Sentenza n. 190/1984
Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 20Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 28Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 48Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 91Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 93Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 96Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,
20, 28, 48, 91, 93 e 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale di Roma nei
procedimenti civili vertenti tra Manicuti Giorgio, Banca d'Italia e
Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 233 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
2) due ordinanze emesse il 6 ottobre 1982 dal tribunale di Roma nei
procedimenti civili vertenti tra Anania Morelli Carmela, Di Giglio
Rita, Banca d'Italia e Ministero delle poste e telecomunicazioni,
iscritte ai nn. 29 e 30 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 163 e 170 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dal tribunale di Roma nei
procedimenti civili vertenti tra Finocchi Aleandro, Banca d'Italia,
Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 31
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 177 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Troisi Vittorio, Banca d'Italia e
Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 337 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Banca d'Italia nonché gli
atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Giorgio Sangiorgi per
la Banca d'Italia e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ordinanze, di contenuto in gran parte identico,
emesse, la prima, il 18 novembre 1981, e le altre due il 6 ottobre
1982, il tribunale di Roma, sez. II civ., ha sottoposto al giudizio di
questa Corte gli artt. 6, 28, 48 e 93 del c.d. codice postale (testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),
"nella parte in cui stabiliscono che il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni non è tenuto a nessuna forma di risarcimento, oltre
all'indennità prevista dall'art. 28 dello stesso decreto legislativo,
nel caso di mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati
spediti vaglia cambiari, o, in genere, titoli di credito, commutanti
titoli di spesa dello Stato".
La questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, 28 e 113 della Costituzione, nel corso di giudizi promossi,
rispettivamente, da Giorgio Manicuti (dipendente del Pio Istituto di
Santo Spirito e degli Ospedali Riuniti di Roma), da Carmela Anania
Morelli e da Rita Di Giglio (la prima insegnante in una scuola media
statale e la seconda impiegata presso un provveditorato agli studi)
contro la Banca d'Italia, che in tutti e tre i casi gli attori avevano
chiesto fosse condannata al pagamento di somme portate da vaglia
cambiari non trasferibili ad essi intestati, emessi dalla Banca
d'Italia, e che, spediti per posta, con raccomandate peraltro mai
recapitate, erano stati quindi pagati dalla stessa Banca a persone
diverse, falsamente qualificatesi per i veri prenditori.
In tutti e tre i giudizi, la convenuta Banca d'Italia, pur
opponendosi alle domande, aveva chiesto ed ottenuto di essere
autorizzata a chiamare in causa il Ministero delle poste e
telecomunicazioni, al fine, in caso di accoglimento delle domande
medesime, "di essere dal medesimo manlevata". Facendo presente che i
vaglia, nei quali era stata disposta dal Ministero del tesoro la
commutazione di mandati intestati agli attori, erano stati emessi su
richiesta dello stesso Ministero, e spediti per raccomandata, in
ottemperanza a quanto espressamente prescritto dall'art. 2 del d.P.R.
25 gennaio 1962, n. 71, la Banca d'Italia sosteneva che del mancato
recapito delle raccomandate doveva essere ritenuto pienamente
responsabile il Ministero delle poste, e ciò anche perché
sussistevano concreti elementi presuntivi idonei a far ritenere che i
vaglia erano stati illecitamente sottratti da dipendenti
dell'amministrazione.
Costituitosi a sua volta in giudizio, il Ministero delle poste
aveva replicato che nessuno degli elementi acquisiti era tale da
lasciar supporre che il mancato arrivo delle raccomandate fosse stato
causato dall'illecita condotta di alcuno dei suoi dipendenti,
aggiungendo peraltro che, comunque, ogni sua responsabilità, alla
stregua delle disposizioni vigenti, era da escludere, posto che, per il
combinato disposto degli articoli 48 e 93 del codice postale, in caso
di perdita di raccomandate, l'amministrazione è tenuta al versamento
di un'indennità pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di
raccomandazione (Tab. 3, n. 1, d.P.R. 12 ottobre 1976, n. 718), con
esclusione di ogni ulteriore risarcimento.
Pronunciandosi separatamente, con altrettante sentenze, sulle
domande degli attori nei confronti della Banca d'Italia, il tribunale
condannava quest'ultima (che giudicava non liberata dai pagamenti già
erroneamente effettuati) alla corresponsione delle somme da essi non
ricevute. Al tempo stesso, però, riguardo alle chiamate in garanzia
della Banca d'Italia verso il Ministero delle poste, esaminando una
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Banca medesima
riguardo alle suddette norme limitative della responsabilità
dell'amministrazione, ritenuta la questione stessa rilevante e non
manifestamente infondata (anche se per motivi, e su presupposti, solo
in parte coincidenti con quelli sostenuti dalla parte), sospesi i
giudizi, disponeva, con le suddette ordinanze, la trasmissione degli
atti a questa Corte.
Secondo il giudice a quo, le denunciate norme contrasterebbero:
a) con il principio di ragionevolezza stabilito dall'art. 3, comma
primo, della Costituzione, in quanto la sottrazione dello Stato
debitore ai rischi del mancato soddisfacimento del creditore, da una
parte, e, dall'altra, il totale accollo di essi, che ne consegue, a
carico della Banca emittente, non troverebbero giustificazione
nell'accettazione delle modalità del servizio da parte della Banca
medesima, tenuta per legge ad avvalersene;
b) con l'art. 28 della Costituzione, posto che, mentre nulla sta ad
indicare che, nel sistema del codice postale, l'irresponsabilità
dell'amministrazione delle poste costituisca il riflesso di quella
degli addetti, il precetto costituzionale esige che là dove sia
responsabile il funzionario o dipendente, debba esserlo, negli stessi
limiti, lo Stato;
c) con l'art. 113 della Costituzione, giacché, qualora dovesse
ritenersi che in forza delle norme impugnate l'irresponsabilità del
Ministero delle poste, da esse sancita, si estenda anche ai dipendenti,
le norme stesse cadrebbero sotto il divieto, anch'esso stabilito dal
precetto costituzionale, per cui il legislatore ordinario non può
introdurre limitazioni di responsabilità che sottrarrebbero atti o
comportamenti al sindacato giurisdizionale.
2. - Notificate, comunicate, e pubblicate le ordinanze di rinvio,
innanzi alla Corte si è costituita, nel primo (n. 233 del R.O. 1982) e
nel secondo (n. 29 del R.O. 1983) dei suddetti giudizi, con atti di
deduzioni depositati, rispettivamente, il 29 agosto 1982 e il 7 luglio
1983, la Banca d'Italia, chiedendo che, per le parti in cui escludono
la responsabilità dell'amministrazione delle poste, gli artt. 6, 28,
48 e 93 del codice postale siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi. La costituzione, per il giudizio contraddistinto con il n.
29 del R.O. 1983 è, peraltro, avvenuta fuori termine.
Secondo la difesa della Banca d'Italia, le questioni aperte dalle
disposizioni che, contenute, in via primaria, negli artt. 48 e 93 del
codice postale, trovano riscontro in quelle degli artt. 6, 28 e 96,
sono impostate nei provvedimenti di rimessione in modo assai chiaro, ed
in conformità, del resto, con la dottrina, che a sua volta ha sempre
unanimemente considerato le statuizioni del codice postale in materia
come un retaggio di antichi e superati ordinamenti non giustificabile
in base ai principi propri di quelli attuali. È pure esatto - si
aggiunge - che le norme in questione, come anche rilevato nelle
ordinanze, stabiliscono una irresponsabilità dell'amministrazione
postale di carattere assoluto: l'irresponsabilità, infatti, investe
tanto i fatti leciti quanto i fatti illeciti, e resta indifferente la
circostanza del se, nella fattispecie, la perdita delle raccomandate
contenenti i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, sia avvenuta
per fatti dolosi di dipendenti dell'amministrazione o per altre cause.
3. - Con atti depositati, rispettivamente, il 17 settembre 1982 e
il 5 e il 17 luglio 1983, è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo, in via
principale, nel primo giudizio (n. 233 del R.O. 1982) che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile per irrilevanza; e negli altri
due la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame
della rilevanza.
Le richieste dell'Avvocatura si basano, in tutti gli atti di
intervento, sull'omesso esame, nelle ordinanze di rinvio, della
eccezione, formulata nei giudizi a quibus dal Ministero delle poste, di
decadenza, da parte della Banca d'Italia, da ogni diritto nei confronti
del Ministero, per la mancata proposizione del previo reclamo,
dall'art. 91 del codice postale prevista come condizione per la stessa
proponibilità dell'azione giudiziaria. Tale reclamo - si sostiene -
veniva, infatti, a porsi come pregiudiziale, in ordine alla rilevanza
della questione di legittimità costituzionale delle norme sulla
limitazione della responsabilità dell'amministrazione.
Nel merito, l'Avvocatura, in tutti e tre i giudizi, ha concluso per
la non fondatezza della sollevata questione.
Nel proporre la questione di legittimità costituzionale - si
rileva negli atti d'intervento - il tribunale muove da una cognizione
imprecisa di quella prestazione accessoria del servizio delle
corrispondenze che è il servizio di raccomandazione. L'istituto della
raccomandazione, in effetti, non è diretto a garantire il contenuto
degli invii che ne fruiscono - funzione questa notoriamente assolta
dalle "assicurate" - ma solo a dar prova della loro impostazione e del
loro arrivo a destinazione.
Inoltre, dopo aver ricordato che la questione è stata sollevata
nei confronti delle norme (degli artt. 6, 28, 48 e 93 del codice
postale) limitative delle responsabilità dell'amministrazione delle
poste nel caso di mancato recapito di titoli di credito commutanti
titoli di spesa dello Stato, quando cioè l'invio in plico raccomandato
sarebbe obbligatorio, l'Avvocatura osserva che la circostanza che una
norma imponga, in ipotesi, l'uso di una delle forme in cui il servizio
può essere reso, e di una forma per cui vale una limitazione di
responsabilità, non fa venir meno il fatto che, anche in questo caso,
il trasporto e la distribuzione di quella corrispondenza saranno
richiesti e avverranno secondo le regole organizzative proprie di quel
servizio. Il che significa che il problema della ragionevolezza d'una
normativa che abbia come risultato quello di imporre la sopportazione
del rischio inerente all'utilizzazione di quel servizio, si pone con
riguardo non alle disposizioni - quali sono quelle impugnate - che
organizzano il funzionamento del servizio, ma alle diverse disposizioni
che impongono di avvalersene. Così come proposta perciò, la questione
non appare correttamente impostata.
4. - La stessa questione di legittimità costituzionale delle norme
degli artt. 6, 28, 48 e 93 del codice postale è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione, con un'altra
ordinanza, in data 21 aprile 1982, dello stesso tribunale di Roma, sez.
II civile. In questa ordinanza, però, vengono anche impugnati, in
riferimento all'art. 113 Cost., gli artt. 20, 48, 91 e 96, lett. f),
del codice postale, concernenti il reclamo che, in caso di perdita,
manomissione od avaria di oggetti raccomandati, il mittente ha l'onere
di presentare entro sei mesi dalla data dell'impostazione, e le
conseguenze della mancata tempestiva proposizione di esso (liberazione
dell'amministrazione delle poste da ogni responsabilità e
improponibilità dell'azione giudiziaria).
Le vicende per cui è sorta la controversia innanzi al tribunale e
il successivo corso della procedura sono in tutto simili a quelli degli
altri giudizi a quibus. Riguardo alla prima questione (sostanziale
esclusione della responsabilità dell'amministrazione delle poste per i
danni causati dal mancato recapito di raccomandate), il giudice a quo
fa espresso richiamo alla prima delle precedenti ordinanze dello stesso
tribunale, ribadendo, sia in punto di rilevanza, sia in punto di non
manifesta infondatezza, i motivi e gli argomenti in essa svolti. Per
quanto concerne la seconda questione ("inammissibilità dell'azione"
per omessa tempestiva presentazione del "previo reclamo"), premesso che
anche sotto questo aspetto il proposto incidente appare rilevante ai
fini della decisione del processo principale, osserva che alla luce
dell'art. 113 della Costituzione sembra dubbia la legittimità
costituzionale degli artt. 20, 48, 91 e 96, lett. f), del codice
postale, in quanto pongono limiti alla tutela giurisdizionale dei
diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.
5. - Adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 6
luglio 1983, si è costituita la Banca d'Italia, richiamando le
deduzioni svolte nel giudizio a quo ed i documenti ivi esibiti, e
riservandosi di svolgere più compiutamente, in una successiva memoria
e/o nella discussione orale, a sostegno della eccezione di
illegittimità costituzionale, le proprie difese.
A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta, con atto
depositato l'11 luglio 1983, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, contestando, su tutti i punti, le eccezioni formulate
nell'ordinanza, ha concluso per il rigetto delle questioni. Ribaditi e
ulteriormente svolti i motivi e gli argomenti già dedotti nei
precedenti giudizi, in aggiunta ad essi la difesa del Presidente del
Consiglio ricorda, in particolare, che, nel campo del servizio postale,
la previsione della responsabilità dell'amministrazione in limiti ben
definiti e circoscritti per la perdita di invii raccomandati, che non
tengono conto del contenuto di tali invii, è comune alla legislazione
di quasi tutti i paesi aderenti all'Unione postale universale, e per il
servizio postale internazionale essa è sancita dall'art. 50, paragr.
4, della vigente Convenzione postale universale (resa esecutiva in
Italia con d.P.R. 11 febbraio 1981, n. 358).
6. - Nel corso di un altro analogo giudizio, promosso nei confronti
della Banca d'Italia, con successiva chiamata in garanzia, da parte di
quest'ultima, del Ministero delle poste, gli artt. 6, 28, 48 e 93 dello
stesso codice postale sono stati oggetto di una ulteriore impugnativa,
formulata, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione,
con ordinanza in data 3 marzo 1983, dal pretore civile di Roma, "nella
parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di
raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri
titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo
o a colpa grave del personale dipendente dell'amministrazione postale,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad
altro risarcimento oltre all'indennità stabilita nella misura indicata
dal decreto previsto dall'art. 28 del codice postale".
7. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio,
anche in questo giudizio si è costituita, con atto depositato il 27
settembre 1983, la Banca d'Italia, con deduzioni a sostegno della
fondatezza della questione, identiche a quelle svolte nei giudizi
promossi dal tribunale di Roma.
Ed anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata priva di
fondamento.
8. - Alla pubblica udienza del 6 dicembre 1983, dopo la relazione
del Giudice Antonino De Stefano, l'avv. Massimo Severo Giannini, per
la Banca d'Italia, ha osservato, in ordine alla eccepita irrilevanza
nei giudizi a quibus delle proposte questioni, per il mancato
esperimento del previo reclamo, che proprio una delle ordinanze di
rinvio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 113 della Costituzione, delle norme che
prescrivono tale reclamo; e nel merito ha insistito per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle denunciate norme.
Dal suo canto, l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria, richiamati gli
argomenti svolti negli atti d'intervento, ha concluso per la non
fondatezza delle sollevate questioni. Considerato in diritto :
1. - Come esposto in narrativa, tre ordinanze emesse dal tribunale
di Roma (una in data 18 novembre 1981 e due in data 6 ottobre 1982)
deferiscono a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
- in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 della Costituzione - degli
artt. 6, 28, 48 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (codice postale e
delle telecomunicazioni), approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n 156
nella parte in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad alcuna
forma di risarcimento, oltre all'indennità prevista dallo stesso art.
28, nei casi di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano
stati spediti vaglia cambiari o, in genere, titoli di credito
commutanti titoli di spesa dello Stato
Anche il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 3 marzo 1983,
solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
stessi parametri, dei suddetti articoli del codice postale, nella parte
in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate,
con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di
credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa
grave del personale dipendente dell'amministrazione postale, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad altro
risarcimento, oltre all'indennità stabilita nella misura indicata dal
decreto previsto dal denunziato art. 28.
Infine, il tribunale di Roma, con altra ordinanza emessa il 21
aprile 1982, proponendo la stessa questione di legittimità
costituzionale già sollevata con le altre ordinanze, ha compreso
nell'impugnativa, denunziandole per contrasto con lo art. 113 della
Costituzione, anche le norme degli artt. 20, 48, 91 e 96, lett. f), del
codice postale, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto,
stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza
raccomandata, se il mittente non abbia presentato, entro sei mesi dalla
data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione
giudiziaria non può essere proposta, e l'amministrazione è liberata
da ogni responsabilità.
2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono alla Corte questioni
identiche o connesse; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per
essere decisi con unica sentenza.
3. - Va, innanzi tutto, presa in considerazione l'eccezione di
inammissibilità prospettata, nel giudizio promosso con l'ordinanza del
tribunale di Roma del 18 novembre 1981, dall'Avvocatura dello Stato.
Questa in proposito deduce che il tribunale avrebbe omesso di decidere
sulla richiesta, avanzata dall'amministrazione delle poste all'atto
della sua costituzione nel giudizio a quo, di rigetto della domanda
proposta nei suoi confronti dalla Banca d'Italia, la quale, non avendo
tempestivamente proposto il reclamo di cui al citato art. 91 del
codice postale, sarebbe decaduta da ogni diritto ad indennizzo, essendo
ormai tardiva la doglianza del mittente per il mancato arrivo della
raccomandata al destinatario.
Per lo stesso motivo (mancata pronuncia sull'eccezione opposta
dall'amministrazione delle poste per l'omesso esperimento del previo
reclamo), l'Avvocatura dello Stato, nei giudizi promossi con le due
ordinanze emesse dal tribunale di Roma il 6 ottobre 1982, chiede che
gli atti siano restituiti al giudice a quo.
Ora, non v'ha dubbio che il codice postale, al comma secondo del
menzionato art. 20, subordina espressamente la proponibilità
dell'azione giudiziaria contro l'amministrazione delle poste per i
servizi dal codice stesso disciplinati, alla previa presentazione di
reclamo in via amministrativa, entro un termine perentorio (che, per le
corrispondenze raccomandate, è fissato, dal successivo art. 91, in sei
mesi dalla data d'impostazione). A sua volta, il citato art. 96, lett.
f), prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nel
termine previsto dall'art. 91, l'amministrazione è liberata da ogni
responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti
raccomandati. Per poter, dunque, esaminare il merito della controversia
sottoposta alla sua cognizione, il giudice adito doveva preliminarmente
verificare la proponibilità della esperita azione, come, del resto,
gli veniva espressamente richiesto dalla stessa amministrazione delle
poste. In quella sede andava, infatti, accertato, per ciascun giudizio,
se la Banca d'Italia avesse presentato, nel prescritto termine, il
reclamo de quo agitur: ipotesi, oltre tutto, non esclusa dalla stessa
amministrazione resistente, in quanto l'onere della prova del
soddisfatto adempimento, che rende proponibile l'azione giudiziaria,
incombe ovviamente su chi esperisce l'azione medesima. Soltanto ove
fosse stato positivamente superato tale stadio, con l'accertata
proponibilità dell'azione, ciascun procedimento avrebbe potuto
proseguire il suo corso: ed avrebbero potuto, solo allora, trovar
applicazione nel giudizio a quo, quelle norme, della cui legittimità
costituzionale si dubita in quanto delimitano la responsabilità
dell'amministrazione per il mancato recapito delle corrispondenze
raccomandate.
In proposito va ricordato che questa Corte ha già affermato, da
ultimo con la sentenza n. 300 del 1983, che il requisito della
rilevanza, secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di
legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza
attuale e non meramente eventuale. Ed invero, la pregiudizialità della
questione medesima, conditio sine qua non ai fini del giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, si concreta solo allorché
il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della
definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice a quo
dimostri di non poter prescindere.
Le tre ordinanze di rimessione, alle quali fa riferimento
l'Avvocatura dello Stato, non lumeggiano, invece, il profilo sopra
indicato; né da esse risulta se l'eccezione di improponibilità
dell'azione sia stata presa in esame, e con quale esito. Si rende,
pertanto, necessario disporre che gli atti vengano restituiti ai
giudici a quibus, perché integrino con le necessarie delucidazioni sul
punto le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di
pronunciarsi sull'ammissibilità della sollevata questione.
4. - Eguale provvedimento di restituzione degli atti al giudice a
quo, pur in mancanza di analoga richiesta dell'Avvocatura dello Stato,
ritiene la Corte di dover adottare, per le stesse esigenze ai fini
della verifica della rilevanza della sollevata questione, sotto il
profilo innanzi indicato, nel giudizio promosso con l'ordinanza del 3
marzo 1983 del pretore di Roma.
5. - Per quanto, infine, concerne l'ordinanza emessa il 21 aprile
1982 dal tribunale di Roma, la Corte rileva che in tal caso il giudice
si è dato carico della eccezione di improponibilità dell'azione,
mossa dall'amministrazione delle poste, ed ai fini della relativa
pronuncia ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
norme che subordinano l'esperimento dell'azione medesima e la stessa
responsabilità dell'amministrazione al previo reclamo amministrativo.
Ma non risulta che il giudice a quo abbia preliminarmente accertato se
la Banca d'Italia avesse presentato, nel prescritto termine, il reclamo
in parola. Solo nell'ipotesi negativa, infatti, la questione sollevata
spiegherebbe, nel giudizio di provenienza, una incidenza attuale e
concreta; mentre tale incidenza resterebbe esclusa nell'ipotesi
affermativa, che consentirebbe al procedimento di proseguire il suo
corso, indipendentemente dalla risoluzione della questione medesima.
Non procedendosi, invece, all'accertamento circa la presentazione del
reclamo, l'incidenza della deferita questione sarebbe meramente
eventuale.
Anche in quest'ultimo giudizio, pertanto, la Corte avverte - in
ordine alla pronuncia che le viene richiesta - la necessità di
acquisire ulteriori elementi circa la rilevanza, nei sensi sopra
esposti, da parte del giudice a quo, cui a tal fine vanno restituiti
gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 233 RO. 1982, 29, 30, 31 e
337 RO. 1983;
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma ed al
pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte