Sentenza n. 197/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma
secondo, Testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), promosso con l'ordinanza emessa il 18
giugno 1984 dalla Corte dei conti - Sezione 3° giurisdizionale sul
ricorso proposto da Ancona Giuseppe, iscritta al n. 257 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, giudicando sul ricorso di Ancona
Giuseppe, già dipendente statale, al quale era stata sospesa
l'erogazione della pensione provvisoria per effetto del negato
riconoscimento di servizi per intervenuta decadenza della domanda di
riscatto, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 18 giugno
1984, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Tale disposizione, concernente il computo a domanda di servizi o
periodi ai fini pensionistici, stabilisce che, qualora la cessazione
dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al
primo comma (che fissa, per la proposizione della domanda di computo,
il termine di due anni prima del raggiungimento del limite di età
previsto per la cessazione dal servizio) la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cessazione.
Rileva il giudice a quo che il ricorrente è incorso, nella
presentazione della domanda di riscatto del servizio prestato alle
dipendenze di altro ente per due anni (necessari per il
raggiungimento del periodo minimo di servizio effettivo richiesto per
conseguire il diritto a pensione), in entrambe le decadenze previste
dall'art. 147, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 1092/1973.
L'Ancona, infatti, è stato collocato a riposo a domanda, quale ex
combattente, con effetto dal primo ottobre 1975, mentre avrebbe
maturato i limiti di età il 29 settembre 1977, sicché il termine di
cui al primo comma è scaduto il 29 settembre 1975, con conseguente
intempestività della domanda di riscatto proposta il 9 dicembre
1977; inoltre, a tale data era largamente decorso anche il termine di
novanta giorni di cui al secondo comma, essendo stato comunicato il
provvedimento di cessazione il 24 settembre 1975.
Ciò premesso, la Corte dei conti, richiamata la sua precedente
ordinanza emessa il 22 aprile 1981 (R.O.
n. 152/1983), con la quale era stato denunciato l'art. 147, comma
primo, del d.P.R. n. 1092/1973, dichiara di voler estendere la sua
censura, in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 36 e 38
Cost.), anche al secondo comma del citato articolo, ribadendo i
motivi precedentemente dedotti, e cioè:
a) incongruità e sostanziale ingiustizia del sistema di
termini decadenziali posti come limiti temporali all'esercizio della
facoltà di riscatto (oggi computo), a fronte della
imprescrittibilità della pensione);
b) disparità di trattamento rispetto ad altre categorie, come,
ad es., i destituiti, la integrità dei cui servizi è indiscussa,
pur avendo chiaramente demeritato assai più di semplici ritardatari;
c) non giustificata privazione della pensione, cioè del
trattamento retributivo differito, per servizi che, comunque, sono
stati regolamente prestati.
In punto di rilevanza, osserva l'ordinanza che, in realtà, la
questione è unica, identiche essendo le ragioni di dubbio
costituzionale sul primo e sul secondo comma dell'art. 147, che ne è
così investito nell'integrità della sua struttura.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto
1. - La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 1092
(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), il quale, relativamente al computo a
domanda di servizi e periodi ai fini pensionistici, stabilisce che,
qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima dei due anni dal
raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal
servizio (termine fissato, agli stessi fini, dal comma primo dello
stesso articolo), la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di cessazione.
Secondo il giudice a quo, la disciplina prevista dalla
disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 36 e 38 Cost., sotto
diversi profili, e ciò in quanto:
a) sarebbe incongrua e sostanzialmente ingiusta l'apposizione
di termini decadenziali all'esercizio della facoltà di riscatto
(computo) dei servizi precedentemente prestati, a fronte della
imprescrittibilità della pensione;
b) ne deriverebbe una disparità di trattamento rispetto ad
altre categorie (ad esempio, i dipendenti destituiti), il cui diritto
a pensione è integralmente riconosciuto;
c) vi sarebbe una non giustificata privazione della pensione (o
almeno di una parte di essa), per servizi che sono stati regolarmente
prestati.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già chiarito, prendendo in esame il comma primo
dello stesso art. 147, recante anch'esso un'ipotesi di decadenza dal
diritto al riscatto (sent. n. 203 del 1985), come non sia in
contraddizione con il carattere di imprescrittibilità della pensione
il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di
consistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto a
pensione si svolgano entro limiti temporali, né che l'azionamento di
tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato:
e ciò vale in particolare nei casi in cui, come nell'ipotesi di
computo dei servizi pregressi, tali vicende comportino l'assunzione
di oneri per il destinatario delle prestazioni (versamento di
contributi) ovvero di rischio per l'ente erogatore (utilizzazione di
contributi pregressi).
Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto e del
diritto alla pensione, l'assoggettamento dei due diritti a regimi
diversi (decadenza dal diritto al riscatto, se non esercitato entro
il termine imposto; imprescrittibilità del diritto a pensione) non
può dar quindi luogo alla violazione del princìpio di eguaglianza.
Egualmente non può essere invocata la violazione del princìpio
di eguaglianza nel rapporto tra il dipendente incorso nella decadenza
per inosservanza del termine ricordato e il dipendente, responsabile
di illeciti penali e disciplinari, ma comunque mantenuto o
reintegrato (legge 8 giugno 1966, n. 424) nella titolarità e nella
fruizione del trattamento di quiescenza relativo ai servizi prestati.
Difetta, invero, omogeneità di situazione fra il regime di decadenza
dal diritto al riscatto (che concerne il mancato acquisto del diritto
alla pensione o un certo quantum di essa) e il regime di immunità
del diritto alla pensione da sanzioni privative connesse a
comportamenti illeciti del titolare (che concerne una possibile causa
di perdita del diritto, come già acquistato sia nell'anche nel
quantum).
Né, infine, la decadenza dal diritto di riscatto dei servizi
prestati, come regolata dall'art. 147, comma secondo,
d.P.R. n. 1092 del 1973, può essere considerata lesiva degli artt.
36 e 38 Cost. Nella giurisprudenza di questa Corte è
costante l'affermazione del princìpio secondo cui l'esercizio di
ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può
essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che
tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui
si tratta e non si traducano nell'esclusione dell'effettiva
possibilità dell'esercizio di esso (sent. n. 203 del 1985 e
giurisprudenza ivi citata): e nel caso di specie non ricorrono né la
prima ipotesi (finalità del limite in questione essendo quella di
accelerare le procedure di liquidazione della pensione), né la
seconda (verificandosi la scadenza del termine de quo dopo un periodo
di tempo, da ritenere congruo, decorrente dalla comunicazione del
provvedimento di cessazione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza emessa il 18
giugno 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte