Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 2000 dal

tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, nel

procedimento civile vertente tra Tosku Tatjana e il Prefetto di

Palermo, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Palermo, sezione distaccata di

Bagheria, con ordinanza emessa il 17 maggio 2000, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di

espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino

straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, per

violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che il giudice a quo è chiamato a decidere su un ricorso

avverso un decreto prefettizio di espulsione proposto da una

cittadina albanese, coniugata e convivente in Bagheria con un

concittadino munito di regolare permesso di soggiorno e madre di un

minore che frequenta la scuola elementare, la quale ha impugnato il

provvedimento deducendo la propria condizione di ignoranza delle

disposizioni in vigore, che le avrebbe impedito di regolarizzare la

presenza sul territorio dello Stato;

che secondo il rimettente la norma impugnata violerebbe

l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce allo straniero

i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello di formare e

mantenere l'unità della famiglia quale società naturale fondata sul

matrimonio, riconosciuta anche dall'art. 29 della Costituzione e

dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali;

che, secondo il giudice a quo, vi sarebbe una disparità di

trattamento tra lo straniero coniuge convivente di altro straniero

munito di permesso di soggiorno e lo straniero coniugato e convivente

con un cittadino italiano e la norma non considererebbe l'interesse

del fanciullo, il quale riceverebbe un danno a causa del distacco,

anche temporaneo, dal genitore espulso;

che la mancata previsione del divieto di espulsione di cui

trattasi si porrebbe perciò in contrasto con i principî di

eguaglianza sostanziale e di tutela della famiglia previsti dalla

Costituzione e riconosciuti dalla stessa legge ordinaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che preliminarmente l'Avvocatura osserva che alcuni tra i

parametri invocati dal rimettente non sono nell'ordinanza sorretti da

alcuna argomentazione e che il riferimento all'art. 3 della

Costituzione appare erroneo, non potendosi mettere sullo stesso piano

la condizione dello straniero convivente col coniuge di nazionalità

italiana con quella di chi convive col coniuge anch'egli straniero,

sia pure munito di regolare permesso di soggiorno;

che, secondo la difesa erariale, per le situazioni come

quella descritta dal rimettente la legge appresta l'istituto del

ricongiungimento familiare, subordinato alla sussistenza di specifici

requisiti, ed in particolare all'idoneità dello straniero a

provvedere al sostentamento del nucleo familiare, mentre un

generalizzato divieto di espulsione sconvolgerebbe il sistema dei

controlli sui flussi di immigrazione, mentre i valori dell'unità

familiare e dell'interesse dei figli minori vanno contemperati con

altri valori, anch'essi costituzionalmente garantiti, tra i quali vi

è indubbiamente l'ordine pubblico.

Considerato che il tribunale di Palermo, sezione distaccata di

Bagheria, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il

divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con

altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di

soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della

Costituzione;

che, quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30

Cost., va osservato che il d.lgs. n. 286 del 1998 appresta, agli

artt. 27 e seguenti, una specifica tutela del diritto dello

straniero, che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello

Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la

possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza

delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in

particolare per il coniuge e per i figli minori a carico;

che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare,

l'esercizio del diritto al ricongiungimento può essere sottoposto

dalla legge a condizioni volte ad assicurare "un corretto

bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale"

(sentenza n. 28 del 1995), ed in particolare "alla condizione che

sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera

il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza

libera e dignitosa" (sentenza n. 203 del 1997);

che in applicazione dei medesimi principî questa Corte ha

costantemente affermato che il legislatore può legittimamente porre

dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale

effettuando un "corretto bilanciamento dei valori in gioco",

esistendo in materia una ampia discrezionalità legislativa limitata

soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente

irragionevoli (cfr. sentenza n. 353 del 1997);

che, al contrario, la questione sollevata dal giudice

rimettente, ove accolta, andrebbe a vanificare i presupposti previsti

dalla legge per il ricongiungimento familiare, dal momento che

sarebbe consentito comunque allo straniero coniugato e convivente con

altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e

soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali

considerati dalle norme in materia, perché non vi sarebbe alcun

controllo circa la sussistenza delle condizioni minime per il

ricongiungimento;

che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., non

può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra lo straniero

coniugato con altro straniero - sia pur munito di permesso di

soggiorno - e quella dello straniero coniugato con un cittadino

italiano, o con quella dello straniero convivente con cittadini che

siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado,

trattandosi di situazioni del tutto eterogenee fra loro, non

potendosi paragonare la situazione di chi ha vincoli familiari con un

cittadino con quella di colui che è coniugato con altro straniero;

che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto

ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30

della Costituzione, dal tribunale di Palermo, sezione di Bagheria,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte