Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 18 settembre 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a

carico di La Bella Angelo ed altri, iscritta al n. 790 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gela ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma,

del codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che la

formulazione della richiesta di applicazione della pena sia fatta

subito dopo l'udienza di convalida e non, invece, prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento";

che il giudice a quo premette che "secondo l'interpretazione

dell'art. 566, sesto, settimo ed ottavo comma, del codice di

procedura penale generalmente accolta" l'imputato, dopo la convalida

dell'arresto, deve subito scegliere tra due facoltà: la formulazione

della richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della

pena, oppure la richiesta di un termine per preparare la difesa.

Mentre l'esercizio della prima facoltà non preclude, in caso di

dissenso del pubblico ministero, l'esercizio della seconda, la

richiesta del "termine a difesa" precluderebbe, invece,

definitivamente, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o

l'applicazione della pena allorché ha inizio il dibattimento

"all'udienza preliminare successiva alla scadenza del termine"

concesso;

che sulla base di tale interpretazione il remittente rileva che

la norma impugnata, oltre a contrastare con il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, non consente il

pieno esercizio della difesa, posto che, da un lato, attribuisce la

facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa tecnica,

dall'altro rende parzialmente inutile questa facoltà impedendo al

difensore di studiare il caso e le sue conseguenze e di valutare,

assieme all'imputato, l'opportunità di chiedere l'applicazione della

pena evitando il pubblico dibattimento e l'eventuale sentenza di

condanna;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che il presupposto interpretativo sulla base del quale

è sollevata la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente errato in quanto, ai sensi degli artt. 449 e segg. del

codice di procedura penale, il Pretore, prima della formale

dichiarazione di apertura del dibattimento, deve informare l'imputato

della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, con la

conseguenza che, nel caso di esercizio di detta facoltà, il

dibattimento, non ancora aperto, è sospeso fino all'udienza

immediatamente successiva alla scadenza del termine (art. 451, sesto

comma);

che, quindi, secondo il chiaro disposto dell'art. 446, primo

comma, la richiesta di applicazione della pena è tempestivamente

formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di

primo grado;

che nessuna eccezione a tale regola reca la disposizione

impugnata dal giudice a quo nella quale le richieste di termine a

difesa o di applicazione di uno dei riti speciali previsti dagli

artt. 444 e 438 del codice di procedura penale vengono semplicemente

riconosciute come facoltà che il giudicabile "può" (e non "deve")

formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da

quel momento processuale, sicché la richiesta di applicazione della

pena può ben intervenire fino al normale termine previsto nel citato

art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;

che nello stesso senso si è già espressa la giurisprudenza

della Corte di Cassazione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte