Sentenza n. 203/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo
comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1981 dalla Corte dei Conti
sul ricorso proposto da Novotny Maria iscritta al n. 152 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 205 dell'anno 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Giudicando sul ricorso proposto da Maria Novotny - già segretario
capo negli istituti magistrali, collocata a riposo a decorrere dal 1
novembre 1968, con trattamento pensionistico commisurato a 36 anni di
servizio utile - in relazione al diniego da parte della P.A. di
ammetterla al riscatto del servizio pre-ruolo per intervenuta decadenza
dal relativo diritto - la Corte dei Conti - Sezione III
giurisdizionale, con ordinanza emessa il 22 aprile 1981, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
36 e 38 Cost., dell'art. 147, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), ritenuto applicabile nella
fattispecie per effetto del successivo art. 256, nella parte in cui
prescrive la sanzione della decadenza dal diritto di riscatto di
periodi o servizi, ove la relativa domanda non sia prodotta dal
dipendente entro il termine di due anni prima del raggiungimento del
limite di età previsto per la cessazione del servizio.
Ha premesso il giudice a quo che la prefissione di termini per la
presentazione delle domande di riscatto dei servizi non di ruolo è
stata diversamente disciplinata nel tempo: dall'art. 2 del R.D. 21
novembre 1923, n. 2480, modificato con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2835,
che consentiva la presentazione della domanda durante il servizio o nei
successivi 90 giorni, a pena di decadenza; dall'art. 2 della l. 5
maggio 1952, n. 251, che fissava il termine di decadenza di due anni
prima del collocamento a riposo: dall'art. 6 della legge 15 febbraio
1958, n. 46, che elevava a tre anni il suddetto termine ed era in
vigore all'epoca della proposizione della domanda di riscatto da parte
della ricorrente; dall'art. 147 del T.U. n. 1092 del 1973, che ha
ridotto a due anni il termine, ed è applicabile, in forza del
successivo art. 256, ai casi in corso di trattazione, in sede
amministrativa o giurisdizionale.
La cennata fissazione di termini è chiaramente ispirata
dall'intento di realizzare, con ogni possibile sollecitudine, la
liquidazione del trattamento di quiescenza del personale che cessa dal
servizio, ma il soddisfacimento di tale esigenza - peraltro già
parzialmente realizzata mediante l'istituto della pensione
"provvisoria", commisurato ai servizi sicuramente accertati - non
sembra, ad avviso della Corte dei Conti, giustificare la delimitazione,
entro rigorosi termini, dell'esercizio del diritto di riscatto.
Finalità intrinseca dell'istituto è infatti proprio quella di
porre il dipendente nella condizione o di conseguire il minimo di
servizio utile a pensione, ovvero quella di incrementare il trattamento
di quiescenza mediante una più ampia valutazione dei servizi e periodi
quiescibili. "Pensione" e "riscatto", cioè, sono istituti diversi ma
non antitetici, anzi, correlativi, nel senso che l'uno (riscatto) è
strumentalmente preordinato all'altro (pensione) come mezzo al fine. Ne
deriva, a parere della Corte, che di fronte alla dichiarata
imprescrittibilità del diritto a pensione, incoerente ed irrazionale
appare la comminata sanzione della decadenza irrogata nel caso di
tardiva presentazione della domanda di riscatto: sanzione
sproporzionata rispetto alla esiguità del comportamento inerte del
dipendente, soprattutto nel caso in cui, per il denegato riscatto, non
sia possibile raggiungere il minimo di servizio utile (con la
conseguente perdita del diritto alla pensione stessa).
Ha ancora osservato il giudice a quo che l'affinità tra i due
istituti e la irrazionalità del regime decadenziale applicabile
all'esercizio del diritto di riscatto rispetto alla affermata
imprescrittibilità del diritto a pensione evidenziano, in modo ancor
più chiaro, che, mediante l'apposizione di termini decadenziali,
l'Amministrazione si sottrae ingiustificatamente al precetto
costituzionale che sancisce il diritto del lavoratore ad una
retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro
prestato (art. 36, comma primo, Cost.). In effetti, i servizi dei quali
il dipendente, sia pure tardivamente, chiede il riscatto ai fini di
quiescenza, sono servizi "resi", ossia lavoro prestato il cui
riconoscimento, anche sotto il profilo della "retribuzione differita"
(quale la pensione, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale)
non può essere disatteso.
Inoltre - ad avviso della Corte - la comminata sanzione priverebbe
ingiustamente il lavoratore di quei mezzi di garanzia e sicurezza che
sono accordati dall'art. 38 della Carta costituzionale.
Viene infine rilevato che la denegata valutazione in quiescenza dei
servizi e periodi il cui riscatto non sia stato tempestivamente
richiesto, sembra violare l'art. 3 Cost., per il macroscopico contrasto
(disparità di trattamento) sussistente tra il trattamento riservato ai
ritardatari - cioè ai dipendenti responsabili unicamente di aver
prodotto tardivamente la domanda di riscatto, i quali si vedrebbero
privare del riconoscimento ai fini pensionistici del servizio
riscattabile prestato - rispetto a quegli altri dipendenti,
responsabili sotto un aspetto ben più rilevante (i destituiti a
seguito di condanna penale, i colpiti da gravi sanzioni disciplinari) i
quali hanno ottenuto, in sede legislativa, il riconoscimento della
intangibilità, ai fini di quiescenza, dei servizi prestati.
Ha svolto intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
contestando la fondatezza della questione.
Ha osservato l'Avvocatura dello Stato che non sembra sussistere il
ravvisato contrasto tra l'art. 147, comma primo, del T.U. n. 1092 del
1973, e gli artt. 3, 36 e 38 Cost..
Invero, l'istituto del riscatto - mediante il quale periodi di
servizio altrimenti non computabili in quiescenza divengono utili ai
fini dell'acquisto o della determinazione della misura del trattamento
pensionistico - ha formato oggetto di reiterate disposizioni di legge
tendenti, da una parte, ad una sempre maggiore tutela degli interessi
dei lavoratori, e dall'altra a salvaguardare le esigenze della P.A.,
intese a realizzare un rapido e corretto svolgimento dell'azione
amministrativa. La norma dell'art. 147, comma primo, T.U. n. 1092 del
1973, la quale affida la facoltà del riscatto alla specifica richiesta
degli interessati e quindi alla valutazione della convenienza economica
dell'iniziativa, non sembra contrastare con i suindicati precetti
costituzionali, in quanto il sistema che essa introduce esprime una
scelta legislativa, opinabile come qualunque scelta, ma non certo
irrazionale, e quindi censurabile sotto il profilo costituzionale, né
lesiva del diritto alla pensione come parte di retribuzione differita.
Né tale illegittimità è dato ravvisare - ad avviso
dell'Avvocatura dello Stato - per il diverso trattamento fatto per il
comportamento omissivo degli interessati rispetto a quello previsto nei
confronti di coloro che siano stati colpiti da condanna penale o
provvedimento disciplinare, ove si consideri innanzi tutto che la
intangibilità del trattamento pensionistico nei confronti di questi
ultimi, stabilita dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, ha sempre come
presupposto che siano maturate tutte le altre condizioni di legge per
il venire in essere del relativo diritto, e d'altra parte che si verte
in tema di situazioni del tutto diverse, che necessariamente richiedono
ciascuna una peculiare regolamentazione in vista delle finalità
perseguite in ognuna di esse dal legislatore. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe è messa in dubbio sotto vari
profili la legittimità costituzionale della norma, racchiusa nell'art.
147, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante
approvazione del testo unico delle norme di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), con la quale è stabilito che il
diritto del dipendente di far valere ai fini della liquidazione della
pensione servizi o periodi computabili a domanda - nella specie il
diritto di riscatto del servizio prestato nei confronti dello Stato
anteriormente all'assunzione in ruolo - deve essere esercitato a pena
di decadenza almeno due anni prima del raggiungimento del limite di
età previsto per la cessazione del servizio.
2. - Sostiene in primo luogo il giudice a quo che l'assoggettamento
a decadenza del diritto al riscatto del servizio preruolo costituisce
una deviazione dai principi osservati dallo stesso d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, nel trattamento normativo del diritto alla pensione, col
sancirne l'imprescrittibilità (art. 5). Deviazione che, pur essendo
inspirata all'apprezzabile finalità di accelerare la liquidazione del
trattamento di quiescenza, sarebbe ingiustificata in relazione
all'indissolubile collegamento fra i due istituti, derivante
dall'essere l'esercizio del diritto di riscatto strumentalmente
preordinato all'acquisizione del diritto a una pensione di maggior
ammontare o addirittura, attraverso il raggiungimento del minimo di
servizio utile, del diritto alla pensione.
La questione di legittimità così posta in riferimento al
principio di eguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.) non è fondata.
Il diritto alla pensione, anche se ha per contenuto prestazioni
periodiche di danaro, è considerato dalla normativa vigente come
situazione finale e sottratto a conseguenze negative astrattamente
collegabili all'inerzia del titolare in ragione delle esigenze di
certezza e di stabilità connesse alla sua funzione, attinente alla
sopravvivenza della persona.
Ma a tali esigenze non contraddice affatto (cfr. del resto l'art.
2968 c.c.) che le vicende volte a determinare i presupposti di
consistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla
pensione si svolgano entro limiti temporali; né in particolare che
l'azionamento di tali vicende sia rimesso dalla legge all'iniziativa
dell'interessato, atteggiata come esercizio di un distinto diritto
strumentale, e che questo sia sottoposto a decadenza in caso di mancato
esercizio entro un termine.
Assetto normativo, quello ora descritto, che assume particolari
evidenza e plausibilità quando, come in ipotesi del genere, la vicenda
importi l'assunzione di oneri per il destinatario delle prestazioni
(versamento di contributi) ovvero di rischio per l'ente erogatore
(utilizzo di contributi progressi).
La configurazione ope legis del diritto al riscatto e del diritto
alla pensione come due diritti antologicamente distinti e
strutturalmente diversi - configurazione d'altronde in sé non
contestata ed anzi necessariamente presupposta dalla invocazione del
principio di eguaglianza almeno per quel che concerne l'ontologica
dualità - e l'assoggettamento dei due diritti ai diversi regimi
indicati non danno dunque vita alla violazione del detto principio.
3. - Un ulteriore profilo di illegittimità per violazione del
principio di eguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.) è prospettato
dal giudice a quo. Questi sostiene che la norma impugnata opera una
ingiustificata disparità di trattamento in danno del dipendente
incorso nella inosservanza del termine fissato alla presentazione della
domanda di riscatto, sol per questo assoggettato alla perdita del
diritto, rispetto al dipendente, responsabile di illeciti penali o
disciplinari, ciononostante mantenuto o reintegrato dalla legge (l. 8
giugno 1966, n. 424) nella titolarità e nella fruizione del
trattamento di quiescenza relativo ai servizi prestati.
Ma ad escludere la fondatezza anche di questo secondo profilo
valgono le ragioni esposte a proposito del primo o ragioni ad esse
analoghe.
Invero, una volta ritenuta giustificata la configurazione del
diritto al riscatto come distinto e diverso da quello alla pensione, e
giudicato compatibile il regime decadenziale dell'uno col regime di
imprescrittibilità dell'altro, appar chiaro che nessuna
contraddizione, tanto meno ingiustificata, ricorre fra il regime
decadenziale del diritto al riscatto e quello di immunità del diritto
alla pensione (come acquisito nell'an e nel quantum) da sanzioni
privative connesse a comportamenti illeciti del titolare.
4. - Rappresenta altresì il giudice a quo che, mediante l'adozione
del regime decadenziale censurato, la Pubblica Amministrazione si
sottrae al precetto (art. 36 Cost.) che sancisce il diritto del
lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità
del lavoro prestato (nella specie il servizio pre-ruolo), nonché al
precetto (art. 38 Cost.) che appresta al lavoratore stesso la garanzia
di sicurezza per il caso di bisogno.
Unificati i due profili - come si deve in tema di trattamento di
quiescenza, anche e soprattutto quando se ne postula la inadeguatezza
in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto - è da
premettere che i medesimi implicano una visuale del rapporto fra
diritto alla pensione e diritto al riscatto diversa da quella,
dualistica, necessariamente presupposta dalle dedotte violazioni del
principio di eguaglianza.
Si postula qui che al collegamento intercorrente fra i due diritti
sia sottesa una profonda unità sostanziale, rinvenuta nell'interesse
protetto del dipendente al trattamento di quiescenza (adeguato o
sufficiente), interesse che si considera strumentato mediante un unico
diritto, rispetto al cui esercizio la prefissione di un termine
decadenziale costituirebbe un limite. E si fa questione della
legittimità del limite in relazione alla garanzia costituzionale del
diritto limitato.
Ma anche a voler seguire per un momento siffatta impostazione la
questione così introdotta non appare comunque fondata.
Al riguardo è sufficiente richiamarsi alla giurisprudenza costante
di questa Corte nel senso che l'esercizio di ogni diritto, anche quello
costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e così
sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione
del diritto di cui si tratta (cfr. fra le altre la sentenza n. 36 del
1958, nonché la sentenza n. 234 del 1974, questa in materia
previdenziale) e non si traduca comunque nella esclusione
dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola (cfr. fra le altre
le sentenze n. 31 del 1977 e n. 56 del 1979). Ed è sufficiente notare
che non ricorre la prima delle due ipotesi, ove si consideri la
finalità del limite di cui si tratta quale è indicata dal giudice a
quo (quella di accelerare le procedure di liquidazione della pensione),
né ricorre la seconda ove si consideri la non breve durata del termine
(scadente solo due anni prima della data di raggiungimento del limite
di età previsto per la cessazione del servizio).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 147,
primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, proposte, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei
Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte