Sentenza n. 180/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 38d.P.R. 818/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della
legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dal
pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra D'Errico
Magni Marfisa e l'INPS, iscritta al n. 338 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un giudizio promosso dalla tutrice di due
nipoti minorenni contro il diniego dell'INPS di cointestare anche a
questi ultimi la pensione di reversibilità concessale a seguito
della morte del marito e di corrisponderle l'assegno al nucleo
familiare comprendente i due nipoti, il pretore di Firenze ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26
aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della
legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), nella parte in cui non prevede che le provvidenze da
esso elencate possano essere riconosciute, oltre che ai minori
regolarmente affidati dagli organi competenti, anche ai minori dei
quali risulti la vivenza a carico di altra persona assicurata, e non
consente la prova di tale circostanza tramite atto notorio od altro
mezzo.
2. - Il giudice a quo rileva che l'istruttoria ha confermato
l'assunto della ricorrente, secondo cui i due minori, pur se da tempo
convivevano ed erano a completo carico dei nonni, non erano stati
formalmente affidati agli stessi, in quanto, nelle more del relativo
procedimento, era sopravvenuta la morte del nonno.
Tuttavia soggiunge il pretore la tutrice sostiene che la situazione
di fatto sarebbe tale da consentire la concessione della
contitolarità della pensione di reversibilità ed il pagamento
dell'assegno al nucleo familiare, alla luce della ratio del suddetto
d.P.R. n. 818 del 1957: che è quella di garantire il sostentamento a
coloro che, incapaci di procurarsi da soli un proprio reddito,
dipendono in tutto o in parte da quello del defunto,
indipendentemente dall'accertamento di tale situazione in base a dati
meramente formali.
3. - Secondo il giudice a quo la norma impugnata, "certamente
ispirata dalla finalità di evitare facili abusi, sembra però
peccare di eccessivo rigore, laddove non consente che la situazione
di vivenza a carico, ove manchi un formale affidamento, possa essere
accertata con qualunque altro mezzo": ad esempio, con l'atto notorio,
richiamato dall'art. 5 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico
sugli assegni familiari).
Di conseguenza, persone prive di qualsiasi risorsa economica e
della capacità di procurarsi un reddito, come i minori affidati di
fatto ai parenti, ricevono una tutela inferiore rispetto a quella
goduta da coloro che sono stati regolarmente e formalmente affidati,
senza che nessuna colpevole inerzia possa loro addebitarsi.
Ne risulterebbero violati il principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3, oltre all'art. 38 della Costituzione.
4. - Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto che
la questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'Istituto, nella normativa previdenziale l'attribuzione
delle prestazioni fa sempre riferimento alle situazioni
giuridicamente rilevanti e non a quelle di fatto, proprio perché,
come ha ritenuto anche il giudice a quo devono essere evitati facili
abusi.
Quindi l'effettiva convivenza con il de cuius non costituirebbe un
criterio sufficiente per l'attribuzione delle prestazioni, essendo
necessaria una idonea situazione giuridica.
D'altra parte, la tutela inferiore di cui godrebbero i minori
affidati di fatto ai parenti non sarebbe riconducibile alla
previsione normativa, ma sarebbe l'effetto del mancato
perfezionamento della fattispecie legale.
5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
Secondo l'Avvocatura, la scelta compiuta dal legislatore di
ancorare l'individuazione dei soggetti titolari del diritto alle
prestazioni previdenziali a situazioni di diritto, quali la
filiazione e l'affidamento, anziché alla situazione di fatto della
vivenza a carico, appare non solo pienamente razionale, ma altresì
conforme ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche.
La norma, poi, non risulterebbe discriminatoria nei confronti dei
minori che siano di fatto a carico dell'assicurato, non solo per la
diversità della loro situazione giuridica, ma anche per la ragione
che al loro mantenimento è comunque tenuto a provvedere il genitore
o l'affidatario.
Parimenti, non costituirebbe idoneo tertium comparationis l'art. 5
del d.P.R. n. 797 del 1955, dato che lo stesso condiziona il diritto
agli assegni familiari alla prova della vivenza a carico, che deve
però aversi esclusivamente all'interno di un preesistente rapporto
di filiazione.
Per quanto attiene poi al contrasto della norma impugnata con
l'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la questione
potrebbe essere dichiarata inammissibile per assenza di specifica
motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. In
ogni caso, per la difesa erariale l'attuazione del principio
solidaristico di cui all'art. 38 della Costituzione "è assicurata
dalla reversibilità del trattamento previdenziale, di cui godeva
l'assicurato, in favore del minore, cui era già tenuto a provvedere
in virtù del predetto rapporto di filiazione o di affidamento". Considerato in diritto
1. - Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme
di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118,
sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non
prevede che le provvidenze da esso elencate possano essere
riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi
competenti, anche ai minori dei quali risulti la vivenza a carico di
altra persona assicurata, e non consente la prova di tale circostanza
tramite atto notorio od altro mezzo.
2. - La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.
Secondo la norma impugnata, i trattamenti previdenziali si
estendono entro certi limiti e condizioni a determinati componenti
della famiglia dell'assicurato. In particolare, "sono equiparati ai
figli legittimi e legittimati i figli adottivi e gli affiliati,
quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i
minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di
legge". Nel caso in cui i soggetti prioritariamente indicati manchino
o non abbiano più titolo alla reversibilità, la pensione viene
assegnata ad altri parenti (art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come
sostituito dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965). È necessario,
comunque, che i suddetti familiari, al momento del decesso del
lavoratore o del pensionato, vivessero a suo carico.
3. - Tra i destinatari diretti e immediati della pensione di
reversibilità non sono, dunque, inclusi i nipoti, pur se minori e
viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente
affidati a questi ultimi dagli organi competenti.
Tale esclusione risulta irragionevole e comporta la violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Infatti, la ratio della reversibilità dei trattamenti
pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente,
anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei
soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi
così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal
decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998,
n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche
sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della
solidarietà familiare.
Tanto premesso, nel presente caso è sufficiente osservare che il
rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha non solo nella
realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico un carattere
peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra
un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti. Ed
infatti tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato
dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli
obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di
mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del
codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i
mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può
essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli
aventi diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela
penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 del codice
penale).
A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti
(e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano
stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne
segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della legge 4 maggio 1983,
n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di
modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle
pubbliche autorità.
Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente
affidati dagli organi competenti legati da vincoli meno stretti di
quelli familiari in linea retta possono continuare a godere del
trattamento pensionistico del de cuius i minori che vivono a carico
dell'ascendente assicurato ne siano esclusi. Se nel primo caso la
ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di
famiglia presa in considerazione dal regime generale della previdenza
sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo
riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso
l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione.
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata nella parte in cui non include tra i
destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i
nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non
siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi
competenti.
4. - Resta assorbito il profilo relativo alla denunciata violazione
dell'art. 38 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della
legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi
elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico
degli ascendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte