Sentenza n. 200/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 387Codice di procedura penale
- art. 19legge 517/1955
citata
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 11legge 400/1984
- art. 512legge 87/1953
- art. 134legge 689/1981
- art. 3legge 400/1984
- art. 513legge 87/1953
- art. 135legge 689/1981
- art. 4legge 400/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
9 maggio 1984 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da
Ippolito Francesco e Luberti Francesco, iscritta al n. 928 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 287 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza del 25 ottobre 1983 il Giudice istruttore del
Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti del
dott. Francesco Ippolito e dell'avv. Francesco Luberti, entrambi
componenti del Consiglio Superiore della magistratura, in ordine al
reato di abuso di ufficio aggravato (così modificata l'originaria
imputazione di interesse privato in atti d'ufficio), "perché fatti non
sono previsti dalla legge come reato sussistendo la causa di non
punibilità di cui all'art. 5 della legge 1981, n. 1".
Entrambi prosciolti proponevano ricorso per cassazione avverso tale
sentenza, chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, per
molteplici motivi; in via subordinata eccepivano, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del
giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché
fatti non sono previsti come reato sussistendo una causa di non
punibilità".
Il Procuratore Generale concludeva richiedendo il proscioglimento
degli imputati perché il fatto non sussiste: sarebbe stato, infatti,
possibile "correggere vizi" della sentenza impugnata così da adeguare
la formula di proscioglimento alla verità processuale, donde la
"perdita di rilevanza" della questione di legittimità costituzionale.
Con ordinanza del 9 maggio 1984, la Corte di cassazione, premesso
che l'esame circa la fondatezza delle affermazioni contenute nella
sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti
integranti il reato di abuso d'ufficio, attenendo "in definitiva alla
valutazione delle prove", doveva ritenersi precluso in sede di
legittimità e che, pur tuttavia, non poteva disconoscersi "l'esigenza
in sede di impugnazione di un più approfondito riesame del merito
della sentenza", ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 387,
terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la
sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere
perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di
non punibilità (nella specie, la causa di non punibilità specifica di
cui all'art. 32 - bis della legge 24 marzo 1958, n. 195)".
In punto di rilevanza, si osserva che l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale consentirebbe agli imputati di
ottenere un riesame del fatto ben più ampio di quello ammesso in sede
di legittimità (con la possibilità di conseguire un provvedimento
più favorevole); si aggiunge che la norma impugnata incide
concretamente - data la sua natura processuale - sul corso del
processo, sul compimento e sull'efficacia degli atti del medesimo,
nonché sulla sfera dei poteri e dei doveri delle parti e del giudice,
perché il giudizio non può proseguire se non viene prima identificato
il giudice competente a conoscere dell'impugnazione avverso la sentenza
istruttoria che applichi una "causa di non punibilità".
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte di
cassazione richiama la sentenza costituzionale n. 224 del 1983,
cogliendo precise analogie fra l'ipotesi ivi decisa e quella della
sentenza istruttoria, che "riconosciuta la presenza degli elementi
positivi oggettivi e soggettivi del reato, proscioglie in virtù della
presenza di una causa di giustificazione".
Dalla sentenza n. 224 del 1983, oltre che dalle sentenze n. 70 del
1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, con le quali la
Corte ha già notevolmente circoscritto limiti all'appello
dell'imputato avverso sentenze di proscioglimento per estinzione del
reato, sarebbe ricavabile il principio che "vi è violazione dei
diritti della difesa se all'imputato, prosciolto dopo un esame del
merito che ne abbia sostanzialmente accertato la responsabilità, non
è riconosciuto il diritto di appellare al fine di ottenere un completo
riesame del merito, e che vi è disparità di trattamento tra
l'imputato al quale l'appello non è consentito e il P.M. al quale
l'appello è consentito in ogni caso". Enunciato in relazione al
proscioglimento per estinzione del reato, tale principio sembrerebbe
"ugualmente se non maggiormente valido anche con riferimento ad altri
casi di proscioglimento caratterizzati da un previo riconoscimento di
colpevolezza, come appunto nei casi in cui il giudice abbia, dopo
l'esame del merito, accertato la sussistenza di tutti gli elementi di
un reato, ma si sia astenuto dal rinviare a giudizio per la presenza di
una causa di non punibilità": ipotesi che si è verificata nella
specie, dato che il giudice istruttore, dopo una complessa istruttoria,
ha ritenuto sussistente un reato diverso da quello enunciato nel
mandato di comparizione, affermando testualmente che "i comportamenti
di entrambi consiglieri... si prestano ad essere considerati, sul piano
oggettivo... come abuso di ufficio, e sul piano soggettivo, quali
rivelatori dell'intento di nuocere. Pertanto la formula decisoria...
che si attaglia alle risultanze istruttorie non può essere ampiamente
liberatoria bensì quella contemplata dall'art. 5 della legge 1981 n. 1
con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 323 cod. pen.".
In conclusione, sembrerebbe innegabile anche in casi come quello di
specie l'interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento con una
formula più favorevole. Di qui il contrasto con parametri sopra
indicati conseguente alla preclusione dell'appello: infatti, la
sentenza che dichiara non doversi procedere per la presenza di una
causa di non punibilità presuppone necessariamente un esame ed una
valutazione in senso sfavorevole del merito e l'esclusione della
possibilità di proscioglimento con formula più favorevole.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 17 ottobre 1984.
Nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte di cassazione sottopone a controllo di
legittimità costituzionale l'art. 387, terzo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, "nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza del
giudice istruttore che ha dichiarato non doversi procedere perché il
fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di non
punibilità".
2. - Una puntualizzazione si rende necessaria in via preliminare,
per tenere nel debito conto le modificazioni apportate al codice di
procedura penale dalla legge 18 giugno 1955, n. 517. Se prima di tali
modificazioni in nessun caso era prevista l'appellabilità, da parte
dell'imputato, della sentenza dichiarativa di non doversi procedere
perché il fatto non costituisce reato per la presenza di una causa di
non punibilità, dopo di esse la situazione si è presentata in termini
sensibilmente diversi. Fra l'altro, l'art. 19 della legge n. 517 del
1955 ha innovato l'art. 387, terzo comma, del codice di procedura
penale nel senso che, "se l'imputazione riguardava un delitto o una
contravvenzione punibile con l'arresto" (limite non in discussione
nella presente sede, oltretutto per ragioni di rilevanza), "l'imputato
può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice
istruttore" non solo "quando è stato dichiarato non doversi procedere
per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale",
ma anche quando è stato dichiarato non doversi procedere "perché
trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il
fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con
provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza".
Pertanto, la questione dedotta ha per oggetto, più precisamente,
la parte in cui il comma in esame esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha
dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non
punibile perché il fatto non costituisce reato", qualora non sia stata
applicata né possa, con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza.
3. - Una seconda puntualizzazione concerne significati e contenuti
della formula di proscioglimento che contraddistingue le sentenze con
le quali viene dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di
persona non punibile perché il fatto non costituisce reato".
Posto che tale formula non risulta usata in modo univoco dal
legislatore, occorre distinguere la portata che essa assume nell'art.
387, terzo comma, del codice di procedura penale (come negli analoghi
artt. 399, primo comma, 512 n. 2 e 513 n. 2 dello stesso codice,
dedicati alle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento emanate da
giudici diversi dal giudice istruttore) dalla portata, più
circoscritta, che la stessa formula riveste nell'art. 378, primo comma,
del codice di procedura penale (attinente, come l'analogo art. 479,
primo comma, dello stesso codice, alla pronuncia delle sentenze di
proscioglimento), ove si parla di "persona non punibile, perché il
fatto non costituisce reato o per un'altra ragione". Dal raffronto
emerge chiaramente che quanto dall'art. 378, primo comma, viene
ricompreso nell'ambito del "non punibile per un'altra ragione" deve
ritenersi sussunto dall'art. 387, terzo comma, nel l'ambito del "non
punibile perché il fatto non costituisce reato".
Non meno significativo si rivela il raffronto con l'art. 152 del
codice di procedura penale, che, nel disciplinare in via generale la
"declaratoria di determinate cause di non punibilità", non contiene
nei suoi due commi alcun cenno alla formula "perché il fatto non
costituisce reato" (e nemmeno alla formula "perché la persona non è
imputabile", normalmente affiancata ad essa), utilizzando, invece,
entrambe le volte la formula "perché il fatto non è preveduto dalla
legge come reato", a sua volta del tutto assente tanto negli artt. 387
(399,512 e 513) quanto negli artt. 378 (e 479). Ciò ha indotto questa
Corte (sentenza n. 175 del 1971) a recepire l'interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale che con larga prevalenza attribuisce
alla formula "perché il fatto non è preveduto dalla legge come
reato", quale utilizzata dall'art. 152, "un significato generico,
comprensivo non solo delle ipotesi del difetto di una qualsiasi norma
penale cui possa ricondursi il fatto imputato, ma anche di quelle di
mancanza delle condizioni di imputabilità o di punibilità rispetto a
cui il fatto, pur se astrattamente previsto dalla legge penale, risulta
giuridicamente irrilevante al fine dell'applicabilità di questa, e
quindi del tutto equivalente all'altra".
Rispetto alle formule "perché il fatto non sussiste" e "perché
l'imputato non l'ha commesso", dirette a rimarcare l'una
l'insussistenza materiale del fatto storico e l'altra la totale
estraneità dell'imputato, la formula "perché il fatto non costituisce
reato" si caratterizza in quanto proscioglimento che, pur riconoscendo
la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua
riferibilità all'imputato, esclude la punibilità per la mancanza
dell'elemento soggettivo oppure per la presenza di una causa di
esclusione dell'antigiuridicità o di una causa di esclusione della
punibilità.
4. - Ad avviso della Corte di cassazione, il tipo di formula di
proscioglimento così individuata non può mai dirsi "ampiamente
liberatoria", qualunque sia la particolare causa che di volta in volta
ne comporti l'adozione, compresa ovviamente quella (v. in proposito
sentenza n. 148 del 1983) ravvisata nella specie dalla pronuncia
istruttoria sottoposta a ricorso: "sembra perciò innegabile
l'interesse dell'imputato ad ottenere" il proscioglimento con la più
favorevole formula "perché il fatto non sussiste" o "perché
l'imputato non l 'ha commesso". Pertanto, "la preclusione dell'appello
si risolverebbe non solo in una non giustificata disparità di
trattamento tra due parti del processo, P. M. e imputato (art. 3
Cost.), ma anche in un impedimento all'esercizio della difesa in ogni
stato e grado del procedimento (art. 24, secondo comma, Cost.): il
tutto sulla base del principio - da questa Corte più volte enunciato
in relazione al proscioglimento per estinzione del reato - "che vi è
violazione dei diritti della difesa se all'imputato, prosciolto dopo un
esame del merito che ne abbia sostanzialmente accertato la
responsabilità, non è riconosciuto il diritto di appellare al fine di
ottenere un completo riesame del merito, e che vi è disparità di
trattamento tra l'imputato al quale l'appello non è consentito e il
P.M. al quale l'appello è consentito in ogni caso". Tale principio -
che ha, fra l'altro, comportato la declaratoria di illegittimità
costituzionale dello stesso art. 387, terzo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato
di pro porre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore,
che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o
prescrizione" (sentenza n. 224 del 1983) - sarebbe, ad avviso del
giudice a quo, ugualmente, se non maggiormente, valido riguardo ai
"casi in cui il Giudice abbia, dopo l'esame del merito, accertato la
sussistenza di tutti gli elementi di un reato, ma si sia astenuto dal
rinviare a giudizio per la presenza di una causa di non punibilità".
La questione è fondata.
5. - Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 70
del 1975, n. 73 del 1978, n. 72 del 1979, n. 53 del 1981, n. 224 del
1983) ed ancora di recente ribadito (sentenze n. 299 del 1985, n. 110
del 1986), le norme processuali penali che negano all'imputato il
diritto di proporre appello contro provvedimenti suscettibili di essere
appellati dal pubblico ministero violano congiuntamente gli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, quando si tratti
di provvedimenti dei quali pure l'imputato possa avere ragione di
lamentarsi: la disparità di trattamento, non potendo giustificarsi né
con "la peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata" al
pubblico ministero né con "le esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia e di rilievo costituzionale" (sentenze
n. 190 del 1970, n. 155 del 1974, n. 110 del 1986), "turba il
necessario equilibrio del contraddittorio ed in tal senso viola anche
il principio del diritto di difesa" (sentenza n. 224 del 1983). Da ciò
"la necessità di ristabilire la par condicio tra imputato e pubblica
accusa" (sentenze n. 62 del 1981, n. 110 del 1986), nell'ottica di "un
" equo processo " fondato, tra l'altro, sulla uguaglianza delle parti,
sulla "egalité des armes "" (sentenza n. 62 del 1981).
In particolare, l'interesse dell'imputato a dolersi anche per
motivi di merito, con conseguente diritto ad un riesame dei fatti, più
ampio di quello che può compiere il giudice di legittimità, è stato
riconosciuto nei confronti delle sentenze di proscioglimento
istruttorio per estinzione del reato a seguito di amnistia o di
prescrizione, dato che esse "possono arrecare agli imputati pregiudizi
di ordine morale e di ordine giuridico" (sentenza n. 224 del 1983).
Le stesse considerazioni e, quindi, le stesse conseguenze sarebbero
estensibili, secondo il giudice a quo, alle sentenze istruttorie di
proscioglimento "perché trattasi di persona non punibile perché il
fatto non costituisce reato", stante la loro idoneità ad arrecare
pregiudizio all'imputato.
6. - Poiché l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare è
sempre il risultato di una valutazione demandata al giudice ordinario,
e più precisamente al giudice investito dell'impugnazione, cui
compete, fra l'altro, di dichiararne l'inammissibilità "quando risulta
che l'impugnazione fu proposta da chi non vi aveva interesse" (art. 209
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 190, quarto
comma, dello stesso codice), l'avere il giudice a quo affermato
l'esistenza di un interesse dell'imputato a dolersi della formula di
proscioglimento in esame dovrebbe comportare l'illegittimità
costituzionale della norma che non consente all'imputato di proporre
nei confronti della relativa pronuncia di non doversi procedere
l'appello consentito, invece, al pubblico ministero.
Si potrebbe, anzi, affermare, in termini più generali, che, ogni
qualvolta la Corte di cassazione ritenga ammissibile il ricorso
proposto dall'imputato contro una sentenza di primo grado appellabile
soltanto dal pubblico ministero, l'implicito riconoscimento così
operato di un interesse dell'imputato a dolersi del provvedimento
assoggettato a ricorso dovrebbe comportare l'illegittimità
costituzionale della specifica norma che non estende il diritto di
appellare anche all'imputato.
Ad ulteriore conferma vi sarebbe, infine, la considerazione che,
tutte le volte in cui un provvedimento di primo grado soltanto
ricorribile per cassazione da parte dell'imputato sia
contemporaneamente appellato dal pubblico ministero, il ricorso
dell'imputato si intende convertito in appello, non potendosi di certo
escludere l'interesse all'appello, una volta riconosciuto l'interesse a
proporre il ricorso per cassazione e, quindi, ad impugnare.
L'ordinanza di rimessione non si è, peraltro, limitata ad
affermare l'esistenza di un interesse dell'imputato a proporre appello
contro la sentenza di proscioglimento "perché il fatto non costituisce
reato", ma ne ha dato motivazione, ravvisando tale interesse nella
possibilità di ottenere il proscioglimento con "una formula più
favorevole" - quale, appunto, quella "perché il fatto non sussiste" o
quella "perché l'imputato non l'ha commesso" - in grado di escludere
la sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità
all'imputato.
7. - Tutto ciò trova larga eco nella giurisprudenza di questa
Corte: dalla più generale affermazione che la gerarchia delle formule
di proscioglimento è una gerarchia "da determinare in considerazione
dell'interesse dell'imputato a venire assolto con l'impiego di quella
fra esse che risulti produttiva degli effetti per lui meno
pregiudizievoli" (sentenza n. 175 del 1971) alla più specifica
constatazione che "in tutte" le ipotesi di proscioglimento - "escluse
le pronunce emesse perché il fatto non sussiste o non è stato
commesso dal prevenuto", le uniche per cui manca ogni interesse ad
impugnare - il legislatore "attribuisce all'imputato un fatto, o non
esclude l'attribuzione di un fatto, che può non costituire reato ma
tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o
comunque dalla coscienza sociale" (sentenza n. 151 del 1967).
Proprio sulla base del rilievo che in tali casi il proscioglimento
istruttorio "può ferire la dignità del cittadino allo stesso modo
d'una pronuncia di rinvio a giudizio", per giunta escludendo,
diversamente da quest'ultima, "una seconda fase nella quale, entro lo
stesso grado del giudizio, si possa porre immediato rimedio a quel
male", la sentenza da ultimo richiamata (in proposito v. anche sentenza
n. 224 del 1983) era pervenuta a dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 376 del codice di procedura penale, nonché,
ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale degli artt. 395, quarto comma, e 398, terzo comma, dello
stesso codice, nelle rispettive parti in cui non si "prevede la
contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del
proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste
o non sia stato commesso dall'imputato", l'unica "appagante l'interesse
morale dell'imputato" (sentenza n. 5 del 1975). Come è stato
efficacemente rimarcato anche in dottrina, soltanto nei casi di
proscioglimento con formula pienamente liberatoria in fatto si potrebbe
essere sicuri della mancanza di ogni pregiudizio (attuale o potenziale)
per il prosciolto.
8. - Si deve, quindi, concludere nel senso dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di
proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia
dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non
punibile perché il fatto non costituisce reato", qualora non sia stata
applicata né possa, con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza.
La conseguente equiparazione, ai fini dell'appellabilità anche da
parte dell'imputato, di tutte le sentenze istruttorie pronunciate con
la formula "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto
non costituisce reato", sia stata o no applicata e possa o no, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza,
così superando la distinzione introdotta dall'art. 19 della legge 18
giugno 1955, n. 517 (v. punto 2), richiama alla memoria le prime
iniziative parlamentari per l'aggiornamento del codice di procedura
penale (proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone, Riccio,
Bellavista ed Amatucci, annunziata il 13 marzo 1952, n. 2258 della
legislatura; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone, Riccio
ed Amatucci, annunziata il 25 luglio 1953, n. 30 della II legislatura,
poi trasfusa, per la parte che qui interessa, nel disegno governativo
n. 3008, approvato all'unanimità in sede legislativa dalla 3ª
commissione della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953,
secondo il testo coordinato da un apposito comitato e concordato con il
Governo). Tali iniziative avevano, infatti, perseguito la sostituzione
dell'originario art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale
nel senso di stabilire, fra l'altro, che "l'imputato può appellare
alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore...
quando è stato dichiarato non doversi procedere perché trattasi... di
persona non punibile perché il fatto non costituisce
reato".
Il condizionamento di tale disposto alla concomitante applicazione
o alla successiva applicabilità di una misura di sicurezza fu
successivamente inserito (v. disegno di legge presentato dal Ministro
di grazia e giustizia De Pietro alla Camera dei deputati nella seduta
del 3 agosto 1954, n. 1121 della II legislatura) per la dichiarata
preoccupazione di evitare "eventuali ripercussioni sfavorevoli sui
diritti dei terzi": una preoccupazione ormai comunque superata dalle
pronunce di illegittimità costituzionale contenute nelle sentenze n.
55 del 1971, n. 99 del 1973 e n. 165 del 1975.
9. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
387, terzo comma, del codice di procedura penale nei termini dei quali
si è detto, deve essere dichiarata d'ufficio, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, quale
sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955,
n. 517, e poi ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400,
nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 387, terzo comma,
del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il diritto di
appellare contro la sentenza istruttoria del pretore che abbia
dichiarato non doversi procedere "perché trattasi di persona non
punibile perché il fatto non costituisce reato" soltanto "se è stata
applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una
misura di sicurezza".
10. - Occorre, altresì, far luogo all'applicazione dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87: A) nei confronti dell'art. 512 n. 2
del codice di procedura penale, quale sostituito dapprima ad opera
dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art.
134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art.
3 della legge 31 luglio 1984, n. 400, nella parte in cui, del tutto
analogamente all'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale,
riconosce all'imputato il diritto di appellare contro la sentenza del
pretore che al termine del giudizio l'abbia prosciolto "perché si
tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato"
soltanto "se è stata applicata o può, con provvedimento successivo,
essere applicata una misura di sicurezza".
B) nei confronti dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale,
quale sostituito dapprima ad opera dell'art. 19 della legge 18 giugno
1955, n. 517, poi ad opera dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ed infine ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n.
400, nella parte in cui, del tutto analogamente all'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale, riconosce all'imputato il
diritto di appellare contro la sentenza del tribunale o della corte di
assise che l'abbia prosciolto con la formula "perché si tratta di
persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" soltanto
"se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere
applicata una misura di sicurezza".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad opera
dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), nella parte in cui
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la
sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi
procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto
non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata
applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito dapprima ad
opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e poi ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui
riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la
sentenza del pretore che abbia dichiarato non doversi procedere
"perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non
costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata
applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2
del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera
dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art.
134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art.
3 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del
pretore che l'abbia prosciolto "perché si tratta di persona non
punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle
ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con procedimento
successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2
del codice di procedura penale (nel testo dapprima sostituito ad opera
dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi ad opera dell'art.
135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed infine ad opera dell'art.
4 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del
tribunale o della corte d'assise che l'abbia prosciolto "perché si
tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato"
limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata applicata o possa, con
provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte