Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), dell'art. 23 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi"), dell'art. 9 della legge 2

dicembre 1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte sui

redditi e sulle successioni"), che modifica l'art. 2 del predetto

d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento agli artt. 1, 2 e 3 della

legge 2 dicembre 1975, n. 576, promossi con ordinanze emesse il 26

marzo 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, l'8

maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, il

14 dicembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Sanremo (n. 11 ordinanze), il 2 aprile 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Biella, il 1° giugno 1985 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 13 gennaio

1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma (n. 2

ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 659 del registro

ordinanze 1981, 209 del registro ordinanze 1982, da 295 a 305 e 884

del registro ordinanze 1984, 109, 838 e 839 del registro ordinanze

1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 12 e 255 dell'anno

1982, n. 176 dell'anno 1984, n. 7- bis dell'anno 1985, n. 24, prima

Serie speciale, dell'anno 1986, nn. 7 e 9, prima Serie speciale,

dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado

di Roma, con ordinanze rispettivamente emesse l'8 maggio 1981 ed il

26 marzo 1981, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30,

31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600 e dell'art. 9 (con riferimento anche agli artt. 1, 2 e 3) della

legge 2 dicembre 1975, n. 576 nella parte in cui: a) prevedono per i

familiari a carico soltanto detrazioni fisse d'imposta ed escludono

che il produttore del reddito possa dichiarare la quota di reddito

prodotto destinata ad altri membri della famiglia; b) dispongono per

il coniuge convivente soltanto una detrazione fissa, mentre

considerano il coniuge separato come possessore di una quota del

reddito, consentendone la detrazione nella misura effettiva; c)

dispongono, a parità di reddito complessivo prodotto, un onere

fiscale più pesante per la famiglia monoreddito rispetto a quella

plurireddito;

che la medesima questione è stata sollevata, sotto i profili

sub a) e c) dalla Commissione tributaria di primo grado di Sanremo

con una serie di ordinanze emesse il 14 dicembre 1983, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 2

aprile 1984, dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Alessandria con ordinanza del 1° giugno 1985 e dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Roma con due ordinanze emesse il 13

gennaio 1986;

che con le medesime ordinanze le norme citate sono state

impugnate nella parte in cui considerano ogni componente dell'impresa

familiare come titolare di una quota del reddito prodotto

dall'impresa, mentre in tutti gli altri casi ogni membro della

famiglia non produttore di reddito viene in rilievo solo ai fini

dell'ammontare dei carichi di famiglia.

Considerato che la Corte con sentenza n. 76 del 23 marzo 1983 ha

già affermato l'aderenza ai principi costituzionali del sistema

della tassazione separata dei redditi familiari, sottolineando

altresì come la correzione degli effetti distorsivi di tale

meccanismo spetti, secondo il principio ispiratore del favor

familiae, alla discrezionalità del legislatore;

che la convivenza dei coniugi concreta una situazione

obiettivamente diversa rispetto all'ipotesi del coniuge separato,

legittimando un differente trattamento impositivo;

che l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente

del nucleo familiare corrisponde, nel caso d'impresa familiare,

all'assunzione di responsabilità da parte di ognuno ed alla

rilevanza che il conferimento di attività lavorativa comporta

concorrendo proporzionalmente al conseguimento del profitto, laddove

nel caso di attività lavorativa svolta da un singolo familiare, la

prestazione lavorativa domestica, come ad esempio il lavoro

casalingo, influisce soltanto in via mediata sulla produzione del

reddito.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e

della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate, in riferimento agli

artt. 3, 29, 30, 31, 35, primo comma, e 53 della Costituzione dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Sanremo, Biella e di

secondo grado di Roma ed Alessandria, con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte