Sentenza n. 204/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 59
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), e combinato disposto degli artt.
59 stesso regio decreto e 429, comma terzo, del codice di procedura
civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1988 dal Tribunale di
Frosinone nel procedimento civile vertente tra Belli Luciana e il
Fallimento "Lesa Sport", iscritta al n. 188 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima Serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1988 dal Tribunale di Savona
nel procedimento civile vertente tra Viano Adriano e il Fallimento
Valente Adriano, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
Serie speciale dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Tribunale di Savona
nella procedura fallimentare nei confronti del Fallimento S.n.c.
Edilferro di Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, iscritta al n. 550
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima Serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Belli Luciana, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da
Belli Luciana nei confronti del fallimento della "LESA SPORT", ed
avente ad oggetto l'ammissione al passivo dei crediti di lavoro
dell'attrice, il Tribunale di Frosinone, con ordinanza emessa il 25
gennaio 1988 (R.O. n. 188/88), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della
Costituzione:
a) dell'art. 59 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge
fallimentare), nella parte in cui esclude la rivalutazione dei
crediti di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di
fallimento;
b) degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, dello stesso
r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non estendono la prelazione
agli interessi sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura
fallimentare.
In relazione alla questione sub a), il giudice a quo richiama la
sentenza n. 300/1986 della Corte costituzionale, che analoga
questione ha ritenuto fondata nell'ambito del concordato preventivo,
ed osserva che anche nell'ambito del fallimento l'esclusione della
rivalutazione dei crediti di lavoro importa violazione dei suindicati
precetti costituzionali, e precisamente: 1) dell'art. 36, comma
primo, perché la mancata applicazione della regula iuris dettata
dall'art. 429, comma terzo, c.p.c. può privare in tutto o in parte
il lavoratore del diritto a lui garantito e cioè di una retribuzione
proporzionata alla qualità e quantità del lavoro e sufficiente in
ogni modo ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e
dignitosa, minimum retributivo che la rivalutazione ha appunto la
funzione di salvaguardare parametrandolo alle variazioni del costo
della vita; 2) dell'art. 3, perché l'art. 59 impone al lavoratore il
cui datore incorre nella pronuncia di fallimento, e quindi senza
alcuna diretta responsabilità per fatto proprio, una limitazione
della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da altro datore di
lavoro.
Né, al fine di giustificare una diversa soluzione nell'ambito del
fallimento e del concordato preventivo è invocabile la particolare
disciplina diretta a ristabilire la par condicio creditorum, mediante
la revocatoria, come ha argomentato la sent. n. 300/1986 per negare
veste di precedente contrario alla sent. n. 139/1981 resa in
riferimento alla procedura fallimentare, poiché ciò che ha rilievo
nella specie non è il rispetto del suddetto principio, ma di quelli
della retribuzione sufficiente e della uguaglianza di trattamento.
In relazione alla questione sub b), osserva il giudice a quo che
l'art. 55 della Legge fallimentare fissa la regola secondo cui la
dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi, agli
effetti del concorso, salvo che per i crediti assistiti da ipoteca,
pegno e privilegio. Tuttavia l'art. 54, disciplinando la misura entro
cui la prelazione che assiste il credito si estende anche agli
interessi, richiama gli artt. 2788 e 2855 c.c. Sicché, per quanto
riguarda i crediti privilegiati - non essendovi altresì richiamo
anche all'art. 2749 c.c., con estensione del privilegio agli
interessi legali sino alla data della vendita - gli interessi
maturati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere fatti
valere, secondo l'interpretazione corrente, solo in via
chirografaria.
Ora, prosegue l'ordinanza, la suindicata normativa, operante anche
nel concordato preventivo in forza del richiamo contenuto nell'art.
169 della Legge fallimentare, è stata dichiarata incostituzionale,
nell'ambito di detta procedura concorsuale, con la sent. n. 300/1986,
nella parte in cui non estende la prelazione agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati di lavoro, e ad uguale soluzione dovrebbe
pervenirsi, in tema di crediti di lavoro subordinato, in riferimento
alla procedura fallimentare.
Anche in tale ipotesi, infatti, appaiono lesi gli artt. 3 e 36
della Costituzione, posti dalla sentenza n. 300/1986 a fondamento
della decisione. Il primo, poiché i privilegi sono causa di
prelazione alla pari del pegno e dell'ipoteca, sicché non si
giustifica il trattamento preferenziale a favore degli interessi sui
crediti garantiti da pegno e da ipoteca rispetto a quelli sui crediti
assistiti da privilegio. Il secondo per la mancata garanzia della
retribuzione proporzionata e sufficiente.
2. - Si è costituita innanzi a questa Corte Belli Luciana,
sollecitando l'accoglimento della questione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
concernente la legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge
fallimentare, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti
di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento,
sia dichiarata manifestamente infondata.
E ciò alla stregua della sentenza n. 139/1981 della Corte, che ha
già dichiarato infondata identica questione, traendo argomento dalla
funzione di remora all'inadempimento propria dell'art. 429 c.p.c. e
della successiva sentenza n. 300/1986, che si è data carico di
sottolineare come il problema della rivalutazione dei crediti di
lavoro per il periodo successivo all'apertura del fallimento del
datore di lavoro sia caratterizzato da un contesto diverso rispetto a
quello della rivalutazione degli stessi crediti per il periodo
successivo alla domanda di concordato preventivo. Sicché il
princìpio della rivalutabilità affermato dalla seconda sentenza
nell'ambito del concordato non è estensibile all'ambito del
fallimento.
Osserva ancora l'Avvocatura dello Stato che l'esigenza del
lavoratore di veder comunque soddisfatto il suo credito, anche nel
caso di insolvenza del datore di lavoro, è tutelata dal Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2 della
legge n. 297 del 1982, senza alcuna incidenza sulle modalità di
svolgimento della procedura concorsuale, della quale rispetta i
princìpi regolatori ed in particolare quello della par condicio.
3. - Il giudice delegato al fallimento di Valente Adriano, presso
il Tribunale di Savona, in sede di ammissione al passivo, ex art. 101
L.F., di credito di lavoro di Viano Adriano, con ordinanza emessa l'8
febbraio 1988 (R.O. n. 222/1988) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri,
delle norme già censurate dalla precedente ordinanza n. 188/1988.
Quanto all'art. 59 L.F. (considerato nel combinato disposto con
l'art. 429, terzo comma, c.p.c.), osserva il giudice a quo che tale
norma prevede che "i crediti non scaduti, aventi per oggetto una
prestazione di denaro determinata con riferimento ad altri valori,
concorrono secondo il loro valore alla data di dichiarazione del
fallimento": tra tali crediti, per opinione oramai unanime, rientrano
anche i crediti di lavoro, da qualificarsi come crediti di valore,
sulla base del loro automatico adeguamento agli indici ISTAT (artt.
429, terzo comma, c.p.c., e 150 d.a.c.p.c.); perciò, ai sensi
dell'art. 59 ora citato, ove si chieda l'ammissione allo stato
passivo di un fallimento di un credito di lavoro, questo non è
suscettibile di rivalutazione dal momento della dichiarazione di
fallimento.
Su analoga normativa prevista dagli artt. 169 e 59 L.F. in
combinato disposto, per la procedura di concordato preventivo, è
intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300/1986,
dichiarandone la illegittimità costituzionale per contrasto con gli
artt. 3 e 36 della Costituzione. Occorre quindi verificare - prosegue
l'ordinanza - se nella motivazione di detta sentenza è contenuta la
ragione giustificatrice per cui la identica disciplina giuridica
prevista nel caso di fallimento si salvi da una dichiarazione di
incostituzionalità.
Nella sentenza della Corte ora citata si legge che "poiché le
fattispecie in esame rientrano nel settore del concordato preventivo,
non assume veste di precedente la sentenza n. 139/1981, da questa
Corte resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429,
terzo comma, c.p.c. e 59 L.F., perché l'esigenza della par condicio
creditorum si realizza nella procedura fallimentare, in riferimento
alla quale la sentenza fu pronunciata, con la revocatoria "non
ordinaria" (o fallimentare che dir si voglia) che ha per oggetto atti
a titolo oneroso, pagamenti e garanzie elencati nell'art. 67 L.F.;
mezzo di tutela del quale non si ravvisa equipollente nella procedura
di concordato preventivo".
Ad avviso del giudice a quo, tale ragionamento non sembra influire
sulla ritenuta costituzionalità della mancata rivalutazione, in sede
fallimentare, dei crediti di lavoro. La revocatoria fallimentare
serve infatti a ristabilire una condizione paritaria tra crediti
vantati, quando questa condizione venga lesa da atti del debitore poi
fallito in frode agli altri creditori, come dimostra il sempre
richiesto requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in
colui che riscuote, in epoca sospetta, il proprio credito. Ma il
princìpio cui risponde la esigenza di rivalutare il credito di
lavoro, in primo luogo prescinde dalla esigenza di reagire a
comportamenti fraudolenti del debitore e dei creditori previamente
soddisfatti, in secondo luogo è addirittura rivolto alla creazione
di una posizione di impar condicio sulla base del dettato normativo
dell'art. 36 della Costituzione. In sostanza, nulla ha a che vedere
la pari posizione dei creditori in rapporto alla massa attiva
fallimentare con la rivalutazione del credito di lavoro, perché anzi
con essa si pone volutamente in contrasto, e tuttavia è
estrinsecazione del dettato dell'art. 36 della Costituzione dove il
diritto alla retribuzione viene individuato come diritto alla
soddisfazione di beni primari.
Rileva ancora l'ordinanza che la sentenza n. 139/1981, richiamata
dalla sentenza n. 300/1986, aveva individuato la ragione
dell'esclusione della rivalutazione monetaria del credito di lavoro,
in linea con l'ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite (13
ottobre 1980 n. 492), nella ratio dell'art. 429 c.p.c.
La ratio di detta norma, in relazione alla quale si invocava la
rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, veniva infatti
ravvisata nella funzione di "remora che essa ingenera rispetto... al
fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle
prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore",
funzione non operante nell'ambito delle procedure concorsuali, in
ragione della loro natura esecutiva.
Ad avviso del giudice a quo, è tuttavia contestabile che l'art.
429 c.p.c. persegua solo la sanzione del ritardo nell'adempimento, da
parte del datore/debitore. Con tale norma, invero, il legislatore ha
voluto fornire di particolarmente incisiva e differenziata tutela il
diritto del lavoratore alla controprestazione per la propria
attività, stante la funzione non solo patrimoniale e quasi
alimentare da esso svolta, già chiaramente individuata dall'art. 36
della Costituzione in riferimento a beni della persona. Come rilevato
da Cass. 3 marzo 1980 n. 1408 "il credito del lavoratore a titolo di
retribuzione (comprendente anche la indennità di fine rapporto), ha
finito con l'assumere, nella coscienza sociale e nella considerazione
ponderata degli interessi generali, il carattere di un credito di
valore, inteso come complesso di utilità concretizzabili sul piano
economico (e non sul piano monetario) idonee a garantire la fruizione
dei beni necessari alla vita".
Appare quindi non manifestamente infondato, secondo l'ordinanza, il
dubbio sulla costituzionalità della normativa risultante dal
combinato disposto degli artt. 59 L.F. e 429, terzo comma, c.p.c.: a)
per contrasto con l'art. 36 della Costituzione; b) per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento dei crediti di
lavoro vantati verso una procedura fallimentare, non più solo
rispetto ai crediti di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali,
ma, stante la dichiarazione contenuta nella sentenza n. 300/1986,
anche verso datori di lavoro sottoposti alla procedura di concordato
preventivo.
Per quanto concerne la disciplina degli interessi, risultante
dagli artt. 54 e 55 L.F., rileva il giudice a quo che l'art. 55 L.F.
sancisce la sospensione della decorrenza degli interessi, dal momento
della sentenza di fallimento, a meno che non si tratti di crediti
garantiti da pegno, privilegio od ipoteca e salvo il disposto
dell'art. 54 L.F.. L'ultimo comma dell'art. 54 cit., richiamando gli
artt. 2788 e 2855 c.c., stabilisce che gli interessi su capitali
garantiti da pegno od ipoteca si collocano anche essi in privilegio
(per il periodo ed alle condizioni dai detti artt. individuati). Non
viene fatta menzione dei crediti garantiti da privilegio, come, nel
caso di specie, i crediti di lavoro, tanto che essi vengono
riconosciuti produttivi di interessi, collocabili però solo in via
chirografaria.
Anche tale situazione - prosegue l'ordinanza - è idonea a
sollevare dubbi di costituzionalità rispetto al dettato dell'art. 3
della Costituzione, ove si consideri il diverso trattamento riservato
ai crediti garantiti da pegno ed ipoteca, e, in conseguenza alla
sentenza n. 300/1986, anche ai crediti di lavoro nella procedura di
concordato preventivo cui è sottoposto il datore di lavoro, nonché
rispetto all'art. 36 della Costituzione, stante la già individuata
funzione dei crediti di lavoro.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'inammissibilità delle questioni, per carenza di legittimazione del
giudice a quo.
Osserva l'interveniente che, ai sensi dell'art. 101 L.F., il
giudice delegato può disporre l'ammissione al passivo del credito
insinuato tardivamente quando lo riconosca fondato ed il curatore non
si opponga; diversamente, deve istruire la causa per la decisione da
parte del Tribunale. Nel caso di specie, con la stessa proposizione
della questione di costituzionalità, il giudice delegato rende
manifesto che la domanda del creditore risulta (almeno in parte)
infondata, alla stregua delle norme vigenti; e rende, per ciò
stesso, manifesta la insussistenza di una delle condizioni - sopra
richiamate - al cui concorso l'art. 101 cit. subordina l'esercizio di
poteri decisori da parte del giudice delegato (al quale, quando
agisca nella veste di giudice istruttore, Corte cost. n. 141/1971, ha
negato la legittimazione a sollevare incidente di costituzionalità).
In subordine, l'Avvocatura dello Stato deduce l'infondatezza della
questione di letittimità costituzionale relativa all'art. 59 L.F., e
concernente la non rivalutabilità dei crediti di lavoro dopo
l'apertura del fallimento, svolgendo considerazioni eguali a quelle
già riportate nel riferire sull'ordinanza n. 188/1988 del Tribunale
di Frosinone.
5. - Il giudice delegato al fallimento della S.n.c. Edilferro di
Bergamini Wolmer e Ragazzi Walter, presso il Tribunale di Savona, in
sede di ripartizione parziale dell'attivo, con ordinanza emessa il 5
maggio 1988 (R.Ord. n. 550/1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F.,
nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli
interessi sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura
fallimentare.
Osserva il giudice a quo che l'art. 55, primo comma, L.F., nel
riconoscere la decorrenza degli interessi, agli effetti del concorso,
sui crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, fa salvo il
terzo comma del precedente art. 54 che richiama, per l'estensione
della prelazione agli interessi, gli artt. 2788 e 2855 cod.civ., non
anche l'art. 2749 cod. civ. che disciplina i crediti privilegiati. Ma
il diverso trattamento, riservato dal combinato disposto degli artt.
55, primo comma, e 54, terzo comma, L.F. ai crediti garantiti da
pegno ed ipoteca rispetto a quelli assistiti da privilegio non appare
sorretto da alcun criterio di ragionevolezza, poiché l'art. 2741,
secondo comma, cod. civ., considera causa legittima di prelazione i
privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche.
Rileva ancora il giudice a quo che, a seguito della sentenza n.
300/1986 della Corte costituzionale, con cui sono stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi gli artt. 55, primo comma, richiamato
dall'art. 169, e 54, terzo comma, L.F. nella parte in cui non
estendono il privilegio agli interessi dovuti su crediti privilegiati
di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di
lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, si
verifica una ingiustificata disparità di trattamento anche
nell'ambito dei crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art.
2751 bis, n. 1, cod.civ., a seconda che il datore di lavoro sia
ammesso alla procedura di concordato preventivo o sia dichiarato
fallito.
Conclude l'ordinanza con l'osservare che la collocazione in via
chirografaria degli interessi su crediti di lavoro, maturati
successivamente alla dichiarazione di fallimento, sacrifica la
posizione di creditori il cui credito capitale è collocato al primo
posto dell'ordine dei privilegi (art. 2751 bis cod. civ.) e comporta
una illegittima decurtazione della retribuzione, determinata dal
lasso di tempo - notoriamente non breve - che intercorre tra la
dichiarazione di fallimento ed il riparto finale con il quale, di
regola, vengono distribuite le somme ai creditori chirografari,
raramente soddisfatti per l'intero credito ammesso al passivo. Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze in epigrafe è messa in dubbio la
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione:
a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) - da considerare nella combinazione del suo precetto
con quello dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. secondo uno dei giudici
a quibus - nella parte in cui, nell'ambito del procedimento
fallimentare, non consente la rivalutazione dei crediti da lavoro
riguardo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento
(ordinanza del Tribunale di Frosinone e del giudice delegato, presso
il Tribunale di Savona, al fallimento di Adriano Valente);
b) degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, dello stesso
regio decreto 267 del 1942, nella parte in cui, sempre nell'ambito
del procedimento fallimentare, non estende agli interessi la
prelazione che assiste i crediti da lavoro dipendente (ordinanze
suindicate e ordinanza del giudice delegato, presso il Tribunale di
Savona, al fallimento della S.n.c. Edilferro di Bergamini Wolmer e
Ragazzi Walter).
Stante la sostanziale identità delle questioni che ne sono
oggetto, può essere disposta la riunione dei giudizi.
2. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta dalla
Avvocatura dello Stato circa la legittimazione del giudice delegato,
presso il Tribunale di Savona, al fallimento di Adriano Valente,
investito dell'esame di una domanda tardiva di ammissione. Invero non
difettava il potere di decidere positivamente sull'ammissione del
credito, anche se, ovviamente, il giudice ne ha subordinato
l'esercizio alla pronuncia sulla questione di legittimità sollevata.
3. - La legittimità costituzionale della norma che non consente
la rivalutazione dei crediti da lavoro maturati anteriormente alla
dichiarazione di fallimento con riguardo al tempo successivo è messa
in discussione deducendosi che la norma, da un lato, restringe
ingiustificatamente l'attuazione del precetto costituzionale di cui
all'art. 36 della Costituzione, attuazione alla quale è preordinato
l'art. 429, terzo comma, c.p.c., dall'altro determina una
ingiustificata discriminazione sfavorevole dei portatori di crediti
da lavoro fatti valere nel fallimento rispetto ai portatori di
crediti da lavoro fatti valere in altre procedure.
Con la sentenza n. 139 del 1981, questa Corte ha dichiarato non
fondata una questione di legittimità costituzionale in tutto analoga
a quella ora proposta.
Ha infatti ritenuto non contrastante con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione la non rivalutabilità dei crediti da lavoro dipendente
nella procedura fallimentare sia che tale non rivalutabilità si
faccia discendere dal coordinato disposto dell'art. 429, terzo comma,
c.p.c.(che prevede la rivalutabilità nel caso di sentenza di
condanna al pagamento dei crediti stessi) e dell'art. 59 della legge
fallimentare (che fissa nella data della dichiarazione di fallimento
il momento al quale si deve avere riguardo nella quantificazione dei
crediti aventi per oggetto una prestazione pecuniaria determinata con
riferimento ad altri valori o una prestazione non pecuniaria), sia
che si propenda a ricavare la non rivalutabilità suddetta, in
riferimento all'art. 429 c.p.c. ora richiamato, dagli artt. 42, 52,
92 e seguenti della legge fallimentare (che esprimono in vario modo
l'esigenza di aver riguardo, per ogni valutazione attinente alla
procedura fallimentare, alla data di dichiarazione di fallimento). Ha
considerato in proposito che sue precedenti sentenze (nn. 13 e 43 del
1977), sebbene avessero ravvisato il presidio e la garanzia dell'art.
36 (oltre che di altri precetti) della Costituzione sullo sfondo
dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., avevano individuato il ruolo di
tale ultima norma nella "remora" da essa posta al mancato
soddisfacimento dei crediti da lavoro da parte dell'imprenditore,
"remora" che non avrebbe ragion d'essere là dove il soddisfacimento
non è più consentito dopo la dichiarazione di fallimento se non
attraverso l'espletamento della procedura fallimentare.
Ma con la successiva sentenza n. 300 del 1986, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 59 della legge fallimentare e 429, terzo comma, c.p.c.
nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti da lavoro per
il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.
E ciò in quanto ha ritenuto che, in tale ultimo procedimento,
alla rivalutabilità non si opponga la regola della par condicio
creditorum, considerando così tale regola per un verso essenziale al
procedimento fallimentare e per altro verso idonea ad impedire la
rivalutazione dei crediti da lavoro nel procedimento medesimo.
Argomentando variamente in ordine alle statuizioni adottate ed
alle motivazioni svolte da questa Corte con le sentenze dianzi
richiamate, i giudici a quibus negano in particolare che la par
condicio creditorum sia valido ostacolo alla rivalutabilità dei
crediti da lavoro nel fallimento, una volta che questa è
giustificata dall'attuazione dell'art. 36 della Costituzione
(precetto per sé stesso implicante discriminazione favorevole dei
lavoratori) e non costituisce una mera "remora" all'inadempimento da
parte del datore di lavoro.
4. - Pur discutendosene il fondamento, è comunemente riconosciuto
che la par condicio creditorum è la regola del procedimento
fallimentare.
Ma anche a ravvisarne il fondamento nel princìpio costituzionale
di eguaglianza - in quanto mira a garantire ad ogni creditore la
possibilità di soddisfacimento del credito in proporzione al suo
ammontare - non per questo essa può vantare una assoluta
inderogabilità. Il princìpio costituzionale di eguaglianza,
infatti, tollera disparità di trattamento se queste siano
giustificate da ragioni apprezzabili, e tanto più se lo siano
dall'attuazione di un valore costituzionale. E quest'ultima ipotesi
deve ritenersi qui ricorrente, non essendovi dubbio che la
rivalutazione dei crediti da lavoro dipendente costituisca forma di
attuazione dell'art. 36 della Costituzione.
Non può dunque in nessun caso ritenersi assolutamente preclusa,
in nome della par condicio creditorum, la rivalutazione dei crediti
da lavoro nel procedimento fallimentare, tenuto conto fra l'altro che
essa opera non tanto come "remora" posta all'inadempimento da parte
dell'imprenditore, quanto come strumento destinato ad assicurare
l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della
Costituzione tramite l'adeguamento del loro ammontare secondo dati
criteri.
D'altra parte l'assoluta preclusione della rivalutazione dei detti
crediti nel fallimento determinerebbe realmente ingiustificata
disparità di trattamento dei portatori degli stessi rispetto ai
portatori di crediti da lavoro fatti valere in altri procedimenti.
5. - È da ritenere tuttavia che la rivalutazione con riguardo al
tempo successivo alla data della dichiarazione di fallimento non
possa aver luogo, almeno in sede fallimentare, senza alcun limite, ma
che essa debba essere disposta, sempre in tale sede, con riguardo al
tempo fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo.
Oltre tale limite, infatti, la rivalutazione sacrificherebbe
ingiustificatamente l'interesse degli altri creditori nel fallimento
(par condicio), mentre urterebbe contro esigenze proprie del
procedimento in discorso, vale a dire tanto contro quella, rilevante
per tutti i creditori (ivi compresi gli stessi portatori di crediti
da lavoro), che la realizzazione dei crediti avvenga con la maggiore
speditezza possibile, quanto contro quella che l'esecuzione qui si
svolga, come ogni forma di esecuzione di crediti, secondo
l'accertamento e/o la liquidazione che ne sono la base, accertamento
e liquidazione contenuti appunto nello stato passivo.
La rivalutabilità entro il limite suindicato, invece, oltre a non
determinare ingiustificato sacrificio degli altri creditori nel
fallimento, risponde alle dette esigenze. Inoltre essa non importa
intollerabile discriminazione fra i crediti da lavoro fatti valere
nel fallimento e quelli fatti valere in altra sede (particolarmente,
in assenza di fallimento o nel caso che il debitore sia ritornato in
bonis, nella sequenza: cognizione-esecuzione individuale).
Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti
da lavoro nel fallimento entro il limite ora indicato.
6. - La legittimità costituzionale della norma risultante dal
coordinamento degli artt. 55 e 54 l.f., che, pur sancendo la
produzione di interessi sulle somme oggetto di crediti assistiti da
privilegio, non estende (in quanto l'art. 54, ultimo comma, l.f. non
richiama in proposito gli artt. 2749 c.c. e 2751 bis n.1) la
prelazione a tali interessi come invece fa per quelli sulle somme
oggetto di crediti assistiti da pegno o da ipoteca, è anche essa
messa in dubbio in riferimento congiunto agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Premesso che gli obbiettivi di garanzia costituzionale per il
lavoratore subordinato dianzi richiamati vengono in considerazione
non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro (la cui
disponibilità è direttamente connessa agli obbiettivi in parola),
ma anche per gli interessi sulle somme stesse (destinati al ristoro
della mancanza della detta disponibilità), non sembra dubbio che sia
ingiustificatamente lesiva dell'art. 36 della Costituzione la
disparità di trattamento determinata dalla denunciata omessa
previsione della prelazione (cfr., in tal senso, la sentenza n. 300
del 1986 resa da questa Corte in riferimento all'ipotesi del
concordato preventivo).
È dunque necessario dichiarare illegittima tale omissione, così
che rimanga adeguatamente integrata, anche in relazione al
fallimento, la tutela, sotto tale aspetto, dei crediti da lavoro
subordinato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), anche in relazione all'art. 429
terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione
dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura
del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene
definitivo;
b) dichiara, l'illegittimità costituzionale degli artt. 54,
comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942,
nella parte in cui estendono la prelazione aagli interessi dovuti sui
crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del
datore di lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte