Sentenza n. 215/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 47-terOrdinamento penitenziario
- art. 13legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- ter, primo
comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), e successive modifiche
apportate, in ultimo, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza
emessa il 22 novembre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Trieste
nel procedimento di sorveglianza relativo a Bellavia Calogero,
iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 22 novembre 1989 il Tribunale di sorveglianza di
Trieste sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art.
13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3,
29, 30 e 31 della Costituzione.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che tale Calogero Bellavia
era stato arrestato il 28 settembre 1989 in esecuzione della sentenza
17 maggio 1989 che lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8
di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, di cui anni 3
condonati. Il Bellavia è padre di una bambina nata prematura l'8
luglio 1989 con un peso di 650 grammi, e ricoverata nell'ospedale
civile di Udine -neonatologia- perché in situazione clinica
particolarmente critica, la quale necessita della presenza dei
genitori "per realizzare una stimolazione psicomotoria idonea allo
sviluppo della sfera affettiva".
Ma la madre, moglie del Bellavia, non è assolutamente in grado di
prestare alcuna assistenza alla figlia perché invalida, nella misura
del 70% irriducibile, essendo affetta da psicosi d'arresto in debole
di mente.
Il Bellavia chiedeva, perciò, al Tribunale di ottenere o
l'affidamento in prova al servizio sociale, o la semilibertà, o,
infine, la detenzione domiciliare, allo scopo di poter dare
assistenza alla figlia neonata, in luogo della madre della piccola,
assolutamente impossibilitata a farlo.
Il Tribunale, escluso con ampia motivazione che al Bellavia possa
essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale o la
semilibertà, a causa della insussistenza delle condizioni di legge,
ha riconosciuto effettivamente la ricorrenza nella specie della
situazione prevista nel n. 1 del primo comma dell'art. 47- ter della
legge impugnata perché la pena da espiare nella parte residua non
supera i due anni di reclusione (mesi otto) e perché si tratta di
prole convivente di età inferiore a tre anni; ha ritenuto, però, di
non poter superare in via interpetrativa l'ostacolo rappresentato
dalla circostanza che la legge prevede come soggetto, a cui favore
può essere concessa la detenzione domiciliare (nel concorso delle
altre condizioni), esclusivamente "la madre". Di qui la sollevata
questione di legittimità costituzionale.
Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio innanzi
alla Corte. Considerato in diritto
1. - Lamenta il Tribunale di sorveglianza che, verificandosi tutte
le altre condizioni che avrebbero consentito di concedere la
detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a tre
anni se con lei convivente, la norma impugnata non preveda
altrettanto per il padre, allorquando la madre sia deceduta o
altrimenti assolutamente impossibilità a provvedere alla detta
prole.
Esclusa la possibilità d'intervento del giudice sul piano
interpetrativo, attesa l'alternatività della disposizione alle altre
due ipotesi, di carattere esclusivamente femminile (donna incinta o
allattante la propria prole), che limitano necessariamente alla madre
l'interpetrazione sia letterale che logica, il Tribunale ritiene che
la disposizione si ponga in contrasto con i parametri di cui agli
artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.
Nella specie, un condannato per bancarotta fraudolenta alla pena
di anni 3 e mesi 8 di reclusione, di cui tre condonati, aveva chiesto
di essere ammesso almeno alla detenzione domiciliare, per dare
assistenza ad una neonata, venutagli alla luce, poco prima della sua
carcerazione, prematura e con il preoccupante peso di grammi 650,
dalla moglie affetta da psicosi d'arresto in debole di mente, con
irriducibile inabilità al 70% e perciò assolutamente
impossibilitata a prestarle assistenza.
La questione è fondata.
2. - Il trattamento differenziato previsto per la prole
infratreenne che, pur avendo la madre detenuta, è ammessa dalla
legge impugnata a godere dell'assistenza della genitrice mediante
l'istituto della detenzione domiciliare, rispetto alla sorte di
coloro che, essendo la madre deceduta o impossibilitata, non possono
ricevere pari beneficio riguardo al padre detenuto, non sembra
ispirato a razionalità alcuna.
In effetti, la manifesta incompatibilità di tale situazione nei
confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente del
collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della
Costituzione stessa.
Il riconoscimento della eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, su cui è ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso
dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei
genitori di mantenere ed educare i figli, e soprattutto, le
provvidenze che la legge deve disporre affinché sieno assolti i
compiti dei genitori nei casi di loro incapacità (art. 30), la
protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia,
sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale
scopo (art. 32), rappresentano un complesso di eminenti valori che,
mentre rendono intollerabile la denunciata discriminazione, fondano a
loro volta specifiche incompatibilità.
La previsione, infatti, dell'art. 47- ter secondo cui soltanto alla
madre viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione
domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne,
nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e
l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi
o sia assolutamente impossibilitata ad espletare quel compito: eppure
si tratta di compiti doverosi che la Costituzione affida, invece,
alla pari responsabilità dei genitori.
Altrettanto dicasi per le provvidenze che la Costituzione impone
alla legge quando i genitori non siano in grado di espletare quei
compiti. La legge impugnata prevede bensì la provvidenza della
detenzione domiciliare per la madre detenuta, ma non analoga
provvidenza per il padre, quando questi versi nello stesso stato di
detenzione e la madre non vi sia, o sia comunque impossibilitata
all'osservanza di quei doveri.
Senonché, poi, se fino a questo punto la tutela dei diritti e dei
doveri dei genitori in condizioni di parità, nel generale contesto
dei diritti della famiglia, lascia intravvedere anche l'interesse
tuttaltro che secondario dei figli minori, con il secondo comma
dell'art. 31 la protezione dell'infanzia emerge in primo piano come
valore centrale, e con essa gli istituti necessari a quella
protezione.
L'articolo impugnato è, invece, particolarmente carente proprio
sotto tale profilo, perché, precludendo all'infante la possibilità
di ricevere l'assistenza del padre detenuto, quando la madre si trovi
nell'assoluta impossibilità di provvedere, viola direttamente anche
la protezione costituzionale che l'art. 31 accorda all'infanzia,
particolarmente in quanto non prevede, in tale caso e a tale scopo,
la detenzione domiciliare anche per il padre.
Principi tutti che, vuoi di per se stessi, vuoi in correlazione a
quello di eguaglianza, la Corte, del resto, ha già solennemente
riaffermato in analoghe situazioni, anche considerando la rilevante
influenza che essi hanno esercitato sui nuovi profili del diritto di
famiglia; con essi sono stati conferiti ad entrambi i genitori quei
compiti di mantenimento, educazione ed istruzione di cui parla l'art.
143 del codice civile, o è stata stabilita per entrambi, in
condizioni di parità, la potestà sui figli (art. 316 del codice
civile), o infine affidata a ciascuno di loro, in caso di assenza o
assoluto impedimento dell'altro, la titolarità esclusiva della detta
potestà (art. 317 del codice civile).
Si tratta di valori costituzionali già trasfusi nella legge del
lavoro (confronta art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha
concesso anche al padre l'astensione facoltativa dal lavoro, che la
legge n. 1204 del 1971 prevedeva soltanto per la madre durante il
primo anno di vita del bambino), che la Corte ha esteso ad altri
diritti (astensione obbligatoria dal lavoro e "riposi"), sempre
nell'ipotesi in cui la madre o non ci fosse o fosse comunque
impossibilitata a prestare assistenza al neonato (sentenza 19 gennaio
1987 n. 1).
La stessa ratio costituzionale che ha ispirato alla Corte le dette
estensioni deve ora giustificare, in analoga situazione, l'estensione
al padre della provvidenza della detenzione domiciliare, quando la
madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza al neonato
nei primi mesi di vita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47- ter, primo
comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art.
13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), nella parte in cui non
prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di
prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere
concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora
la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte