Sentenza n. 189/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 18,
secondo comma, e 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1973 dal pretore di Milano nel
procedimento di lavoro vertente tra Pria Vittorio e Guidobono
Cavalchini Giampaolo, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13
giugno 1973;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal tribunale di Trani nel
procedimento vertente tra l'UISA-UIL Camera sindacale di Corato ed il
Consorzio guardie campestri di Corato, iscritta al n. 271 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 205 dell'8 agosto 1973;
3) ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal pretore di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Romani Umberto ed altro e Fornile
Luciano, con l'intervento di Trionfi Franco, segretario della
FIOM-CGIL, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
4) ordinanza emessa il 14 gennaio 1974 dal pretore di Bergamo nel
procedimento di lavoro vertente tra Crotti Bambina e l'Unione degli
industriali della provincia di Bergamo, iscritta al n. 131 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 133 del 22 maggio 1974;
5) ordinanza emessa il 3 aprile 1974 dal pretore di Manfredonia nel
procedimento di lavoro vertente tra Castriotta Ruggiero ed il Centro di
riabilitazione spastici di Manfredonia, iscritta al n. 237 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 180 del 10 luglio 1974;
6) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Latina nel
procedimento di lavoro vertente tra Gatto Annamaria e la Federazione
provinciale dei coltivatori diretti di Latina, iscritta al n. 488 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Visti gli atti di costituzione di Trionfi Franco, di Castriotta
Ruggiero e della Federazione provinciale dei coltivatori diretti di
Latina, nonché d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per Trionfi Franco, l'avvocato
Francesco Borgia, per Castriotta Ruggiero, gli avvocati Carlo Fornario
e Ubaldo Prosperetti per la Federazione coltivatori diretti di Latina,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Altisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di lavoro promosso, a seguito di
licenziamento, da Pria Vittorio contro Guidobono Cavalchini Giampaolo,
libero professionista, datore di lavoro del primo, il pretore di Milano
ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli
artt. 3 e 35 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata, nel limitare la
applicabilità dell'art. 18 della legge - relativo alla reintegrazione
nel posto di lavoro - ai soli datori di lavoro imprenditori, con
esclusione dei datori di lavoro non imprenditori, introdurrebbe, in
violazione degli artt. 3 e 35 Cost., una differente tutela in
relazione alla scriminante costituita dalla situazione del datore di
lavoro (imprenditore o non). Né potrebbe obiettarsi che i soli casi
socialmente rilevanti di datori di lavoro non imprenditori siano
costituiti dalle c.d. organizzazioni di tendenza, come partiti e
sindacati, per i quali la reintegra del lavoratore licenziato in modo
arbitrario costituirebbe un onere esorbitante, attesa la maggiore
ampiezza della fascia di situazioni costituita dal fenomeno del datore
di lavoro non imprenditore.
Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal pretore di Manfredonia nel procedimento di lavoro
vertente tra Castriotta Ruggiero ed il Centro di riabilitazione
spastici di Manfredonia, e dal pretore di Bergamo nel procedimento di
lavoro vertente tra Crotti Bambina e l'Unione degli industriali della
provincia di Bergamo.
Il pretore di Latina, a sua volta, nel procedimento di lavoro
vertente tra Gatto Annamaria e la Federazione provinciale dei
coltivatori diretti di Latina, premesso che ai sensi dell'art. 35 dello
Statuto l'art. 18 del medesimo troverebbe applicazione per i dipendenti
da datori di lavoro non imprenditori solo ove i primi siano almeno 35,
mentre per i dipendenti da datori di lavoro imprenditori industriali o
commerciali sarebbe sufficiente il numero di 16, ha ritenuto la
discriminazione operata dall'art. 35 dello Statuto in contrasto con gli
artt. 3, 4, 35 e 41, cpv., della Costituzione.
Analoga questione di legittimità costituzionale è stata, ancora,
sollevata dal tribunale di Trani nel procedimento vertente tra l'UISA -
UIL - Camera sindacale di Corato ed il Consorzio guardie campestri di
Corato. Si è rilevato in tale giudizio che l'art. 35 dello Statuto dei
lavoratori, escludendo la applicazione dell'art. 18 e dell'intero
titolo III nei rispetti dei datori di lavoro non imprenditori,
introdurrebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., una disparità di
trattamento in danno dei dipendenti di questi ultimi, tanto più
ingiustificata considerando la piena applicabilità dello Statuto agli
enti pubblici, anche se non imprenditori.
Infine, il pretore di La Spezia, nel procedimento civile vertente
tra Romani Umberto, Rapallini Franco e Fornile Luciano, con
l'intervento di Trionfi Franco, segretario della FIOM-CGIL, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata non avrebbe comportato
la abrogazione tacita dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
essendo diverso l'ambito di applicazione delle due norme. La prima,
infatti, troverebbe applicazione nei casi di licenziamento di
prestatore di lavoro che svolga la propria attività in una unità
produttiva con più di quindici dipendenti, mentre la seconda
riguarderebbe i casi di licenziamento del prestatore di lavoro che
svolga la sua attività in una unità produttiva con meno di quindici
dipendenti, ma che appartenga ad una impresa la quale abbia, nel
territorio nazionale, più di trentacinque dipendenti. La diversità
del trattamento previsto nelle due norme, di cui l'una riconosce al
prestatore di lavoro congiuntamente e l'altra alternativamente la
reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno,
sarebbe ingiustificata e, perciò, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi promossi dal pretore
di Milano, dal pretore di La Spezia, dal pretore di Bergamo, dal
pretore di Manfredonia e dal pretore di Latina, deducendo
l'infondatezza delle questioni proposte.
Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale,
Trionfi Franco, quale segretario provinciale della FIOM-CGIL,
Castriotta Ruggiero, e la Federazione provinciale dei coltivatori
diretti di Latina.
Trionfi Franco, costituitosi nel giudizio promosso dal pretore di
La Spezia, ha dedotto la infondatezza della questione proposta,
rilevando che l'art. 18 dello Statuto, denunciato nell'ordinanza di
rinvio, non introdurrebbe alcuna differenziazione tra posizioni
diverse, essendo la indicata differenziazione da ricondurre all'art. 35
dello Statuto ed all'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Castriotta Ruggiero, costituitosi nel giudizio promosso dal pretore
di Manfredonia, ha affermato la fondatezza della questione sollevata
nel giudizio a quo rilevando che l'art. 35 dello Statuto dei lavoratori
introdurrebbe una discriminazione tra dipendenti di datori di lavoro
imprenditori e di datori di lavoro non imprenditori del tutto
ingiustificata e, di conseguenza, in violazione degli artt. 3 e 35
della Costituzione.
La Federazione provinciale coltivatori diretti di Latina,
costituitasi nel giudizio promosso dal pretore di Latina, ha escluso la
fondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale,
rilevando che le diversità di disciplina costituirebbero legittima
espressione della discrezionalità affidata al legislatore. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze dei pretori di Milano, Bergamo, Manfredonia e
Latina, emanate in giudizi promossi da dipendenti licenziati contro
datori di lavoro non imprenditori, sollevano la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui limita
l'applicabilità dell'art. 18 della stessa legge alle sole imprese
industriali, commerciali ed agricole. La disposizione, attuando per i
lavoratori una tutela differenziata in ordine alla possibilità di
reintegrazione nel posto di lavoro, in rapporto alla condizione
professionale dei datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori,
confliggerebbe con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione, e con il disposto dell'art. 35, secondo cui la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
nonché, a giudizio del pretore di Latina, con gli artt. 4 e 41,
secondo comma, della Costituzione, in quanto la denunciata
discriminazione tra i lavoratori lederebbe il diritto al lavoro e
renderebbe possibile un esercizio dell'attività economica privata in
contrasto con la pari dignità umana dei lavoratori.
L'ordinanza del pretore di La Spezia, in giudizi riuniti promossi
da lavoratori licenziati contro un imprenditore industriale, solleva
d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 35 della stessa legge,
per la disparità di trattamento derivante da tale disposizione nella
parte in cui, a differenza dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604, riconosce ai lavoratori arbitrariamente licenziati il diritto alla
reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno,
escludendo dalla possibilità di ottenere congiuntamente entrambe le
riparazioni i lavoratori addetti ad unità produttive con meno di
quindici dipendenti, anche se appartenenti ad imprese aventi nel
territorio nazionale più di trentacinque dipendenti.
L'ordinanza del tribunale di Trani, emanata nel giudizio promosso
da una organizzazione sindacale, per la repressione ai sensi dell'art.
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della condotta antisindacale
d'un datore di lavoro non imprenditore (Consorzio guardie campestri di
Corato, associazione privata senza fini di lucro), solleva, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della stessa legge,
nella parte in cui esclude l'applicabilità delle disposizioni del
titolo III, relative alla attività sindacale, nei confronti dei datori
di lavoro privati non imprenditori, ciò che integrerebbe una
discriminazione ingiustificata tra i datori di lavoro e tra i
lavoratori, con violazione del principio di eguaglianza, nonché della
libertà di organizzazione sindacale solennemente garantita dall'art.
39 della Costituzione a tutto il mondo del lavoro.
2. - Le sei ordinanze sopra elencate concernono questioni identiche
o strettamente connesse: si ravvisa pertanto opportuna la riunione dei
giudizi per dar luogo a decisione con unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate. Giova ricordare anzitutto che
la legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, è già stata considerata da questa Corte sotto diversi
profili. Le disposizioni del primo e secondo comma, che definiscono il
campo di applicazione della disciplina prevista dall'art. 18 della
stessa legge per la reintegrazione nel posto di lavoro, con riguardo al
numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali
ed agricole addetti alle loro singole unità produttive, o al complesso
delle unità esistenti nell'ambito di uno stesso comune, sono state
riconosciute legittime con la sentenza n. 55 del 1974, la quale ha
escluso che l'adozione d'un criterio numerico, in correlazione con le
caratteristiche economiche, organizzative e strutturali delle diverse
categorie di imprese, abbia determinato una irrazionale ed
ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori, quanto alla
garanzia di conservazione del posto di lavoro.
Con la sentenza n. 152 del 1975, è stato ulteriormente confermato
che le ricordate disposizioni dell'art. 35 dello Statuto dei lavoratori
non contrastano con i principi sanciti dagli artt. 3, 4 e 35, primo
comma, della Costituzione, sia per quanto concerne il diverso regime
ivi previsto per i dipendenti di imprese industriali o commerciali,
secondo che essi risultino addetti a sedi, stabilimenti, uffici o
reparti autonomi, che occupino, singolarmente o nell'ambito
territoriale di uno stesso comune, più o meno di quindici dipendenti,
sia per quanto concerne il diverso trattamento dei lavoratori delle
imprese agricole rispetto a quelli delle imprese industriali o
commerciali, quanto al limite numerico fissato per le prime in cinque
anziché in quindici dipendenti.
Entrambe le decisioni hanno riconosciuto che i diversi criteri e
limiti numerici, discrezionalmente adottati dal legislatore, in
rapporto alla struttura delle imprese industriali o commerciali
costituite da una pluralità di unità produttive, ed alle speciali
condizioni delle imprese agricole, trovano ragionevole giustificazione
nella diversità delle situazioni concrete che caratterizzano tali
categorie e tipi di imprese nella realtà economica e sociale del
nostro paese.
In particolare, quanto alla tutela non uniforme dei lavoratori nel
caso di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo, quale risulta dalle disposizioni degli artt. 18 e 35 della
legge n. 300 del 1970, e rispettivamente degli artt. 8 e 11 della legge
n. 604 del 1966, ovvero dell'articolo 2118 del codice civile (la cui
permanente legittimità ed applicabilità, entro i limiti risultanti
dal coordinamento interpretativo, è stata ritenuta con le sentenze n.
81 del 1969 e n. 55 del 1974), questa Corte ha ribadito che tale
disciplina differenziata "trova il suo fondamento, oltre che nel
criterio della fiduciarietà del rapporto di lavoro e nella
opportunità di non gravare di oneri eccessivi le imprese di modeste
dimensioni, anche e soprattutto nell'esigenza di salvaguardare la
funzionalità delle unità produttive (intese quali articolazioni di
una più complessa organizzazione imprenditoriale, fornite di autonomia
così dal punto di vista economico-strutturale come da quello
funzionale o del risultato produttivo), ed in specie di quelle con un
minor numero di dipendenti, nelle quali la reintegrazione nel medesimo
ambiente del dipendente licenziato potrebbe determinare il verificarsi
di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro"
(sentenza n. 152 del 1975).
4. - Queste considerazioni consentono di dichiarare la manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 18 della
legge n. 300 del 1970, sollevata dal pretore di La Spezia (con
ordinanza anteriore alle sentenze dianzi ricordate, e non contenente
argomenti che possano indurre questa Corte a modificare la propria
giurisprudenza); ed aprono altresì la via per la soluzione delle altre
due questioni, concernenti l'applicabilità delle disposizioni
dell'art. 18 e dell'intero titolo III dello Statuto dei lavoratori (ad
eccezione del primo comma dell'art. 27), oltre che alle imprese
industriali, commerciali ed agricole, anche ai datori di lavoro non
imprenditori.
Per quanto attiene all'ambito di applicazione dell'art. 18,
occorre preliminarmente considerare la tesi interpretativa - accolta da
una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, e proposta
anche in questa sede - circa la "incerta correlazione" tra le formule
usate nell'art. 18, che si riferisce genericamente ai datori di lavoro,
e nell'art. 35, che si riferisce invece alle imprese industriali,
commerciali e agricole: talché le disposizioni dell'art. 18 dovrebbero
ritenersi applicabili anche nei confronti dei datori di lavoro non
imprenditori. A parte la differenza tra le due formule, il cui univoco
significato letterale non dovrebbe consentire dubbi esegetici, la
collocazione dell'art. 35 tra le "Disposizioni finali", con la rubrica
"Campo di applicazione", e il preciso contenuto dei primi due commi,
espressamente diretti a delimitare l'applicabilità dell'art. 18, così
come del titolo III della legge, conducono ad escludere che la speciale
disciplina introdotta con l'art. 18 possa estendersi, in via di
interpretazione, anche ai datori di lavoro non imprenditori ed ai loro
dipendenti. Non giova al riguardo rilevare che l'art. 18 considera il
datore di lavoro in generale, senza alcun riferimento alle imprese:
anche l'art. 8 della precedente legge n. 604 del 1966 si riferisce al
datore di lavoro in generale, mentre il successivo art. 11 precisa che
le disposizioni della legge stessa non si applicano ai datori di lavoro
che occupano fino a trentacinque dipendenti; e non occorre sottolineare
il parallelismo tra le norme degli artt. 8 e 11 della legge del 1966,
e, rispettivamente, degli artt. 18 e 35 della legge del 1970.
Ma la possibilità di attribuire all'art. 18 una efficacia generale
è esclusa in modo decisivo da un argomento esegetico: poiché a norma
dell'art. 35 le disposizioni dell'art. 18 sono certamente inapplicabili
ai dipendenti delle imprese, ove non ricorrano i requisiti ivi
puntualmente stabiliti nel primo e nel secondo comma, si avrebbe, nella
denegata ipotesi, l'assurdo di un trattamento molto più favorevole per
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, ai quali
sarebbe sempre garantita la reintegrazione nel posto di lavoro
congiuntamente al risarcimento del danno, indipendentemente dai criteri
e limiti numerici che in base all'art. 35 vi fanno ostacolo per i
lavoratori delle imprese industriali, commerciali ed agricole; e un
tale regime comporterebbe al tempo stesso un più grave onere proprio e
soltanto per i non imprenditori, del tutto ingiusto ed
ingiustificabile. È invece evidente che il legislatore, con le
disposizioni dell'art. 35, ha voluto attuare, proprio per i lavoratori
delle imprese, un regime più favorevole di quello già stabilito con
gli artt. 8 e 11 della legge n. 604 del 1966, con riguardo non più
unicamente alla dimensione globale dell'impresa (che occupi più di
trentacinque dipendenti), ma altresì alla struttura organizzativa di
essa nelle singole unità produttive e nell'ambito territoriale,
richiedendo peraltro che l'impresa occupi più di quindici, o cinque,
dipendenti nella stessa unità produttiva, o almeno nello stesso
comune.
5. - Così precisato il rapporto tra le disposizioni dell'art. 18 e
dell'art. 35, quale risulta del resto dalla interpretazione ammessa o
presupposta da tutte le ordinanze di rinvio, sembra ovvio osservare che
le medesime considerazioni per cui questa Corte ha riconosciuto la
legittimità del trattamento differenziato risultante dall'art. 35 per
i lavoratori delle imprese industriali e commerciali, ovvero delle
imprese agricole, secondo che sussistano o meno, nei singoli casi
concreti, i requisiti ivi stabiliti nel primo e nel secondo comma,
potrebbero a maggior ragione valere anche per giustificare la
inapplicabilità dell'art. 18 nei confronti dei dipendenti da datori di
lavoro non imprenditori. Ma altri ed ancor più evidenti motivi possono
aggiungersi: di fronte alle imprese, caratterizzate dallo scopo di
lucro e dai tipi di organizzazione rispondenti alle esigenze della
produzione di beni o di servizi, le diverse categorie di datori di
lavoro non qualificabili professionalmente come imprenditori si
distinguono nettamente, sia per la mancanza di attività lucrativa
(come ad esempio i partiti politici, i sindacati, gli enti di fatto, i
comitati e le associazioni semplici aventi fini culturali, sportivi,
ricreativi, di assistenza, e simili), sia per il difetto di forme
organizzative e di risorse finanziarie comparabili a quelle proprie
delle attività imprenditoriali (come ad esempio gli studi
professionali o tecnici, che perseguono bensì fini di lucro, ma
assumono, di solito, strutture e dimensioni più modeste, e, ferma
l'eventuale applicabilità dell'art. 2238 del codice civile, ben
raramente occupano un numero di dipendenti quale richiesto dall'art. 11
della legge numero 604 del 1966, e rispettivamente dall'art. 35 della
legge n. 300 del 1970). La profonda diversità di queste situazioni
rispetto a quelle tipiche delle imprese industriali, commerciali,
agricole, giustifica la diversità della disciplina anche per quanto
attiene alle garanzie di stabilità dei posti di lavoro dei loro
dipendenti. Si tratta di valutazioni e scelte discrezionali di politica
legislativa, relative a condizioni economico-sociali che potranno anche
mutare nel tempo e determinarne quindi la modificazione, ma che non
sono censurabili sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, in
quanto fondate su presupposti obbiettivi e razionalmente ammissibili, e
nemmeno sotto il profilo dei principi costituzionali di tutela del
lavoro e dei lavoratori, in quanto non può dirsi che confliggano
direttamente con le enunciative degli artt. 4, 35, primo comma, e 41,
secondo comma, genericamente richiamate in qualche ordinanza di rinvio.
6. - Ancor più evidenti appaiono i motivi che hanno indotto il
legislatore a limitare l'applicabilità delle disposizioni del titolo
III dello Statuto dei lavoratori (ad eccezione del primo comma
dell'art. 27) alle sole imprese industriali, commerciali e agricole
aventi i requisiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 35.
È superfluo avvertire al riguardo che altro sono le norme statutarie
poste a tutela della libertà e dignità dei lavoratori e
dell'esercizio delle libertà sindacali, oggetto di garanzia generale
per tutti coloro che svolgono attività di lavoro subordinato, ed altro
è il regolamento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, quale
risulta dalle disposizioni del titolo III (art. 19 e seguenti), che
disciplinano la costituzione di rappresentanze sindacali nelle
"aziende" e nelle loro singole "unità produttive", la convocazione di
assemblee e lo svolgimento di referendum nell'ambito aziendale, i
diritti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Salva la libertà di organizzazione sindacale che l'art. 39 della
Costituzione garantisce a tutti i lavoratori, il legislatore ha
istituito uno speciale regime per le forme di organizzazione ed azione
sindacale aziendale, nell'interno delle imprese e delle unità
produttive in cui esse possono articolarsi, e non può ravvisarsi
irragionevole o ingiustificata disparità di trattamento per il fatto
che tale speciale regime non sia stato esteso anche nei confronti delle
cosiddette organizzazioni di tendenza, come i partiti o movimenti
politici o i sindacati, (rispetto ai quali la creazione di organismi
sindacali interni presenterebbe una vera e propria incongruenza nel
caso di incompatibilità di indirizzi ideologici), o nei confronti
delle associazioni private a scopo culturale, sportivo, ricreativo,
assistenziale, e di altri eventuali datori di lavoro non imprenditori,
quali i professionisti, le cui forme elementari di organizzazione sono
di regola manifestamente inidonee a consentire lo svolgimento di una
vita sindacale interna, analoga a quella che normalmente si verifica
nell'ambito delle imprese aventi certe dimensioni, o delle loro
eventuali unità produttive, rispondenti ai requisiti minimi fissati
dall'art. 35 dello Statuto dei lavoratori.
7. - Qualche ordinanza prospetta l'illegittimità dei due primi
commi dell'art. 35 con riferimento alle disposizioni del terzo comma e
del successivo art. 37, che, richiamando genericamente l'intera legge,
ne sanciscono l'applicazione alle imprese di navigazione ed agli enti
pubblici, con formule da cui risulterebbe "il vigore della legge in
esame per tutti i rapporti di lavoro subordinato, pubblici o privati,
instaurati in situazioni di fatto che comunque consentano la sua
applicazione".
L'argomentazione è priva di consistenza. Il rinvio ai contratti
collettivi contenuto nell'ultimo comma dell'art. 35 non consente
ovviamente alcuna illazione; mentre le enunciative dell'art. 37 sulla
applicabilità dello Statuto ai rapporti di impiego e di lavoro dei
dipendenti da enti pubblici, economici o non, comprendono
necessariamente anche l'art. 35, che definisce il campo di applicazione
delle disposizioni dell'art. 18 e del titolo III della legge. Queste
disposizioni, pertanto, saranno applicabili anche agli enti pubblici
svolgenti esclusivamente o prevalentemente attività economica, e come
tali assimilabili alle imprese, sulla base degli stessi criteri e
limiti numerici stabiliti nei primi due commi dell'art. 35. I quali non
determinano quindi nemmeno sotto questo profilo ingiustificata
disparità di trattamento, né tra imprese ed enti pubblici economici,
né tra datori di lavoro non imprenditori ed enti pubblici non
economici (per i quali ultimi, inoltre, l'art. 37 fa espressa riserva
dell'eventuale diverso regolamento secondo norme speciali).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto
dei lavoratori), sollevata dal pretore di La Spezia con l'ordinanza di
cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 della stessa legge, nella parte in cui limita
l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese
industriali, commerciali ed agricole, sollevata dai pretori di Milano,
Bergamo, Manfredonia e Latina con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35, primo comma, e 41, secondo comma,
della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 della stessa legge, nella parte in cui esclude
l'applicabilità delle disposizioni del titolo III, "Dell'attività
sindacale", nei confronti dei datori di lavoro privati non
imprenditori, sollevata dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui
in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1975:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte