

proprie dell'impiego militare rispetto a quello civile, con

particolare riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione

dal servizio stabiliti per i militari (con conseguente maggior

difficoltà, rispetto ai civili, di raggiungere il massimo

dell'anzianità per il trattamento di quiescenza);

che le anzidette argomentazioni appaiono pienamente valide anche

in relazione alla odierna questione;

che, invero, a seguito della riforma adottata con la legge 1

aprile 1981, n. 121, il personale dell'Amministrazione della pubblica

sicurezza è stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili

dello Stato (cfr. art. 23 della citata legge n. 121 del 1981), con

tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli

istituti, che tale modifica dello stato giuridico comporta;

che deve, pertanto, ribadirsi che la censurata differenza di

regime, in tema di riscatto, tra impiego civile e impiego militare

costituisce frutto di una scelta del legislatore certamente non

irrazionale, in relazione alle peculiarità delle due categorie di

impiego;

che non vale, in contrario, addurre generiche affinità o

analogie di funzioni che, in concreto, avvicinerebbero l'attività

dei medici della Polizia a quella dei militari;

che si rivela, inoltre, inesatto l'argomento del limite di età

per la cessazione dal servizio del personale in esame - che sarebbe

più basso rispetto a quello stabilito per il personale civile -, in

quanto, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 24 aprile

1982, n. 338, il personale inquadrato nei ruoli dei sanitari della

Polizia di Stato è collocato a riposo al compimento del

sessantacinquesimo anno di età;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte