Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44,

lett. i della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482; dell'art.

140 del detto testo unico e della voce 21 della tabella all. 5 al

d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (modificazioni ed integrazioni alle

tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura,

all. nn. 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), promossi con le

ordinanze emesse il 29 maggio 1980 dal pretore di Macerata, il 17

settembre 1980 dal pretore di Roma, il 22 ottobre 1980 dal pretore di

Milano, il 9 gennaio 1981 dal pretore di Massa (due ordinanze), il 12

gennaio 1981 dal pretore di Ancona, il 30 gennaio 1981 dal tribunale di

Vicenza, il 24 marzo 1981 dal pretore di Modena e il 30 marzo 1981 dal

pretore di Cagliari, rispettivamente iscritte ai nn. 573, 756 e 859 del

registro ordinanze 1980 ed ai nn. 108, 109, 189, 245, 336 e 427 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 291 e 352 del 1980 e nn. 56, 117, 186, 227 e 248 del

1981.

Visti gli atti di costituzione di Di Giovannantonio Luigi, di

Santopietro Saverio e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44,

lettera i, della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482,

nonché dell'art. 140 dello stesso testo unico e della voce n. 21 della

tabella all. 5 al d.P.R. n. 482 del 1975 (modificazioni ed integrazione

alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e

nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è stata già decisa e

dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 in riferimento agli

artt. 3, 24 e 38, e con sentenza n. 206 del 1974 in riferimento anche

all'art. 35 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 140

del citato testo unico è stata dichiarata non fondata con la stessa

sentenza n. 206 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n.

205 del 1975;

che questa Corte, con sentenze n. 127 del 1981 e n. 140 del 1981,

ha escluso che il d.P.R. n. 482 del 1975 sia atto avente forza di

legge, dichiarando inammissibili le questioni in quelle occasioni

sollevate;

che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti motivi

nuovi, che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della voce n. 21 della tabella allegato 5

al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, con

ordinanza in data 12 gennaio 1981 (R.O. n. 189/1981);

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci

n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella allegato 4 al d.P.R. n. 482 del

1975, e 140 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dai pretori

di Macerata, con ordinanza in data 29 maggio 1980 (R.O. n. 573/1980),

di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1980 (R.O. n. 756/1980), di

Milano, con ordinanza del 22 ottobre 1980 (R.O. n. 859/1980), di

Massa, con ordinanze del 9 gennaio 1981 (R.O. nn. 108/1981 e 109/1981),

di Modena, con ordinanza del 24 marzo 1981 (R.O. n. 336/1981), di

Cagliari, con ordinanza del 30 marzo 1981 (R.O. n. 427/1981), e dal

tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 (R.O. n.

245/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte