Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.l. 20

aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura

penale), promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1974 dalla Corte

suprema di cassazione - sezione V penale - in quattro procedimenti

penali rispettivamente a carico di Buriani Simone e Giovanni, Parisi

Raffaele, Cianci Antonio e Mustilli Francesco, iscritte ai nn. 209,

210, 211 e 212 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Buriani Simone e Giovanni e di Parisi

Raffaele;

udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Nicola Manfredi e Gustavo Pansini, per Buriani

Simone e Giovanni, l'avv. Alfredo Angelucci, per Parisi Raffaele, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 22 aprile 1974,

nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico rispettivamente

di Buriani Simone ed altro e di Parisi Raffaele, ed una terza di

contenuto analogo pronunciata in pari data nel corso di un procedimento

penale a carico di Mustilli Francesco, la Corte suprema di cassazione,

sezione V penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del

codice di procedura penale" in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La normativa impugnata, infatti, nel conferire alla Corte di

cassazione il potere di giudicare nel merito quando occorre applicare

disposizioni di legge più favorevoli all'imputato e nell'autorizzare

le parti ad esibire in tali ipotesi prove documentali, avrebbe omesso -

secondo l'assunto delle ordinanze di rinvio - di apprestare una

efficace tutela del diritto di difesa per l'imputato stesso, in quanto

il nuovo giudizio di merito verrebbe a svolgersi senza la presenza del

ricorrente, che non può essere citato, e con l'intervento soltanto

eventuale del difensore. Sotto il secondo profilo, la stessa normativa

sarebbe in contrasto con il principio costituzionale che ammetterebbe

il ricorso per cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti

sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali

ordinari o speciali, esclusivamente per violazione di legge.

2. - Una quarta ordinanza, emessa anch'essa il 22 aprile 1974 dalla

stessa sezione V penale della Corte suprema di cassazione, nel corso di

un distinto procedimento penale a carico di Cianci Antonio, aggiunge

alle predette censure altri due profili di illegittimità, basati

sull'asserita violazione degli artt. 102, primo comma, e 108, primo

comma, della Costituzione, in quanto il provvedimento legislativo

denunciato si porrebbe in contrasto, nel regolare le funzioni

giurisdizionali della Corte di cassazione, anche con l'ordinamento

giudiziario, assunto, a sua volta, come immodificabile se non con il

previo ricorso allo strumento della legge ordinaria.

3. - Si sono costituite con deduzioni depositate entrambe il 18

maggio 1974 le difese di Buriani Simone e Giovanni e di Parisi

Raffaele, sviluppando le censure già prospettate nelle ordinanze di

rimessione e concludendo con la richiesta di una dichiarazione di

incostituzionalità della normativa impugnata: la difesa del Parisi,

che ha successivamente presentato anche una memoria integrativa,

deduceva, peraltro, ulteriori profili di illegittimità non considerati

dal giudice a quo, quali la violazione degli artt. 77, 102, terzo

comma, 25, prima parte, e 3 della Costituzione.

4. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con deduzioni depositate anch'esse il 18 maggio 1974, nelle quali con

ampi richiami ai precedenti storici dell'istituto, a dati offerti dal

diritto comparato e ad altre ipotesi di valutazioni nel merito

attribuite alla competenza della Corte di cassazione, sostiene la tesi

della infondatezza della questione.

5. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle

conclusioni già assunte. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le quattro ordinanze della V sezione

penale della Corte di cassazione propongono un'identica questione e

vanno pertanto decisi congiuntamente.

2. - Forma oggetto delle ordinanze l'articolo 1 del decreto-legge

20 aprile 1974, n. 104, che attribuisce alla Corte di cassazione il

potere di decidere nel merito, senza annullamento e conseguente rinvio,

"quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli

all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e

non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di

documenti" così modificando l'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc.

pen., che, nel suo testo originario e sempre con riferimento alla

ipotesi di legge più favorevole, stabiliva che la Corte di cassazione

provvedesse direttamente e senza rinvio ("nello stesso modo" come per

la rettificazione di errori nel calcolo delle pene, di cui al comma

precedente), purché non fossero necessari "nuovi accertamenti di

fatto".

Come detto in narrativa, la disposizione del decreto legge n. 104

viene censurata dalle ordinanze per violazione degli artt. 24, secondo

comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, oltre che (nella

prospettazione di una sola tra esse) per violazione degli artt. 102,

primo comma, e 108, primo comma.

3. - La questione non è fondata. L'articolo 1 del decreto-legge n.

104 non contrasta con l'inviolabilità del diritto di difesa "in ogni

stato e grado del procedimento", affermata dall'art. 24, secondo comma,

Cost., né sotto il profilo della "autodifesa", per l'assenza

dell'imputato dal giudizio di cassazione, né sotto quello della difesa

tecnica, per non essere richiesta la necessaria partecipazione del

difensore alla discussione del ricorso.

Sotto il primo aspetto, risulta chiaramente dalla stessa dizione

letterale della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del

sistema in cui è destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilità

della normativa più favorevole non fosse - in concreto - accertabile

senza ricorrere a mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi

documenti (rendendosi necessaria, in particolare, la presenza

dell'imputato), si sarebbe fuori della fattispecie da essa ipotizzata e

la Corte di cassazione non avrebbe che a provvedere secondo le regole

processuali preesistenti, annullando la sentenza impugnata con rinvio

ad altro giudice di merito.

Tale rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti

demandato alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al

raggiungimento di un risultato più favorevole all'imputato,

diversifica nettamente il nuovo istituto introdotto dal decreto-legge

n. 104, non soltanto dai comuni giudizi di merito dei precedenti gradi

del processo, quanto altresì dallo stesso giudizio di rinvio, nel

corso del quale il giudice, sui punti che furono oggetto

dell'annullamento e "salve le limitazioni stabilite dalla legge", ha

"gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata"

(art. 544 cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto, che, anche nella

particolare ipotesi prevista dal detto provvedimento legislativo,

continuino a trovare applicazione le norme del codice che regolano

l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione:

garantendo all'imputato il diritto ad essere assistito da un difensore

di fiducia (od in mancanza, nominatogli d'ufficio) e al difensore il

diritto di prender visione e copia degli atti, di presentare documenti

e memorie scritte nonché di ricevere avviso del giorno fissato per

l'udienza e di prender parte alla discussione del ricorso, senza

tuttavia condizionarne lo svolgimento alla sua effettiva

partecipazione, come disposto, invece, unicamente per la fase

dibattimentale degli altri gradi dei giudizi penali.

Non per questo, tuttavia, la ricordata disciplina si pone in

contrasto con il secondo comma dell'art. 24 Cost., che enuncia, in

termini generali, un fondamentale principio di amplissima portata,

senza peraltro distinguere tra i diversi tipi di giudizi e tra le varie

fasi rispettive, né comunque accennare al rapporto tra difesa

personale e difesa tecnica, e senza che sia dato desumerne, con

riferimento a tutti i giudizi ovvero ad alcune categorie di essi,

l'inderogabile necessarietà della presenza attiva del difensore (che -

come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con la sentenza

n. 62 del 1971 - rappresenta, evidentemente, rispetto al diritto alla

difesa, in genere, ed allo stesso diritto alla difesa

tecnico-professionale, in particolare, qualcosa di più, che pertanto

la legge può, ma non deve, prescrivere con riguardo a determinate

ipotesi).

4. - Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con l'articolo 111,

secondo comma, Cost., non potendosi convenire nell'assunto delle

ordinanze, stando al quale tale disposizione precluderebbe alla legge

ordinaria di affidare alla Corte di cassazione compiti ulteriori

rispetto a quelli che tradizionalmente e - alla stregua ora della

richiamata norma costituzionale - necessariamente la caratterizzano,

consistenti nel giudicare dei ricorsi "per violazione di legge" avverso

le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati

dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali. Il secondo comma

dell'art. 111 vuole, bensì, che tale controllo di legittimità sia

sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione, ma

non è di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindacato della Corte

medesima: com'è altresì confermato, per argomento a contrario, dalla

diversa dizione del comma successivo, che testualmente circoscrive

l'ammissibilità del ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

e della Corte dei conti ai "soli motivi inerenti alla giurisdizione".

D'altro lato, non sarebbe possibile, senza forzarne arbitrariamente

la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111

come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere,

perché tali, assoggettate al controllo di legittimità della

cassazione (controllo che, nella specie, verrebbe a mancare, decidendo

la stessa cassazione anche in merito). La norma costituzionale

parametro, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le

quali prescrive sia dato il ricorso di legittimità. Le quali sono,

precisamente, tutte quelle pronunciate da giudici ordinari o speciali

(eccezion fatta delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte

dei conti, regolate nel comma seguente), purché diversi - ovviamente -

da quel giudice al quale il ricorso è diretto, e cioè dalla Corte di

cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima

e suprema istanza giurisdizionale.

5. - Non ha consistenza, infine, il dubbio prospettato

dall'ordinanza n. 211 del 22 aprile, che il richiamo degli artt. 102,

primo comma, e 108, primo comma, Cost. all'ordinamento giudiziario

valga a sottrarre la disciplina delle funzioni, che in base ad esso

spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del r.d. 30 gennaio

1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali

ordinarie, ed anzi, più specialmente, con leggi espressamente rivolte

a modificare proprio e "preliminarmente" l'ordinamento stesso.

È da rammentare, anzitutto, che le norme sull'ordinamento

giudiziario non assumono, in virtù di quel richiamo, una posizione

differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono

perciò modificabili in tutto o in parte, direttamente o

indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria. La

Costituzione si limita ad istituire in materia una riserva di legge; ed

è pacificamente ammesso, ed è stato più volte ribadito dalla

giurisprudenza di questa Corte, che la parificazione alle leggi formali

degli atti "aventi forza di legge" (tra i quali certamente rientra il

decreto legge) abilita tali atti a incidere validamente, al pari delle

leggi, nelle materie a queste riservate.

Ciò premesso e precisato, deve soggiungersi che il decreto-legge

di cui è questione nella presente controversia detta una norma

tipicamente processuale, in sostituzione di altra già per l'innanzi

contenuta in un articolo del codice di procedura penale (l'art. 538,

per l'appunto, come si è chiarito all'inizio).

Ora, qualunque norma sul processo presuppone, certamente, che vi

sia un'organizzazione giudiziaria, e quindi un ordinamento giudiziario,

ma non ne è, altrettanto certamente, in alcun modo condizionata,

dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adeguarsi, semmai, alle

esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in

genere, e da quelle di competenza, in special modo.

Ma problemi del genere, o più modestamente di semplice

coordinamento formale, neppure si pongono nel caso dell'articolo 65 del

r.d. n. 12 del 1941, che, nel riassumere in una formula comprensiva le

funzioni spettanti alla Corte di cassazione, si conclude rinviando agli

"altri compiti ad essa conferiti dalla legge" (e cioè a funzioni di

natura diversa da quelle, che le sono istituzionalmente proprie, di

nomofilachia e di regolamento dei rapporti tra le giurisdizioni e le

competenze, cui sostanzialmente corrispondono i richiami del secondo e

terzo comma dell'art. 111 Cost.): tra i quali "altri compiti" viene

ora a prender posto quello previsto dal decreto-legge in oggetto. Né

rappresenta un unicum nella storia della cassazione e nella

legislazione che in atto la concerne che tale compito implichi

l'attribuzione ad essa, entro i limiti sopra descritti al punto terzo,

di competenza a conoscere anche del fatto. Giacché le ipotesi in cui

la cassazione era ed è investita di poteri analoghi, e talora anzi

più vasti e penetranti, pur se marginali e secondarie rispetto a

quanto ne costituisce la competenza propria e qualificante, sono

numerose e generalmente note: come, ad esempio, nei casi di cui agli

artt. 48, 49, 55 e 58 cod. proc. pen., in tema di connessione,

separazione o rimessione di procedimenti; 68, in tema di ricusazione di

giudici; 558, 569 e 574, in materia di revisione e di riparazione; 668,

in materia di estradizione, e via dicendo (a prescindere poi dai

frequenti provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo che, a fini

di speditezza ed economia processuale, le hanno esplicitamente

conferito, in deroga all'art. 591 del codice, il potere di procedere

agli accertamenti di fatto necessari per risolvere questioni

sull'applicabilità dell'amnistia).

Quanto ora osservato vale altresì a dimostrare come non sia

consentito argomentare da una asserita "recezione" in Costituzione

delle norme dell'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che,

quando in essa si fa riferimento alla cassazione, se ne accoglie

implicitamente la figura più restrittiva, siccome circoscritta al solo

controllo di legittimità e del rispetto dei limiti delle diverse

giurisdizioni. In primo luogo, perché la Costituzione non ha recepito

l'art. 65 del r.d. del 1941, né lo avrebbe potuto, dal momento che

questa stessa disposizione si risolve in una dichiarazione priva di

valore costitutivo, in quanto meramente ricognitiva della disciplina

allora vigente in materia; in secondo luogo, perché, già alla stregua

di tale disciplina, le funzioni della Corte di cassazione non si

risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle

giurisdizioni, né i poteri ad essa spettanti si esaurivano sempre e

per intero nel giudicare in punto di diritto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, recante

"Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevate, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, 102,

primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, dalla Corte

suprema di cassazione - sezione V penale -, con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte