Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 30legge 157/1992
  • art. 31legge 157/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della

legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con

ordinanza emessa il 5 novembre 1993 dalla Corte d'Appello di Milano

nel procedimento penale a carico di Dolci Michele ed altro, iscritta

al n. 401 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Federazione Italiana della Caccia;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ordinanza del 5 novembre 1993 la Corte di Appello

di Milano, nel corso del giudizio instaurato con ricorso del

Procuratore della Repubblica di Milano avverso la sentenza di

assoluzione degli imputati Dolci Michele e altro emessa dal Pretore

di Sondrio - sezione distaccata di Morbegno, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 9 e 42 Cost., la questione di legittimità

costituzionalite degli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.

157, nella parte in cui hanno escluso la configurabilità del reato

di furto nell'ipotesi di violazione del divieto di caccia su terreno

innevato (R.O. n. 401 del 1994);

che il giudice a quo ha premesso che i due imputati sono stati

assolti nel giudizio di primo grado dal reato di cui agli artt.

624-625 n. 7, cod. pen. e che dopo la proposizione dell'appello è

intervenuta una nuova disciplina in materia di caccia, contenuta

nella legge n. 157 del 1992, e pertanto devono riesaminarsi le

argomentazioni espresse nella sentenza di assoluzione, dal momento

che durante la vigenza della precedente normativa sulla caccia,

prevista dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, si era affermata una

interpretazione giurisprudenziale, richiamata dal pubblico ministero

appellante, secondo la quale la caccia di frodo integrava la

fattispecie del reato di furto, mentre l'art. 31 della legge n. 157

ha depenalizzato il delitto di furto venatorio, prevedendo soltanto

sanzioni amministrative per una serie di fatti tra i quali rientra

univocamente quello contestato agli imputati nel giudizio a quo;

che secondo il giudice remittente il nuovo regime sanzionatorio

pone in essere una rilevante diminuzione della tutela dell'ambiente,

in violazione degli artt. 9 e 42 Cost., e causa una disparità di

trattamento tra coloro che si impossessano del bene mobile

indisponibile costituito dalla selvaggina, per i quali viene meno

l'imputazione per il reato di furto, e coloro che si impossessano di

ogni altro bene mobile indisponibile dello Stato, per i quali tale

reato resta configurabile;

che, infine, il giudice a quo sostiene che la questione

sollevata "non tende alla introduzione di una nuova fattispecie di

illecito penale .. ma richiede soltanto la pronuncia di

illegittimità di una riduzione o eliminazione di tutela penale ..

con il conseguente ripristino della situazione normativa precedente,

modificata in maniera costituzionalmente illegittima dalla legge n.

157/1992";

che nel giudizio davanti alla Corte hanno spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, e la Federazione Italiana della

Caccia, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata;

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata

l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Federazione

Italiana della Caccia, dal momento che tale ente associativo non ha

assunto la qualità di parte nel giudizio a quo;

che il giudice remittente, pur sollecitando una pronuncia

formalmente demolitiva, mira comunque ad ottenere una decisione di

illegittimità costituzionale delle norme impugnate in grado di

determinare il "ripristino" della situazione normativa precedente,

che consentiva, in fattispecie quali quelle contestate agli imputati

nel giudizio a quo, l'applicabilità delle sanzioni previste dagli

artt. 624, 625 e 626 cod. pen., in fattispecie quali quelle

contestate agli imputati nel giudizio a quo;

che la Corte nell'ordinanza n. 146 del 1993 - con la quale è

stata decisa analoga questione concernente le medesime disposizioni

impugnate nel presente giudizio - ha già affermato che, secondo la

propria costante giurisprudenza, "al giudice costituzionale non è

dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la

creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova

fattispecie penale: e ciò in forza del principio di legalità

sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.";

che, inoltre, come ribadito anche nell'ordinanza n. 215 del 1994

- con la quale è stata dichiarata manifestamente inammissibile una

analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della

legge n. 157 del 1992 - "la caccia rappresenta un settore

dell'ordinamento regolato organicamente da una disciplina speciale,

nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del

tipo di sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni

stesse spetta alla discrezionalità del legislatore";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 11

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di

Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte