Sentenza n. 236/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio
1989, n. 68 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e
amministrativo delle Università), promosso con ordinanza emessa il
27 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sui
ricorsi riuniti proposti da Galfano Luciano ed altri, contro
l'Università degli Studi di Padova ed altro, iscritta al n. 720 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento vertente sui ricorsi riuniti proposti da
numerosi dipendenti (non docenti) dell'Università degli studi di
Padova contro l'Università medesima e il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica, il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del
27 giugno 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre
1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio
1989, n. 63, "nella parte in cui non stabilisce che per il periodo
anteriore alla decorrenza dell'inquadramento previsto e regolato
dall'art. 1 della stessa legge sia attribuito al personale che ha
svolto le accertate mansioni superiori il trattamento economico della
qualifica correlata alle mansioni stesse".
I ricorrenti, precedentemente inquadrati nella quarta qualifica
funzionale di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
hanno svolto mansioni corrispondenti alla sesta qualifica. Previo
accertamento della congruenza tra il profilo professionale richiesto
e le mansioni di fatto esercitate e dopo aver sostenuto una prova
idoneativa, sono stati inquadrati nella detta qualifica con effetto,
secondo l'interpretazione del giudice a quo, dal superamento della
prova. Essi lamentano che la legge non abbia loro riconosciuto il
diritto al trattamento economico della qualifica superiore anche per
il periodo anteriore al riconoscimento formale.
Il giudice remittente premette che nel pubblico impiego l'art. 36,
primo comma, della Costituzione va coordinato con l'art. 97, terzo
comma, per cui l'attribuzione di un certo tipo di mansioni non è per
se stessa indicativa della qualità del lavoro prestato, ma lo è
soltanto in congiunzione con l'accertamento della relativa capacità
professionale mediante pubblico concorso o in altro modo stabilito
dalla legge. Donde la regola, implicitamente confermata dai contratti
collettivi per i vari comparti, che il trattamento dei pubblici
dipendenti è determinato dal loro inquadramento nelle qualifiche
funzionali, non direttamente dalle mansioni svolte.
Tuttavia questi argomenti non sono ritenuti incontrovertibili "in
presenza di un orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 57
del 1989) che sembra far corrispondere la qualità del lavoro al tipo
di mansioni, e che sembra subordinare l'art. 97 della Costituzione
all'art. 36". Perciò il Tribunale reputa di non poter dichiarare
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dai ricorrenti.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura nega che la legge impugnata sia in contrasto con
l'art. 36 della Costituzione, sul riflesso che "allo svolgimento di
mansioni superiori non corrisponde necessariamente un'effettiva
superiore quantità o qualità del lavoro, dato che questa, più che
dall'inquadramento in una determinata qualifica, dipende dalla
capacità professionale e dalla laboriosità del dipendente". Considerato in diritto
1. - Il T.A.R. del Veneto mette in dubbio la conformità all'art.
36 della Costituzione dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n.
63, nella parte in cui, per il periodo antecedente alla decorrenza
dell'inquadramento ivi disposto, non riconosce al personale tecnico e
amministrativo delle università, che ha svolto di fatto le accertate
mansioni superiori, il trattamento economico della qualifica
corrispondente.
2. - La questione non è fondata.
Va osservato in limine che tra l'art. 36, primo comma, della
Costituzione e l'art. 97, terzo comma, della Costituzione non esiste
la polarità ravvisata dal giudice a quo. Il principio dell'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico
concorso non è incompatibile col diritto dell'impiegato, assegnato a
mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento
economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa
retribuzione sancito dall'art. 36 della Costituzione. Esso è
inconciliabile soltanto con la regola - introdotta nell'art. 2103
cod. civ. dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori - di automatica
acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si
prolunghi oltre un certo periodo di tempo. L'accertamento della
capacità professionale mediante la procedura concorsuale o in altro
modo stabilito dalla legge è un presupposto costitutivo
dell'inquadramento formale nella corrispondente qualifica funzionale,
non un indice necessario della qualità del lavoro prestato ai fini
dell'art. 36 della Costituzione.
Ciò non significa che l'art. 36 debba trovare incondizionata
applicazione ogni volta che il pubblico impiegato venga adibito a
mansioni superiori. L'art. 98, primo comma, della Costituzione vieta
che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla
pura logica del rapporto di scambio.
Un primo limite deriva dall'art. 97, primo comma, della
Costituzione, il quale autorizza norme di organizzazione dei pubblici
uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi,
consentono l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni
superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del
trattamento economico. Un esempio è fornito dall'art. 29, secondo
comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in merito al quale questa
Corte si è pronunciata con le sentenze nn. 57 del 1989 e 296 del
1990 richiamate dal giudice remittente. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori per vacanza del posto corrispondente, protratta
indefinitamente senza provvedere al bando di concorso per la
copertura del posto, le sentenze citate hanno statuito che, trascorso
il periodo di tempo indicato dalla legge come limite massimo di
riconoscibilità delle esigenze eccezionali di servizio, il
dipendente non può essere trattenuto nelle mansioni più elevate
senza adeguamento del trattamento economico secondo il precetto
dell'art. 36 della Costituzione.
Nel caso di posizioni diffuse di prolungata adibizione a mansioni
più elevate della qualifica, un limite di diversa natura può
derivare da un intervento legislativo che provveda a regolarizzare
queste posizioni con effetto ex nunc, ma con modalità e agevolazioni
tali da compensare l'eccedenza delle mansioni svolte anteriormente
rispetto alla qualifica rivestita dal dipendente. Di questo tipo è
il caso che ha dato luogo all'odierno incidente di costituzionalità.
La legge impugnata è intervenuta per regolarizzare la posizione di
alcune categorie di dipendenti tecnici e amministrativi delle
università inquadrati nella quarta qualifica funzionale, ma da
tempo, più o meno risalente, adibiti a mansioni superiori; ed è
intervenuta con una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche
del servizio precedentemente prestato in tali mansioni. Ai ricorrenti
è stato concesso il duplice vantaggio della promozione per saltum
dalla quarta alla sesta qualifica e dell'esonero dal requisito del
pubblico concorso, sostituito da una semplice prova idoneativa. Tali
agevolazioni, e in particolare la deroga al principio dell'art. 97,
terzo comma, della Costituzione, hanno una funzione sanante delle
situazioni pregresse e quindi non possono essere cumulate con la
pretesa di differenze retributive arretrate, fondata sull'art. 36
della Costituzione.
I ricorrenti non hanno ragione di dolersi di questa soluzione
legislativa, peraltro previamente concordata dal Governo con le
organizzazioni sindacali più rappresentative del personale
universitario e fissata nel contratto collettivo stipulato nel
settembre del 1987, una parte del quale è riprodotta letteralmente
nell'art. 1 della legge impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 21 febbraio 1989, n. 68 (Disposizioni per alcune
categorie di personale tecnico e amministrativo delle università),
sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte