Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PER DANNI CAUSATI DA DISSERVIZI - PREVENTIVO RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA' - PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO PER L'AMMINISTRAZIONE - LESIONE DEI DIRITTI DELL'UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilita' - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, piu' specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume cosi' per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Ne deriva, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost., visto sotto il profilo del principio di eguaglianza delle parti del contratto, al quale deve conformarsi la disciplina del rapporto degli utenti con l'amministrazione postale, in quanto rapporto di natura contrattuale fondamentalmente soggetto a regime di diritto privato. Di conseguenza, poiche' l'adeguamento della norma impugnata ai principi costituzionali non potrebbe operarsi, per varie e non superabili difficolta' (impossibilita' di applicazione analogica della disciplina dell'art. 443 cod. proc. civ., che nel caso non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino su cui si fonda; permanenza in vigore della norma nella parte relativa al termine di sei mesi dalla presentazione del reclamo, cui l'azione giudiziaria resterebbe soggetta, ecc.) attraverso la trasformazione della condizione di proponibilita' in condizione di procedibilita', l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilita' dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilita' dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso. - Sulla trasformazione, per effetto di decisione della Corte, della condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria in condizione di procedibilita': S. n. 93/1979; - Su un'ipotesi di applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.: S. n. 136/1985; - Per una soluzione analoga a quella adottata: S. n. 530/1989.
sentenza 15/1991massima n. 16813 POSTE E TELECOMUNICAZIONI (AMMINISTRAZIONE) - SERVIZIO POSTALE - CORRISPONDENZA RACCOMANDATA - PERDITA - AZIONE CONTRO L'AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONE DEL PREVIO RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI DALLA IMPOSTAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 20, 91 E 96, LETT. F. - COST., ARTT. 3, 24, 113.
E' irrilevante, e come tale inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale delle norme che - in caso di perdita di corrispondenza raccomandata - subordinano l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione postale alla previa presentazione di un reclamo in via amministrativa. Invero dette norme si riferiscono all'azione giudiziaria esercitata in via principale dal mittente contro l'Amministrazione e non sono, evidentemente, applicabili al caso di azione (di rivalsa) che accede a una causa principale promossa, contro il mittente, dal destinatario della corrispondenza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 20, 91, 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).
Riguarda ancheart. 96-lettf d.P.R. 156/1973art. 91 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINAMENZA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MANCATO RECAPITO DI RACCOMANDATE - ESCLUSA IMPUTAZIONE AL MINISTERO COMPETENTE DI RESPONSABILITA' PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 28 E 113 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - PROPONIBILITA' DELLA AZIONE GIUDIZIARIA SUBORDINATA ALLA PREVIA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - NON RISULTA - DUBBI SULLA INCIDENZA ATTUALE E CONCRETA DELLA QUESTIONE - NECESSITA' DI ACQUISIRE NUOVI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilita' dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate e' fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita'. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilita' e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilita' dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimita' si dubita, in quanto limitative della responsabilita' della pubblica amministrazione. Poiche' tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perche' integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilita' della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non e' tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennita' stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimita' costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta, e l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita').
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 91 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 93 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 96-lettf d.P.R. 156/1973art. 48 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 28 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.