Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge (recte: d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo

unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 21

gennaio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile Valenti

Carolina contro Notaro Carmelo ed altro, iscritta al n. 305 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione

presso terzi, il pretore di Milano, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge (recte:

d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni) in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della

Costituzione, nella parte in cui non consentono la pignorabilità,

quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni, per crediti

derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali il titolare

di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro;

che siccome le pensioni sono pignorabili nei limiti di cui

all'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la previsione legislativa

della loro generale impignorabilità per tutti gli altri crediti

sembrerebbe violare i citati parametri costituzionali qualora il

credito per il quale si proceda ad esecuzione forzata sia originato

da un pregresso rapporto di lavoro tra il creditore procedente, in

qualità di lavoratore subordinato ed il debitore titolare di

pensione, in qualità di datore di lavoro e ciò, in primo luogo, con

riferimento al diritto alla retribuzione enunciato dall'art. 36

Cost.;

che vi sarebbe violazione del principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione attesa la pignorabilità, nella misura

di un quinto della pensione per i debiti contratti dal titolare della

stessa nei confronti di enti o imprese in virtù del pregresso

rapporto di lavoro. In tal modo, si esporrebbe il titolare di

pensione al pignoramento dell'emolumento nei confronti dei suoi

datori di lavoro e lo si sottrarrebbe all'esecuzione forzata nei

confronti dei suoi dipendenti da lavoro subordinato;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, come questa

Corte si è più volte pronunciata sui limiti di pignorabilità delle

pensioni affermando l'indubbia peculiarità di tale settore, che

giustifica il regime generale dell'impignorabilità delle stesse in

tutti i settori lavorativi, in ossequio alle finalità previdenziali

che lo sorreggono (sentenze n. 51 del 1991 e n. 231 del 1989).

Inoltre, non sarebbe censurabile, sotto il profilo del principio di

uguaglianza, la facoltà del legislatore di disciplinare in maniera

differenziata l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle

retribuzioni e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime

trova pur sempre fondamento nell'intrinseca diversità di due

situazioni giuridiche, che rispondono a principi e finalità diversi

quali quelli espressi ex artt. 36 e 38 Cost.;

che infine, con riguardo all'art. 24 Cost., nessuna

limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale può ravvisarsi

nella specie, perché l'esclusione delle pensioni dal novero dei beni

sequestrabili o pignorabili per il soddisfacimento di crediti non

qualificati deve ritenersi espressione "della facoltà discrezionale

del legislatore, non preclusa dalla norma costituzionale invocata, di

subordinare in alcuni casi l'esperimento del diritto del privato alla

tutela di altri interessi generali o di preminente valore pubblico

come, nel caso, quelli garantiti dall'art. 38 della Costituzione".

Considerato che il rimettente nel denunciare gli artt. 1 e 2 del

d.P.R. n. 180 del 1950 in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36

della Costituzione nella parte in cui non consentono la

pignorabilità, quantomeno nella misura di un quinto, delle pensioni

per crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato e per i quali

il titolare di pensione sia debitore in qualità di datore di lavoro

chiede a questa Corte una pronuncia additiva circa l'estensione della

normativa censurata al rapporto di lavoro di diritto privato;

che è palese l'errore in cui è incorso il rimettente

individuando la disposizione censurata negli articoli citati che

riguardano la disciplina del sequestro, pignoramento e della cessione

degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti pubblici, attesa la

natura privatistica del rapporto giuridico della fattispecie al suo

esame, disciplinato da norme diverse da quelle denunziate;

che pertanto, per giurisprudenza di questa Corte, la

questione difetta di rilevanza e, dunque, va dichiarata

manifestamente inammissibile ove prospettata da un giudice che non

deve fare applicazione delle norme impugnate in quanto attinenti a

profili estranei alla sua cognizione (ordinanze nn. 96 e 99 del

1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione dal

pretore di Milano con l'ordinanza del 21 gennaio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte