Sentenza n. 200/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 20legge 1/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645 (Testo Unico delle leggi sulle imposte
dirette), in relazione all'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 marzo 1979 dalla Corte di Cassazione sui
ricorsi riuniti proposti dall'Amministrazione delle Finanze dello
Stato contro la Società Agricola Riviera, iscritta al n. 693 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 338 dell'anno 1979;
2) n. 2 ordinanze emesse il 12 dicembre 1979 dalla Corte di
Cassazione sui ricorsi proposti dalla Società Civile Agricola
Immobiliare contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato,
iscritte ai nn. 350 e 351 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980.
Visti gli atti di costituzione della Società Agricola Riviera e
dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per l'Amministrazione
delle Finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 marzo 1979 (Reg. Ord. n.693/79) la Corte
di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, del
t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, "nella parte in cui prevede, in
contrasto col disposto dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1,
e fuori dei limiti della delega di cui all'art. 63 della stessa
legge, la tassazione in R.M. delle plusvalenze realizzate dalle
società in genere, in quanto tali, indipendentemente dall'esercizio
di un'attività imprenditoriale".
L'ordinanza è stata emessa a seguito di un ricorso proposto
dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro una decisione
della Commissione Centrale delle Imposte, la quale aveva dichiarato
non dovuta dalla S.p.a. "Agricola Riviera" l'imposta di Ricchezza
Mobile per la plusvalenza realizzata con la cessione ai creditori
degli immobili di sua proprietà, in sede di concordato preventivo,
in quanto mancava nel soggetto la qualità d'imprenditore esercente
un'attività commerciale, così come richiesto dall'art. 106 del t.u.
29 gennaio 1958, n. 645, nel testo risultante a seguito della
sentenza n. 32 del 1975 di questa Corte. Nel ricorso
l'Amministrazione delle Finanze aveva invece sostenuto la soggezione
delle società per azioni, in quanto tali, all'imposizione. Aveva
proposto ricorso incidentale la Società lamentando il mancato
accoglimento della tesi dell'intassabilità delle plusvalenze in
ipotesi di cessio bonorum in sede concordataria.
Il giudice a quo ricorda che la sentenza n. 32 del 1975 di questa
Corte ha dichiarato illegittimo, per eccesso di delega, il primo
comma del suddetto art. 106 "nella parte in cui prevede la
tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti
tassabili in base a bilancio", ma osserva che tale decisione riguarda
esclusivamente gli enti di cui alla lettera c) dell'art. 8, terzo
comma, del t.u. n. 645 del 1958, e cioè gli enti diversi dalle
società di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.
Resta pertanto impregiudicato il dubbio di legittimità in ordine
alla differenza di formulazione fra l'art. 106 e l'art. 20 citati per
quanto attiene alla tassabilità delle plusvalenze delle società.
L'art. 106 del t.u., infatti, sottopone ad imposta le plusvalenze di
tutti i beni appartenenti a soggetti tassabili in base a bilancio,
fra i quali, a norma dell'art. 2200 c.c., sono comprese tutte "le
società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e
segg. del titolo V e le società cooperative, anche se non esercenti
un'attività commerciale". L'art. 20 della legge n. 1 del 1956,
invece, prevede come soggetti passivi della tassazione le imprese e
gli imprenditori, nel senso che fissa come presupposto dell'imposta
l'esercizio di un certo tipo d'attività, dal quale possano derivare
determinati redditi. Il che, del resto, si desume dal fatto che
entrambi i commi dell'art. 20 si riferiscono agli "imprenditori",
termine questo adoperato nel secondo comma come qualificativo di
tutti i soggetti d'imposta, fra i quali il medesimo secondo comma
opera poi una distinzione. In altri termini, il predetto art. 20
ancora la tassazione non alla presenza di determinate strutture
bensì all'esercizio in concreto di un'attività imprenditoriale.
Pertanto, la ragion d'essere della diversa regolamentazione contenuta
nei due commi dell'art. 20 deve rinvenirsi non nella
conseguenzialità della tassazione al semplice presupposto
dell'esistenza o meno d'una strutturazione del soggetto come
società, ma, fermo restando il presupposto dell'esercizio effettivo
di un'attività imprenditoriale, nella presunzione assoluta di
riferibilità delle plusvalenze a tale attività, se posta in essere
da un soggetto (quale una società costituita a tale scopo)
ontologicamente tale da non poter conseguire fini diversi da quelli
di lucro, e nella necessità, invece, di una ricerca di un nesso di
causalità per le plusvalenze realizzate da soggetti, in ipotesi,
capaci di perseguire anche fini diversi.
Così inteso però il predetto art. 20 - conclude la Corte di
Cassazione - ne consegue che il suo contenuto non appare
correttamente trasfuso nell'art. 106 del t.u., che fa derivare la
tassabilità unicamente da un elemento meramente formale, ampliando
quindi la sfera degli atti tassabili, in violazione dell'art. 63
della medesima legge n. 1 del 1956, che attribuiva all'esecutivo solo
una certa discrezionalità in materia d'organizzazione dei servizi e
d'attività d'accertamento dell'Amministrazione e non anche in
materia di tassabilità vera e propria.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Dinanzi alla Corte si è costituita la S.p.a. Agricola
Riviera, rappresentata e difesa dagli avv.ti proff. Gaetano
Castellano e Floriano d'Alessandro, chiedendo l'accoglimento della
questione.
La società osserva che la sentenza n. 32 del 1975 interpretò
l'art. 20 della legge n. 1 del 1956 nel senso che la soggezione ad
imposta delle plusvalenze presuppone che esse siano realizzate
nell'esercizio d'attività d'impresa commerciale e che tale
condizione ricorre necessariamente e costantemente soltanto per gli
enti ritenuti imprenditori commerciali istituzionali, mentre in tutti
gli altri casi, ossia in tutti i casi in cui l'attività d'impresa
non si presenti come necessariamente esclusiva del soggetto, il nesso
tra tale attività e la realizzazione della plusvalenza deve essere
accertato di volta in volta.
Da questa interpretazione discende che è estraneo al contenuto
normativo del citato art. 20 il principio dell'automatica
tassabilità delle plusvalenze realizzate da società per azioni, con
la conseguenza che l'art. 106 del t.u. deve reputarsi innovativo per
questo riguardo e quindi illegittimo per eccesso di delega. Non può
invero ritenersi che alla nozione di atto di società per azioni
appartenga concettualmente (e quindi necessariamente) il carattere
speculativo, ossia d'impresa commerciale. Una tale equiparazione è,
infatti, resistita sia dall'erroneità dell'identificazione della
società con l'impresa esercitata in forma collettiva sia dalla
possibilità d'utilizzare il tipo della società azionaria per
l'esercizio d'attività di (c.d.) impresa agricola sia, comunque, dal
fenomeno della c.d. neutralizzazione delle strutture societarie, il
cui rigido legame con una causa-scopo determinati, quale potrebbe
essere l'esercizio d'attività speculativa ovvero d'impresa
commerciale, pur sussistendo in origine, si è successivamente
attenuato fino a scomparire del tutto.
3. - Si è altresì costituita l'Amministrazione delle Finanze,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per manifesta
irrilevanza o, comunque, infondata.
Quanto alla rilevanza, l'Avvocatura osserva che nel ricorso per
cassazione l'Amministrazione aveva lamentato, in
primo luogo, l'omessa motivazione sul punto della natura (agricola o
commerciale) dell'attività imprenditrice svolta,
facendo presente che, essendo stata la società ammessa al concordato
preventivo, la sua attività doveva considerarsi
necessariamente commerciale; ed aveva sostenuto, in secondo luogo,
che la tassabilità delle plusvalenze doveva riconoscersi a
prescindere dalla natura agricola o commerciale dell'attività,
svolgendo la società attività d'impresa. Con il ricorso incidentale
la contribuente aveva invece sostenuto che con l'apertura della
procedura concorsuale era venuto meno l'esercizio normale
dell'impresa e che, pertanto, nella specie non esistendo impresa, non
vi poteva essere tassazione di plusvalenze, senza dimostrazione
dell'intento speculativo fin dall'acquisto. È, pertanto,
manifestamente evidente l'irrilevanza della proposta questione di
legittimità costituzionale, dal momento che nella specie è pacifico
lo svolgimento, da parte della società contribuente, di attività
imprenditoriale, controvertendosi soltanto in ordine alla natura
(commerciale od agricola) dell'attività stessa ed alla necessità
dello svolgimento dell'attività imprenditoriale al momento
dell'alienazione del bene.
Quanto al merito, l'Avvocatura osserva che il presunto contrasto
fra l'art. 20 e l'art. 106 consisterebbe nella circostanza che, nel
primo, la presunzione d'attività speculativa sarebbe legata
all'esercizio dell'attività d'impresa mentre nel secondo la stessa
presunzione sarebbe legata alla struttura societaria assunta a
prescindere dalla natura dell'attività svolta (civile o
imprenditoriale). Tale contrasto in realtà non sussiste. Secondo la
dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, infatti, la
nozione di imprenditore e quella di società, di cui agli artt. 2082
e 2247 cod. civ., coincidono. Ed invero, anche se l'art. 2247 non
contiene l'espressa menzione dell'elemento della professionalità,
mentre contiene quello dello scopo di lucro di cui non è cenno
nell'art. 2082, non è dubitabile che, avendo per scopo unico
l'esercizio d'una attività economica, la società svolga
necessariamente in via esclusiva l'attività economica prevista nel
suo oggetto e quindi l'esercizio di attività abbia il carattere
della professionalità, cioè dell'attività svolta in via abituale e
continuativa. D'altro lato, anche se la nozione d'imprenditore non fa
riferimento espresso allo scopo di lucro, non si dubita che tale
finalità, intesa in senso oggettivo (come obiettiva economicità
della gestione) deve sussistere perché si abbia la figura
dell'imprenditore. Se, dunque, secondo il diritto comune, v'è
perfetta coincidenza fra impresa e società, nel senso che
quest'ultima non è che l'esercizio collettivo dell'impresa, non può
conseguentemente esservi il denunciato contrasto fra le due
disposizioni in esame.
Tuttavia - prosegue l'Avvocatura - anche volendo aderire alla tesi
minoritaria per la quale non vi sarebbe perfetta coincidenza fra
imprenditore collettivo e società (nel senso che la società non
sarebbe sempre un imprenditore) tale coincidenza dovrebbe comunque
sempre affermarsi ai fini tributari.
L'art. 106, allorché assoggetta a tassazione le plusvalenze
realizzate da società o da enti esercenti in via principale o
esclusiva attività economiche senza necessità di provare l'intento
speculativo, riprodurrebbe pertanto fedelmente il contenuto dell'art.
20 della legge n. 1 del 1956, il quale assoggetta a tassazione le
società e gli enti suddetti in quanto hanno come finalità la
realizzazione di un lucro così come l'imprenditore individuale ha
come fine la realizzazione del lucro. Del resto, che questo sia il
significato e lo spirito della norma, sarebbe confermato
dall'ulteriore evoluzione della disciplina legislativa. La
legislazione di riforma, infatti - come si evince, fra l'altro,
dall'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dall'art. 12 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 598 - assoggetta ad imposizione tutte le
plusvalenze realizzate da società, siano personali che di capitale,
a prescindere dalla dimostrazione sia dell'intento speculativo sia
dell'esercizio dell'impresa, ritenendosi quest'ultimo connaturato
alla società.
L'Avvocatura, infine, invita la Corte a correggere un errore
materiale che sarebbe contenuto nel dispositivo della sentenza n. 32
del 1975 e che consisterebbe nell'uso della locuzione "commerciale"
in luogo di quella "imprenditoriale", come chiaramente s'evincerebbe
dalla lettura della motivazione della sentenza stessa.
4. - Analoga questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106 del t.u. n. 645 del 1958
è stata sollevata dalla Corte di Cassazione con due ordinanze,
identicamente motivate, emesse il 12 dicembre 1979 (Reg. Ord. nn.
350/80 e 351/80) a seguito di ricorsi proposti dalla S.r.l. "Agricola
Immobiliare" avverso decisioni della Commissione tributaria centrale
che avevano affermato il principio della assoggettabilità ad imposta
di R.M., per presunzione dell'intento speculativo e per il solo fatto
obiettivo dell'incremento di ricchezza, delle plusvalenze realizzate
dalle società indicate nell'art. 2200 c.c. anche se non esercenti
attività commerciale.
Nel merito, le ordinanze contengono considerazioni analoghe a
quelle già contenute nell'ordinanza precedente.
Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
5. - Nei giudizi si è costituita l'Amministrazione delle Finanze,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per manifesta
irrilevanza o, comunque, infondata.
Sull'ammissibilità l'Avvocatura osserva che la decisione
impugnata in Cassazione aveva ritenuto la tassabilità delle
plusvalenze, realizzate dalla vendita dei beni sociali, prescindendo
dalla dimostrazione dell'intento speculativo fin dall'acquisto, in
quanto la società svolgeva un'attività imprenditrice agricola. Nel
ricorso la contribuente aveva invece sostenuto che ciò era possibile
solo ricorrendo l'esercizio d'impresa commerciale.
Tale tesi però - prosegue l'Avvocatura - è infondata, perché
l'art. 20 citato usa la locuzione "imprese" senza indicare alcuna
qualificazione dell'attività svolta, senza cioè richiedere che si
tratti d'impresa commerciale o agricola o civile. Del resto la
nozione d'imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. non fa riferimento
ad un'attività specifica, richiedendo soltanto che si tratti
d'attività economica, cioè lucrativa. Ed è appunto la natura
necessariamente lucrativa dell'impresa (quale che sia l'oggetto
dell'attività: agricola o commerciale) che giustifica la presunzione
della natura speculativa di tutte le operazioni compiute
dall'imprenditore afferenti all'impresa e, quindi, la tassabilità
delle plusvalenze ricavate dalla cessione di beni pertinenti
all'impresa.
È pertanto evidente - conclude l'Avvocatura - che, nella specie,
essendo pacifico che la contribuente svolgeva attività d'impresa
agricola, le plusvalenze realizzate dovevano ritenersi soggette a
tassazione, a prescindere dall'accertamento della costituzionalità
dell'art. 106 del t.u. n. 645 del 1958, dato che la fattispecie
rientra perfettamente nel disposto dell'art. 20 della legge n. 1 del
1956 e dell'art. 100 del t.u. n. 645 del 1958 che lo riproduce.
L'unico ostacolo alla dichiarazione d'irrilevanza - secondo
l'Avvocatura - sarebbe dato dal dispositivo della sentenza n. 32 del
1975, che ha dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 106
citato "nella parte in cui prevede la tassabilità della plusvalenze
e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio, ma non
esercenti attività commerciale". Si trattarebbe però, come
risulterebbe chiaramente dalla motivazione della sentenza, di un
errore materiale nell'uso della locuzione "commerciale" in luogo di
quella "imprenditoriale", che questa Corte dovrebbe provvedere a
correggere.
Nel merito l'Avvocatura ripropone le stesse considerazioni già
svolte nel precedente giudizio. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione propongono questioni identiche od
analoghe e possono, pertanto, esser discusse e decise con unica
sentenza.
L'ordinanza n. 693 dell'8 marzo 1979 della Corte di Cassazione,
premesso che la Commissione centrale delle imposte aveva dichiarato
non dovuta dalla Società p.a. "Agricola Riviera" l'imposta di
ricchezza mobile ed assimilate, per la plusvalenza realizzata
mediante cessione ai creditori, in sede di concordato preventivo, di
immobili di proprietà della società stessa, mancando nel soggetto
tassabile la qualità d'imprenditore esercente attività commerciale,
richiesta dall'art. 106 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645,
nella formulazione risultante dalla "parziale abrogazione" conseguita
alla sentenza di questa Corte del 25 febbraio 1975, n. 32; premesso
che l'amministrazione delle Finanze dello Stato aveva proposto,
avverso la precitata decisione, ricorso per cassazione, sostenendo la
soggezione delle società per azioni, in quanto tali, all'imposizione
delle plusvalenze, in sede d'imposta di ricchezza mobile; ritenuto
che, anche dopo la precitata sentenza di questa Corte, rimaneva
impregiudicata la questione della conformità dell'art. 106 del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 alla norma
delegante, di cui all'art. 20 della legge n. 1 del 1956, in ordine
alla tassabilità delle plusvalenze delle società; proponeva
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76
Cost., dell'art. 106, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958,
n. 645, nella parte in cui prevede, in contrasto col disposto
dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e fuori dai limiti
della delega di cui all'art. 63 della stessa legge, la tassazione in
ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate dalle società in
genere, in quanto tali, indipendentemente dall'esercizio di attività
imprenditoriale.
L'ordinanza del 12 dicembre 1979 della Corte di Cassazione
(Reg.ord.n. 350/80) premesso che la Commissione tributaria centrale
(nell'annullare la decisione della Commissione provinciale di secondo
grado, impugnata dall'amministrazione finanziaria, relativa al
ricorso presentato dalla Società agricola immobiliare S.C.A.I., a
responsabilità limitata, avverso l'avviso d'accertamento d'un
plusvalore patrimoniale realizzato a seguito di vendite immobiliari,
nell'esercizio 1968/69) aveva affermato il principio
dell'assoggettabilità ad imposta di ricchezza mobile, per
presunzione dell'intento speculativo e per il solo fatto obiettivo
dell'incremento di ricchezza, delle plusvalenze realizzate dalle
società indicate dall'art. 2200 c.c., anche se non esercitino
attività commerciali; premesso che la predetta Società civile
agricola immobiliare (S.C.A.I.) aveva proposto ricorso per cassazione
avverso la citata decisione della Commissione tributaria centrale; e
premesso che, pertanto, anche dopo la sentenza di questa Corte n. 32
del 1972, rimaneva da verificare l'applicazione dell'art. 106 del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 anche alle
società di capitali (nella specie, a responsabilità limitata) che
non esercitino attività commerciali; sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'articolo da ultimo citato, in
riferimento all'art. 76 Cost.
L'ordinanza indicata con il n. 351 del registro ordinanze del 1980
è una copia dell'ordinanza n. 350 del 1980.
2. - Vanno anzitutto disattese le eccezioni d'irrilevanza che, nei
confronti delle predette ordinanze, sono state proposte
dall'amministrazione finanziaria.
Anche quando fosse accertato che le società agricole innanzi
citate realizzino attività imprenditoriali (il che, peraltro, non
sembra, vertendosi, almeno in uno dei procedimenti a quo, anche
sull'esistenza, al momento dell'acquisto e sulla perdita, al momento
dell'alienazione dei beni, della qualità di "imprenditore" della
società) rimarrebbe sempre da precisare, come si dirà oltre, se sia
sufficiente tale generica qualità od occorra lo specifico esercizio
di attività commerciali o di attività imprenditoriali di natura
commerciale per rendere sottoponibili all'imposta mobiliare le
plusvalenze e sopravvenienze attive di cui si discute.
Né può accedersi alla richiesta di correzione dell'"errore
materiale" nel quale sarebbe incorsa la sentenza di questa Corte n.
32 del 1975 allorché, nel dispositivo, avrebbe usato la parola
"commerciale" in luogo di quella "imprenditoriale". A parte le
ragioni, che oltre s'indicheranno, per escludere che si tratti di
"errore materiale", la verità è che appunto l'esame di merito deve
chiarire con esattezza, almeno in sede di società, se, al fine di
sottoporre le plusvalenze e sopravvenienze attive all'imposta di
ricchezza mobile, non occorra anche l'esercizio di attività
commerciali da parte delle società comunque strutturate.
Va subito precisato che le ordinanze di rimessione interpretano la
sentenza di questa Corte n. 32 del 1975 nel senso che essa si
riferisca soltanto agli enti non strutturati in società: il
dispositivo della precitata sentenza cita, infatti, gli "enti
tassabili in base al bilancio" senza alcuna specificazione e parte da
casi di specie non relativi ad enti strutturati in forma societaria.
Tenuto conto di ciò, questa sentenza avrà ad oggetto soltanto le
società, in relazione, s'intende, alle presunzioni di cui all'art.
106 del testo unico del 1958. In questa sede, pertanto, si
verificherà l'eventuale esistenza, per le società in genere, d'un
contrasto tra il primo comma dell'art. 106 del testo unico del 1958 e
l'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.
È quasi superfluo aggiungere che l'esame che qui si svolgerà
sarà altresì delimitato dalla normativa di cui alle ordinanze di
rimessione; esso non potrà, dunque, tener conto dell'evoluzione
legislativa in materia (della quale questa sentenza si varrà
soltanto per alcuni confronti concettuali) e dovrà riferirsi alla
legge n. 1 del 1956 ed al testo unico del 1958, in quanto queste
leggi, e non le successive, sono, sempre a parere delle ordinanze di
rimessione, le uniche applicabili ai casi di specie.
3. - L'esame del merito della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle precitate ordinanze comporta la
risoluzione non di uno ma di tre quesiti.
Il primo è, certamente, quello prospettato nelle conclusioni
dell'ordinanza n. 693/79: è l'art. 106, primo comma, del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette del 1958 illegittimo nella parte in
cui prevede la tassazione in ricchezza mobile delle plusvalenze e
sopravvenienze attive realizzate dalle società in genere, in quanto
tali, indipendentemente dall'esercizio di un'attività
imprenditoriale?
Se, tuttavia, si rispondesse monosillabicamente a tale quesito, si
correrebbe il rischio, almeno nel caso di risposta affermativa, di
considerare l'art. 106 legittimo nella parte in cui sottopone a
ricchezza mobile le plusvalenze e sopravvenienze attive di società
imprenditoriali ma non realizzanti "fini di lucro". In tal caso, il
problema centrale, e cioè quello di verificare se è la struttura (o
qualità) delle società, costituenti soggetto dell'impresa (o la
forma dell'impresa) a fondare la presunzione (di "fine di lucro") ex
art. 106, primo comma, oppure se è il concreto esercizio di un certo
tipo o qualità di attività delle società stesse, comunque
costituite, la ragione principale della citata presunzione ex art.
106, finirebbe con l'essere eluso. Invero, se si concludesse nel
senso che è l'esercizio di un'impresa, quale che sia a condizionare
l'assoggettamento a ricchezza mobile delle plusvalenze delle
società, mentre si prescinderebbe dalla qualità dell'attività
esercitata dall'impresa, si condizionerebbe il predetto
assoggettamento sempre ad una "forma", l'impresa appunto; e non si
indicherebbero le ragioni per le quali è quest'ultima struttura
dell'attività esercitata e non la "forma" della società (che, fra
l'altro, potrebbe, invece, far riferimento ad una qualità
dell'attività) a generare l'assoggettamento delle plusvalenze
societarie all'imposta mobiliare.
La dottrina comunemente ritiene che l'esercizio d'una impresa
condizioni l'assoggettamento in discussione in quanto il legislatore
"presume" che tale esercizio comporti una determinata natura
(speculativa, lucrativa) dell'attività esercitata: ma, in tal caso,
è la natura, presunta, dell'attività esercitata dall'impresa, e non
quest'ultima, come struttura formale, la ragione della sottoposizione
delle plusvalenze societarie all'imposta mobiliare.
E se, a parte il problema dell'onere della prova, risulti
sicuramente esclusa in fatto, ad esempio, la natura
speculativa dell'esercizio d'una determinata impresa societaria? Se
mancassero, in ogni caso, in determinate attività (ad
esempio agricole) fini di lucro, come sarebbe possibile "presumerli"?
Vero è che, in tali casi, una presunzione legale
iuris et de iure, si trasformerebbe in un'ingiustificata finzione.
L'annoso problema della "presunzione" del fine di
lucro, nell'esercizio delle attività od imprese commerciali, è nato
dall'impossibilità o superfluità d'una prova, di volta in volta,
dell'esistenza dello stesso fine, quando ad altro talune società non
tendono se non a realizzare fini speculativi. Ma se questi ultimi
fossero sicuramente esclusi, nell'esercizio di imprese, sia pur
costituite in forma commerciale, la "presunzione legale" si
trasformerebbe in sottoposizione a ricchezza mobile di plusvalenze
non derivanti da attività lucrative: si tratterebbe, cioè, di
redditi "non prodotti" dalla fonte.
E, da ciò, il secondo quesito, inscindibilmente connesso al
primo: l'art. 106 è illegittimo nella parte in cui sottopone tutte
le plusvalenze societarie ad imposta di ricchezza mobile,
indipendentemente dall'esercizio d'una qualsiasi attività
imprenditoriale, oppure, più particolarmente, d'una specifica
attività, quella commerciale, nella quale è appunto "presumibile"
il fine speculativo?
Nel rispondere a questo secondo quesito occorre subito chiarire
che, anche a prescindere da ogni normativa, è logicamente
impossibile ritenere che una serie di attività, mai caratterizzate
da fini di lucro (ad esempio, attività di società senza impresa od
esercitanti imprese agricole che non perseguono fini di lucro)
acquistino, poi, "alla fine", in virtù della forma societaria,
natura speculativa, "per presunzione". Come mai il risultato unitario
di diversi atti, sia pure "vestito" di una certa forma, può assumere
natura esattamente contraria a quella dei singoli atti componenti? È
per questa ragione logica (prima che per virtù normativa) che la
forma della società non può costituire il fondamento della
sottoponibilità del reddito (prodotto) derivante dalle plusvalenze
patrimoniali, realizzate dalle società stesse, all'imposta di
ricchezza mobile: è, invece, l'esercizio effettivo di un'impresa
commerciale o d'un'attività commerciale, per le quali è legittimo,
appunto, presumere la natura speculativa, a costituire la base per
l'ulteriore presunzione di cui al primo comma dell'art. 106 del testo
unico del 1958.
Vero è che al primo quesito è dato rispondere solo rispondendo
anche al secondo. E, da questo aspetto, sembrerebbe, almeno a prima
vista, di poter affermare che l'art. 106 è illegittimo nella parte
in cui sottopone le plusvalenze e sopravvenienze attive, realizzate
dalle società, all'imposta di ricchezza mobile, "indipendentemente
dall'esercizio di attività imprenditoriali commerciali".
Senonché, sorge subito il terzo quesito: quid iuris nelle ipotesi
in cui si tratti di attività imprenditoriali ex art. 2082 c.c., o di
semplici attività, sia pur abitualmente realizzate dalle società,
ex art. 2195 c.c.? Quest'ultimo quesito è anch'esso strettamente
"legato" ai primi due. Dalla risposta che si va ad offrire al
medesimo, risulta, infatti, ulteriormente qualificata
l'illegittimità dell'art. 106: come si dirà oltre, questo articolo
è illegittimo non soltanto perché dispone la sottoposizione
all'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze
attive realizzate dalle società, in quanto tali, "indipendentemente
dall'esercizio di attività imprenditoriali commerciali", ma anche
perché prevede la predetta sottoposizione, in via più generale,
indipendentemente dall'esercizio, da parte delle società, di
attività commerciali.
Ciò, peraltro, non significa che, appena una società realizzi,
comunque, attività commerciali, debba essere sottoposta all'art.
106, primo comma; bensì equivale ad affermare che spetta al giudice
di merito stabilire se, nei singoli casi, ed a prescindere, sempre,
dalla forma della società, vi sia uno svolgimento abituale di
attività commerciali da parte della società ed esista, pertanto,
come si dirà oltre, un "reddito d'impresa"; che spetta, cioè, allo
stesso giudice stabilire se possa farsi riferimento all'art. 8,
quinto comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del
1958 (applicabilità a società che esercitano attività commerciali
delle norme, previste dallo stesso testo unico, per le imprese
commerciali) oppure possa applicarsi analogicamente, anche alle
società non organizzate ex art. 2082 c.c. ma esercitanti attività
di cui all'art. 2195 c.c., l'art. 106, primo comma, del testo unico
del 1958.
4. - Nell'iniziare l'esame del merito della questione va anzitutto
rilevato che è soltanto considerando il modo come si sono
storicamente posti i problemi, che l'art. 20 della legge n. 1 del
1956 cerca di risolvere, è possibile procedere ad una approfondita
interpretazione dello stesso articolo. Se si parte dall'articolo ora
citato, prescindendo dalla storia, dai precedenti dottrinali e
giurisprudenziali, dai quali esso, si può dire, è nato, non
soltanto non si riesce a spiegarne le incertezze ma non s'intendono
appieno neppure le ragioni dell'incostituzionalità del primo comma
dell'art. 106 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del
1958.
Vero è che, non potendosi, dal testo unico del 1877, ricavare una
precisa nozione di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di
ricchezza mobile, la dottrina tentò di delineare una nozione di
"reddito prodotto" che, mentre rifiutava la nozione di "reddito
entrata", chiariva che le azioni umane, per essere considerate
produttrici di reddito, non era sufficiente che, comunque,
condizionassero il medesimo ma dovevano anche esser mosse da un
"intento di lucro" oppure tendere, sia pur solo obiettivamente, a
realizzare un guadagno.
Ed è in seguito a ciò che si è posto, ben prima del 1956, il
problema delle plusvalenze e sopravvenienze attive: queste, ove si
fosse accolta la nozione di "reddito entrata" (e cioè di reddito
come "puro" incremento patrimoniale) sarebbero state senza dubbio
ricondotte, quali specie, alla generale nozione di reddito tassabile,
costituendo esse certamente un incremento patrimoniale.
Accogliendosi, invece, dalla maggioranza della dottrina, il concetto
di "reddito prodotto", le plusvalenze e sopravvenienze attive,
essendo, almeno per una parte, il risultato d'un aleatorio,
oggettivo, aumento patrimoniale, non erano riconducibili alla nozione
di "reddito prodotto", e quindi tassabile, finché non si fosse
dimostrato d'essere state realizzate anche attraverso attività
speculative. E qui, per non appesantire l'esame che si va compiendo,
si prescinde dalle controverse questioni sul modo d'intendere
l'espressione "attività speculative" o "lucrative": la soluzione
delle predette controversie non compete, infatti, a questa sede.
Risolto il problema del necessario collegamento delle plusvalenze
e sopravvenienze attive con un'attività "di carattere speculativo"
del soggetto passivo d'imposta, si apriva, già, all'incirca,
dall'inizio di questo secolo, un'altra gravissima disputa relativa
all'accertamento dell'intento speculativo o della "natura lucrativa"
delle attività attraverso le quali le plusvalenze e sopravvenienze
attive venivano realizzate. Ed a questo proposito è sorto il
problema in ordine alla "presunzione" del carattere lucrativo delle
attività realizzate dalle società (industriali e) commerciali. Il
quale, pertanto, sorge come problema di presunzione della natura
lucrativa delle attività svolte dalle società; e, in particolare,
ovviamente, dalle società (industriali e) commerciali.
Nulla quaestio, infatti, per i privati non esercenti attività
commerciali: le plusvalenze realizzate da questi ultimi andavano
assoggettate all'imposta mobiliare soltanto quando si fosse
accertato, di volta in volta, il collegamento delle medesime con
un'attività lucrativa o con un "intento speculativo" del soggetto
passivo d'imposta: ma, per le plusvalenze realizzate da commercianti
o da società commerciali, era da presumersi, ope legis, l'intento
speculativo oppure, potendo la presunzione legale risolversi, in
concreto, in una tassazione di plusvalenze e sopravvenienze attive
non speculativamente realizzate, era, sempre, da accertarsi la natura
lucrativa delle attività dalle quali la plusvalenza patrimoniale
derivava?
Dottrina e giurisprudenza erano, in ordine alla risposta da dare a
questo interrogativo, grandemente incerte: si dibattevano tra
l'orientamento per il quale, anche nel caso di società commerciali,
la tassabilità, quale reddito, del plusvalore realizzato dalla
rivendita d'un immobile era da ritenersi subordinata all'intento
speculativo nell'acquisto dell'immobile stesso (a meno che la
speculazione in compravendite immobiliari costituisse l'oggetto
normale dell'attività della società) e l'orientamento secondo il
quale, mentre le plusvalenze relative ai beni "strumentali"
dell'impresa dovevano esser sempre assoggettate all'imposta
mobiliare, la tassazione delle plusvalenze relative a beni estranei
all'impresa era subordinata alla sussistenza dell'intento
speculativo, tranne che si fosse trattato di società commerciali,
per le quali doveva sempre presumersi il carattere lucrativo dei
relativi "incrementi patrimoniali".
Il criterio "soggettivo" ora indicato, riferito alla società (e
non all'attività esercitata dalla medesima) costituiva, pertanto, il
risultato d'una "presunzione", relativa, tuttavia, alla natura
lucrativa dell'attività esercitata. Per le società aventi la
speculazione in compravendite immobiliari quale oggetto normale delle
attività, si "presumeva" che tutte le compravendite fossero
speculativamente realizzate e tutti i plusvalori derivanti dalle
medesime dovessero, in conseguenza, essere tassati. Oppure:
trattandosi di società commerciali, veniva a presumersi il carattere
speculativo di tutte le attività realizzate; e, pertanto, tutte le
plusvalenze e sopravvenienze attive derivanti da compravendite, anche
di beni "estranei" all'esercizio dell'impresa delle società
commerciali stesse, dovevano esser tassate in ricchezza mobile. Ci si
riferiva, insomma, sempre, oggettivamente, alla natura dell'attività
esercitata dalla società commerciale, anche se la forma commerciale
o l'oggetto (lucrativo) normale della società rendevano
"presumibile" tale natura. Di qui l'inizio della concezione per la
quale sarebbe la forma della società, o l'oggetto normale della
medesima, a condizionare, prescindendo da ogni altra indagine,
l'assoggettamento delle plusvalenze e sopravvenienze attive, comunque
realizzate dalle società, all'imposta di ricchezza mobile.
Senonché, la concezione da ultimo riportata è nettamente
respinta dall'art. 20 della legge n. 1 del 1956.
L'articolo ora citato pone un punto fermo: distinguendo le
attività "afferenti all'esercizio dell'impresa" dalle rimanenti,
sancisce che "soltanto" per le prime gli imprenditori diversi dalle
società e dagli enti tassabili in base a bilancio son tenuti a
scontare le plusvalenze, indipendentemente dalla prova dell'esistenza
dell'intento speculativo; mentre, in generale, per le "imprese" delle
società, in qualsiasi forma costituite, tutte le plusvalenze
realizzate, distribuite od iscritte in bilancio, concorrono a formare
il reddito imponibile.
Soprattutto nei confronti di chi riteneva che, talvolta, come nel
caso delle società per azioni, la connessione tra
l'intento speculativo ed il lucro "di differenze" si presumesse
sempre, l'art.20 della legge 5 gennaio 1956 n. 1 "risponde"
che "mai" il modo di costituzione, la struttura formale delle
società può costituire il fondamento della presunzione
secondo la quale tutte le plusvalenze, indipendentemente dalla loro
connessione con attività afferenti all'esercizio dell'impresa,
concorrono a formare il reddito imponibile di società ed enti
tassabili in base a bilancio: il primo comma dell'articolo in esame
inizia appunto statuendo che "I maggiori valori delle attività delle
imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il
reddito imponibile...".
Tenuto conto dei ricordati precedenti storici, l'articolo in
discussione non poteva che fondare la predetta presunzione soltanto
sull'esercizio effettivo di un'attività, sulla natura di
un'attività che, appunto, si presumeva caratterizzata da scopo di
lucro. La tesi secondo la quale non è esatto che una società
(commerciale) non possa compiere altro che atti di natura commerciale
e che, quand'anche ciò fosse vero, non si ritrova, nel nostro
sistema, un principio generale per il quale ogni atto di commercio
è, per sé, atto di speculazione, viene disattesa dall'articolo in
discussione: per le imprese (come si dirà oltre, commerciali) tutte
le plusvalenze, e per gli imprenditori diversi dalle società e dagli
enti tassabili in base a bilancio, soltanto le plusvalenze relative
ad attività afferenti all'esercizio dell'impresa, si "presumono"
condizionate da attività speculative.
Il criterio oggettivo, scelto dall'art. 20 della legge n.1 del
1956, in funzione del fatto che soltanto la natura lucrativa
dell'attività di produzione del reddito può giustificare
l'assoggettabilità all'imposta mobiliare delle plusvalenze e
sopravvenienze attive, non può esser trasformato in criterio
soggettivo sol perché si presume che siano lucrative tutte le
attività delle "imprese" di società commerciali, che producono
plusvalenze, e le attività afferenti all'esercizio dell'impresa
degli enti diversi dalle società: non importa se si tratti di
società per azioni od a responsabilità limitata, quale che sia il
soggetto dell'impresa, si risponde tributariamente per le plusvalenze
derivanti da attività commerciali.
Da ciò consegue l'imprescindibilità dell'esercizio effettivo di
attività imprenditoriali di natura commerciale (o, comunque, come si
preciserà più innanzi, di attività commerciali) ai fini della
sottoposizione di tutte le plusvalenze, anche di quelle relative a
beni estranei all'impresa, delle società, comunque costituite,
all'imposta mobiliare e la non sottoposizione alla stessa imposta
delle plusvalenze di società (ed enti) non svolgenti attività
commerciali.
Questa Corte, peraltro, aveva già chiarito, con la sentenza 25
febbraio 1975, n. 32, che il termine "imprenditori" usato nel secondo
comma dell'articolo in esame "si riferisce anche alle società ed
enti tassabili in base a bilancio e che non questa forma di
tassabilità ma l'esercizio di un'attività imprenditoriale
caratterizzata da uno scopo di lucro costituisce il fondamento
giuridico della presunzione che per esse tutte le plusvalenze o le
sopravvenienze attive vanno comprese nell'accertamento del reddito
imponibile".
La stessa sentenza aveva anche chiarito l'esatta interpretazione
dell'articolo in discussione, rilevando che, per le società ed
imprese tassabili in base a bilancio, "si presume, senza che occorra
la dimostrazione, l'intento speculativo di tutte le partite attive
riportate in bilancio, anche se costituite da plusvalenze o
sopravvenienze attive di beni facenti parte del capitale dell'impresa
stessa, mentre per le altre imprese, di cui al secondo comma, tale
presunzione è limitata alle attività afferenti all'esercizio
dell'impresa stessa".
5. - A questo punto va fatta una precisazione.
Poiché l'amministrazione finanziaria ritiene che nel dispositivo
della sentenza, ora citata, di questa Corte sia contenuto un errore
"materiale", consistente nell'uso della locuzione "commerciale" in
luogo di quella "imprenditoriale", va sottolineato che è impossibile
rinvenire un errore "materiale" nell'uso, nel dispositivo, della
locuzione "commerciale" quando, nella motivazione della predetta
sentenza, dopo aver fatto riferimento ad "attività imprenditoriale
caratterizzata da scopo di lucro" ed all'applicabilità, ai sensi
dell'art. 8 del testo unico del 1958, delle norme di quest'ultimo,
che fanno riferimento alle "imprese commerciali", anche ai soggetti
indicati nello stesso articolo, che esercitano attività commerciali,
si conclude ricordando che l'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973
esclude la tassabilità delle plusvalenze o sopravvenienze attive di
enti che "non esplicano attività imprenditoriale o commerciale". E
vale aggiungere che è almeno molto discutibile, in sede di
sottoposizione a ricchezza mobile delle plusvalenze societarie, la
distinzione tra "attività imprenditoriale" ed "attività
commerciale", giacché il riferimento all'impresa, contenuto nel
primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 (come innanzi
notato e come confermato dai precedenti storici sopra ricordati) va
interpretato come "specifico" riferimento all'impresa commerciale e
cioè allo svolgimento di attività presuntivamente lucrative.
D'altra parte, la dottrina ritiene che le plusvalenze societarie
rientrino tra i redditi sottoponibili a ricchezza mobile di categoria
B (diversi dai redditi di capitale, di lavoro autonomo o subordinato)
tra i redditi, cioè, alla produzione dei quali concorrono insieme il
capitale ed il lavoro. E va anche ricordato che l'art. 85 del testo
unico del 1958, nell'esemplificare i redditi di categoria B, si
riferisce appunto ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali o da attività commerciali, ai sensi dell'art. 2195 c.c.,
o da operazioni speculative anche isolate.
L'art. 20 della legge n. 1 del 1956 va, dunque, interpretato nel
senso che l'impresa, di cui allo stesso articolo, è da intendersi,
specificamente, come impresa commerciale, ossia impresa consistente,
come si preciserà meglio oltre, in abituali attività commerciali.
Dall'ambito di comprensione del primo comma dell'articolo in
discussione vanno escluse, pertanto, non soltanto le così dette
società senza impresa ma anche le società non esercenti un'impresa
commerciale e, "a fortiori", quelle che non svolgono attività
commerciali.
6. - La presunzione di cui al primo comma dell'art. 20 della legge
n. 1 del 1956 rinvia, dunque, ad un effettivo esercizio d'impresa
commerciale od almeno, come si preciserà meglio oltre, ad uno
svolgimento d'un certo tipo di attività (commerciale appunto).
Benché costituita in forma di società commerciale, personale o di
capitali, una determinata società può, infatti, avere un oggetto
non riconducibile all'art. 2195 c.c. (ad esempio, società di mera
gestione od avente come unico oggetto l'esercizio di un'impresa
agricola): in tal caso la medesima non diviene destinataria dell'art.
20 della legge n. 1 del 1956. Va, infatti, ricordato che, se è vero
che l'art. 2249 c.c. fa obbligo alle società che hanno per oggetto
l'esercizio di un'attività commerciale di costituirsi secondo uno
dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo quinto del libro
quinto del codice civile e statuisce altresì che le società che
hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate
dalle disposizioni sulla società semplice; è, tuttavia, anche vero
che lo stesso articolo fa salva la volontà dei soci di costituire
anche una società non avente per oggetto l'esercizio di un'attività
commerciale secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e
seguenti del titolo quinto del libro quinto del codice civile. Come
è stato già posto in luce dalla dottrina, non la forma commerciale
della società o la sua iscrizione nel registro delle imprese ex art.
2200 c.c. comportano, pertanto, l'automatica attribuzione alla
medesima del carattere imprenditoriale. L'effettivo esercizio di
attività commerciale imprenditoriale, presuntivamente caratterizzata
da scopo di lucro, condiziona, senza dubbio, ai sensi del primo comma
dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, la presunzione per la quale
tutte le plusvalenze patrimoniali delle società vanno comprese nel
reddito imponibile. Ma anche il semplice esercizio d'un certo tipo di
attività (commerciale appunto) è sufficiente, come si dirà meglio
oltre, a rendere applicabili alle plusvalenze societarie, realizzate
dalle predette attività, la norma di cui al primo comma dell'art. 20
della legge n. 1 del 1956. Le società che non esercitano attività
commerciali devono, in ogni caso, ritenersi escluse dall'ambito
d'operatività del primo comma del predetto art. 20.
Va, peraltro, sottolineato che (appunto per il fatto che non è la
forma di costituzione della società che condiziona l'assoggettamento
delle plusvalenze, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n.
1 del 1956, all'imposta di ricchezza mobile) ove una società non
commerciale (ad esempio una società avente come unico oggetto
l'esercizio di un'impresa agricola, anche se costituita in uno dei
tipi indicati nel primo comma e nella seconda parte del secondo comma
dell'art. 2249 c.c.) svolgesse, oltre alle attività previste
nell'atto costitutivo, attività imprenditoriali commerciali o,
comunque, attività commerciali, alle quali fossero, ad esempio,
applicabili le norme del testo unico del 1958, che si riferiscono
alle imprese commerciali, detta società entrerebbe, senz'altro,
nell'ambito di comprensione del primo comma del più volte citato
articolo 20 e, pertanto, opererebbe nei suoi confronti la presunzione
di tassabilità di tutte le plusvalenze societarie realizzate,
distribuite od iscritte a bilancio.
7. - Se, dunque, per un verso l'interpretazione del termine
"impresa", di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del
1956 è da restrittivamente assumersi come riferentesi alla sola
"specie" dell'impresa commerciale (e non al "genere" che,
contraddittoriamente rispetto alla ratio della norma, comprenderebbe
anche le imprese, ad esempio agricole, eventualmente non realizzanti
fini speculativi) per altro verso, l'interpretazione dello stesso
termine è da estensivamente assumersi come riferentesi non ad una
entità imprenditoriale avente tutti i requisiti di cui all'art. 2082
c.c.
A parte l'ampio, ed estraneo a questa sede, dibattito
sull'autonomia del diritto tributario e sull'impossibilità di
assumere i concetti (ed i termini) ai quali si riferisce il diritto
tributario nella stessa comprensione nella quale sono assunti da
altri rami del diritto, l'"impresa" alla quale allude il primo comma
dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 non è esattamente quella di
cui all'art. 2082 c.c. (...attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi). L'ora citato
art. 20, non va dimenticato, dispone in ordine alla formazione del
reddito imponibile relativamente alle plusvalenze e sopravvenienze
attive: si riferisce, pertanto, al reddito d'impresa, e cioè al
reddito che deriva dall'esercizio di "imprese commerciali".
Preparando ed anticipando la nozione di "reddito d'impresa", che
sarà limpidamente chiarita dai primi due commi dell'art. 51 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non soltanto si riferisce,
restrittivamente, al reddito derivante, specificamente,
dall'esercizio di imprese commerciali (e non, in generale,
dall'esercizio di qualsiasi impresa) ma estensivamente, considerando
non determinante la "forma" dell'impresa (come non determinante la
"forma" della società), per esercizio d'imprese commerciali intende
l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, delle attività
commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile, ancorché non
organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi, e cioè anche se non organizzate nella forma civilistica
dell'impresa.
Non si vede perché mai soltanto l'esercizio d'una "perfetta"
impresa ex art. 2082 c.c. dovrebbe condurre all'assoggettamento delle
plusvalenze societarie all'imposta di ricchezza mobile e non anche
l'esercizio abituale di attività commerciali ex art. 2195 c.c.. La
ratio dell'assoggettamento di tutte le plusvalenze e sopravvenienze
attive all'imposta di ricchezza mobile è l'effettivo, abituale
esercizio di attività commerciali, che, per presunzione legislativa,
perseguono fini di lucro; non necessariamente l'esercizio di queste
attività attraverso la forma dell'impresa ex art. 2082 c.c., e cioè
attraverso la forma civilistica dell'impresa, "organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o servizi": la forma
civilistica dell'impresa può ben esser sostituita, in diritto
tributario, almeno ai fini della materia qui in esame, dall'esercizio
abituale di attività commerciali. Diversamente, si darebbe luogo ad
una sperequazione contrastante, in maniera stridente, con i fini e le
ragioni delle norme che si stanno esaminando. Per queste ultime,
pertanto, costituiscono redditi prodotti, validi ai fini
dell'assoggettabilità delle plusvalenze all'imposta di ricchezza
mobile, non soltanto i redditi realizzati dalle imprese commerciali
ex art. 2082 c.c. ma anche quelli prodotti dall'esercizio abituale di
attività commerciali non organizzate nella forma civilistica
dell'impresa.
Mentre il primo comma dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, dichiara che "Il reddito d'impresa è quello che deriva
dall'esercizio di imprese commerciali", il secondo comma dello stesso
articolo, precisando e concettualizzando il discorso testé riferito,
assunto dai precedenti legislativi, recita: "Per esercizio di imprese
commerciali s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del
codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa".
D'altra parte, lo stesso testo unico del 1958, esattamente
interpretando, su questo punto, la delega legislativa, al quinto
comma recita: "Ove non sia diversamente disposto, le norme del testo
unico che fanno riferimento alle imprese commerciali si applicano
anche ai soggetti indicati nei commi terzo e quarto, che esercitano
attività commerciali...".
È, dunque, anche l'esercizio d'un certo tipo di attività
(appunto commerciali), e non soltanto l'esercizio di imprese
commerciali ex art. 2082 c.c., che, ai sensi dell'art. 20 della legge
n. 1 del 1956, fa scattare la presunzione ex primo comma dello stesso
articolo: tutte le plusvalenze societarie, anche quelle non
strettamente riferentesi all'esercizio delle attività commerciali o
delle imprese commerciali (relative, ad esempio, a beni, delle
società, estranei all'esercizio commerciale) sono sottoponibili ad
imposta di ricchezza mobile.
8. - Il disposto dell'art. 20 della più volte citata legge 5
gennaio 1956, n. 1, era destinato ad essere trasfuso negli artt. 100
e 106 del testo unico sull'imposta di ricchezza mobile del 1958.
Senonché, ulteriori e, certamente, più forti contrasti si sono
manifestati nell'interpretazione degli ora ricordati articoli del
testo unico del 1958.
L'art. 81 del testo unico in discussione, nello stabilire i
presupposti dell'imposta di ricchezza mobile, mentre nel primo comma
precisa che "Presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito
netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante
da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero
derivante da qualsiasi altra fonte...", nel secondo comma recita:
"Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le
sopravvenienze indicate negli artt. 100 e 106, le plusvalenze da
chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonché i
premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi
e scommesse".
Non sembra esistere "contrapposizione" tra le norme di cui al
primo ed al secondo comma dell'art. 81 ora riportato. Anche i
proventi di cui al secondo comma (in particolare le plusvalenze,
sopravvenienze ecc.) costituiscono reddito in base al concetto
generale, unitario, di reddito mobiliare di cui al primo comma: in
tanto il legislatore li ha espressamente menzionati in quanto essi,
pur derivando da attività lucrativa (significativa è la menzione
della dipendenza da "operazioni speculative" delle plusvalenze "da
chiunque realizzate") non ne costituiscono il risultato esclusivo e,
per il passato, avevano dato luogo a dubbi d'inquadramento nella
nozione di reddito. Precisando il concetto di reddito mobiliare, di
cui al primo comma, il legislatore chiarisce che è "reddito
prodotto" sia quello che deriva "unicamente" dalle fonti indicate dal
primo comma sia quello che deriva, insieme, dalle predette fonti e da
altri eventi non imputabili alla fonte del reddito.
In ogni caso, la dottrina che sostiene che, in base all'art. 106
dello stesso testo unico, il legislatore avrebbe accolto per i soli
soggetti tassabili in base a bilancio una nozione di reddito
(incremento patrimoniale anche "non" collegato ad operazioni
produttive) diversa da quella accolta nelle norme generali espresse
nell'art. 81, già prospetta una "disarmonia" tra l'art. 106 e l'art.
81, che prevederebbe una nozione (unitaria) di reddito mobiliare,
valevole per tutti i soggetti passivi d'imposta meno che per le
società ed enti tassabili in base a bilancio. Ma può una
caratteristica (tassabilità in base a bilancio) attinente a
modalità d'accertamento, estendere a tal punto l'oggetto
dell'imposizione, da produrre come effetto, la tassabilità d'una
determinata plusvalenza, se realizzata da una società per azioni e
la non tassabilità della stessa plusvalenza, se realizzata, ad
esempio, da una società in nome collettivo?
9. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 106 del testo unico
del 1958 si profila nettamente anche nel confronto con l'art. 100
dello stesso testo unico, che trasfonde, parzialmente, il disposto
dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956.
Il precitato art. 100 ha anzitutto il merito d'aver risolto il
problema, al quale, per vero, la dottrina non ha dato il dovuto
rilievo, innanzi diffusamente trattato: lo "specifico" riferimento
alle "imprese commerciali" della generica indicazione di "impresa" di
cui all'ora citato art. 20 della legge n. 1 del 1956. La collocazione
dell'art. 100 del testo unico del 1958 nella sezione seconda del capo
terzo dello stesso testo, sezione il cui titolo è "Redditi delle
imprese commerciali", non lascia adito a dubbi: le plusvalenze e
sopravvenienze attive, di cui allo stesso articolo 100, conseguite
dal realizzo di beni relativi all'impresa od appartenenti alla
società, si riferiscono soltanto alle "imprese commerciali". E
poiché i destinatari del disposto dell'art. 106 dello stesso testo
unico è da ritenersi non debbano essere diversi da quelli dell'art.
100, quest'ultimo, esattamente interpretando l'art. 20 della legge n.
1 del 1956, precisa che il tema relativo alle plusvalenze realizzate
attraverso attività e beni estranei all'esercizio dell'impresa è da
riferirsi soltanto alle imprese commerciali e non, genericamente,
alle "imprese".
D'altra parte, riferendosi alle imprese commerciali, l'art. 100
esclude che l'art. 106 possa disporre "presunzioni" relative a scopi
di lucro di società tassabili in base a bilancio ma "non aventi fini
di lucro"; ed esclude altresì che l'art. 81, nell'atto in cui
distingue le plusvalenze di cui agli artt. 100 e 106 da quelle
realizzate da "chiunque", in dipendenza di operazioni speculative (da
dimostrare) possa assumere che tra i soggetti tassabili in base a
bilancio siano comprese società (ed enti) "non aventi fini di
lucro".
Malgrado la chiarissima lettera dell'art. 100, primo comma
("Concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso
l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa..."
; "Nei confronti delle società indicate nell'art. 2200 del codice
civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad essa
appartenenti e le plusvalenze..."); e malgrado chiaramente lo stesso
articolo, come si è già notato allorché si sono ricordati i
precedenti storici dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, chiudendo
un annoso dibattito, precisi che, in generale, soltanto le
plusvalenze derivanti dal realizzo di beni "relativi all'impresa "
concorrono a formare il reddito mobiliare imponibile (ad eccezione
delle società indicate nell'art. 2200 c.c. per le quali,
considerandosi "relativi all'impresa" tutti i beni appartenenti alle
predette società, concorrono a formare lo stesso reddito tutte le
plusvalenze derivanti dal realizzo di tutti i beni appartenenti alle
società) anche per l'articolo in esame è stato posto il problema
delle plusvalenze delle società non imprenditoriali. Senonché la
dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il fatto che la norma
consideri come "relativi all'impresa" tutti i beni delle società
costituite in forma commerciale, importa che la vis attractiva
dell'impresa, lungi dal comportare l'imprenditorialità delle
società indicate nell'art. 2200 c.c., presuppone, appunto,
l'esercizio effettivo dell'impresa. Le società che non esercitano
un'impresa commerciale (o che non esercitano alcuna attività
commerciale) sono, pertanto, certamente fuori dell'ambito di
comprensione del disposto dell'articolo 100 del testo unico del 1958.
10. - Analoghe conclusioni vanno prese in relazione all'art. 106
dello stesso testo unico.
Senonché, la lettera dell'articolo ora citato contrasta
nettamente con l'interpretazione prima offerta dell'art. 20 della
legge n. 1 del 1956, e cioè con la norma delegante e contrasta anche
con quanto s'è sopra osservato in relazione agli artt. 81 e 100 del
testo unico in esame.
Anche l'art. 106 provvede a concludere l'annosa questione
sull'assoggettabilità a ricchezza mobile delle plusvalenze e
sopravvenienze attive dei soli beni "relativi all'impresa" o di tutti
i beni appartenenti alla società. E, mentre nel secondo comma
statuisce che, per i soggetti indicati all'art. 104, la disposizione
del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni
"relativi all'impresa", nel primo comma (non avendo necessità di
citare l'impresa, giacché si statuiva che concorrevano a formare il
reddito imponibile tutti i beni appartenenti ai soggetti ivi
indicati) s'esprime in questo modo: "Le plusvalenze di tutti i beni
appartenenti ai soggetti tassabili in base a bilancio concorrono a
formare il reddito imponibile...".
Il richiamo, generale, alle società (ed enti) specificati nel
terzo comma dell'art. 8 del testo unico del 1958 non consente,
infatti, d'escludere, almeno secondo la lettera della legge, alcuna
delle predette società (ed enti) dalla sottoposizione a ricchezza
mobile per le plusvalenze dei beni appartenenti alle stesse società
(ed enti).
Il primo comma dell'art. 106 dovrebbe, pertanto, rivolgersi anche
alle società (ed enti) tassabili in base a bilancio non esercenti
un'impresa commerciale o non esercenti alcuna attività commerciale.
Il contrasto con l'art. 20 della legge n. 1 del 1956, che si
riferisce, nel primo comma, ai "maggiori valori delle attività delle
imprese" e nel secondo comma agli "imprenditori", non potrebbe essere
più netto. Si è già sottolineato che,
se è vero che per il secondo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del
1956 "gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti
tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate
dall'art. 2200 del codice civile" rispondono soltanto dei maggiori
valori delle attività inerenti all'esercizio dell'impresa, non per
questo è anche vero che le società (ed enti) tassabili in base a
bilancio e le società di cui all'art. 2200 debbano rispondere,
sempre, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 20, anche se
non esercenti un'impresa commerciale (od alcuna attività
commerciale). L'art. 20 della legge n. 1 del 1956 statuisce soltanto
che le società ed enti tassabili in base a bilancio e le altre
società indicate nell'art. 2200 del codice civile sono assoggettate
all'imposta di ricchezza mobile per i maggiori valori relativi a
tutte le attività imprenditoriali; e cioè scontano l'imposta sulle
plusvalenze realizzate ed iscritte, indipendentemente dalla loro
specifica inerenza all'impresa. Anche qui la vis attractiva
dell'impresa non solo non comporta l'imprenditorialità delle
società predette ma appunto presuppone che queste ultime esercitino
effettivamente un'impresa commerciale o realmente svolgano
abitualmente attività commerciali, produttive di "redditi d'impresa"
od alle quali possano applicarsi le norme del testo unico del 1958
che si riferiscono alle imprese commerciali.
Il contrasto tra l'art. 106, primo comma, del testo unico del 1958
con la più volte richiamata norma delegante è talmente stridente
che una parte della dottrina, facendo perno, appunto, sulla norma
delegante e sull'art. 100 del testo unico in esame, ha proposto
un'interpretazione sistematica del primo comma dell'art. 106 in
discussione, in base alla quale le società (ed enti) non esercenti
attività commerciali sarebbero esclusi dalla comprensione dello
stesso primo comma.
Senonché, diversa dottrina, facendo perno appunto sulla lettera
dell'art. 106, primo comma, ha proposto altra, opposta
interpretazione sistematica, secondo la quale non soltanto l'art. 106
ma anche l'art. 100, sottoporrebbero all'imposta di ricchezza mobile
tutte le plusvalenze delle società (ed enti) tassabili in base a
bilancio, a prescindere dall'esercizio effettivo di attività
imprenditoriali commerciali o di attività commerciali.
Né la sentenza n. 32 del 1975 di questa Corte è riuscita a
sopire i contrasti, aspri, nei quali versava la giurisprudenza. In
questa situazione, opportunamente le ordinanze di rimessione hanno
sollevato d'ufficio una nuova eccezione d'illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 106 del testo unico del 1958
sotto il profilo innanzi precisato.
Le ordinanze di rimessione hanno, infatti, permesso un riesame
della norma delegante di cui all'art. 20 della legge n. 1 del 1956
che ha svelato il contrasto, sotto il profilo delle società in
genere, dell'art. 106, primo comma, non solo con la norma delegante
ma anche con gli artt. 81, secondo comma, e 100 dello stesso testo
unico; quest'ultimi articoli hanno, infatti, rettamente interpretato
le norme deleganti.
Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza
mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte,
indistintamente, le società ed enti tassabili in base a bilancio
(comprese le società ed enti non esercenti attività commerciali)
viola l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega di cui
all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1: questo articolo,
infatti, consentiva al testo unico del 1958 soltanto l'eliminazione
delle disposizioni in contrasto con i principii contenuti nella legge
11 gennaio 1951, n. 25 e con la stessa legge 5 gennaio 1956, n. 1
(l'art. 106, primo comma, si è esso, invece, posto in contrasto con
l'art. 20 della legge n. 1 del 1956); consentiva anche modifiche
utili per un migliore coordinamento delle norme nonché modifiche
necessarie per soddisfare le esigenze di semplificazione
nell'applicazione dei tributi, di razionale organizzazione dei
servizi e di perfezionamento delle norme relative all'accertamento
dei redditi: non consentiva invece, certamente, l'allargamento delle
imposizioni, in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie già
individuate dalla norma delegante.
Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 25 gennaio 1958, n. 645,
comprendendo nella sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile le
plusvalenze di società (ed enti) tassabili in base a bilancio non
esercenti attività commerciali, rompe anche l'armonia interna del
testo unico del 1958.
Va, infatti, rilevato da un canto che non può una modalità
d'accertamento del reddito, e cioè la tassabilità in base a
bilancio, costituire, per se stessa, fondamento per l'estensione
della sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile di plusvalenze
non costituenti, per società ed enti non soggetti alla stessa
modalità d'accertamento, reddito imponibile e d'altro canto che le
società tassabili in base a bilancio sono destinatarie sia dell'art.
106, primo comma, sia dell'art. 100, seconda parte del primo comma; e
che, pertanto, le norme di cui agli articoli ora citati vanno
necessariamente coordinate. La dichiarazione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 106, primo comma, nella parte in cui non
esclude le plusvalenze e sopravvenienze attive delle società che non
realizzano imprese commerciali né esercitano attività commerciali,
dalla sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile vale anche, in
conseguenza, ai fini del coordinamento interno del testo unico del
1958.
Va, infine, ancora una volta ribadito che la formula del
dispositivo non può esser interpretata come se, "a contrario", sia
necessario e sufficiente qualunque esercizio di attività commerciali
a rendere sottoponibile all'imposta mobiliare le plusvalenze e
sopravvenienze attive realizzate dalle società. L'articolo 106,
primo comma, è illegittimo, si è già detto più volte, nella parte
in cui non esclude dalla sottoposizione all'imposta mobiliare le
plusvalenze e sopravvenienze attive delle società non esercenti
attività commerciali: ma ciò non significa che le stesse società,
per il solo fatto d'esercitare, comunque, attività commerciali,
siano soggette alle presunzioni di cui all'art. 106. Presupposto
necessario l'esercizio di attività commerciali, le società saranno
soggette alle precitate presunzioni soltanto nelle ipotesi: 1) in cui
il giudice di merito riterrà, in concreto, esistente un esercizio
abituale di attività commerciali (anche se non nelle forme
dell'impresa di cui all'art. 2082 c.c.) realizzativo, come si è
innanzi chiarito, di "reddito d'impresa"; 2) in cui lo stesso giudice
riterrà applicabili, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del testo
unico del 1958, le norme che si riferiscono alle imprese commerciali
anche a società esercenti attività commerciali; 3) in cui il
giudice di merito riterrà le norme da ultimo citate riferibili anche
a società esercenti attività commerciali, in base alla sola
applicazione analogica delle stesse norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.
76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui
prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle
plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a
bilancio non esercenti attività commerciali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte