Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1998

dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di

V. G., iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 1998 la Corte di appello di

Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del

giudice di appello di disporre la trasmissione degli atti al giudice

di primo grado per effetto della dichiarazione di nullità della

sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo ex art.

546, comma 3, cod. proc. pen.;

che il giudice rimettente premette di essere stato investito

dell'appello del pubblico ministero, che con il primo motivo di

impugnazione aveva eccepito la nullità della sentenza con la quale

il Tribunale di Venezia aveva dichiarato non doversi procedere in

ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per

l'omessa indicazione nel dispositivo della causa della

improcedibilità;

che il giudice a quo rileva che, ove venga accertata la nullità

della sentenza per carenza di motivazione, per costante

interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassazione il

giudice di appello deve decidere nel merito, sostituendo la propria

pronuncia a quella del giudice di primo grado, in quanto le nullità

della sentenza previste dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. non

sono menzionate dall'art. 604 cod. proc. pen. tra le ipotesi di

nullità per le quali deve essere disposta la trasmissione degli atti

al giudice di primo grado;

che ad avviso del rimettente tale disciplina deve essere

applicata, per identità di ratio, all'ipotesi di incompletezza del

dispositivo, anch'essa presa in considerazione dall'art. 546, comma

3, cod. proc. pen.;

che peraltro, così operando, il giudice di appello dovrebbe in

sostanza procedere ad una correzione del dispositivo, in contrasto

con quanto previsto dall'art. 547 cod. proc. pen., che vieta il

ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali (art.

130 cod. proc. pen.) nel caso in cui ricorrano le ipotesi di nullità

della sentenza contemplate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;

che ad avviso del rimettente tale disciplina sarebbe in contrasto

con il principio di ragionevolezza, in quanto imporrebbe al giudice

di appello di decidere nel merito, in luogo di disporre la

trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Considerato che a definire il quadro normativo su cui si innesta la

questione di legittimità costituzionale oggetto del presente

giudizio concorrono gli artt. 529 cod. proc. pen. (secondo cui, se

manca una condizione di procedibilità, il giudice pronuncia sentenza

di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo), 546,

comma 3, cod. proc. pen. (che tra le cause di nullità della sentenza

contempla le ipotesi in cui manca o è incompleto "nei suoi elementi

essenziali" il dispositivo), 604 e 605 cod. proc. pen. (dai quali si

desume che, fuori dei casi tassativamente previsti di nullità della

sentenza di primo grado che importano l'obbligo di disporre la

trasmissione degli atti al giudice di primo grado, il giudice di

appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la

sentenza di primo grado), nonché l'art. 547 cod. proc. pen. (che

vieta il ricorso alla procedura della correzione degli errori

materiali nelle ipotesi di nullità della sentenza di cui all'art.

546, comma 3, cod. proc. pen.);

che nel caso di specie si verserebbe appunto, ad avviso del

giudice a quo, in un'ipotesi di nullità della sentenza per mancanza

di un elemento essenziale del dispositivo, per la quale è fatto

divieto al giudice di appello (come a qualsiasi altro giudice) di

ricorrere alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.;

che, secondo il giudice rimettente, il sistema normativo è

connotato da una lacuna che gli precluderebbe di adottare qualsiasi

provvedimento, risultando da un lato impossibile disporre la

trasmissione degli atti al giudice di primo grado a norma dell'art.

604 cod. proc. pen., in quanto la nullità riscontrata non rientra

tra quelle prese in considerazione dalla predetta norma; dall'altro

essendogli impedito di adottare una pronuncia nel merito, in quanto

ciò equivarrebbe, in sostanza, alla correzione di un errore

materiale, non ammessa dall'art. 547 cod. proc. pen.;

che il giudice a quo non esplicita però le ragioni per le quali

la mancata indicazione della causa di improcedibilità sia

configurabile come difetto di un "elemento essenziale" del

dispositivo, così da rientrare tra le ipotesi di nullità della

sentenza menzionate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.;

che, in ogni caso, non risulta nemmeno chiarito per quale motivo

l'esercizio del potere-dovere da parte del giudice di appello di

riformare la sentenza impugnata ove ravvisi errori o lacune della

stessa, sanando in tal modo eventuali nullità che la vizino,

equivalga a una correzione di errore materiale, posto che, ciò

facendo, il giudice applicherebbe l'art. 605, comma 1, cod. proc.

pen. e non l'art. 130 dello stesso codice: norma, quest'ultima, che

all'evidenza opera su un terreno diverso rispetto alla prima;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 604 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte