Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1975

Altra decisione · depositata il 10/10/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 9 ottobre 1971, n. 825; degli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e

30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; dell'art. 4 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597; e degli artt. 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario e Garzia Erminia,

iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975;

2) ordinanza emessa il 2 aprile 1975 dal pretore di Voghera nel

procedimento civile vertente tra Odorisio Roberto e Morini Mirella,

iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Scappatura Giuseppe e Lombardi Maria,

iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

4) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pomarici Ferdinando e Farciglia Maria

Rosaria, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

5) ordinanza emessa il 26 aprile 1975 dal pretore di Arona nel

procedimento civile vertente tra Aprile Michele e Rossi Piera, iscritta

al n. 289 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

6) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Calefato Claudio e Ottavi Paola,

iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Garzia Erminia e di Ottavi Paola;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca, per Garzia Erminia, l'avv. Paolo

Barile, per Ottavi Paola, ed il vice avvocato generale dello Stato

Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di

Roma, Voghera, Livorno, Milano, Arona e Firenze hanno sollevato

questioni di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (contenente delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597 (relativo alla istituzione ed alla disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla revisione della

disciplina del contenzioso tributario);

che, considerate unitariamente, le questioni concernono:

a) gli artt. 4, lettera a, del d.P.R. n. 597 e 1, comma terzo, del

d.P.R. n. 600 in relazione all'art. 2 della legge n. 825 del 1971, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

b) i detti artt. 4, lettera a, e 1, comma terzo, nonché il detto

art. 2 della legge n. 825, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 53, 4,

35 e 37 della Costituzione;

c) gli stessi artt. 4, lettera a, e 1, comma terzo (ed il secondo

anche in conseguenza del primo), in riferimento agli artt.3, 4, 13,

15,24,27,29,31,36, 37 e 53 della Costituzione;

d) gli stessi artt. 4, lettera a, 1, comma terzo, e 2, nonché gli

artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento all'art.

27 della Costituzione;

e) i detti artt. 2, 4, lettera a, e 1, comma terzo, nonché gli

artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione;

f) il detto art. 4, lettera a, nella parte in cui, ai fini della

determinazione del reddito complessivo, imputa al soggetto passivo,

oltre ai redditi propri, quelli della moglie, in riferimento agli artt.

2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, nei sei gidizi, con distinti

atti di costituzione, ha chiesto che le questioni siano dichiarate in

tutto o in parte inammissibili e comunque non fondate, e con la memoria

ha altresì avanzato istanza di rinvio della trattazione dei giudizi;

che l'avv. Scoca, per la Garzia, ha chiesto che sia dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a, del d.P.R. n. 597

del 1973 anche in relazione all'art. 2, comma primo, n. 3, della legge

n. 825 del 1971, e dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del

1973;

che l'avv. Barile, per la Ottavi, ha chiesto la dichiarazione di

illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, lettera a, del

d.P.R. n. 597 del 1973;

che all'udienza dell'8 ottobre 1975, il vice avvocato generale

dello Stato Giovanni Albisinni ha rinnovato l'istanza di rinvio della

trattazione dei giudizi, l'avv. Barile si è opposto all'accoglimento

dell'istanza e che questa Corte ha respinto l'istanza; e

successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e le parti

private, a mezzo dei loro rappresentanti e difensori, hanno svolto le

rispettive ragioni ed insistito nelle relative conclusioni.

Considerato che i sei giudizi, stante l'identità, totale o

parziale, delle questioni che ne costituiscono gli oggetti, possono

essere riuniti;

che l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, di

inammissibilità di tutte le dette questioni in quanto sollevate nel

corso di giudizi in ciascuno dei quali, in considerazione dell'oggetto

della domanda, il pretore avrebbe dovuto dichiarare improponibile o

inammissibile l'esercizio dell'azione ex art. 700 del codice di

procedura civile, non appare fondata, perché ogni valutazione in

ordine all'azione fatta valere spetta al giudice di merito;

che del pari non è fondata l'altra eccezione proposta dalla stessa

Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le dette questioni

sarebbero inammissibili sotto il profilo che la risoluzione delle

stesse non avrebbe carattere pregiudiziale nei confronti della chiesta

decisione, stante che il pretore si sarebbe potuto e dovuto limitare a

dare atto del rifiuto della moglie resistente di aderire alla richiesta

di dati e documenti relativi al proprio reddito; e ciò perché il

petitum in ciascuno dei detti giudizi è consistito in una domanda di

accertamento di codesto rifiuto da parte della moglie e di condanna

della stessa a provvedere nel senso invocato dal ricorrente;

che tra le norme denunciate è quella di cui all'art. 1, comma

terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la quale ogni soggetto

passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi

propri ed a lui imputabili;

che di detta norma è prospettato, tra l'altro, il contrasto con il

principio di eguaglianza, per ciò che nel caso, come quello di specie,

in cui oggetto di imputazione sono i redditi della moglie, solo il

marito, e non anche la moglie, sarebbe soggetto all'obbligo della

dichiarazione;

che la valutazione della dedotta disparità di trattamento e quindi

la decisione in ordine alla questione di legittimità costituzionale

non possono aversi se non unitamente e in relazione alla considerazione

del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n.

597 del 1973, e cioè della soggettività passiva di imposta;

che a proposito di quest'ultima norma (non denunciata da alcuna

delle ordinanze), statuendo essa che "soggetti passivi dell'imposta

sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello

Stato, ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai

sensi dell'art. 4" dello stesso decreto n. 597, si può, per altro,

dubitare circa la conformità di essa norma agli artt. 3 e 29, e 24

della Costituzione, perché, nell'ipotesi in cui soggetto passivo

dell'imposta sia un marito e siano a questo imputati i redditi della

moglie, è previsto un trattamento differenziato, nonostante la parità

morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparità si presenti

razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unità

familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche

sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi;

che tale questione di legittimità costituzionale ha rilevanza per

la decisione della questione concernente l'art. 1, comma terzo, del

d.P.R. n. 600 sopra ricordata ed è, per quanto detto, non

manifestamente infondata;

che ricorrono, pertanto, gli estremi perché la Corte, riservata

ogni pronuncia in ordine a tutte le questioni di cui alle ordinanze

indicate in epigrafe, sollevi davanti a sé la questione di

legittimità costituzionale ora specificata, ai sensi dell'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

solleva davanti a sé la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in

riferimento agli artt. 3, 29 e 24 della Costituzione;

sospende i giudizi in corso e come sopra riuniti;

ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei

ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento;

ordina che gli atti dei giudizi in atto pendenti siano restituiti

alla cancelleria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte