Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566

del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con n. 8 ordinanze emesse il 20 giugno, il 14 ed il 18 luglio, il 28

maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 7

marzo, il 13 giugno ed il 18 aprile 1997 dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Castelnuovo di Porto ed il 30 aprile 1997 dal pretore

di Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai

nn. 740, 741, 750, 796, 811, 812, 820 e 892 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica nn. 44,

47 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con otto ordinanze di identico contenuto, nel corso di

altrettanti procedimenti penali celebrati con giudizio direttissimo,

il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata

di Castelnuovo di Porto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura

penale, e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, 25, primo comma e 27, secondo comma, della

Costituzione;

che le norme censurate violerebbero i suddetti principi

costituzionali nella parte in cui non prescrivono che la relazione

dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le

dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida

dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e

per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in

cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme

indicate, nel fascicolo per il dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte

costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità

ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui "una valutazione di

contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa" anticipa il

giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte

(sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo

avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla

convalida dell'arresto e sulla misura cautelare determini

l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento

con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione

degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel

rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del

giudizio: in particolare per quanto "concerne i qualificanti momenti

della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia

giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a

norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene 'sentito' ai fini della

convalida";

che infatti, secondo il giudice a quo, solamente rispettando le

forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la

compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali

rappresentati dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche

"l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio";

che il rimettente, premesso di aver già provveduto al giudizio

di convalida e alla applicazione delle misure cautelari, motiva sulla

rilevanza osservando che i giudizi - nel corso dei quali la questione

è stata sollevata - sono proprio "nella fase dibattimentale

conseguente alla convalida (...), dove trovano applicazione le norme

censurate";

che è intervenuto nei vari giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze

deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che identica questione è stata già dichiarata manifestamente

inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e

successivamente con le ordinanze n. 401 del 1997 e n. 59 del 1998),

con la quale si è rilevato che la questione era stata sollevata nel

corso del dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già

provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura

cautelare, e che di conseguenza la questione, essendo volta a

modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la

fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice a

quo aveva oramai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza

in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché

in limine, era stata sollevata;

che anche la questione oggetto dei presenti giudizi riuniti è

stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla

convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed

aveva già avuto inizio il dibattimento, sicché essa, per le

considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del

codice di procedura penale e 138 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma,

della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli

e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte