Sentenza n. 173/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 488/1968
- art. 3legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 160/1975
- art. 19legge 155/1981
- art. 27legge 160/1975
- art. 14legge 153/1969
- art. 19legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica);
dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni
e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica); dell'art. 27, commi terzo e quarto,
della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale); degli artt. 14, sesto comma, e 19 della legge 30 aprile
1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale) e successive modificazioni; dell'art. 5,
quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema
di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria) e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939
n. 636 e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 3
aprile 1979 dal Pretore di Palermo, il 18 aprile 1979 dal Pretore di
Milano, il 12 febbraio 1980 dal Pretore di Brescia, il 2 luglio 1980
dal Pretore di Voghera, il 13 luglio 1981 ed il 24 giugno 1981 dal
Pretore di Milano (n. 2 ordd.), l'11 dicembre 1981 dalla Corte di
cassazione, il 20 febbraio 1982 dal Pretore di Modena, il 28 aprile
1983 dal Tribunale di Pescara, il 18 febbraio 1983 dal Pretore di
Torino, il 26 ottobre 1984 dal Pretore di Udine, il 23 aprile 1985 dal
Pretore di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 431 e 569 del
registro ordinanze 1979, ai nn. 317 e 724 del registro ordinanze 1980,
ai nn. 187, 188, 604 e 882 del registro ordinanze 1982, al n. 557 del
registro ordinanze 1983, ai nn. 819 e 1375 del registro ordinanze 1984,
al n. 499 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 203, 265 del 1979, 180,338 del 1980, 248
del 1982,46,128 e 342 del 1983,307 del 1984,107 bis e 293 bis del 1985;
Visti gli atti di costituzione di Galeotti Ettore, di Garagnani
Augusto ed altri, di Nolli Adelio ed altri, di Bernuzzi Pietro, di
Roncaglia Germano, di Ciattoni Francesco ed altri e dell'I.N.P.S.
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Francesco Greco;
uditi gli avv.ti Matteo Dell'Olio per Galeotti, Nolli, Tagliagambe,
Lopes Perera, Senti Radivoj; Walter e Marco Prosperetti per Pelli;
Pasquale Vario per l'I.N.P.S.; l'Avvocato dello Stato Nicola Bronzini
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con dodici ordinanze emesse da diversi giudici ordinari in
altrettanti procedimenti promossi da pensionati iscritti al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di ottenere
l'accertamento del proprio diritto ad una pensione, di vecchiaia o di
anzianità, ragguagliata all'intero importo della retribuzione
percepita in costanza del rapporto di lavoro, è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del divieto, vigente in quel
regime, di prendere in considerazione, per la quantificazione del
trattamento pensionistico liquidato con il sistema cosiddetto
retributivo, le quote di retribuzione eccedenti un determinato limite
massimo.
La questione viene variamente prospettata, ma tutti i giudici
remittenti ne hanno ritenuto in re ipsa la rilevanza, in ragione del
contenuto della pretesa azionata davanti a loro, dopo essere stata
respinta dall'istituto assicuratore, che aveva motivato il
provvedimento negativo invocando appunto il suddetto divieto.
1.1 - Il Pretore di Palermo (ordinanza emessa il 3 aprile 1979;
R.O. n. 431/79), individuata la norma di previsione nell'art. 27 della
legge 3 giugno 1975 n. 160, ne prospetta il possibile contrasto con
l'art. 3 Cost., osservando che essa riserva un trattamento
irrazionalmente deteriore ai pensionati soggetti al menzionato regime
assicurativo generale rispetto ad altri, iscritti a fondi speciali di
previdenza gestiti dall'I.N.P.S., quali, in particolare, quelli per i
telefonici e per gli elettrici.
Invero, pur essendo la pensione soggetta, nell'un regime, come
negli altri, a norme che seguono analoghi schemi, anche in punto di
adeguamento alla dinamica salariale, soltanto per la prima categoria di
pensionati e non per la seconda è preclusa la possibilità di valutare
come utili, a fini pensionistici, le quote di retribuzione eccedenti un
prefissato limite massimo, sicché difettano sufficienti ragioni
giustificative di tale disparità di trattamento.
1.2 - Il Pretore di Milano (ordinanza emessa il 18 aprile 1979;
R.O. n. 569/79), oltre il citato art. 27 della legge n. 160/75 (e
particolarmente, il terzo comma) censura anche altre norme anteriori
dal cui coacervo emerge la predeterminazione del massimale di
retribuzione pensionabile e cioè l'art. 14, comma sesto, della legge
30 aprile 1969 n. 153, l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e la
tabella A allegata al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 come successivamente
modificata, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost..
Premesso che, alla stregua di tale normativa, non possono essere
prese in considerazione, al fine della liquidazione della pensione di
vecchiaia in forma "retributiva", le quote di retribuzione eccedenti il
limite massimo della penultima classe tabellare aumentato del cinque
per cento; che, a detto fine, va fatto riferimento alla tabella vigente
alla data di decorrenza della pensione; e che la tabella contenuta nel
d.P.R. n. 488 del 1968, fino all'epoca di causa, non era stata più
aggiornata, il giudice a quo ipotizza il contrasto della normativa
stessa con i menzionati parametri di riferimento:
a) quanto all'art. 3 Cost.: perché l'esclusione di una cospicua
parte della retribuzione dal calcolo della pensione discrimina, da un
lato, arbitrariamente gli assicurati soggetti al regime generale
rispetto agli iscritti a fondi speciali, come già rilevato dal Pretore
di Palermo con l'ordinanza di cui sopra; e, dall'altro lato, crea una
disparità di trattamento anche soltanto nell'ambito dei primi,
distinguendo gli uni dagli altri esclusivamente sulla base di qualità
personali e sociali;
b) quanto all'art. 36 Cost.: perché il diritto del lavoratore ad
un equo trattamento economico va inteso in senso ampio; dovendosi,
invero, secondo l'insegnamento di questa Corte (sentt. nn. 176 e 24/75)
configurare la pensione come retribuzione differita, la suddetta
esclusione compromette il necessario rapporto di proporzionalità che,
attraverso la retribuzione, deve legare anche la pensione alla qualità
e quantità del lavoro prestato;
c) quanto all'art. 38 Cost.: perché il diritto del lavoratore di
vedersi garantiti, per il caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle sue
esigenze di vita, non può risultare avulso dalla considerazione dei
livelli retributivi conseguiti nel corso della attività lavorativa;
d) quanto, infine, all'art. 53 Cost.: perché la non utilizzazione,
a favore del pensionato, dei contributi effettivamente versati sulle
quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile si risolve in
un prelievo fiscale senza che sia assicurata alcuna proporzionalità
del medesimo con la capacità contributiva dei soggetti interessati.
1.3. - La medesima questione, in termini del tutto identici a
quelli testé riferiti, è stata ulteriormente sollevata dai Pretori di
Brescia (12 febbraio 1980; R.O. n. 317/80) che però, come oggetto
della censura, menziona, in aggiunta alle citate norme, anche la
tabella B allegata al r.d.l. n. 636/39, come successivamente
modificata; di Voghera (2 luglio 1980; R.O. n. 724/80); dallo stesso
Pretore di Milano con altre due ordinanze emesse rispettivamente il 13
luglio 1981 (R.O. n. 187/ 82; estensiva, a sua volta, della censura
alla citata tabella B e contenente, inoltre, sebbene sempre in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'indicazione di un
sopravvenuto vizio di illegittimità della normativa impugnata,
riconoscibile nella mancata previsione di meccanismi di adeguamento del
massimale alla dinamica salariale) ed il 24 giugno 1981 (R.O. n.
188/82); dal Tribunale di Pescara (28 aprile 1983; R.O. n. 557/83); dai
Pretori di Torino (con ordinanza emessa il 18 febbraio 1983 - R.O. n.
819/84 - , anch'essa contenente l'aggiuntivo riferimento alla ripetuta
tabella B) e di Cagliari (23 aprile 1985; R.O. n. 499/85) il quale
ultimo, tuttavia, pur motivando la propria censura con considerazioni
che non si discostano da quelle svolte dagli altri giudici remittenti,
la riferisce all'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 che ha
elevato a lire 18.500.000 il massimale di retribuzione pensionabile e
che è individuato come applicabile nel giudizio a quo in
considerazione della decorrenza (successiva al 31 dicembre 1980) della
pensione di anzianità la cui riliquidazione si pretende
dall'assicurato.
1.4. - La Corte di Cassazione (con ordinanza emessa l'11 dicembre
1981; R.O. n. 604/82) ha riferito la censura al solo art. 14, comma
sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, quale norma regolatrice del
caso di specie, ritenendola in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..
Premesso che, ai fini della tutela costituzionale, la pensione di
anzianità - sulla cui quantificazione verteva il giudizio a quo - può
equipararsi a quella di vecchiaia, la Corte ha così argomentato:
a) non esiste un principio costituzionale che imponga al
legislatore ordinario di garantire il pensionamento dell'intera
retribuzione, talché questo può discrezionalmente fissare un
qualsiasi rapporto fra l'entità della retribuzione stessa e quella
della pensione liquidata con il sistema retributivo, purché il
conseguente trattamento previdenziale rimanga adeguato alle esigenze di
vita dell'assicurato;
b) la vigenza di discipline diversificate impedisce ogni utile
raffronto - per verificare il rispetto del principio costituzionale di
uguaglianza - fra la posizione dei pensionati soggetti al regime
assicurativo generale e quella degli iscritti a regimi speciali, nei
quali non è previsto un massimale di retribuzione pensionabile;
c) la circostanza che l'assicurato non ottiene alcun beneficio dai
contributi afferenti alla parte di retribuzione non pensionabile non
implica violazione dell'art. 53 Cost., ma si giustifica col principio
di mutualità che è a fondamento del sistema assicurativo;
d) nondimeno, il divieto di considerare come utili, a fini
pensionistici, le quote di retribuzione eccedenti il massimale risulta
in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. perché:
1) la mancata previsione di un meccanismo di indicizzazione di
detto massimale, in presenza delle rilevanti proporzioni assunte dalla
svalutazione monetaria, ha determinato il progressivo allontanamento
dai presupposti di fatto sui quali si fondava l'iniziale valutazione di
congruità della tabella allegata al d.P.R. n. 488/68, con il
sostanziale effetto di annullare, per vaste categorie di pensionati, il
valore della correlazione, a quell'epoca esistente, fra retribuzione e
pensione;
2) donde anche l'ulteriore conseguenza dell'appiattimento dei
trattamenti pensionistici, nel rapporto fra minimi e massimi, e
dell'accorpamento, ad un unico livello, di fasce retributive e di
anzianità contributive profondamente diverse, con correlativa
disparità di trattamento fra pensionati, a seconda della data di
decorrenza della pensione.
1.5. - La questione di legittimità costituzionale delle norme che
fissano il massimale di retribuzione pensionabile viene sollevata anche
dal Pretore di Modena (ordinanza emessa il 20 settembre 1982; R.O. n.
882/82) per ragioni analoghe nella sostanza a quelle fin qui esaminate,
ma prospettate in termini più articolati e con precisazioni
particolari. La censura è, in via generale, riferita all'art. 5,
quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; all'art. 14, quinto
comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel testo sostituito
dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160; all'art. 27, commi terzo
e quarto, della stessa legge 3 giugno 1975 n. 160, individuate come
norme applicabili al caso di specie e ritenute in contrasto con gli
artt. 3,36,38 e 53 Cost., per la parte in cui escludevano, fino al 31
dicembre 1980, la rilevanza, ai fini della liquidazione dei trattamenti
pensionistici col sistema retributivo o secondo quello contributivo,
delle retribuzioni o dei contributi ad esse afferenti, per la parte che
fosse superiore alla penultima classe retributiva, maggiorata del 5%,
fissata con l'art. 4 del d.P.R. n. 488/68 e risultante dalle tabelle A
e B allegate allo stesso provvedimento legislativo.
Ai già ricordati profili di contrasto di tale normativa con i
parametri costituzionali testé richiamati e cioè alle ragioni di
illegittimità già fatte proprie dagli altri giudici con le esposte
ordinanze, il Pretore di Modena aggiunge anche, per quanto concerne la
dedotta violazione dell'art. 3 Cost. il profilo della disparità di
trattamento esistente fra pensionati soggetti al regime assicurativo
generale I.V.S. e la generalità dei pubblici dipendenti il cui
trattamento di quiescenza è commisurato all'ultima retribuzione, senza
predeterminazione di alcun massimale.
In merito ai motivi di contrasto con l'art. 53 Cost. precisa, poi,
che rispetto ad essi non assume rilievo determinante il principio di
solidarietà sociale o di mutualità. Questo può trovare attuazione
reperendo le necessarie risorse finanziarie o attraverso lo strumento
del prelievo fiscale, ma, in tal caso rispettando l'ugualmente
fondamentale principio di proporzionalità del carico tributario alle
capacità contributive di ciascuno, non già nel modo surrettizio che
caratterizza la privazione, in danno del lavoratore, dei benefici
connessi alla contribuzione effettuata relativamente alle quote di
retribuzione eccedenti il massimale; ovvero adeguando opportunamente il
minimale contributivo alle esigenze degli istituti assicurativi
erogatori delle prestazioni, ma senza impedire ad alcuno il godimento
dei frutti dei contributi effettivamente versati.
Ulteriori precisazioni sono fornite anche con riguardo alla assunta
violazione dell'art. 38 Cost., osservandosi che le esigenze vitali
garantite da tali norme non sono solo quelle minime attinenti alla mera
(ancorché dignitosa) sussistenza ma anche quelle più ampie, correlate
alla posizione sociale ed economica conquistata da ciascuno con il
proprio lavoro.
Prospetta, infine, il Pretore la possibilità che all'eventuale
accoglimento dell'eccezione sollevata principaliter nei termini di cui
sopra faccia seguito, ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la
declaratoria di illegittimità costituzionale del sesto comma dell'art.
14 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella sua formulazione
originaria, che aveva stabilito limitativamente la misura della
retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore della legge n.
160/75, nonché dell'art. 19 della più recente legge 23 aprile 1981 n.
155 che, pur avendo elevato a lire 18.500.000 la misura del massimale,
ha, tuttavia, ribadito la limitata rilevanza della retribuzione
pensionabile.
In via subordinata, per l'ipotesi del mancato accoglimento
dell'eccezione principale, il giudice a quo solleva l'ulteriore
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 30
aprile 1969 n. 153, nella parte in cui non prevede la perequazione
automatica della retribuzione pensionabile massima, pari alla penultima
classe retributiva di cui alle tabelle A e B allegate al d.P.R. 27
aprile 1968 n. 488, maggiorata del 5 %; nonché degli artt. 5, quarto
comma, del d.P.R. n.488/68; 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969
n. 153 nel testo originario e quinto comma dello stesso art. 14 nel
testo novellato dalla legge 3 giugno 1975 n. 160; 27, commi terzo e
quarto, della medesima legge n. 160/75, nella parte in cui disponevano
che non fosse presa in considerazione, agli effetti della liquidazione
delle pensioni, la retribuzione o la contribuzione ad essa afferente,
che fosse eccedente quella indicata come la retribuzione pensionabile
massima e non escludevano, invece, agli stessi effetti, soltanto la
retribuzione superiore al limite risultante dalla perequazione
automatica annuale di quella che era la retribuzione pensionabile
dell'anno precedente.
Nel merito di tale questione subordinata, il giudice a quo rileva
che, mutatis mutandis, i profili di illegittimità costituzionali
possano individuarsi con riferimento ai medesimi parametri indicati a
proposito di quella principale e con affermazione di analoghe
considerazioni.
Per gli aspetti specifici osserva, inoltre, che la mancata
previsione di meccanismi perequativi idonei a conservare nel tempo il
valore reale del massimale pensionabile originariamente fissato ha
prodotto un grave pregiudizio per i titolari di redditi di lavoro più
elevati i quali hanno visto crescere sempre di più la parte del loro
trattamento economico utilizzabile a fini pensionistici. Ne è
derivata, con conseguente appiattimento verso il basso dei trattamenti
pensionistici in rapporto all'entità di quelli retributivi, una
mortificazione della professionalità dei lavoratori più alacri e
capaci e cioè di un bene costituzionalmente garantito, per quanto
concerne il diritto ad una retribuzione congrua sia immediata (art. 36
Cost.) che differita (art. 38 Cost.).
Inoltre, i profili di disparità di trattamento, di cui è, per se
stessa, fonte la predeterminazione di un massimale di retribuzione
pensionabile, sono stati aggravati dall'evolversi della legislazione in
materia. Lo stesso legislatore ha riconosciuto la necessità di
adeguamento di quel massimale, prima elevandolo con l'art. 19 della
legge n. 155/81 e poi prevedendone l'indicizzazione (art. 3, comma
tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297) con le modalità
stabilite per la perequazione automatica delle prestazioni a carico del
fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Le norme sopravvenute
operano però rispettivamente ed esclusivamente a favore dei pensionati
con trattamento decorrente dall'1 gennaio 1981 e dall'1 gennaio 1983,
sicché, lungi dal risultare riparatrici di anteatte discriminazioni,
ulteriormente creano, fra pensionati pur appartenenti alla medesima
categoria, disparità di trattamento in ragione del solo fatto della
decorrenza del trattamento pensionistico.
La rilevanza di tale questione è prospettata osservando che la
declaratoria di illegittimità, nei sensi di cui sopra, delle norme
impugnate implicherebbe la possibilità di accoglimento della domanda
introduttiva del giudizio a quo, sia pur non attraverso l'eliminazione
del limite retributivo fissato nel 1968 ed ancora vigente alla data di
liquidazione della pensione oggetto di tale domanda (1 maggio 1980),
bensì per effetto della progressiva elevazione del medesimo, operabile
con i citati meccanismi perequativi a decorrere dall'1 gennaio 1970,
vale a dire dalla stessa data di applicazione della perequazione
automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge n. 153/69.
All'accoglimento di tale eccezione subordinata, potrebbe, ad avviso
del giudice a quo, accompagnarsi la declaratoria di illegittimità
costituzionale conseguenziale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981
n. 155, in quanto determinativo di un massimale di retribuzione
pensionabile largamente inferiore a quello ricavabile in applicazione
dei meccanismi suddetti, la cui operatività, poi, assorbirebbe,
superandolo, il disposto dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297.
1.6 - Infine, il Pretore di Udine (con ordinanza emessa il 26
ottobre 1984; R.O. n. 1375/84), in considerazione della normativa
applicabile alla data di decorrenza della pensione la cui
riliquidazione costituisce oggetto del giudizio a quo, censura:
a) l'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui
non adegua alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 il massimale di
retribuzione pensionabile fissato in lire 18.500.000. Precisa che detta
disposizione viola gli artt.:
1) 3 Cost.: in quanto accomuna in un medesimo trattamento
pensionati le cui posizioni si diversificano a cagione della
intervenuta diminuzione del potere di acquisto della moneta;
2) 38 Cost.: in quanto tale diminuzione altera il rapporto pensione
retribuzione originariamente concepito come idoneo a salvaguardare
esigenze utili del pensionato;
b) l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297.
Precisa al riguardo che la norma:
1) nella parte in cui limita al periodo successivo all'1 gennaio
1983 l'indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile, viola
l'art. 3 Cost. in quanto arbitrariamente discrimina fra i pensionati
ammessi a tale beneficio e quelli che, invece, ne sono esclusi soltanto
ratione temporis;
2) nella parte in cui non ancora all'adeguamento del massimale,
avvenuto in virtù di tale indicizzazione, le pensioni in godimento al
momento dell'adeguamento stesso, viola:
2.1 l'art. 38 Cost. per le stesse ragioni indicate in riferimento
alla censura concernente l'art. 19 della legge n. 155/ 1981.
2.2 l'art. 3 Cost., in quanto la mancata previsione di detto
ancoraggio implica discriminazione, a fini pensionistici, fra
lavoratori che possono vantare identici livelli retributivi, rispetto
ai quali non opera, però, ugualmente la decurtazione conseguente
all'applicazione del massimale: il lavoratore che abbia potuto fruire
dei benefici della indicizzazione di questo può altresì conseguire un
trattamento pensionistico più elevato di quello garantito a chi dagli
stessi benefici è stato invece escluso, senza che gli sia consentito
di ottenere la riliquidazione del trattamento stesso, in relazione al
nuovo livello del massimale, ancora non eccedente l'importo della
retribuzione annua goduta al momento del pensionamento.
2. - Tutte le sopra menzionate ordinanze, ritualmente notificate e
comunicate, sono state pubblicate, nell'ordine, con la Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1979; n. 265 del 26 settembre 1979; n.
180 del 2 luglio 1980; n. 338 del 10 dicembre 1980; n. 248 dell'8
settembre 1982 (due ordinanze del Pretore di Milano); n. 342 del 14
dicembre 1983; n. 307 del 7 novembre 1984; n. 293 bis del 13 dicembre
1985; n. 46 del 16 febbraio 1983; n. 128 dell'11 maggio 1983; n. 107
bis dell'8 maggio 1985.
3. - Nei giudizi susseguenti alle ordinanze sopra menzionate si è
costituito l'I.N.P.S.. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fatta eccezione
per il giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Cagliari
(R.O. n. 499/85). Infine, nei giudizi promossi dai Pretori di Palermo
(R.O. n. 431/79), di Milano (R.O. n. 569/79), di Voghera (R.O. n.
724/80), di Modena (R.O. n. 882/82) e dal Tribunale di Pescara (R.O. n.
557/83) si sono costituite le parti attrici dei procedimenti a quibus.
3.1 - I vari atti depositati dalla difesa di queste ultime
sostanzialmente recepiscono, a fini adesivi, le argomentazioni svolte
dai giudici remittenti, sottolineandone l'una o l'altra. In particolare
si insiste sui profili discriminatori della censurata normativa nei
rapporti fra pensionati soggetti al regime assicurativo generale e
pensionati iscritti a Fondi speciali e non solamente a quelli per i
telefonici e gli elettrici, espressamente menzionati dal Pretore di
Palermo come termine di riferimento, ma anche a quelli per i daziari
(artt. 9 e 10 legge 24 maggio 1976 n. 370), per gli esattoriali (artt.
13 e 23 legge 2 aprile 1958 n. 377), per i gasisti (artt. 9 e 17 legge
6 dicembre 1971 n. 1084), per gli autoferrotramvieri (artt. 5 e 17
legge 29 ottobre 1971 n. 889), per la gente dell'aria (artt. 13 e 24
legge 13 luglio 1965 n. 859, modif. dall'art. 1 della legge 30 luglio
1973 n. 484), per i marittimi, ivi compresi quelli appartenenti alla
gestione speciale della Cassa Marinara (artt. 5, 15, 16 e artt. 61, 65,
66 legge 27 luglio 1967 n. 658).
Ugualmente si lamenta che la previsione di un massimale di
retribuzione pensionabile discrimina anche fra i soli pensionati del
regime generale, dando luogo ad un trattamento legislativo diseguale in
ragione unicamente della maggiore o minore lucratività del lavoro
subordinato e, quindi, di condizioni personali e sociali; si sottolinea
il progressivo aggravamento delle suddette diseguaglianze, dovuto alla
concomitanza della svalutazione monetaria e della mancata previsione di
meccanismi di indicizzazione del medesimo fino all'entrata in vigore
della legge n. 297/82; si insiste sui principi allermati da questa
Corte con le sentenze nn. 24 e 176/75 per desumerne la necessità che
il trattamento pensionistico, in quanto retribuzione differita,
obbedisca alla regola della congruità posta dall'art. 36 Cost. e che,
conseguentemente, il criterio della sufficienza del trattamento stesso,
ai sensi dell'art. 38 Cost., sia applicato senza prescindere
dall'integrale considerazione dell'entità della retribuzione
conseguita nel corso dell'età lavorativa; si ribadisce che la non
utilizzazione dei contributi versati sulle quote di retribuzione
eccedenti il massimale costituisce un'illegittima forma di prelievo
fiscale.
3.2 - L'Avvocatura dello Stato insiste per la declaratoria di
infondatezza della questione. Osserva che questa, preliminarmente, deve
essere ridotta al solo problema della conformità o non della
disciplina del massimale di retribuzione pensionabile agli artt. 3 e 38
Cost., apparendo del tutto inconferente il richiamo agli artt. 36 e 53
Cost.: al primo, perché rispetto ad esso l'art. 38 assume il valore di
disposizione speciale "il cui esame assorbe quello dei profili sia
dell'art. 35 sia dell'art. 36" (Corte Cost. nn. 10/70 e 128/73); al
secondo perché la circostanza del versamento di contributi
assicurativi su di una parte della retribuzione non utilizzata per la
quantificazione del trattamento pensionistico non involge alcun
problema di imposizione fiscale e del rispetto del principio di
uguaglianza contributiva, ma trova fondamento nel diverso principio di
solidarietà sociale, posto a fondamento del sistema assicurativo
generale.
Si rileva poi che il diverso trattamento riservato, in materia di
massimale pensionabile, ai pensionati iscritti al "regime generale
previdenziale" rispetto a quelli iscritti a "regimi speciali"
sostitutivi o integrativi del primo appare ragionevolmente giustificato
dalla diversità ravvisabile fra l'uno e gli altri: questi
caratterizzati dal collegamento del trattamento all'entità dei
contributi versati; quello, invece distinto dal fine, di interesse
generale, di assicurare ad ogni cittadino bisognoso (per età,
invalidità ecc...) i mezzi necessari per il godimento effettivo dei
suoi diritti civili e politici e perciò necessariamente fondato sul
già cennato principio di solidarietà e necessitante del rilevante
apporto finanziario dello Stato.
In esso, la previsione di un limite massimo di retribuzione
pensionabile è direttamente correlabile, alla stregua di tali
finalità, con quella concernente l'erogazione di un trattamento
minimo, in un contesto di equilibri indispensabili per il conseguimento
delle finalità stesse.
E come per la determinazione dell'ammontare minimo si è ritenuto
(sent. n. 263/76) che le relative valutazioni sono rimesse
all'incensurabile discrezionalità del legislatore il quale, se è
tenuto a salvaguardare le esigenze vitali dei cittadini, non può
neanche prescindere dalla considerazione di effettive disponibilità
finanziarie; così va ritenuto anche che per la determinazione
dell'ammontare massimo, dovendosi ravvisare nella sola osservanza di
questo criterio di ragionevole equilibrio fra soddisfazione di
aspettative degli interessi ed entità dei mezzi a ciò destinabili, un
limite alla suddetta discrezionalità. Resta invece ininfluente che il
massimale risulti più o meno prossimo all'entità della retribuzione
effettiva o che sia salvaguardato dalla svalutazione monetaria
attraverso opportuni meccanismi di indicizzazione: una volta fatte
salve quelle finalità di interesse generale che permeano l'intero
sistema assicurativo generale, la stessa osservanza di un criterio di
progressivo miglioramento dei trattamenti appartiene alla sfera delle
valutazioni discrezionali del legislatore che mostra, peraltro, di non
esservi insensibile, come è reso palese dalle pur recenti disposizioni
in tema di aumento e di perequazione automatica del massimale.
3.3 - Considerazioni non dissimili svolge anche l'I.N.P.S., nei
suoi atti difensivi, per sostenere l'infondatezza della questione.
A tal fine, si fa, in particolare, osservare che anche la Corte di
cassazione, con la stessa ordinanza di rimessione della questione, ha
tuttavia escluso la possibilità di istituire un tale raffronto fra il
trattamento riservato ai pensionati del regime generale e quello
proprio degli iscritti a fondi speciali; ha negato la sussistenza di un
principio costituzionale che imponga la conservazione a fini
pensionistici dell'intero ammontare della retribuzione; ed ha, infine,
riconosciuto che la penalizzazione, ai medesimi fini, delle
retribuzioni più elevate è legittimata dall'osservanza di un
principio di solidarietà sociale.
Con più specifico riguardo al problema del congelamento del così
detto "tetto pensionabile" - sollevato, invece, anche dalla Corte di
cassazione - si sottolinea, poi, il rilievo da attribuire
all'introduzione, con l'art. 10 della legge n. 160/ 75, del meccanismo
perequativo automatico differenziato: questo risulta più favorevole
proprio per le pensioni di importo superiore ai trattamenti minimi per
le quali è stato previsto un doppio incremento (in misura percentuale
ed in misura fissa) tale da garantire non solo la costante adeguatezza
ai bisogni essenziali della vita ma anche un più stretto nesso di
relazione e proporzionalità con la retribuzione e la contribuzione da
cui quei trattamenti derivano, pur nel contemperamento di tale esigenza
con l'obiettivo primario del finanziamento delle gestioni previdenziali
mediante un sacrificio parziale delle categorie di pensionati a reddito
retributivo più elevato. A questo mezzo di adeguamento delle pensioni
di importo più elevato non può, dunque, non riconoscersi anche la
funzione di un coerente strumento di raccordo fra la normativa
contenente la determinazione fissa del massimale e quella che, al fine
di un progressivo miglioramento dei trattamenti, ha dapprima previsto
l'aumento del massimale stesso e poi la sua indicizzazione, posto che,
medio tempore, anche ai percettori di retribuzioni più elevate si è
consentito di conservare, nei limiti della compatibilità generale, lo
stesso tenore di vita.
Più in generale, si osserva che la previsione di un massimale di
retribuzione pensionabile ha anche la necessaria funzione di evitare
che sul sistema previdenziale generale - per vasta parte legato al
pubblico finanziamento - si ripercuotano gli effetti distorti di
discriminazioni retributive, non sempre giustificabili, fra i vari
settori della vita lavorativa; la rimozione del massimale
determinerebbe conseguenze ingiustamente espropriative per la
generalità dei lavoratori poiché, essendo dimostrato che, quando
nell'ambito di una medesima gestione previdenziale coesistono fasce di
trattamento di importo molto differenziato, le pensioni più elevate
assorbono per il proprio finanziamento una quota di contribuzione
proporzionalmente più elevata, si verificherebbe un fenomeno di
mutualità alla rovescia, in cui i lavoratori con retribuzione
mediobassa finanziano i trattamenti pensionistici dei lavoratori con
remunerazioni più elevate.
Si ribadisce che, in un sistema composito a finanziamento
significativamente pubblico, il contributo assicurativo del singolo non
soddisfa esclusivamente un interesse personale del soggetto lavoratore
e che la possibilità di assicurare a quest'ultimo, dopo il
pensionamento, un livello di vita pari a quello garantitogli dal
reddito di lavoro costituisce soltanto un traguardo ottimale di cui i
tempi ed i modi sono lasciati alla discrezionale valutazione del
legislatore (Corte Cost. nn. 26/80; 146 e 213/72; 119/81 ecc.).
Nell'imminenza dell'udienza sono state presentate memorie.
Le parti private dei giudizi di cui alle ordinanze dei Pretori di
Palermo e di Milano hanno rilevato che la perequazione automatica delle
pensioni non ha eliminato la disparità di trattamento derivante, per i
pensionati assicurati secondo il regime ordinario, dalla mancata
previsione dei meccanismi di indicizzazione del massimale di
retribuzione pensionabile e che detta disparità è stata aggravata
dalla norma che ha aumentato il massimale con effetto dall'1 gennaio
1981 discriminando così i pensionati che hanno avuto la pensione con
decorrenza anteriore; hanno ribadito che sussiste disparità tra essi,
dirigenti di aziende commerciali, ed i dirigenti di aziende
industriali, i liberi professionisti, gli avvocati, i procuratori, gli
ingegneri e gli architetti, nonché i pubblici dipendenti e gli
iscritti alle gestioni speciali dell'I.N.P.S.; ed, inoltre, che essi
hanno subi'to la maggiore falcidia del massimale avendo retribuzioni
più elevate di quelle degli altri lavoratori il cui sacrificio ha
trovato compenso nella stabilità di cui essi godevano, a differenza
dei deducenti. Hanno insistito sulla opportunità di un ricorso allo
strumento tributario anziché al principio solidaristico, mentre
affermano che, per l'adeguamento della pensione alle esigenze di vita
ai sensi dell'art. 38 Cost., si deve tener conto anche della condizione
sociale ed economica conseguita durante la vita lavorativa.
Ed, infine, hanno sottolineato che la rilevanza, ai fini della
determinazione della pensione, dei trattamenti retributivi raggiunti
durante il rapporto di lavoro, è stata già riconosciuta da questa
Corte con sentenza n. 302/83.
La difesa delle parti private dei giudizi promossi dai Pretori di
Voghera, di Modena e dal Tribunale di Pescara ha ribadito che sussiste
disparità di trattamento con i pensionati assicurati con regimi
speciali; che la discrezionalità del legislatore in materia
previdenziale non può essere esercitata in maniera che risulti
impedita la realizzazione dei mezzi adeguati di cui all'art. 38 Cost.;
il che avviene con la censurata disciplina del massimale di
retribuzione pensionabile; che è mancata la previsione di meccanismi
di indicizzazione del massimale pensionabile.
La difesa degli assicurati Ciattoni e Pelli, parti private del
giudizio promosso dal Tribunale di Pescara, ha insistito sulla loro
situazione di maggiori sacrificati quali dirigenti di aziende
commerciali; sull'appiattimento operato nei loro confronti, simile ad
una imposizione fiscale; sulla mancanza di adeguati meccanismi di
indicizzazione del massimale e sulla omessa considerazione dell'intera
retribuzione nella fase di determinazione della base pensionabile
(richiamo alla sent. n. 302/83).
L'I.N.P.S., dopo avere richiamato la peculiarità del rapporto
assicurativo previdenziale delle gestioni speciali (peculiari posizioni
giuridiche del rapporto di lavoro, entità dei contributi,
autofinanziamento delle gestioni stesse in una visione di mutualità di
gruppo 0 categoriale - sentt. nn. 144/84; 28/ 84; 44/85), ha rilevato
che il regime assicurativo generale non è fondato su un sistema di
capitalizzazione pura (proporzionalità tra contribuzione e
trattamento) ma corretto per esigenze di solidarietà generale; che tra
queste correzioni vi è l'operatività del Fondo sociale a totale
carico dello Stato in base al quale lo Stato eroga a suo carico le
prime 12.000 lire di pensione per 13 mensilità, poi si aggiungono i
trattamenti minimi e le relative integrazioni dovute in presenza di
contribuzioni minime e l'accreditamento di contribuzioni figurative;
che in questi vantaggi si rinvengono le giustificazioni della
fissazione di un tetto retributivo utile a pensione e la destinazione
della contribuzione in eccedenza a sopperire alle necessità del
funzionamento globale del sistema; che trattasi di conseguenze della
inapplicazione delle logiche privatistiche e della necessità di
assicurare finalità generali che trascendono gli interessi dei singoli
(sent. n. 19/86).
Ha ribadito che il congelamento del tetto pensionabile dal maggio
1968 al dicembre 1980 è dovuto a necessità finanziarie generali della
collettività nazionale in quanto nello stesso periodo sono stati
introdotti miglioramenti delle pensioni elevate dal 65 al 74% e poi
all'80%; ai nuovi più favorevoli criteri di determinazione della
pensione; all'introduzione della perequazione automatica; all'aumento
delle pensioni contributive; all'aumento dei trattamenti minimi. Onde
la necessità finanziaria del concorso delle categorie di pensionati
del regime generale economicamente più dotate in uno spirito
solidaristico, non escludendosi, però, una successiva possibilità,
nel quadro delle compatibilità generali, del progressivo aumento anche
del massimale di retribuzione pensionabile (leggi nn. 155/81; 297/82;
140/85). Considerato in diritto :
1. - Le questioni proposte con le dodici ordinanze in esame possono
essere decise con un'unica sentenza perché strettamente connesse.
2. - Il Pretore di Palermo (R.O. n. 431/79) dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 27, legge 3 giugno 1975 n. 160
nella parte in cui prevede limiti di retribuzione pensionabile.
Ha premesso che, a suo parere, era manifestamente infondata la
questione di illegittimità costituzionale per violazione:
a) dell'art. 36 Cost., in quanto nessuna norma costituzionale
garantisce la proporzionalità tra la pensione di vecchiaia e la
retribuzione precedente e perché ai trattamenti previdenziali non
possono estendersi i princìpi portati dall'art. 36 Cost. i quali,
invece, sono validi per l'indennità e per i trattamenti di quiescenza,
siccome forme di retribuzione differita;
b) dell'art. 38 Cost. in quanto, nel corso del tempo, il limite
massimo della pensione si collega alla dinamica salariale;
c) dell'art. 53 Cost. in quanto i contributi non utilizzati ai fini
della liquidazione della pensione concorrono ad alimentare il sistema
complessivo delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. secondo un
criterio di mutualità conforme al detto articolo;
d) dell'art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento
tra lavoratori a seconda che percepiscano retribuzioni inferiori o
superiori al limite stabilito dalla norma denunciata, perché la
differenza di regime è giustificata dalla diversità delle condizioni
economiche degli uni e degli altri; tra lavoratori che godono da tempo
della pensione di vecchiaia e lavoratori che iniziano a percepirla da
oggi in un ammontare base inferiore all'importo raggiunto dai primi per
effetto del collegamento con la dinamica salariale in quanto tale
situazione equivale ad un progressivo abbassamento del limite massimo
di retribuzione pensionabile disposto dal legislatore con la salvezza
dei diritti quesiti secondo un apprezzamento politico
costituzionalmente legittimo perché non risulta violato il limite
massimo dell'adeguatezza della pensione alle esigenze di vita del
lavoratore.
Ha, invece, ritenuto la non manifesta infondatezza per la
violazione dell'art. 3 Cost. perché risulterebbe sancita una
disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti, per i quali vige
il suddetto limite, ed altre categorie di lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici (per es. gli addetti ai pubblici
servizi di telefonia in concessione, dipendenti E.N.E.L. e di altre
aziende elettriche in genere) per i quali non è previsto alcun tetto
pensionabile.
3. - I Pretori di Milano (R.O. nn. 569/79 e 188/82), di Voghera
(R.O. n. 724/80), il Tribunale di Pescara (R.O. n. 557/83) censurano,
oltre l'art. 27, terzo comma, della detta legge n. 160 del 1975, anche
l'art. 14, sesto comma, legge n. 153/69 e l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile
1968 n. 488 e la tabella A allegata al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e
successive modificazioni.
I Pretori di Milano (R.O. n. 187/82), di Brescia (R.O. n. 317/80),
di Torino (R.O. n. 819/84) impugnano, oltre le suddette norme, anche la
tabella B allegata al r.d.l. n. 636 del 1939 in quanto esclude fino al
30 dicembre 1980, dai trattamenti pensionistici, le retribuzioni ed i
contributi ad essa afferenti, per la parte eccedente la penultima
classe retributiva maggiorata del 5%, fissata con l'art. 4 del d.P.R.
n. 488/68 e risultante dalle citate tabelle.
5. - Il Pretore di Cagliari, trattandosi nel giudizio a quo di
pensione successiva all'1 gennaio 1980, ha prospettato il dubbio della
legittimità costituzionale anche dell'art. 19 della legge 23 aprile
1981 n. 155 che ha elevato a lire 18.500.000 il massimale di
retribuzione pensionabile.
6. - Tutti i giudici a quo hanno rilevato la violazione dell'art. 3
Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento effettuata solo per
diverse condizioni personali o sociali all'interno della stessa
categoria di pensionati, soggetti al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché tra questi ultimi e gli iscritti ai fondi
speciali I.N.P.S. ed i dipendenti pubblici per i quali non vige alcun
massimale di retribuzione pensionabile.
Hanno inoltre rilevato, con la sola eccezione del Pretore di
Palermo, la violazione:
a) dell'art. 36 Cost. in quanto, sussistendo il diritto del
lavoratore ad un equo trattamento da intendersi in senso ampio ed
essendo la pensione configurabile come retribuzione differita, risulta
compromesso il rapporto di proporzionalità con la quantità e qualità
del lavoro prestato;
b) dell'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto il diritto del
lavoratore alla garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita per
il caso di vecchiaia risulta avulso dalla considerazione del livello
retributivo conseguito nel corso dell'attività lavorativa;
c) dell'art. 53 Cost. in quanto la non utilizzazione, a favore del
pensionato, dei contributi da lui versati sulle quote di retribuzione
eccedenti il massimale pensionabile si risolve in un prelievo fiscale
senza che sia assicurata alcuna proporzionalità tra il medesimo e la
capacità contributiva degli interessati.
7.1. - Il Pretore di Modena (R.O. n. 882/82) ha impugnato l'art. 5
del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; l'art. 14, quinto comma, legge 30
aprile 1969 n. 153 nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 3
giugno 1975 n. 160; l'art. 27, commi terzo e quarto, della stessa legge
3 giugno 1975 n. 160, norme tutte che fissano limiti alla retribuzione
pensionabile.
Ha aggiunto che la stessa Corte costituzionale, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, potrebbe dichiarare di ufficio la
illegittimità costituzionale dell'art. 14, sesto comma, legge 30
aprile 1969 n. 153 nel testo originario, che, fino all'entrata in
vigore della legge n. 160 del 1975, ha stabilito i limiti della
retribuzione pensionabile e dell'art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155
che, a partire dal 1 gennaio 1981, ha determinato il tetto pensionabile
nella misura di lire 18.500.000.
Ha prospettato la violazione:
a) dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si
verifica in ogni caso per la maggiore o minore lucratività del lavoro
subordinato prestato e, quindi, per condizioni personali e sociali, tra
gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria rispetto agli
iscritti ai fondi speciali di previdenza ed ai pubblici dipendenti per
i quali non vige alcun tetto pensionabile; tra gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria che hanno una pensione
commisurata alla massima retribuzione media triennale percepita in
misura pari o inferiore al limite ed altri iscritti che subiscono
l'esclusione di una parte della retribuzione dal calcolo del
trattamento pensionistico che ad essi compete;
b) dell'art. 36 Cost. in quanto la pensionabilità di una parte
soltanto della retribuzione fa venir meno il rapporto proporzionale con
la quantità e qualità del lavoro prestato che, invece, dovrebbe
mantenersi trattandosi di retribuzione differita (Corte Cost., sentt.
nn. 24/75 e 176/75);
c) dell'art. 38, secondo comma, Cost. in quanto non risultano
tutelate le esigenze di vita del pensionato le quali ineriscono alla
posizione sociale ed economica che ciascuno ha raggiunto con il proprio
lavoro, onde la necessità che la pensione sia rapportata all'intero
ammontare dei contributi versati ed a tutta la retribuzione raggiunta
affinché sia mantenuto un tenore di vita adeguato a quello raggiunto
nel periodo di attività lavorativa;
d) dell'art. 53 Cost. perché l'adempimento dei doveri di
solidarietà sociale deve avvenire mediante il prelievo fiscale
proporzionato alla capacità contributiva, mentre il lavoratore per il
quale non vengono conteggiati tutti i contributi versati è costretto a
subìre, oltre al pagamento delle imposte sui redditi di lavoro, un
prelievo fiscale aggiuntivo eccedente quello giustificato dal
collegamento dell'imposizione tributaria con la capacità contributiva
del soggetto; la discrezionalità del legislatore non può giustificare
la violazione del principio costituzionale; il principio mutualistico e
la solidarietà a favore dei lavoratori meno meritevoli o meno
fortunati devono trovare attuazione mediante la fissazione del cd.
minimale contributivo via via aggiornato e la determinazione anche
progressiva dei contributi dovuti dalla generalità degli assicurati e
non invece gravare solo su una parte di essi mediante la
inutilizzazione dei contributi versati e la privazione della pensione
ad essi corrispondente.
7.2 - Lo stesso Pretore, in via subordinata al mancato
riconoscimento della fondatezza della suddetta questione, ha ritenuto
di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 legge n. 153/69 per il mancato adeguamento
automatico dell'importo massimo di retribuzione pensionabile da
prendersi a base dell'ammontare iniziale delle pensioni il quale ha
comportato un grave pregiudizio per i redditi di lavoro più elevati
che hanno subìto la perdita del rilievo della remunerazione da essi
conseguita nonostante il versamento dei contributi.
Ha rilevato che il conseguente appiattimento verso il basso dei
trattamenti pensionistici, ha comportato la mortificazione della
professionalità dei lavoratori più capaci e qualificati; che, invece,
un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione massima
pensionabile al minore valore della moneta, come quello adottato nel
1969 per le pensioni, avrebbe mantenuto l'uguaglianza tra i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; che la situazione non
è stata sanata dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge n. 297 del
1982 perché esso ha disposto, solo a partire dall'1 gennaio 1983,
l'adeguamento annuale del nuovo limite retributivo fissato dall'art. 19
della legge n. 155 del 1981 senza efficacia retroattiva e, quindi, non
riparatoria della incongruità e della irrazionalità della precedente
disciplina; onde, stante la illegittima esclusione di tutti i
pensionati di epoca anteriore all'1 gennaio 1981 a iniziare dal 1970,
la illegittimità costituzionale delle norme denunciate per violazione
degli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma e 53,
primo comma, Cost..
8. - Il Pretore di Udine (R.O. n. 1375/84) ha censurato l'art. 19
della legge 23 aprile 1981 n. 155 nella parte in cui non prevede
l'adeguamento alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 del massimale
di retribuzione pensionabile fissato in lire 18.500.000 per violazione:
a) dell'art. 3 Cost. in quanto risultano accomunati in un medesimo
trattamento pensionati con posizioni diversificate per l'intervenuta
diminuzione del potere di acquisto della moneta;
b) dell'art. 38 Cost. in quanto siffatta diminuzione altera il
rapporto pensione/retribuzione originariamente concepito come idoneo a
salvaguardare esigenze utili del pensionato.
Ha impugnato poi l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio
1982 n. 297 nella parte in cui limita al periodo successivo all'1
gennaio 1983 l'indicizzazione del massimale di retribuzione
pensionabile per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto arbitrariamente
discrimina fra i pensionati ammessi al beneficio e quelli esclusi
"ratione temporis"; nonché nella parte in cui esclude dall'adeguamento
del massimale avvenuto in virtù della prevista indicizzazione, le
pensioni in godimento al momento dell'adeguamento per violazione:
a) dell'art. 38 Cost. in quanto la diminuzione altera il rapporto
retribuzione/pensione originariamente concepito come idoneo a
salvaguardare le esigenze del pensionato;
b) dell'art. 3 Cost. in quanto la mancata previsione
dell'adeguamento discrimina, ai fini pensionistici, fra lavoratori che
possono vantare identici livelli retributivi rispetto ai quali non
opera egualmente la decurtazione conseguente all'applicazione del
massimale.
9. - La Corte di Cassazione (R.O. n. 604/82) ha impugnato solo
l'art. 14, sesto comma, della legge n. 153 del 1969.
Ha premesso che non esiste un principio costituzionale che imponga
di garantire il pensionamento dell'intera retribuzione al legislatore
ordinario il quale, invece, è libero di fissare il rapporto tra
pensione e retribuzione purché la pensione sia adeguata alle esigenze
di vita dell'assicurato; che non può essere effettuato alcun raffronto
tra pensionati secondo il regime ordinario e pensionati secondo regimi
speciali; che la mancanza dei benefici derivanti dai contributi
afferenti alla parte di retribuzione non pensionabile non implica
violazione dell'art. 53 Cost. ma trova giustificazione nel principio di
solidarietà.
Ha ritenuto, invece, che la mancata considerazione da parte della
norma censurata, ai fini pensionistici, delle quote di retribuzione
eccedenti il massimale contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto
la mancata previsione di un meccanismo di indicizzazione del detto
massimale ed il progressivo allontanamento dai presupposti di fatto sui
quali si fondava la valutazione di congruità effettuata dalla tabella
allegata al d.P.R. n. 488 del 1968, per effetto della svalutazione
monetaria ha causato, per vaste categorie di pensionati, l'annullamento
del valore della correlazione, esistente all'epoca del pensionamento,
tra retribuzione e pensione; l'appiattimento dei trattamenti
pensionistici nel rapporto tra massimi e minimi; l'accorpamento ad un
unico livello di fasce retributive e di anzianità contributive
profondamente diverse con correlativa disparità di trattamento fra
pensionati secondo la data di decorrenza della pensione.
10. - Le questioni sollevate non sono fondate; anzitutto quelle sub
1, 2,3,4,5,7.1, per le quali il dubbio di illegittimità costituzionale
ha per oggetto le norme che hanno fissato, direttamente o
indirettamente, il massimale retributivo pensionabile (il cd. "tetto
pensionabile"), in riferimento alla penultima classe della tabella in
vigore all'atto del pensionamento con un aumento del 5% (art. 5 d.P.R.
27 aprile 1968 n. 488; art. 14 legge 30 aprile 1969 n. 153 e artt. 26 e
27 legge 3 giugno 1975 n. 160, che pure ha corretto il meccanismo di
determinazione della retribuzione con utilizzazione della media
aritmetica delle retribuzioni corrispondenti a tre gruppi che hanno
fornito le retribuzioni più elevate).
Non sussiste la denunciata disparità di trattamento della
categoria cui appartengono i ricorrenti (ex dirigenti di aziende di
commercio), cioè dei pensionati già dipendenti da imprenditori
privati, soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e
previdenza, né rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici o
dello Stato, per i quali non vi è limite all'ammontare della
retribuzione pensionabile né rispetto ad appartenenti ad altre
categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni
speciali o fondi speciali.
All'uopo si è precisato che i dirigenti di aziende industriali
hanno tetti più ragionevoli (lire 17.641.000 per il 1974; lire
21.677.000 per il 1978; lire 29.900.000 per il 1981), riferentisi
insieme alla retribuzione pensionabile ed alla retribuzione imponibile
(art. 2, lett. a, legge n. 914/53 e successive modificazioni); che
sussiste un tetto pensionabile più elevato per gli avvocati ed i
procuratori (artt. 2 e 10 legge n. 576 del 1980); per i dottori
commercialisti (artt. 2 e 10 legge n. 21 del 1986) con parallela
riduzione delle aliquote contributive pensionistiche; che per i
dipendenti statali, parastatali, di enti locali, per gli appartenenti a
gestioni speciali, non è previsto un tetto pensionabile, mentre altre
categorie godono anche di stabilità d'impiego.
Ora, per quanto riguarda gli impiegati dello Stato, pur sussistendo
la tendenza ad una parificazione del loro rapporto di impiego o di
lavoro con quello privato, permangono tuttora aspetti di
differenziazione che giustificano la diversità dei rispettivi regimi
previdenziali.
Il rapporto di lavoro delle altre categorie ha anch'esso
peculiarità che giustificano le particolarità previdenziali, per es.
per l'entità delle contribuzioni, per l'autofinanziamento delle
rispettive gestioni in una visione di mutualità di gruppo o
categoriale (Corte Cost., sentt. nn. 28 e 144 del 1984; ord. n.
44/85).
Una spiccata diversità sussiste tra i regimi speciali ed il regime
ordinario generale, essendo gli uni collegati all'entità dei
contributi versati e l'altro contraddistinto dal criterio della
solidarietà sociale e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla
cumulabilità della pensione con la retribuzione, dalla riliquidazione
della pensione in forma retributiva, dalla concessione di supplementi
per l'attività prestata successivamente al pensionamento,
dall'esistenza di pensioni minime, delle pensioni sociali, delle
pensioni di invalidità, dalla differenziazione di contribuzioni
derivante dalla diversità dei rapporti (lavoratori subordinati di
varie categorie: commercio, industria, agricoltura, lavoratori
autonomi, commercianti, artigiani ecc.).
Per quanto allo stato sussiste la tendenza ad attuare una
omogeneizzazione del regime previdenziale ed una parificazione delle
categorie, la realizzazione definitiva e completa di essa è affidata
alla discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica
sociale ed economica.
La differenziazione dei trattamenti trova, ora, un'adeguata e non
irrazionale giustificazione specie nella diversità delle masse
retributive e contributive e nei ragionevoli motivi oggettivi e
soggettivi innanzi indicati.
Sulla dedotta violazione degli articoli 36 e 38 Cost. conseguente
alla mancanza di proporzione con la qualità e quantità di lavoro, da
richiedersi anche per la pensione in quanto retribuzione differita, ed
alla mancata assicurazione della tutela delle esigenze di vita dei
pensionati, attesa la non rispondenza della pensione alla retribuzione
ed al tenore di vita conseguito durante l'attività lavorativa, questa
Corte ribadisce (sentt. nn. 26/80 e 349/85) che dai suddetti articoli
deriva una particolare protezione del lavoratore nel senso che il suo
trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in
costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento
costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in
ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati
alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa; che la
proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento
del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel
prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della
moneta.
L'attuazione dei surrichiamati principi non comporta, però, la
necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima
retribuzione, né un costante adeguamento al mutevole potere di
acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria,
ma sussiste una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per
l'attuazione graduale dei detti precetti.
Per quanto riguarda più specificamente l'art. 38 Cost., questa
Corte ha già ritenuto che detta norma assorbe, per alcuni profili, sia
l'art. 35 Cost. che l'art. 36 Cost., che esprimono un criterio generale
di adeguatezza e di sufficienza della retribuzione in genere (Corte
Cost., sent. n. 213 del 1972).
Tanto premesso, va affermato anzitutto che le esigenze di vita che
il costituente ha inteso assicurare non devono essere identificate
esclusivamente con riferimento a singoli casi concreti, cioè secondo
criteri soggettivi e contingenti ma secondo valutazioni generali ed
oggettive.
Va ribadito, poi, che mezzi adeguati alle esigenze di vita da
assicurare non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e
vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze
relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in
rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla
categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta,
con conseguente possibile determinazione di prestazioni previdenziali
quantitativamente diversificate.
Ma anche la valutazione delle dette esigenze e la predisposizione
dei mezzi idonei sono affidate alla discrezionalità del legislatore
cui compete la scelta relativa al tempo ed alle modalità di
attuazione.
All'uopo il legislatore ha considerato la massa contributiva del
reddito fruito ed accumulato durante la vita lavorativa, assoggettato a
contribuzione, e la massa retributiva, le effettive disponibilità
finanziarie delle diverse gestioni e le esigenze del graduale sviluppo
del sistema previdenziale anche nell'interesse delle categorie meno
ricche e meno fortunate e pur bisognevoli di tutela adeguata ed,
infine, le coperture del bilancio statale sul quale ha fatto ricadere
l'onere di integrare e ripianare il deficit degli enti previdenziali.
Sicché può ritenersi che il legislatore, entro i confini della
ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed
i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie
rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare
in concreto l'ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse
sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori,
che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie.
Sulla denunciata violazione dell'art. 53 Cost. per la riscontrata
mancanza di utilizzazione, ai fini pensionistici, della parte di
contribuzione eccedente il limite pensionabile, questa Corte, nel
ritenere infondata la questione, rileva anzitutto la non pertinenza del
richiamo a detto precetto costituzionale in quanto, come più volte
affermato (da ultimo sent. n. 349 del 1985), quella contributiva
previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di
carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a
contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime
previdenziale dei lavoratori.
Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un
rapporto che si riconduce alla logica assicurativa, in cui, a fronte
delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni.
Inoltre, il detto prelievo è anche giustificato dal principio
generale secondo cui il costo di un fattore della produzione deve
essere posto a carico del settore produttivo in cui opera per evidenti
ragioni di corretto funzionamento di mercato (cfr. sent. n. 23/68).
Rileva, poi, la Corte che, con il d.P.R. n. 488 del 1968, è stata
attuata una radicale riforma del regime previdenziale assicurativo, per
cui si è abbandonato il sistema mutualistico e si è, invece,
introdotto il sistema solidaristico.
Si sa che il primo è caratterizzato dalla divisione del rischio
tra coloro che sono ad esso esposti e dalla conseguente riferibilità
ad essi dei fini e degli oneri previdenziali conseguenti alla stessa
divisione, nonché dalla proporzionalità tra contributi e prestazioni
previdenziali private.
L'altro sistema, che, peraltro, fa perno sugli artt. 2 e 38 Cost.,
invece, è caratterizzato dalla riferibilità dei fini e degli oneri
previdenziali ai princìpi della solidarietà secondo il modello della
sicurezza sociale, sia pure operanti all'interno di ciascuna categoria
di lavoratori, nonché dalla irrilevanza della proporzione tra
contributi e prestazioni.
Le prestazioni sono considerate lo strumento per l'attuazione dei
fini della previdenza in rapporto allo stato di bisogno ed alle
esigenze di vita dell'assicurato nel senso innanzi specificato.
I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza sociale e
sono prelevati in parte dai datori di lavoro e dagli stessi lavoratori
delle diverse categorie appunto per assicurare a tutti le prestazioni.
Il sistema, informato - si ribadisce - al modello della sicurezza
sociale ed ai princìpi della solidarietà operanti nei confronti dei
membri della collettività (sentt. nn. 132 e 133 del 1984), abbraccia
tutte le manifestazioni della mutualità ed attua un principio di
collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di prevenzione e di difesa
contro i rischi protetti (dell'invalidità, della vecchiaia, degli
infortuni).
Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di
tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si
consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche
alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi
più bassi (sent. n. 146/72).
Risulta superata la concezione più tradizionale della tutela
previdenziale secondo la quale la pensione è il mero corrispettivo dei
contributi versati dal lavoratore o per il lavoratore, sicché questi
avrebbe sempre il diritto di percepirla nella misura corrispondente ai
contributi versati.
L'adempimento dell'obbligo contributivo corrisponde alla
soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico
del singolo soggetto protetto e la realizzazione della tutela
previdenziale corrisponde al perseguimento dell'interesse pubblico e,
cioè, di tutta la collettività.
Tuttavia rimane innegabile che, per quanto i contributi servano per
finalità che trascendono gli interessi di coloro che li versano ed
abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del
lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali il
che vuole significare che il legislatore, in ogni caso, non può
violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema
pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei
prestatori di opera i quali non possono essere privati totalmente delle
prestazioni.
In altri termini, il detto principio di proporzionalità deve
essere inteso ragionevolmente nel senso, cioè, che il legislatore non
può negare del tutto le prestazioni né ridurle ad un minimo assoluto
ma deve assicurare, in ogni caso, le esigenze di vita del lavoratore.
Sembra opportuno anche rilevare che la legge 4 aprile 1952 n. 218,
la quale ha commisurato le pensioni alle contribuzioni, ha istituito
anche i trattamenti minimi pensionistici spettanti ai lavoratori a
fronte di esigue contribuzioni (artt. 2 e 10), ed, inoltre, il fondo
per l'adeguamento delle pensioni per finanziare le pensioni minime
(d.P.R. n. 488/68, legge n. 153 del 30 aprile 1969) con contributi sui
salari; quest'ultimo poi è stato soppresso e si è istituito il fondo
sociale (art. 2 legge 21 luglio 1965 n. 903) alimentato dai contributi
dei lavoratori e poi dall'1 gennaio 1976 (art. 31 legge n. 160/75) a
totale carico dello Stato con pensione base a favore di tutti i
lavoratori.
Né va trascurato di sottolineare che accanto ai trattamenti minimi
via via integrati, vi sono anche le pensioni sociali, le pensioni di
invalidità, mentre le pensioni di alcune categorie di lavoratori,
specie degli autonomi, hanno di contro solo una minima contribuzione.
Si sono immessi via via nell'apparato previdenziale gruppi di
lavoratori che non erano in grado di far valere un congruo numero di
anni di contribuzione mentre concorrevano, a parità di obblighi, nella
mutualità obbligatoria e, quindi, nella solidarietà previdenziale
realizzata dai lavoratori che vantavano una maggior anzianità
assicurativa e contributiva, provvedendo in gran parte o in tutto da
soli all'autofinanziamento (legge n. 1047/57 per i coltivatori
diretti; legge n. 463/59 per gli artigiani; legge n. 613/66 per i
commercianti).
Comunque, a parte siffatte sfumature, il sistema di sicurezza
sociale instaurato, non si è curato del solo interesse privato ma si
è posto l'obiettivo di realizzare l'interesse pubblico generale,
storicamente individuato non più alla stregua dell'ammontare delle
contribuzioni versate ma dal rilievo attribuito alle istanze di
politica sociale, quella cioè di garantire una maggiore giustizia
sociale attraverso una più equa ridistribuzione del reddito
all'interno del sistema pensionistico.
Il sistema ha abbandonato la logica chiusa della mutualità
corporativa e la conseguente forma giuridica privatistica della
copertura assicurativa ed ha mirato e mira ad allargare sempre di più
l'area dei soggetti protetti.
Non trova, quindi, piena protezione l'interesse privato alla
conservazione del reddito e del livello retributivo raggiunto in
servizio.
Né vale obbiettare che si sarebbe dovuto separare l'assistenza
dalla previdenza e fare ricorso al prelievo fiscale piuttosto che al
sistema parziale del prelievo contributivo a favore, in genere, della
collettività.
Trattasi di scelte di politica sociale ed economica fatte dal
legislatore e non assolutamente arbitrarie.
Il legislatore, fra un sistema di solidarietà fondato
esclusivamente sulla contribuzione offerta dal lavoratore dipendente
(lavoratori attivi) ed un sistema di tipo fiscale alimentato da tutta
la collettività dotata di capacità reddituale, ha optato per un
sistema misto o intermedio.
Da una parte ha allargato i confini interni della solidarietà
previdenziale mutualistica, snaturandola in una solidarietà tra
settori dotati di differente e non comparabile capacità contributiva e
dall'altro ha effettuato una manovra fiscale disponendo lo sgravio
(fiscale) di una parte dei contributi previdenziali sopportati dalla
produzione (cd. fiscalizzazione degli oneri sociali). Ha anche
allargato il sistema di finanziamento passando al bilancio statale una
parte dei costi conseguenti alla erogazione delle prestazioni e alla
loro perequazione automatica attingendo dal prelievo fiscale ottenuto
non con una imposta o tassa ad hoc di natura tipica ma con l'afflusso
proveniente dalla imposizione diretta ed indiretta sulla generalità
dei cittadini.
L'integrazione finanziaria del sistema pensionistico è derivata
dall'intervento diretto dello Stato senza che si determinasse un
aumento delle entrate proprie dell'apparato previdenziale.
Il sistema delle assicurazioni generali ordinarie, però, si è
trovato nella necessità di chiedere un più forte aiuto alle categorie
più ricche sforzando ancora di più la solidarietà intersettoriale
mentre la situazione è andata aggravandosi con l'invecchiamento della
popolazione e il mutato rapporto con la popolazione attiva che porta al
prolungamento dei rapporti pensionistici.
D'altra parte si è avuto un aumento delle retribuzioni per sanare
gli effetti dannosi dell'aumento del costo della vita per effetto della
svalutazione monetaria e si è dato un più adeguato compenso della
professionalità.
Di contro, per contenere il fenomeno inflattivo e instaurare un
decorso deflattivo, si è instaurata una politica di contenimento della
spesa pubblica e, per la realizzazione di una maggiore stabilizzazione
economica, si è imposto un risanamento delle gestioni previdenziali
per una loro maggiore autogestione.
E questi motivi economici, in definitiva, hanno suggerito
l'imposizione del tetto pensionistico.
In tale situazione rimane sempre oggetto di una scelta di politica
economico - sociale e, quindi, resta affidato alla discrezione del
legislatore il ricorso al prelievo fiscale anziché al prelievo
contributivo. In altri termini, si tratta di stabilire se convenga una
più netta separazione tra assistenza e previdenza con il conseguente
inquadramento nella prima della pensione sociale, dei trattamenti
minimi, delle loro perequazioni ed integrazioni, delle integrazioni
pensionistiche a favore di lavoratori con esigue contribuzioni ed il
loro finanziamento a carico dello Stato con imposizioni fiscali a
carico di tutti i cittadini, compresi i lavoratori, lasciando che la
previdenza si autofinanzi con un impianto contributivo ed un costante
apporto retribuzione - pensione; o se, invece, possa essere preferibile
assicurare al lavoratore una pensione adeguata corrispondente ai
contributi versati e rendere, nel contempo, possibile il ricorso ed
altre forme integrative.
Le scelte, comunque, spettano al legislatore, sia pure con
l'auspicio di una sollecita elaborazione di norme adeguate in materia
di proporzione tra contributi, retribuzione e pensione.
11. - Non sono nemmeno fondate le questioni della mancata
perequazione ed indicizzazione del massimale pensionistico o della
mancata previsione di altri idonei meccanismi di indicizzazione; del
mancato adeguamento alla svalutazione monetaria per l'anno 1982, del
nuovo massimale pensionabile di cui all'art. 19 legge n. 155/81 e della
limitazione, al periodo successivo all'1 gennaio 1983, della
indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile e
dell'ingiustificata esclusione di alcune pensioni; dell'adeguamento del
massimale secondo l'anno di decorrenza con il conseguente sospetto di
illegittimità costituzionale degli artt. 19 legge n. 153/69; 19 legge
n. 155/81; 3, tredicesimo comma, legge n. 297/82; per i profili di
riferimento (artt. 3,36,38 e 53 Cost.
Si sono rilevati l'appiattimento dei trattamenti pensionistici
rispetto a quelli retributivi che ha accomunato situazioni
profondamente diverse tra loro; l'aggravamento della disparità di
trattamento originata dalla predeterminazione di un massimale
pensionistico per la non retroattività delle norme sancenti l'aumento
del massimale e la sua perequazione ed indicizzazione (art. 3 Cost.);
la compressione verso il basso del valore del massimale originariamente
concepito come idoneo a salvaguardare le esigenze vitali di coloro che
avevano conseguito determinati livelli retributivi; la conseguente
mortificazione della professionalità dei lavoratori più capaci da
garantirsi, invece, con una più congrua retribuzione sia immediata che
differita (artt. 36 e 38 Cost.); l'aggravamento della disparità di
trattamento tra pensionati aventi identici livelli retributivi
decurtati, ai fini pensionistici, in misura maggiore o minore a seconda
della data di decorrenza della pensione.
La Corte premette che il tetto stabilito nel 1968 (art. 3 d.P.R. n.
488/68) in lire 12.600.000 è stato mantenuto fermo fino al 1981; che
con l'art. 19 della legge n. 155/81 è stato elevato a lire 18.500.000;
che con l'art. 3, tredicesimo comma, legge n. 297/82 annualmente è
stato adeguato con la disciplina della perequazione automatica e che è
stato elevato a lire 32.000.000 dall'1 gennaio 1985 dall'art. 9 legge
n. 140/ 85; dall'1 gennaio 1986 a lire 34.800.000 per effetto della
indicizzazione (art. 9 legge n. 160/75 e art. 3, tredicesimo comma,
legge n. 297/82).
Dall'1 gennaio 1969 all'1 gennaio 1976 sono intervenute variazioni
nella percentuale massima di commisurazione della pensione alla
retribuzione del 65% per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30
aprile 1968; del 74% per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31
dicembre 1968; dell'80% per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre
1975 (art. 11, commi primo e secondo, legge n. 153/69).
Con l'art. 19 legge n. 153/69, sono stati presi in considerazione
gli effetti dell'inflazione disponendo la rivalutazione annuale delle
pensioni in relazione all'indice di incremento del costo della vita.
Siccome detto meccanismo si era rivelato inadeguato, la legge n.
160 del 1975 ha introdotto nuovi meccanismi distinguendo tra pensioni
al minimo e pensioni superiori al minimo.
Per le prime si è disposta la perequazione al costo della vita
sulla base di quanto avveniva per i salari (cd. scala mobile; aumento
in percentuale dell'aumento del costo della vita calcolato dall'Istat
ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria).
Per le altre è stato previsto un duplice criterio e cioè: un
aumento in quota fissa commisurato ai punti di contingenza e un aumento
percentuale pari alla differenza tra la percentuale di variazione del
costo della vita.
E le relative norme sono state ritenute costituzionalmente
legittime (sentt. n. 349/85 e n. 12/86).
Si è poi introdotto prima la semestralizzazione della perequazione
automatica (legge 29 febbraio 1980 n. 33 di conversione del d.l. 30
dicembre 1979 n. 663), poi (art. 23 legge 30 marzo 1981 n. 119) la
quadrimestralizzazione della scala mobile e infine la
trimestralizzazione dall'1 gennaio 1983, (art. 3 legge 29 luglio 1982
n. 297) con beneficio delle pensioni superiori al minimo in base al
numero dei punti di contingenza maturati per il periodo precedente
calcolando il valore del punto in lire 1.910.
È stato, però, escluso il ricalcolo degli aumenti semestrali,
quadrimestrali e trimestrali della quota di perequazione (art. 14 bis,
quarto comma, legge n. 33/80; art. 23, quinto comma, legge n. 119/81;
art. 3, quinto comma, legge n. 297/82).
Ai fini dell'aumento non si è tenuto conto dell'anno precedente la
decorrenza della pensione perché lo scopo della legge è stato quello
di integrare il valore delle retribuzioni percepite negli anni più
lontani rispetto a quello di decorrenza della pensione anche perché,
in quell'anno, erano avvenuti aumenti ordinari della retribuzione.
Nella liquidazione delle pensioni si è data rilevanza anche al
coefficiente stabilito nella misura di due punti annuali in relazione
all'anzianità contributiva.
Il legislatore ha operato con gradualità, secondo scelte di
politica sociale ed economica e secondo le necessità economiche del
bilancio.
Ha cercato di evitare tensioni sociali in momenti di grave crisi
economica.
Ha incrementato di più le pensioni sociali e quelle minime; meno
quelle più elevate.
Ha contenuto la diminuzione della redditività delle pensioni in
dimensioni accettabili sia quantitative che temporali sostituendo a
quello vigente sistemi più rispondenti alle esigenze vitali dei
pensionati e, successivamente, ha provveduto a compensare, sia pure in
parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nei periodi di
vigenza delle norme più restrittive che poi ha modificato,
sostituendole, a seconda che si verificavano miglioramenti della
situazione economica (per es. la legge n. 730/83 ha abolito dall'1
gennaio 1984 il sistema del 1975; la legge 15 aprile 1985 n. 140 ha
provveduto per le gestioni speciali).
Le discipline più restrittive sono durate solo alcuni anni,
sicché, anche per questo carattere contingente e temporaneo, si è
portati ad escludere la fondatezza delle censure (sent. n. 349/85).
La cristallizzazione del tetto pensionabile rientra nelle finalità
sociali perseguite, nel risanamento e ripianamento delle gestioni
previdenziali a rilevante connotazione di solidarietà sociale, nella
visione unitaria di politica economica generale che il legislatore
valuta e gradua nell'esercizio insindacabile della sua
discrezionalità; trova compensazione nei miglioramenti apportati ai
trattamenti pensionistici e nella utilizzazione per questi solo delle
retribuzioni degli anni più prossimi al pensionamento e, quindi, più
elevate.
Per quanto riguarda più specificamente la definizione della sfera
temporale di applicazione della disciplina dell'aumento e della
indicizzazione del tetto pensionabile, questa Corte ha già ritenuto
che non sussiste sconfinamento dal ragionevole uso della discrezione
legislativa nel senso che i trattamenti esclusi restano, dal canto
loro, assoggettati ad un sistema perequativo meno utile.
La gradualità delle riforme e delle discipline previdenziali,
anche migliorative, giustifica questa diversa decorrenza; esse non si
compiono uno actu e sempre nello stesso momento; ma esigono la
dilazione nel tempo e la progressività temporale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (ordd. nn. 431/79; 569/79; 317/80; 724/ 80;
187/82; 188/82; 604/82; 882/82; 557/83; 819/84; 1375/84; 449/85);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e delle tabelle
A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive
modificazioni; 14, sesto comma, nel testo originario e quinto comma,
nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 19
della legge 30 aprile 1969 n. 153; 27, commi terzo e quarto, della
legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3,
tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in
riferimento agli artt. 3,36,38 e 53 Cost. dalla Corte di Cassazione,
dal Tribunale di Pescara e dai Pretori di Palermo, Milano, Brescia,
Voghera, Torino, Cagliari, Modena ed Udine, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte