Sentenza n. 243/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nel procedimento
penale a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin
Flavio ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio
Morosin per Contin Flavio ed altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe
Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Contin
Cristian e altri, accusati - tra l'altro - del reato di associazione
antinazionale (art. 271 cod. pen.), diretta a "distruggere o
deprimere il sentimento nazionale inteso come coscienza dell'unità
territoriale, sociale e politica dell'Italia", il giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, richiesto dal p.m.
dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, ha promosso, in
riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale.
Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto
l'art. 21 della Costituzione, poiché l'unico limite posto dalla
Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon
costume, non avrebbe alcuna attinenza al "sentimento nazionale".
Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libertà di
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento
alla fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di
quest'ultima viene valutato il bene giuridico tutelato. Esso
s'identifica con "il sentimento nazionale", vale a dire con il
patriottismo, inteso come coscienza dell'unità territoriale, sociale
e politica del Paese. Tale valore è stato già preso in
considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87 del
1966 che ha dichiarato illegittimo l'art. 272, secondo comma, del
codice penale, il quale puniva le condotte di propaganda "per
distruggere o deprimere il sentimento nazionale", un reato cioè
assimilabile a quello per il quale si procede nell'odierno giudizio.
Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del
giudizio non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversità tali da
giustificare un diverso trattamento davanti alla giurisdizione
costituzionale. Le due "attività" sarebbero dirette a perseguire le
stesse finalità; inoltre, considerato che il fenomeno oggetto della
censura posta dall'art. 271 copre un'area comportamentale più vasta,
questo - per la parte eccedente l'area della libertà di espressione
- ricadrebbe sotto altre censure penali presenti nell'ordinamento.
In conclusione, anche associazioni che si propongono la
depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero
lecite purché non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla
violenza. Esse, allora, potrebbero dirsi formazioni sociali
tutelabili ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.
2. - Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian,
Flavio e Severino Contin, concludendo per l'accoglimento della
questione sollevata.
Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non
trova applicazione, ed essa è considerata - dalla dottrina -
incompatibile con la Costituzione oppure tacitamente abrogata.
La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo
un'opinione e una associazione, in violazione degli artt. 21 e 18
della Costituzione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione.
Premette l'Avvocatura che la questione è stata sollevata sulla
base di un falso presupposto, costituito dall'erronea interpretazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale,
al contrario di quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, avrebbe
riconosciuto meritevole di tutela il bene del "sentimento nazionale".
Tale valore, infatti, avrebbe - secondo l'interventore - una sicura
rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina sanzionatoria
stabilita dall'art. 271 del codice penale, con riferimento al limite
del rispetto della legge penale stabilito, per la libertà di
associazione, dall'art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto
irragionevole né priva di fondamento. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 271 del codice penale, il quale punisce le
condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione
delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono
attività dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale,
perché se ne assume il contrasto con:
a) l'art. 21 della Costituzione, in quanto l'unico limite
posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero,
quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza con il
"sentimento nazionale", né potrebbe identificarsi con la morale o la
coscienza etica;
b) l'art. 18 della Costituzione, perché esso pone un limite
alla libertà associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o
che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde
anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o
la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purché non
facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza;
c) l'art. 2 della Costituzione, atteso che tali associazioni
costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalità del
singolo.
2. - La questione è fondata.
3. - Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie
associative in diretta correlazione con i reati di propaganda ed
apologia sovversiva o antinazionale (in tal senso anche il paragrafo
n. 127 della Relazione del Guardasigilli, che pone "in rispondenza"
le due previsioni punitive). In particolare, appaiono chiari i
collegamenti tra il primo comma dell'art. 272 e il delitto
riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonché tra il
secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le
associazioni antinazionali (art. 271), sia per l'identità delle
espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le
convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano
dalla tipicità del fatto descritto in dette disposizioni, e
risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte
violente, diverse dalle attività di propaganda, anche se poste in
essere per lo svolgimento di tali comportamenti.
Com'è noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre
ha respinto il dubbio di costituzionalità relativo al primo comma
dell'art. 272 del codice penale (propaganda sovversiva), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma
(propaganda antinazionale), sulla base della considerazione che "il
sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che,
sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa
parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità,
sicché la relativa propaganda - non indirizzata a suscitare violente
reazioni, né rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i
doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni
costituzionalmente garantiti - non poteva essere vietata senza che si
profilasse il contrasto con la libertà di cui all'articolo 21 della
Costituzione.
4. - Va premesso che la presente questione non coinvolge il
significato e la portata dei valori costituzionali della nazione e
dell'unità nazionale (artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), né le forme
di tutela che vi si possono riferire.
La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla
legittimità costituzionale dell'incriminazione della condotta sotto
forma associativa, intesa a "distruggere o deprimere il sentimento
nazionale".
Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a
dichiarare l'illegittimità costituzionale della fattispecie
incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo
comma), forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari
conclusione - in relazione ai parametri costituzionali ora invocati -
anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma qui
denunziata che vieta le associazioni per l'attività, diretta sempre
al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".
Invero, se non è illecito penale che il singolo svolga opera di
propaganda tesa a tale scopo - ove non trasmodi in violenza o in
attività che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad
integrare altre figure criminose - non può costituire illecito
neppure l'attività associativa volta a compiere ciò che è
consentito all'individuo; così come è stabilito dall'art. 18 della
Costituzione, che riconosce - nei limiti posti dal secondo comma - la
libertà di associazione per i fini che non siano "... vietati ai
singoli dalla legge penale".
La permanenza della norma censurata - essendo stata già espunta
dall'ordinamento quella che considerava illecita la propaganda
diretta all'identico fine perseguito perfino dalla totalità dei
cittadini uti singuli - verrebbe ad incidere unicamente sulla
libertà di associazione garantita dalla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271
(Associazioni antinazionali) del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte