Sentenza n. 254/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/06/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 76, della legge 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Mazza Franco, iscritta al n. 532 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Rinversi Pierluigi ed altri, iscritta
al n. 618 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mazza Franco,
il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 giugno 1991 (r.o. n. 532
del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513,
secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non
consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle
persone indicate dall'art. 210 del codice di procedura penale, che
siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame".
Premette il remittente che, a seguito del rifiuto di sottoporsi
all'esame (ai sensi dell'art. 210, quarto comma, c.p.p.) espresso da
persona imputata di concorso nello stesso reato ascritto a Mazza
Franco, nei confronti della quale si procede separatamente essendo
minore di età, il pubblico ministero ha chiesto la lettura delle
dichiarazioni dalla medesima precedentemente rese al pubblico
ministero presso il Tribunale per i minorenni. A tale richiesta osta,
ad avviso del giudice a quo, il disposto della norma impugnata, la
quale, però, si porrebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 3
della Costituzione, a causa della irragionevole disparità di
trattamento tra la situazione in esame e quella del coimputato di
procedimento non separato, nel qual caso, ai sensi dell'art. 513,
primo comma, è possibile dare lettura delle precedenti dichiarazioni
nell'ipotesi in cui egli rifiuti di sottoporsi all'esame. Pertanto,
situazioni analoghe ricevono trattamenti irrazionalmente diversi (con
pregiudizio della posizione delle parti per quel che concerne
l'acquisizione delle prove) a causa della separazione, del tutto
accidentale (nella fattispecie dovuta alla minore età del
coimputato), dei procedimenti.
La norma impugnata, prosegue il remittente, viola anche l'art. 76
della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76, ultima
parte, della legge-delega n. 81 del 1987 ("previsione di una
specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico
ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di
ripetizione"). Mentre, infatti, l'art. 513, primo comma, consente la
lettura delle dichiarazioni dell'imputato che abbia rifiutato di
sottoporsi all'esame, avendo il legislatore delegato ritenuto che
tale rifiuto equivalesse ad una assoluta impossibilità di
ripetizione della prova, non si giustifica, in assenza di una
specifica distinzione nel citato criterio direttivo, la diversa
disciplina di cui al secondo comma del medesimo articolo, considerato
anche che l'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale
equipara, ai fini della valutazione della prova, le dichiarazioni
rese dal coimputato del medesimo reato e quelle rese dall'imputato in
procedimento connesso.
1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, chiede che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
basata su una erronea interpretazione del dettato normativo.
Premesso che, ove si accogliesse la tesi del giudice remittente,
dovrebbe necessariamente concludersi per l'incostituzionalità della
norma in esame per evidente irragionevolezza, l'Avvocatura dello
Stato osserva che il secondo comma dell'art. 513 non rappresenta
altro che una norma "satellite" rispetto alla disciplina di cui al
primo comma, che attiene alla posizione di qualsiasi imputato
"connesso", indipendentemente dal luogo processuale in cui rende le
sue dichiarazioni; il secondo comma ha carattere accessorio,
limitandosi soltanto ad indicare quali adempimenti il giudice deve
espletare prima di dare lettura delle dichiarazioni di un imputato
"connesso" che non è comparso, al fine di evitare che tale imputato
possa sottrarsi a suo piacimento al contraddittorio e possa
egualmente determinare, a seguito della lettura delle sue
dichiarazioni, effetti favorevoli o sfavorevoli sulla altrui
posizione.
La correttezza di tale interpretazione, conclude l'Avvocatura, è
evidenziata dal fatto che la norma impugnata non esamina la
situazione fisiologica della citazione dell'imputato connesso, ma
affronta quelle "patologiche" di un imputato di difficile
rintracciabilità o restio a presentarsi.
2.1. - Con altra ordinanza emessa il 28 giugno 1991 (r.o. n. 618
del 1991), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, degli artt. 2, n. 76,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del codice
di procedura penale, "nella parte in cui vietano che possa darsi
lettura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice
nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare da
coimputato dello stesso reato o di reato connesso, giudicato
separatamente e citato ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura
penale, qualora lo stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere
della facoltà di non rispondere".
Il Collegio remittente premette che, su richiesta del pubblico
ministero, era stata citata - ai sensi dell'art. 210 del codice di
procedura penale - una persona imputata degli stessi reati oggetto
del giudizio a quo, nei confronti della quale si era proceduto
separatamente, in quanto all'udienza preliminare aveva chiesto ed
ottenuto la definizione del processo col rito abbreviato. Poiché,
tuttavia, detta persona, comparsa all'udienza, si era avvalsa della
facoltà di non rispondere, il pubblico ministero aveva chiesto la
lettura dei verbali di interrogatorio resi dalla stessa al pubblico
ministero e al giudice per le indagini preliminari nel corso
dell'udienza di convalida del fermo; ma a tale richiesta si erano
opposti i difensori degli imputati.
Ciò premesso, il giudice a quo rileva che la possibilità di
acquisire e valutare tali interrogatori e dichiarazioni (che sarebbe
di primaria importanza ai fini della emissione di una sentenza
adeguatamente motivata sul fondamento delle imputazioni contestate)
sembra preclusa dall'inequivoco significato letterale della
formulazione adottata dal legislatore delegato nell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, significato letterale ormai
fatto proprio dalla prima pronuncia della Corte di cassazione in
argomento.
La lettura dell'intero art. 513 del codice di procedura penale,
osserva a questo punto il remittente, alla luce della regola generale
sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato nello stesso
reato ovvero di reato connesso, dettata dall'art. 192, terzo comma,
del codice di procedura penale, è sufficiente per far apprezzare con
immediatezza la incongruità immotivata - e quindi la
irragionevolezza e la violazione dell'art. 3 della Costituzione -
della mancata previsione, nell'ultimo periodo del secondo comma
dell'art. 513, della possibilità di dar lettura dei verbali
contenenti le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art.
210, non solo nel caso - espressamente e unicamente previsto dalla
norma in esame - di impossibilità di avere la presenza del
"dichiarante", ma anche nel caso - come quello di specie (che è
anche quello statisticamente più frequente nei processi contro la
criminalità organizzata) - in cui il "dichiarante" compaia, ma
dichiari di non voler rispondere alle domande.
La norma impugnata detta una disciplina del tutto diversa da
quella prevista dal primo comma per le dichiarazioni rese dagli
imputati nel proprio procedimento, là dove è espressamente prevista
la acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza
dal contumace o dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame;
così come non può non rilevarsi la differenziazione di trattamento,
prevista nello stesso secondo comma, tra gli imputati di reati
connessi o separatamente giudicati la cui presenza non si possa
ottenere, e quelli che invece compaiono, ma fanno scena muta: nel
primo caso le dichiarazioni rese in precedenza sono acquisibili; nel
secondo caso non lo sono, stante la formulazione attuale della norma
che non lascia spazio all'interprete ordinario.
Orbene, prosegue il remittente, non pare che sussista una
differenza sostanziale di posizione che giustifichi un trattamento
processuale diverso, quanto alle letture, tra imputati (e coimputati
del medesimo processo) e imputati del medesimo reato, ma
separatamente processati, ovvero imputati di reati connessi: non vi
è dubbio, infatti, che si tratta sempre di persone cui viene mosso
un addebito di reato e che hanno, quindi, una particolare veste e
interesse processuale per rendere dichiarazioni sul fatto che viene
loro addebitato insieme ad altri e di soggetti, infine, che hanno
reso la loro dichiarazione con tutte le particolari cautele e
garanzie previste dal codice di rito. Non basta: non pare che
sussista, poi, nessuna differenza sostanziale tra le ipotesi previste
nel secondo comma dell'art. 513 del codice di procedura penale:
infatti non è dato comprendere perché, se il dichiarante non è
più reperibile ovvero, comunque, non si riesce a portarlo davanti al
giudice, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere lette e
valutate, mentre invece se compare e non vuole più parlare, tutto
ciò che è stato legittimamente acquisito in precedenza non possa
essere acquisito e debba essere sottratto alla valutazione del
giudice.
Dunque, non solo non esistono ragioni sostanziali valide per
distinguere tra le posizioni testé indicate, ma tale
differenziazione appare ancora più incongrua - e fonte di
ingiustificata disparità di trattamento e di irragionevolezza
normativa - se si tengono presenti le norme generali dettate dal
codice di rito in tema di valutazione delle prove.
Infatti, il nuovo codice mostra chiaramente di respingere il
principio della inutilizzabilità ex lege delle dichiarazioni del
coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso e giudicato
separatamente: anzi, detta la regola generale che dette dichiarazioni
possono essere utilizzate purché riscontrate da elementi di prova
che ne confermino l'attendibilità (art. 192, terzo comma). Con la
norma impugnata da un lato viene irrazionalmente ed arbitrariamente
scriminata la posizione del coimputato ex art. 210 del codice di
procedura penale rispetto a quella dell'imputato nel giudizio in
corso, dall'altro, con ancora più evidente arbitrarietà, viene
diversamente disciplinata la acquisibilità e la lettura delle
dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, a seconda che costui sia o
meno comparso in dibattimento, consentendosi la lettura solo se le
ricerche e le citazioni - per qualunque ragione, anche la volontaria
irreperibilità - non conseguono effetto, ma vietandosi le letture se
invece il soggetto compare e dichiara di non voler più rispondere.
Tale arbitraria ed ingiustificata diversità di trattamento si
risolve, inoltre, in una inammissibile compressione dei poteri di
cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione, sebbene
questi, nel valutare le dichiarazioni rese dal coimputato dello
stesso reato ovvero di reato connesso, e giudicato separatamente,
debba compiere una obbligatoria attività di verifica in applicazione
della regola di valutazione dettatagli dal citato art. 192, terzo
comma, del codice di procedura penale, e quindi, non possa
riconoscere valenza probatoria a tali dichiarazioni in sé, ma
unitamente agli altri elementi di prova che ne corroborino
l'attendibilità.
Pare, dunque, al Tribunale remittente che "il congengo normativo
introdotto dall'art. 513, comma secondo, c.p.p. in attuazione della
direttiva n. 76 dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, sia
viziato da violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché da
violazione del principio di costituzione materiale sotteso dagli
artt. 24 e 112 della Costituzione e che può essere sinteticamente
indicato come l'esigenza fondamentale dello Stato - cui corrispondono
legittime aspettative dei cittadini - di assicurare l'effettivo e
concreto esercizio della giurisdizione penale".
Infine, conclude il giudice a quo, l'applicazione della
prescrizione normativa dettata dall'art. 513, comma secondo, c.p.p.
realizza, in concreto, un condizionamento, razionalmente
ingiustificato, dello stesso esercizio della funzione giurisdizionale
anche sotto il profilo dell'art. 111, comma primo, della
Costituzione, poiché il divieto di acquisire le dichiarazioni del
coimputato citato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. - che, comparendo, si
rifiuta di rispondere - contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai
fini della decisione, comporta l'impossibilità di una corretta ed
adeguata motivazione della decisione.
2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale conclude per l'infondatezza della questione,
riportandosi integralmente alle argomentazioni in tal senso svolte
nell'atto di intervento relativo all'ordinanza del Tribunale di Roma
n. 532 del 1991. Considerato in diritto
1. - Con ordinanza del 22 giugno 1991 (r.o. n. 532/91), il
Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente di dare lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel
corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle
"persone indicate nell'art. 210" - cioè dalle persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali
si procede o si è proceduto separatamente, ovvero imputate di un
reato collegato a quello per cui si procede -, qualora queste
compaiano in dibattimento ma si avvalgano della facoltà di non
rispondere. Ad avviso del remittente, la norma viola, innanzitutto,
l'art. 3 della Costituzione per irragionevole disparità di
trattamento rispetto alla disciplina di cui al primo comma dello
stesso art. 513, il quale consente la lettura delle dichiarazioni
precedentemente rese dal coimputato in procedimento non separato che
rifiuti di sottoporsi all'esame; in secondo luogo, l'art. 76 della
Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76 della legge di
delega n. 81 del 1987, la quale, prescrivendo genericamente
(nell'ultima parte) "una specifica, diversa disciplina per gli atti
assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta
impossibilità di ripetizione", non consentiva al legislatore
delegato di introdurre, in ordine all'acquisizione delle
dichiarazioni precedentemente rese, la diversità di disciplina
sancita nel primo e nel secondo comma del richiamato art. 513 del
codice.
Con altra ordinanza del 28 giugno 1991 (r.o. n. 618/91), lo stesso
Tribunale di Roma ha nuovamente sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte sopra indicata: a differenza della precedente
ordinanza, tuttavia, il remittente ha, da un lato, accomunato
nell'impugnativa la norma delegata e quella delegante, cioè la
citata direttiva n. 76 della legge di delega, e, dall'altro, ha fatto
riferimento, per entrambe le norme impugnate, oltre che all'art. 3
della Costituzione per i motivi sopra esposti, allo stesso art. 3,
per irrazionale disparità di disciplina, all'interno del medesimo
secondo comma dell'art. 513, tra il caso di imputato di procedimento
connesso di cui non si possa ottenere la presenza e quello di analogo
imputato che compaia ma rifiuti di rispondere (essendo solo nella
prima ipotesi possibile la lettura); al "principio di Costituzione
materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione", secondo
cui costituisce esigenza fondamentale dello Stato assicurare
l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale; nonché,
infine, all'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il
divieto in esame, sottraendo alla cognizione del giudice
dichiarazioni contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai fini della
decisione, comporterebbe l'impossibilità di una corretta ed adeguata
motivazione della decisione medesima.
I giudizi, avendo ad oggetto una questione in larga parte
coincidente, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1. - Comune ad entrambe le ordinanze di rimessione è - come si
è detto - la questione relativa all'art. 513, secondo comma, del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento, ritenuta priva di
ragionevolezza, che la norma impugnata introduce - in ordine alla
lettura di dichiarazioni rese prima del dibattimento - rispetto alla
disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo 513. Detta
questione va, pertanto, esaminata per prima.
La norma censurata concerne il potere del giudice di disporre la
lettura (cui consegue l'allegazione al fascicolo del dibattimento ex
art. 515 del codice di procedura penale) delle dichiarazioni rese
fuori dal dibattimento dalle persone indicate nell'art. 210, vale a
dire dagli imputati in un procedimento connesso nei confronti dei
quali si procede o si è proceduto separatamente (ovvero anche dagli
imputati "di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cioè in ipotesi di
collegamento probatorio: cfr. art. 210, ultimo comma). La norma
prevede innanzitutto che il giudice, a richiesta di parte, "dispone,
secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero
l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale", stabilendo poi -
per quanto maggiormente qui interessa - che "se non è possibile
ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti,
dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni".
Nulla espressamente la norma prescrive per il caso in cui, pur
ottenuta la presenza del dichiarante, questi si avvalga della
facoltà di non rispondere, ad esso indubbiamente riconosciuta dal
menzionato art. 210, quarto comma.
I giudici remittenti univocamente interpretano tale silenzio
normativo nel senso che esso preclude al giudice di disporre, in
detta ipotesi, la lettura delle precedenti dichiarazioni e, sulla
base di tale premessa ermeneutica, rilevano la diversità di
disciplina - dubitandone della ragionevolezza e, quindi, della
legittimità costituzionale - tra la norma impugnata e il primo comma
dello stesso art. 513, ai sensi del quale il giudice dispone, a
richiesta di parte, la lettura dei verbali delle precedenti
dichiarazioni dell'imputato non solo se questi è contumace o
assente, ma anche se "si rifiuta di sottoporsi all'esame".
2.2. - L'Avvocatura dello Stato, premesso che, ove si accogliesse
la tesi interpretativa dei remittenti, "dovrebbe necessariamente
concludersi per la incostituzionalità della disposizione", in quanto
un diverso trattamento delle due situazioni di cui al primo e al
secondo comma dell'art. 513 "sarebbe .. viziato da evidente
irragionevolezza", sostiene che la norma impugnata non è altro che
una norma "satellite" rispetto al primo comma, nei confronti del
quale ha carattere accessorio, per cui, per tutto quanto da essa non
previsto, continuerebbe ad esplicare piena efficacia la disciplina
generale dettata appunto dal primo comma.
La tesi proposta dall'Avvocatura non può essere accolta, per il
decisivo rilievo che l'interpretazione "restrittiva" fornita dai
giudici a quibus risulta confermata non solo da vari altri giudici di
merito, ma, anche, soprattutto, da recenti pronunzie della Corte di
cassazione.
3.1. - La questione è fondata.
Va, innanzitutto, rilevato che il legislatore delegato, nel
dettare l'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, il
quale consente la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese
dall'imputato qualora questi è contumace, assente, ovvero "si
rifiuta di sottoporsi all'esame", ha inteso comprendere nei casi di
sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto (di cui alla
citata direttiva n. 76 della legge-delega) anche l'"indisponibilità
dello stesso imputato all'esame" (cfr. relazione al prog. prel.): e
ciò in linea con il criterio, rinvenibile in varie disposizioni del
codice, tendente a contemperare il rispetto del principio-guida
dell'oralità con l'esigenza di evitare - nei limiti e alle
condizioni di volta in volta indicate - la "perdita", ai fini della
decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia
irripetibile in tale sede.
Ciò posto, la diversità di disciplina introdotta dal secondo
comma dell'art. 513 rispetto a quella, ora citata, del primo comma
del medesimo articolo appare del tutto sfornita di ragionevole
giustificazione.
Premesso che l'esame delle persone indicate nell'art. 210 (vale a
dire, ripetesi, di quelle "imputate in un procedimento connesso a
norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è
proceduto separatamente", ovvero imputate di un reato probatoriamente
collegato) è inserito, sotto il capo dedicato all'"esame delle
parti", nel titolo relativo ai "mezzi di prova", e che quindi è
fuori dubbio l'intenzione del legislatore di attribuire alle
dichiarazioni di dette persone il rango di "prove", sia pure soggette
a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma,
del codice di procedura penale), va, in primo luogo, osservato che i
menzionati soggetti, in relazione alla loro particolare, e, per così
dire, ibrida posizione, hanno sì l'obbligo - a differenza
dell'imputato - di presentarsi al giudice (il quale provvede alla
loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni), ma
sono assistiti da un difensore e, soprattutto, conservano la facoltà
di non rispondere tipica dell'imputato (e di ciò debbono essere
avvertiti). In definitiva, anch'essi, come l'imputato, hanno la
possibilità di sottrarsi, in tutto, o in parte, all'esame, così
determinando, nel caso in cui avessero reso precedenti dichiarazioni,
quel tipo di situazione che lo stesso legislatore delegato ha inteso
qualificare come un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di
ripetizione dell'atto.
3.2. - Ma la palese irragionevolezza della norma impugnata si
manifesta con particolare evidenza ove si consideri la diversità di
disciplina cui sono assoggettate - in ordine alla possibilità di
lettura in dibattimento - le dichiarazioni rese durante le indagini
preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso o
collegato, a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico
processo cumulativo ovvero separatamente.
Va premesso che il nuovo codice contiene una disciplina, sia in
tema di connessione di procedimenti (art. 12) - più rigorosa e
restrittiva rispetto a quella prevista nel codice abrogato -, sia in
materia di riunione e separazione dei processi (artt. 17 e 18), dalla
quale emerge nel complesso un evidente favor per la separatezza dei
processi, ritenuta utile soprattutto al fine di una maggior
speditezza degli stessi. Ma tale scelta del legislatore, la quale
può o deve, in varie ipotesi, comportare la celebrazione separata di
procedimenti pur tra loro connessi o collegati - scelta, come detto,
ispirata essenzialmente da esigenze estrinseche di celerità ed
economia processuale -, non può, senza violare il principio di
ragionevolezza, avere influenza alcuna sul regime probatorio degli
atti processuali, con conseguenze a volte determinanti ai fini della
decisione.
Ciò tanto più ove si consideri che la separazione dei
procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o
valutazioni contingenti di natura strettamente processuale (ad es.,
adozione di un procedimento speciale nei confronti di un coimputato;
separazione disposta dal giudice in quanto ritenuta "utile ai fini
della speditezza del processo": art. 18, secondo comma, del codice di
procedura penale), se non da eventi del tutto casuali (ad es.,
legittimo impedimento di un coimputato o di un suo difensore,
"maturità" delle indagini nei confronti soltanto di alcuni
coimputati e non di altri, ecc.: cfr. art. 18, primo comma, del
codice di procedura penale).
In conclusione, in tutti i casi in cui si è in presenza di
procedimenti che - per le relazioni esistenti tra i reati contestati
- la legge qualifica connessi o collegati, e quindi potenzialmente
soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al simultaneus
processus non si addivenga per qualsiasi causa non può
ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e
quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle
dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di
detti procedimenti. E ciò vale anche nelle ipotesi in cui (come nel
caso del coimputato minorenne, di cui all'ordinanza n. 532/91 del
Tribunale di Roma) la trattazione separata dei processi è imposta
dalla legge, ma per finalità che nulla hanno a che vedere col regime
delle prove.
Vale la pena di sottolineare, infine, come già accennato in
precedenza, che le dichiarazioni in esame sono soggette ad un canone
valutativo particolare (debbono essere infatti "valutate unitamente
agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità":
art. 192, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale), il
quale, nel momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova,
evidenzia allo stesso tempo ancor più l'irragionevolezza di ipotesi,
quale quella in esame, di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai
fini della decisione.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura
dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo
articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si
avvalgano della facoltà di non rispondere.
Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità
prospettati dai remittenti in riferimento agli artt. 3, 76, 24, 111,
primo comma, e 112 della Costituzione.
4. - Come detto al punto 1, il Tribunale di Roma, con l'ordinanza
del 28 giugno 1991 (r.o. n. 618/91), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli stessi parametri
costituzionali e per i medesimi motivi indicati relativamente
all'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - anche
dell'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81 del 1987.
La questione non è fondata.
La menzionata direttiva prescrive, nella parte che qui interessa,
come già detto, "una specifica, diversa disciplina per gli atti
assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta
impossibilità di ripetizione". Appare evidente come detta
prescrizione lasci un'ampia sfera di discrezionalità al legislatore
delegato nel dettare tale particolare disciplina e come, d'altra
parte, la disparità di trattamento - riconosciuta irragionevole -
introdotta nel secondo comma dell'art. 513 non possa in alcun modo
essere ricondotta alla norma delegante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali
delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese
dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano
della facoltà di non rispondere;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza del 28 giugno 1991 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte