Sentenza n. 184/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 538Codice di procedura penale
- art. 1legge 104/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.l. 20
aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura
penale), promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1974 dalla Corte
suprema di cassazione - sezione V penale - in quattro procedimenti
penali rispettivamente a carico di Buriani Simone e Giovanni, Parisi
Raffaele, Cianci Antonio e Mustilli Francesco, iscritte ai nn. 209,
210, 211 e 212 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Buriani Simone e Giovanni e di Parisi
Raffaele;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Nicola Manfredi e Gustavo Pansini, per Buriani
Simone e Giovanni, l'avv. Alfredo Angelucci, per Parisi Raffaele, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 22 aprile 1974,
nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico rispettivamente
di Buriani Simone ed altro e di Parisi Raffaele, ed una terza di
contenuto analogo pronunciata in pari data nel corso di un procedimento
penale a carico di Mustilli Francesco, la Corte suprema di cassazione,
sezione V penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del
codice di procedura penale" in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La normativa impugnata, infatti, nel conferire alla Corte di
cassazione il potere di giudicare nel merito quando occorre applicare
disposizioni di legge più favorevoli all'imputato e nell'autorizzare
le parti ad esibire in tali ipotesi prove documentali, avrebbe omesso -
secondo l'assunto delle ordinanze di rinvio - di apprestare una
efficace tutela del diritto di difesa per l'imputato stesso, in quanto
il nuovo giudizio di merito verrebbe a svolgersi senza la presenza del
ricorrente, che non può essere citato, e con l'intervento soltanto
eventuale del difensore. Sotto il secondo profilo, la stessa normativa
sarebbe in contrasto con il principio costituzionale che ammetterebbe
il ricorso per cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, esclusivamente per violazione di legge.
2. - Una quarta ordinanza, emessa anch'essa il 22 aprile 1974 dalla
stessa sezione V penale della Corte suprema di cassazione, nel corso di
un distinto procedimento penale a carico di Cianci Antonio, aggiunge
alle predette censure altri due profili di illegittimità, basati
sull'asserita violazione degli artt. 102, primo comma, e 108, primo
comma, della Costituzione, in quanto il provvedimento legislativo
denunciato si porrebbe in contrasto, nel regolare le funzioni
giurisdizionali della Corte di cassazione, anche con l'ordinamento
giudiziario, assunto, a sua volta, come immodificabile se non con il
previo ricorso allo strumento della legge ordinaria.
3. - Si sono costituite con deduzioni depositate entrambe il 18
maggio 1974 le difese di Buriani Simone e Giovanni e di Parisi
Raffaele, sviluppando le censure già prospettate nelle ordinanze di
rimessione e concludendo con la richiesta di una dichiarazione di
incostituzionalità della normativa impugnata: la difesa del Parisi,
che ha successivamente presentato anche una memoria integrativa,
deduceva, peraltro, ulteriori profili di illegittimità non considerati
dal giudice a quo, quali la violazione degli artt. 77, 102, terzo
comma, 25, prima parte, e 3 della Costituzione.
4. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate anch'esse il 18 maggio 1974, nelle quali con
ampi richiami ai precedenti storici dell'istituto, a dati offerti dal
diritto comparato e ad altre ipotesi di valutazioni nel merito
attribuite alla competenza della Corte di cassazione, sostiene la tesi
della infondatezza della questione.
5. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle
conclusioni già assunte. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le quattro ordinanze della V sezione
penale della Corte di cassazione propongono un'identica questione e
vanno pertanto decisi congiuntamente.
2. - Forma oggetto delle ordinanze l'articolo 1 del decreto-legge
20 aprile 1974, n. 104, che attribuisce alla Corte di cassazione il
potere di decidere nel merito, senza annullamento e conseguente rinvio,
"quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli
all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e
non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di
documenti" così modificando l'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc.
pen., che, nel suo testo originario e sempre con riferimento alla
ipotesi di legge più favorevole, stabiliva che la Corte di cassazione
provvedesse direttamente e senza rinvio ("nello stesso modo" come per
la rettificazione di errori nel calcolo delle pene, di cui al comma
precedente), purché non fossero necessari "nuovi accertamenti di
fatto".
Come detto in narrativa, la disposizione del decreto legge n. 104
viene censurata dalle ordinanze per violazione degli artt. 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, oltre che (nella
prospettazione di una sola tra esse) per violazione degli artt. 102,
primo comma, e 108, primo comma.
3. - La questione non è fondata. L'articolo 1 del decreto-legge n.
104 non contrasta con l'inviolabilità del diritto di difesa "in ogni
stato e grado del procedimento", affermata dall'art. 24, secondo comma,
Cost., né sotto il profilo della "autodifesa", per l'assenza
dell'imputato dal giudizio di cassazione, né sotto quello della difesa
tecnica, per non essere richiesta la necessaria partecipazione del
difensore alla discussione del ricorso.
Sotto il primo aspetto, risulta chiaramente dalla stessa dizione
letterale della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del
sistema in cui è destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilità
della normativa più favorevole non fosse - in concreto - accertabile
senza ricorrere a mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi
documenti (rendendosi necessaria, in particolare, la presenza
dell'imputato), si sarebbe fuori della fattispecie da essa ipotizzata e
la Corte di cassazione non avrebbe che a provvedere secondo le regole
processuali preesistenti, annullando la sentenza impugnata con rinvio
ad altro giudice di merito.
Tale rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti
demandato alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al
raggiungimento di un risultato più favorevole all'imputato,
diversifica nettamente il nuovo istituto introdotto dal decreto-legge
n. 104, non soltanto dai comuni giudizi di merito dei precedenti gradi
del processo, quanto altresì dallo stesso giudizio di rinvio, nel
corso del quale il giudice, sui punti che furono oggetto
dell'annullamento e "salve le limitazioni stabilite dalla legge", ha
"gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata"
(art. 544 cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto, che, anche nella
particolare ipotesi prevista dal detto provvedimento legislativo,
continuino a trovare applicazione le norme del codice che regolano
l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione:
garantendo all'imputato il diritto ad essere assistito da un difensore
di fiducia (od in mancanza, nominatogli d'ufficio) e al difensore il
diritto di prender visione e copia degli atti, di presentare documenti
e memorie scritte nonché di ricevere avviso del giorno fissato per
l'udienza e di prender parte alla discussione del ricorso, senza
tuttavia condizionarne lo svolgimento alla sua effettiva
partecipazione, come disposto, invece, unicamente per la fase
dibattimentale degli altri gradi dei giudizi penali.
Non per questo, tuttavia, la ricordata disciplina si pone in
contrasto con il secondo comma dell'art. 24 Cost., che enuncia, in
termini generali, un fondamentale principio di amplissima portata,
senza peraltro distinguere tra i diversi tipi di giudizi e tra le varie
fasi rispettive, né comunque accennare al rapporto tra difesa
personale e difesa tecnica, e senza che sia dato desumerne, con
riferimento a tutti i giudizi ovvero ad alcune categorie di essi,
l'inderogabile necessarietà della presenza attiva del difensore (che -
come questa Corte ha già avuto occasione di affermare con la sentenza
n. 62 del 1971 - rappresenta, evidentemente, rispetto al diritto alla
difesa, in genere, ed allo stesso diritto alla difesa
tecnico-professionale, in particolare, qualcosa di più, che pertanto
la legge può, ma non deve, prescrivere con riguardo a determinate
ipotesi).
4. - Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con l'articolo 111,
secondo comma, Cost., non potendosi convenire nell'assunto delle
ordinanze, stando al quale tale disposizione precluderebbe alla legge
ordinaria di affidare alla Corte di cassazione compiti ulteriori
rispetto a quelli che tradizionalmente e - alla stregua ora della
richiamata norma costituzionale - necessariamente la caratterizzano,
consistenti nel giudicare dei ricorsi "per violazione di legge" avverso
le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali. Il secondo comma
dell'art. 111 vuole, bensì, che tale controllo di legittimità sia
sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione, ma
non è di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindacato della Corte
medesima: com'è altresì confermato, per argomento a contrario, dalla
diversa dizione del comma successivo, che testualmente circoscrive
l'ammissibilità del ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti ai "soli motivi inerenti alla giurisdizione".
D'altro lato, non sarebbe possibile, senza forzarne arbitrariamente
la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111
come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere,
perché tali, assoggettate al controllo di legittimità della
cassazione (controllo che, nella specie, verrebbe a mancare, decidendo
la stessa cassazione anche in merito). La norma costituzionale
parametro, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le
quali prescrive sia dato il ricorso di legittimità. Le quali sono,
precisamente, tutte quelle pronunciate da giudici ordinari o speciali
(eccezion fatta delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti, regolate nel comma seguente), purché diversi - ovviamente -
da quel giudice al quale il ricorso è diretto, e cioè dalla Corte di
cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima
e suprema istanza giurisdizionale.
5. - Non ha consistenza, infine, il dubbio prospettato
dall'ordinanza n. 211 del 22 aprile, che il richiamo degli artt. 102,
primo comma, e 108, primo comma, Cost. all'ordinamento giudiziario
valga a sottrarre la disciplina delle funzioni, che in base ad esso
spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali
ordinarie, ed anzi, più specialmente, con leggi espressamente rivolte
a modificare proprio e "preliminarmente" l'ordinamento stesso.
È da rammentare, anzitutto, che le norme sull'ordinamento
giudiziario non assumono, in virtù di quel richiamo, una posizione
differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono
perciò modificabili in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria. La
Costituzione si limita ad istituire in materia una riserva di legge; ed
è pacificamente ammesso, ed è stato più volte ribadito dalla
giurisprudenza di questa Corte, che la parificazione alle leggi formali
degli atti "aventi forza di legge" (tra i quali certamente rientra il
decreto legge) abilita tali atti a incidere validamente, al pari delle
leggi, nelle materie a queste riservate.
Ciò premesso e precisato, deve soggiungersi che il decreto-legge
di cui è questione nella presente controversia detta una norma
tipicamente processuale, in sostituzione di altra già per l'innanzi
contenuta in un articolo del codice di procedura penale (l'art. 538,
per l'appunto, come si è chiarito all'inizio).
Ora, qualunque norma sul processo presuppone, certamente, che vi
sia un'organizzazione giudiziaria, e quindi un ordinamento giudiziario,
ma non ne è, altrettanto certamente, in alcun modo condizionata,
dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adeguarsi, semmai, alle
esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in
genere, e da quelle di competenza, in special modo.
Ma problemi del genere, o più modestamente di semplice
coordinamento formale, neppure si pongono nel caso dell'articolo 65 del
r.d. n. 12 del 1941, che, nel riassumere in una formula comprensiva le
funzioni spettanti alla Corte di cassazione, si conclude rinviando agli
"altri compiti ad essa conferiti dalla legge" (e cioè a funzioni di
natura diversa da quelle, che le sono istituzionalmente proprie, di
nomofilachia e di regolamento dei rapporti tra le giurisdizioni e le
competenze, cui sostanzialmente corrispondono i richiami del secondo e
terzo comma dell'art. 111 Cost.): tra i quali "altri compiti" viene
ora a prender posto quello previsto dal decreto-legge in oggetto. Né
rappresenta un unicum nella storia della cassazione e nella
legislazione che in atto la concerne che tale compito implichi
l'attribuzione ad essa, entro i limiti sopra descritti al punto terzo,
di competenza a conoscere anche del fatto. Giacché le ipotesi in cui
la cassazione era ed è investita di poteri analoghi, e talora anzi
più vasti e penetranti, pur se marginali e secondarie rispetto a
quanto ne costituisce la competenza propria e qualificante, sono
numerose e generalmente note: come, ad esempio, nei casi di cui agli
artt. 48, 49, 55 e 58 cod. proc. pen., in tema di connessione,
separazione o rimessione di procedimenti; 68, in tema di ricusazione di
giudici; 558, 569 e 574, in materia di revisione e di riparazione; 668,
in materia di estradizione, e via dicendo (a prescindere poi dai
frequenti provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo che, a fini
di speditezza ed economia processuale, le hanno esplicitamente
conferito, in deroga all'art. 591 del codice, il potere di procedere
agli accertamenti di fatto necessari per risolvere questioni
sull'applicabilità dell'amnistia).
Quanto ora osservato vale altresì a dimostrare come non sia
consentito argomentare da una asserita "recezione" in Costituzione
delle norme dell'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che,
quando in essa si fa riferimento alla cassazione, se ne accoglie
implicitamente la figura più restrittiva, siccome circoscritta al solo
controllo di legittimità e del rispetto dei limiti delle diverse
giurisdizioni. In primo luogo, perché la Costituzione non ha recepito
l'art. 65 del r.d. del 1941, né lo avrebbe potuto, dal momento che
questa stessa disposizione si risolve in una dichiarazione priva di
valore costitutivo, in quanto meramente ricognitiva della disciplina
allora vigente in materia; in secondo luogo, perché, già alla stregua
di tale disciplina, le funzioni della Corte di cassazione non si
risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle
giurisdizioni, né i poteri ad essa spettanti si esaurivano sempre e
per intero nel giudicare in punto di diritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, recante
"Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevate, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, 102,
primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, dalla Corte
suprema di cassazione - sezione V penale -, con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte