Sentenza n. 22/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio
1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
l'I.N.A.I.L. e la s.p.a. Industrie Grafiche Vallardi, iscritta al n.
151 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e della s.p.a.
Industria Grafiche Vallardi nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Michele Fiscella per la s.p.a. Industrie Grafiche
Vallardi, l'avvocato Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio ordinario, il Pretore di Milano, in
qualità di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui, nell'ipotesi di più infortuni occorsi al medesimo
lavoratore e verificatisi nella pendenza di rapporti di lavoro
succedutisi nel tempo, impongono all'I.N.A.I.L. di esercitare
l'azione di regresso nei confronti dell'ultimo datore di lavoro per
la quota-parte di invalidità ad esso imputabile penalmente, anche
quando la quota-parte stessa, che di per sé sola non sarebbe
sufficiente a raggiungere la soglia di indennizzabilità del 10 per
cento, lo diviene in forza dei precedenti infortuni.
Rileva il giudice a quo che nel procedimento da cui ha presso le
mosse la presente questione, il ricorrente I.N.A.I.L. aveva esperito
l'azione di regresso, prevista dalle predette disposizioni, nei
confronti della Società Industrie Grafiche Vallardi, in relazione
alla rendita erogata a tale Ferrari Bruno, dipendente della stessa
società, in conseguenza dell'infortunio da questi subito.
Per l'evento dannoso di cui sopra, il Ferrari aveva riportato
un'invalidità quantificata nella misura dell'8 per cento e, quindi,
inferiore alla soglia di indennizzabilità stabilita dalla legge
nella misura del 10 per cento. Tuttavia, precedentemente a tale
infortunio, il medesimo lavoratore ne aveva riportato un altro, per
il quale gli era stata riconosciuta un'invalidità pari al 6 per
cento.
Su tali premesse, l'I.N.A.I.L. perveniva ad una determinazione, in
favore del Ferrari, del 14 per cento di invalidità, rendendolo
beneficiario della corrispondente rendita. Esperiva, quindi, l'azione
di regresso per il valore capitale della rendita corrisposta al
lavoratore, facendola valere contro il responsabile del secondo
infortunio. Nel relativo giudizio, il Pretore di Milano ha sollevato
d'ufficio incidente di costituzionalità.
In punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che il
processo non può concludersi se non con l'applicazione delle norme
della cui legittimità costituzionale si dubita; né può essere
accolta l'eccezione di prescrizione, avanzata dalla resistente
Società Vallardi, essendo intervenuti tempestivi atti interruttivi.
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente
ritiene non giustificato un accollo al datore di lavoro di un onere
che non troverebbe fondamento né in una responsabilità per colpa,
né nella tutela dell'invalido, né nell'utilità sociale. Nella specie, infatti, l'azione di regresso viene esercitata limitatamente
all'8 per cento dell'invalidità, addebitando l'evento al datore di
lavoro presso la cui impresa si è verificato il secondo infortunio,
anche nel caso in cui la responsabilità per l'infortunio precedente
non fosse addebitabile al medesimo datore di lavoro.
Sostiene inoltre il giudice a quo che, se è vero che l'I.N.A.I.L.
ha esperito l'azione soltanto limitatamente alla quota di invalidità
pari all'8 per cento, e cioè per la quota-parte imputabile alla
resistente, è pur vero che solo aggiungendo l'altra quota-parte
relativa al primo infortunio si supera la soglia di
indennizzabilità, stabilita dalla legge nella misura del 10 per
cento, ed al di sotto della quale l'azione di regresso non avrebbe
potuto essere esperita. Il che, ad avviso del giudice rimettente,
comporta che il secondo datore di lavoro finisce con il rispondere
senza titolo, e, nel caso che il primo infortunio fosse addebitabile
ad altro datore di lavoro, il secondo risponderebbe per un fatto
altrui.
Conclude il giudice ritenendo che l'unica soluzione possibile e
costituzionalmente legittima è quella che escluda l'azione di
regresso da parte dell'I.N.A.I.L. nelle ipotesi in cui il datore di
lavoro sia responsabile di un infortunio cui è conseguita
un'invalidità specifica inferiore al 10 per cento.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L., concludendo per la manifesta infondatezza della
questione.
Nel motivare tale richiesta, la difesa dell'I.N.A.I.L. sostiene,
in primo luogo, che il datore di lavoro risponde in via di regresso
ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 soltanto in quanto
risulti penalmente responsabile.
Detta responsabilità è poi limitata alla entità del danno da
lui medesimo causato, e non anche dell'infortunio causato da fatto
(illecito) di chi era datore di lavoro nell'ipotesi di un infortunio
precedente.
Occorre inoltre tener presente, ad avviso della difesa
dell'I.N.A.I.L., che l'azione di regresso di cui si discute può
essere esercitata soltanto quando l'infortunio sia indennizzato; non
potrebbe invece interessare il datore di lavoro qualora l'infortunato
abbia avuto precedenti eventi lesivi di natura lavorativa non
indennizzati in quanto inferiori al minimo.
Allo stesso modo, risulterebbe indifferente che sia stata o meno
esperita azione di regresso nei confronti del precedente datore di
lavoro, in quanto tutti i datori di lavoro rispondono unicamente del
fatto proprio e nei limiti di questo, sempre che l'infortunio sia
stato indennizzato dall'I.N.A.I.L.; e ciò nel pieno rispetto del
principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Neppure sarebbero violati gli artt. 38 e 41 della Costituzione, in
quanto l'infortunato riceverebbe piena tutela assicurativa
indipendentemente dall'azione di regresso dell'I.N.A.I.L.
3. - Si è costituita anche la Società Industrie Grafiche
Vallardi, concludendo per l'accoglimento della questione sulla base
di argomentazioni già contenute nell'ordinanza di rimessione.
In particolare, la difesa della Società sostiene che gli artt. 10
ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 violano gli artt. 3, 38 e 41 della
Costituzione, in quanto, per un medesimo infortunio, si verrebbe a
creare una disparità di trattamento tra imprenditori e tra questi e
gli organi preposti alla tutela del cittadino lavoratore che subisca
un infortunio, con il rischio di realizzare per tale via una
discriminazione anche tra lavoratori.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità ovvero la non fondatezza della
questione.
5. - In prossimità dell'udienza, gli intervenienti I.N.A.I.L. e
Presidente del Consiglio hanno presentato ulteriori memorie. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Milano, in qualità di giudice del lavoro, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 ed 11 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui, nell'ipotesi di più
infortuni occorsi al medesimo lavoratore e verificatisi nella
pendenza di rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, impongono
all'I.N.A.I.L. di esercitare l'azione di regresso nei confronti
dell'ultimo datore di lavoro per la quota-parte di invalidità ad
esso imputabile penalmente, anche quando la quota-parte stessa, che
di per sé sola non sarebbe sufficiente a raggiungere la soglia di
indennizzabilità del 10 per cento, lo diviene in forza dei
precedenti infortuni.
La questione sollevata d'ufficio dal Pretore di Milano è
rilevante poiché detto giudice, chiamato a decidere sulla domanda di
regresso esercitata dall'I.N.A.I.L., deve in ogni caso fare
applicazione delle norme di cui sospetta l'incostituzionalità. Ma la
questione non è fondata.
In sintesi, il giudice a quo ritiene che, essendo presupposto
dell'azione di regresso il superamento della soglia di
indennizzabilità del 10 per cento di invalidità del lavoratore, ove
tale soglia sia superata in base alla sommatoria di più infortuni,
la rivalsa nei confronti dei singoli datori di lavoro in proporzione
delle rispettive colpe per i diversi infortuni non troverebbe
legittimo fondamento costituzionale né in una responsabilità per
colpa (determinando peraltro un trattamento deteriore per i datori di
lavoro i quali assumono lavoratori che hanno già subìto precedenti
infortuni per colpa di altri), né nella tutela dell'invalido (art.
38 Cost.), né nell'utilità sociale (art. 41 Cost.). Nel caso,
quindi, in cui ciascuno dei più infortuni subi'ti dal lavoratore non
superi la predetta soglia di indennizzabilità, secondo il Pretore
rimettente, "l'unica ipotesi possibile è che l'I.N.A.I.L. eroghi le
prestazioni in favore del lavoratore, ma poi non possa recuperare in
sede di rivalsa la somma sborsata".
L'eccezione di incostituzionalità non è condivisibile sotto
diversi profili, ma soprattutto per il motivo che il sistema
disciplinato dal testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965), per un verso, nel prevedere
(art. 74) l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di indennizzare le conseguenze
degli infortuni quando il lavoratore abbia subito una inabilità
superiore al 10 per cento, giustamente non distingue se tale
percentuale sia stata superata a seguito di uno o più infortuni; per
altro verso, prevede (art. 11) che l'istituto ha "diritto di regresso
per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie
contro le persone civilmente responsabili", ma non limita l'esercizio
di tale diritto alla sola ipotesi che, nel caso di più infortuni,
ciascuno di questi abbia determinato un'invalidità superiore al 10
per cento.
Inoltre, l'art. 10 del citato testo unico stabilisce che,
nonostante l'assicurazione, permane la responsabilità civile a
carico di coloro cui sia imputabile l'infortunio, senza condizionare
tale responsabilità nei confronti dell'I.N.A.I.L. al superamento -
per ogni singolo infortunio - di un certo grado di invalidità del
lavoratore, e senza escludere la responsabilità stessa quando
l'infortunio non sia quello verificatosi per primo. Anzi, lo stesso
testo unico (art. 80, terzo comma) contempla espressamente l'ipotesi
della indennizzabilità dell'inabilità permanente quando, a seguito
di più infortuni, essa superi "complessivamente" la percentuale del
10 per cento.
Il sistema assicurativo previsto, quindi, se limita l'obbligo
dell'istituto di indennizzare alla sola ipotesi in cui il lavoratore
si trovi in uno stato di inabilità, oggettivamente e
complessivamente, accertato nella misura superiore al 10 per cento,
riconosce il diritto-dovere dell'istituto stesso di rivalersi delle
somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili, e -
ove vi siano pluralità di colpevoli - in proporzione delle
rispettive responsabilità.
E ciò a prescindere dalla considerazione che, nella specie, pur
essendosi verificati entrambi gli infortuni durante il rapporto di
lavoro con lo stesso imprenditore, l'istituto abbia chiesto in
rivalsa solo le somme relative al secondo infortunio.
Da quanto finora esposto risulta inesatto quanto assume il giudice
a quo, che "il secondo datore di lavoro finirebbe col rispondere
senza titolo, e nel caso che il primo infortunio fosse addebitabile
ad un altro datore di lavoro finirebbe col rispondere per fatto
altrui". Né appare decisivo per la soluzione della presente
questione rilevare, come fa l'ordinanza di rimessione, le differenze
fra l'azione di regresso prevista dal testo unico sugli infortuni sul
lavoro e l'azione di surroga ex art. 1916 del codice civile; e ciò
considerando anche che il limite previsto dall'art. 74 del citato
testo unico - come si è notato - non riguarda le responsabilità di
cui agli artt. 10 e 11 dello stesso d.P.R., e che ogni datore di
lavoro, chiamato in regresso proporzionalmente alla sua
responsabilità, può comunque evitare di corrispondere la stessa
somma, una volta direttamente al lavoratore ed una seconda volta in
via di regresso all'Istituto. Tanto meno merita specifica
confutazione l'affermazione dell'ordinanza di rimessione, secondo cui
"sul piano sostanziale importa che se il lavoratore bene o male non
esperisce l'azione sua propria, il datore di lavoro vede alleggerita
la sua posizione".
Considerato pertanto che ciascun datore di lavoro deve rispondere
una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile, ed
in proporzione dell'inabilità da esso derivante, può affermarsi
conclusivamente che non è ravvisabile disparità di trattamento
normativo tra il datore di lavoro che risponde del primo infortunio
da cui derivi una inabilità superiore al 10 per cento ed i datori di
lavoro che rispondono proporzionalmente di diversi infortuni, le cui
conseguenze dannose siano complessivamente superiori a detta
percentuale, se tra loro sommate.
Parimenti devono ritenersi non fondate le censure di violazione
degli artt. 38 e 41 della Costituzione, dal momento che, al
contrario, solo l'interpretazione di detto sistema assicurativo qui
accolta soddisfa sia l'esigenza costituzionale della tutela dei
lavoratori sia quella della utilità sociale nello svolgimento
dell'iniziativa economica. Ed invero, recuperando le somme anticipate, l'I.N.A.I.L. è in condizione di continuare ad indennizzare i
lavoratori infortunati quando il datore di lavoro non provvede subito
o non è coperto da assicurazione, così salvaguardandosi anche i
limiti entro i quali può esercitarsi l'iniziativa economica privata,
individuati dalla Costituzione nell'utilità sociale e nella
sicurezza umana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione, dal Pretore di
Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte