Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58

legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Pretore di

Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Sepe Angelina e

De Simone Angela, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno

1983;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Sepe

Angelina e De Simone Angela ed avente ad oggetto licenza per finita

locazione, il Pretore di Torre Annunziata con ordinanza del 3 marzo

1983 (reg. ord. n. 417 del 1983) sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al

locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza

dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al

mantenimento del rapporto stesso, si ponessero in contrasto con le

seguenti norme della Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiama

i doveri di solidarietà sociale;

- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei

cittadini;

- artt. 30 e 31, che, prescrivendo il diritto-dovere dei genitori

di mantenere, istruire ed educare i figli, e tutelando la famiglia,

presupporrebbero la garanzia di condizioni di vita adeguate allo

svolgimento di questo compito;

- art. 32, in quanto la lesione del diritto all'abitazione porrebbe

in pericolo la salute del conduttore;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la

proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della

sicurezza, libertà e dignità umana.

Considerato che tutte le questioni sono state già decise dalla

Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252, in cui si è rilevato che la

previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della

locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il

conseguente potere del locatore di riottenere la disponibilità

dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta

causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.): infatti

l'attuazione dell'interesse del conduttore all'abitazione non

costituisce il presupposto di essi;

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra

locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non,

stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la

discrezionalità spettante al legislatore nel disciplinarle; con l'art.

31 Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col

regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost.: in quanto i limiti

dell'utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette

l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati

discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia

stato leso alcun altro principio costituzionale;

che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31

Cost. valgono ugualmente con riguardo agli artt. 30 e 32, i quali,

tutelando rispettivamente lo status dei genitori e dei figli e il

diritto alla salute, attengono solo indirettamente alle norme

impugnate;

che le stesse questioni sono state dichiarate manifestamente

infondate con diverse ordinanze (v. in particolare quella n. 216 del

1984).

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate

in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41, 42 Cost. dal Pretore di

Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già

decise con la sentenza n. 252 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte