Sentenza n. 172/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74Codice di procedura penale
- art. 72r.d. 12/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e art. 74 cod. proc.
pen., promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1985 dal Pretore di
Palestrina nei procedimenti penali riuniti a carico di Casarin ed
altra, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s. dell'anno
1987;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 7 dicembre 1985 (pervenuta a questa Corte il 10
novembre 1986), il Vicepretore onorario di Palestrina sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 del r.d. 30
gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) e 74 cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevedono la costituzione e il funzionamento
effettivo di un autonomo ufficio del Pubblico ministero nei giudizi
davanti al Pretore: e ciò sia con riferimento agli artt. 2, 3, 10,
102 e 107 Cost., sia con riferimento alla Conv. Europea dei diritti
dell'uomo, ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Nessuno si è costituito nel giudizio davanti alla Corte, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto Nell'ampia motivazione l'ordinanza svolge, da una parte, i noti
motivi concernenti il profilo d'illegittimità derivante dalla natura
anfibia del Pretore che, essendo Pubblico ministero nella parte
preliminare o di eventuale istruttoria, diventa al dibattimento egli
stesso giudice delle cause da lui istruite, o comunque da lui portate
a giudizio. Ma sul punto la Corte si è già pronunziata con sent. n.
268 del 1986, e prima ancora con le sentenze nn. 45 e 61 del 1967 e
123 del 1970. L'esigenza di separare le due funzioni anche nella fase
preliminare o istruttoria, così come ora segnala anche il Pretore di
Palestrina, è reale ma, nell'imminenza ormai della riforma
processuale, e a nuova legge-delega già approvata, è opportuno che
sia il legislatore a dare al rito pretorile una completa disciplina:
anche per i necessari interventi in quella parte del connesso settore
dell'ordinamento giudiziario che la riforma non potrà non
coinvolgere. Spetta, perciò, lo stesso legislatore, proprio per le
ragioni ora indicate, a dare attuazione all'art. 6, par. 1 della
Convenzione di Strasburgo.
Il pretore, però, svolge anche altro profilo.
Secondo il magistrato rimettente, il rappresentante del Pubblico
ministero al dibattimento dovrebbe essere nominato dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale, come si evincerebbe dall'art.
70, terzo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) che dispone che i Procuratori della Repubblica
"esercitano le loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti
addetti ai rispettivi uffici".
Trascura, però, il Pretore che il primo comma dello stesso
articolo limita al Tribunale la competenza del Procuratore della
Repubblica, sì che questi non potrebbe mai esercitare le funzioni di
Pubblico ministero nel dibattimento pretoreo: e, se non può egli
stesso esercitarle, non può evidentemente delegare ad altri poteri
che non gli competono.
Infatti, è proprio l'art. 72, secondo comma, del detto
Ordinamento che, con l'indicare espressamente e direttamente le
persone che possono essere chiamate ad esercitare nell'udienza
pretorea le funzioni di Pubblico ministero, esclude che le funzioni
stesse possono essere esercitate da magistrati addetti all'Ufficio
del Procuratore della Repubblica. E si tratta di persone, le prime,
che non "dipendono" da quest'ultimo magistrato, e non necessitano di
alcuna sua delega perché derivano direttamente dalla legge il loro
potere. Occorre soltanto che abbiano "la chiamata" al concreto
esercizio delle funzioni per quella certa udienza, o anche per quel
singolo dibattimento: ma a chiamare non può essere che colui cui è
affidata la direzione del dibattimento, analogamente a quanto accade
per il difensore dell'altra parte processuale, l'imputato, quando
questi non abbia provveduto per suo conto.
Eppure, problemi ben più gravi e delicati potrebbero sorgere per
colui che è chiamato alla difesa dell'accusato, nell'area dell'art.
24, secondo e terzo co. Cost., se fosse vero che, per il solo fatto
che è il Pretore a nominarlo, il difensore soggiace a metus
reverentialis nei confronti del giudice.
Tutti sanno, però, che così non è, e che, se dovesse accadere,
non dipenderebbe comunque dal fatto della nomina, ma semmai
dall'animo timoroso o servile del professionista, che dovrebbe subito
essere sostituito.
Nemmeno questo profilo, pertanto, può essere accolto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)
e 74 cod. proc. pen., sollevata dal vicepretore onorario di
Palestrina in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., con
ordinanza 7 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 776/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte