Sentenza n. 200/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 22 giugno 1991 dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di
Acireale, nel procedimento penale a carico di Paratore Pietro,
iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il 5 novembre 1990 il Procuratore della Repubblica presso la
Pretura circondariale di Catania spediva a carico di Paratore Pietro
decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore di Catania -
Sezione distaccata di Acireale, per l'udienza del 15 febbraio 1991,
in ordine al reato di cui all'art. 68, quarto comma, del codice della
strada. Il decreto, portante il n. R.G. notizie di reato 2757/90,
veniva notificato all'imputato il successivo 13 novembre. Lo stesso
giorno il medesimo Pubblico ministero spediva un identico decreto di
citazione portante il n. R.G. notizie di reato 479/90, per l'udienza
del 22 febbraio 1991. Anche tale decreto veniva notificato
all'imputato il 13 novembre 1990.
Il Paratore, con atto del 13 dicembre 1990 formulava richiesta di
oblazione al Pubblico ministero "ai sensi dell'art. 162- bis c.p. e
degli artt. 555 e 557 c.p.p.".
Il Pubblico ministero trasmetteva gli atti relativi al secondo dei
due procedimenti al locale Giudice per le indagini preliminari con il
suo parere.
Con sentenza del 24 gennaio 1991 il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Catania, considerato che l'imputato,
ammesso all'oblazione con provvedimento dell'8 gennaio 1991, aveva
corrisposto la somma a tale titolo dovuta, dichiarava "non luogo a
procedere" nei confronti del Paratore in ordine al reato a lui
ascritto, per essere il detto reato estinto per intervenuta
oblazione.
Sulla base del primo decreto di citazione a giudizio, il 15
febbraio 1991 si svolgeva il dibattimento davanti al Pretore di
Catania - Sezione distaccata di Acireale, all'esito del quale - senza
che alcuno notiziasse il giudicante in ordine all'intervenuta causa
estintiva - il Paratore veniva condannato in contumacia alle pene di
un mese di arresto e L. 50.000 di ammenda, con la concessione dei
benefici di legge.
La decisione veniva notificata al domicilio dell'imputato a mani
della moglie convivente il 21 febbraio 1991.
Il 12 aprile 1991 il Paratore richiedeva al Pretore di Acireale
che venisse dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna
ovvero, in subordine, di essere rimesso nel termine per
l'impugnazione che, peraltro, contestualmente proponeva.
Con ordinanza del 22 gennaio 1992 il Pretore di Catania - Sezione
distaccata di Acireale, conoscendo della causa come giudice
dell'esecuzione, premesso che non sussistevano le condizioni né per
la dichiarazione d'inesecutività della sentenza né per la
rimessione nel termine e ritenuto che il conflitto andasse risolto
sulla base dell'art. 669 del codice di procedura penale, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell'ultimo comma di tale articolo, nella parte in cui,
nell'ipotesi "di 'conflitto' tra sentenza di non luogo a procedere e
sentenza pronunziata a giudizio (o decreto penale) dà sic et
simpliciter la prevalenza alla sentenza pronunziata in giudizio (o al
decreto penale)".
Secondo il giudice a quo, dallo stesso presupposto (l'oblazione)
deriverebbero conseguenze diverse a seconda che l'oblazione sia stata
applicata dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice in
fase di giudizio, "circostanze estrinseche che nulla tolgono o
aggiungono al fatto che il reato, a seguito dell'oblazione, si era
estinto". Con conseguente irrazionale deroga al principio del favor
rei, "che informa tutto il procedimento penale e le altre
disposizioni contenute nell'art. 669 C.P.P.".
3. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, del 6 novembre 1991.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
riservandosi di presentare memoria. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Catania - Sezione distaccata di Acireale
sottopone al vaglio di legittimità l'art. 669, nono comma, del
codice di procedura penale nella parte in cui, in caso di conflitto
fra sentenza di non luogo a procedere e sentenza pronunciata in
giudizio per avere entrambe giudicato il medesimo fatto in relazione
allo stesso imputato, stabilisce che anche la sentenza di non luogo a
procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di
pretura a seguito di estinzione del reato per intervenuta oblazione
debba essere revocata quando venga pronunciata sentenza, pure di
condanna, in giudizio. La norma censurata violerebbe l'art. 3 della
Costituzione perché dall'identico presupposto, l'oblazione,
conseguirebbero effetti diversi a seconda che la sentenza provenga
dal giudice per le indagini preliminari o dal giudice del giudizio;
donde la disparità di trattamento, da ritenere irrazionale in quanto
derivante da una circostanza del tutto estrinseca - l'essere, cioè,
la decisione pronunciata non in esito a giudizio - una circostanza
che nulla aggiunge e nulla toglie al fatto reato.
2. - Di fronte ad una richiesta di dichiarazione di
ineseguibilità del giudicato o, in subordine, di rimessione nel
termine per proporre impugnazione avanzata in conseguenza della
intervenuta pronuncia di condanna dell'imputato al termine del
dibattimento nonostante lo stesso reato fosse stato già dichiarato
estinto per oblazione con sentenza di "non luogo a procedere" emessa
dal giudice per le indagini preliminari, il giudice a quo, rilevata
l'inapplicabilità di entrambi i rimedi invocati dall'imputato, ha
ritenuto nella specie applicabile l'art. 669, nono comma, del codice
di procedura penale; con la conseguenza che, dovendosi dare
esecuzione alla sentenza pronunciata in giudizio - la decisione,
cioè, di condanna - ne deriverebbe una vera e propria
incompatibilità della norma denunciata con il principio di
eguaglianza.
La questione non è fondata.
3. - Il giudice a quo - in ciò, d'altra parte, indotto nella specie dal lessico adottato dal giudice per le indagini preliminari nel
dichiarare l'estinzione del reato - muove dal presupposto che la
sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso
la pretura con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato
per oblazione sia una sentenza di non luogo a procedere. Senonché
una simile tipologia di pronuncia non ha ingresso nell'area del
procedimento pretorile per la decisiva ragione che essa appartiene
esclusivamente al procedimento ordinario, collocandosi all'esito
dell'udienza preliminare come uno dei possibili epiloghi di tale
udienza. E poiché nel procedimento davanti al pretore è assente
l'udienza preliminare, l'unica pronuncia adottabile prima del
dibattimento, nei casi in cui non debba pronunciarsi condanna, è
(fuori dell'ipotesi di accesso ai riti semplificati di deflazione)
una decisione di proscioglimento in tutto assimilabile, considerata
la già avvenuta citazione dell'imputato per il giudizio, alla
decisione emessa prima del dibattimento a norma dell'art. 469 del
codice di procedura penale.
4. - Poiché, quindi, la norma da applicare nella specie non è il
nono, bensì l'ottavo comma dell'art. 669 del codice di procedura
penale, il quale prescrive che "se si tratta di una sentenza di
proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale,
il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento", di
tale norma il rimettente dovrà fare applicazione nel processo a quo.
Pertanto la norma sottoposta al vaglio di legittimità si sottrae
alle censure avanzate dall'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 669, nono comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania
- Sezione distaccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte