Sentenza n. 222/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo
comma, cod. proc. pen., promosso con l'ordinanza emessa il 17 marzo
1977 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Arena
Michele iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore dott. Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di procedimento penale a carico di Arena Michele, il
pretore di Roma, con ordinanza emessa il 17 marzo 1977, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 489,
ultimo comma, c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost..
Ha rilevato il pretore: a) che la norma suindicata prevede - nel
caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal
reato in favore della parte civile - la condanna dello stesso imputato
alle spese processuali sostenute dalla parte civile, senza possibilità
di compensazione, anche ove ricorrano giusti motivi; b) che si realizza
in tal modo una disparità di trattamento rispetto alla previsione
dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., che non sembra giustificata,
poiché l'inserimento dell'azione civile nel processo penale non muta
le caratteristiche proprie della suddetta azione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
L'interveniente nega la fondatezza della questione, in base
all'assunto che nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, in
quanto la norma denunciata esprime la volontà del legislatore di
negare radicalmente rilevanza ai giusti motivi di compensazione nelle
cause di responsabilità civile derivanti da illecito penale, sicché
tale pronuncia è preclusa non solo nel caso di inserimento dell'azione
civile nel processo penale, ma anche in quella del suo autonomo
esperimento in sede civile. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., della norma contenuta nell'art. 489,
ultimo comma, c.p.p., in quanto, per il caso di condanna dell'imputato
alle restituzioni ed al risarcimento del danno in favore della parte
civile, non prevede la compensazione, per giusti motivi, delle spese
processuali. In tal modo, secondo il giudice a quo, sarebbe posta una
ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla disciplina
dettata con l'art. 92, secondo comma, c.p.c., che consente la
compensazione nel caso di condanna dell'autore dell'illecito al
risarcimento del danno in sede civile.
2. - La questione non è fondata.
L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non
perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile data per
la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata
dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina
processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione che sia
esercitata in sede civile.
Al riguardo, questa Corte, chiamata all'esame di alcuni dei più
vistosi aspetti di differenziazione, non ne ha ravvisato
l'illegittimità in riferimento all'art. 3 Cost., avendo argomentato
dalla peculiare finalità del processo penale, teso al soddisfacimento
del preminente interesse dell'ordinamento all'accertamento della
responsabilità penale, e dalla conseguenziale posizione subordinata ed
accessoria che in esso assume l'azione civile riparatoria (cfr. le
sentenze n. 108 del 1970, n. 206 del 1971, e n. 39 del 1982).
In particolare, la Corte ha avuto modo di osservare, in riferimento
all'art. 3 Cost., che non sono illegittimi: a) la ridotta specificità
del contenuto della domanda di risarcimento proposta in sede penale
(artt. 94, secondo comma, e 468, primo comma, c.p.p.), rispetto a
quanto prescritto dall'art. 163 c.p.c. per la formulazione della
domanda in sede civile (cfr. la sentenza n. 108 del 1970); b) l'obbligo
di testimonianza gravante sulla parte civile nel giudizio penale (art.
106 c.p.p.), rispetto all'incapacità sancita dall'art. 246 c.p.c. per
le persone aventi interesse nella causa (cfr. le sentenze n. 190 del
1971 e n. 2 del 1973); c) il regime dell'esecutività della sentenza
resa in sede penale recante condanna alle restituzioni e al
risarcimento (art. 576 c.p.p.), differenziato rispetto a quello
dell'analoga sentenza resa in sede civile dettato dagli artt. 282 e 373
c.p.c. (cfr. la sentenza n. 40 del 1974).
Analoghe considerazioni valgono relativamente alla mancata
previsione, nel caso di condanna dell'imputato, della compensazione
delle spese sostenute dalla parte civile (art. 489, ultimo comma,
c.p.p. rispetto all'art. 92, secondo comma, c.p.c.), essendo la
ricordata diversità fra il processo civile e il processo penale per
sé sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata
disparità di trattamento, come denunciata dal giudice a quo.
Del resto la differenziata disciplina dettata con la norma
impugnata, la quale rientra in un orientamento normativo favorevole
alla parte civile relativamente alle spese processuali (la
compensazione, ex artt. 382, secondo comma, e 482, primo comma, c.p.p.,
è prevista a vantaggio della suddetta parte civile, nel caso di
proscioglimento dell'imputato per reato perseguibile a querela;
nell'eventualità del proscioglimento dell'imputato per reato
perseguibile d'ufficio, la condanna della parte civile alle spese, ex
art. 482, secondo comma, c.p.p., è solo facoltativa), è giustificata
dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del
danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione può
dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento
della responsabilità penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente la
compensazione delle spese processuali tra l'imputato e la parte civile,
sollevata dal pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte