Sentenza n. 26/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1338/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13
della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (disposizioni per il miglioramento
dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 dal Pretore di Arezzo nel
procedimento civile vertente tra Narizzano Umberto e l'INPS, iscritta
al n. 149 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Vettore Iolanda e l'INPS, iscritta al
n. 989 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980;
3) ordinanza emessa il 22 ottobre 1980 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra INPS e Baudo Maddalena Giuseppina,
iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;
4) ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Lamarca Salvatore e clinica Pinna
Pintor ed altro, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno
1982.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Narizzano Umberto
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Prof. Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Gerardo Piciché per l'INPS e l'Avvocato generale
dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un giudizio promosso da tale Narizzano Umberto, che aveva
convenuto in giudizio l'INPS per sentir affermare il suo diritto alla
costituzione della rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, per il periodo dall'1 settembre 1945 al 31 maggio 1948,
con la conseguente condanna dell'Istituto all'accreditamento della
relativa riserva matematica, il Pretore di Arezzo, rilevato che il
ricorrente non aveva prodotto alcun documento di data certa circa la
durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge n.
1338 del 1962, nella parte in cui non prevede che il lavoratore possa
dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo di prova la durata del
rapporto di lavoro di cui sia certa l'esistenza, nonché l'ammontare
della retribuzione.
L'equiparazione, in ordine alla prova da fornire ai fini della
costituzione della rendita vitalizia, del datore di lavoro e del
lavoratore violerebbe il principio di cui all'art. 3 Cost. poiché non
terrebbe conto della diversità della situazione di fatto nella quale
versa il lavoratore, che non dispone - in quanto per legge tenuti dal
solo datore di lavoro - del libro paga e del libro matricola
debitamente vidimati, unici documenti di data certa utili a provare
l'esistenza e la durata del rapporto, nonché l'ammontare delle
retribuzioni. Il lavoratore, invece, se con il libretto di lavoro o con
attestato dell'ufficio di collocamento (comunque per epoche successive
all'entrata in vigore della norma sul collocamento dei lavoratori)
potrebbe dimostrare l'effettiva sussistenza e la durata del rapporto,
non sarebbe tuttavia mai in grado di provare con documento di data cena
la misura della retribuzione.
La maggiore gravosità dell'onere probatorio di fatto addossato al
lavoratore si risolverebbe altresì nella violazione dell'art. 24
Cost., frapponendo ostacoli pressoché insormontabili all'esercizio da
parte di quest'ultimo del diritto alla costituzione della rendita
vitalizia.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata con ordinanza del 18 ottobre 1979 dal Pretore di Padova che,
nel procedimento vertente tra Vettore Jolanda e l'INPS, ha denunciato
il quarto e il quinto comma dell'art. 13, legge n. 1338 del 1962, in
riferimento agli artt. 24 e 38 Cost., laddove escludono il diritto del
lavoratore o del datore di lavoro di provare con mezzi diversi da prove
documentali di data certa il rapporto di lavoro e la retribuzione.
Premesso che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di
legittimità (Cass., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658; Cass., 27
giugno 1973, n. 1858) e di merito, né il datore di lavoro né il
lavoratore possono esercitare la facoltà di cui all'art. 13 legge cit.
se non adducendo prove documentali di data certa, il giudice a quo
prospetta anzitutto il contrasto di siffatta limitazione probatoria con
l'art. 38 (secondo comma) Cost., giacché essa potrebbe comportare
l'esclusione del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
- migliorativa di quella sociale - benché in realtà obiettivamente
sussistano le condizioni sostanziali per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria. Né, continua l'ordinanza, la
limitazione probatoria posta dalla norma può ritenersi giustificata
dall'esigenza di evitare facili collusioni tra datore di lavoro e
lavoratore, che ben potrebbero precostituire fraudolentemente anche
dichiarazioni documentali di data certa, come per esempio la busta paga
(ma si v. l'art. 2704 c.c.). Neppure potrebbe la limitazione in esame
giustificarsi in considerazione del fatto che l'art. 13 cit. estende i
limiti della tutela previdenziale al caso di "contributi prescritti",
giacché all'impossibilità per l'INPS di procedere al recupero viene
posto rimedio proprio col versamento della c.d. riserva matematica.
L'esclusione di mezzi di prova diversi da quelli previsti porrebbe
poi un ingiustificato limite alla possibilità di ottenere
l'accertamento giudiziale del pregresso rapporto di lavoro, così
ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost.
3. - La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 13 in
relazione al quarto comma dello stesso articolo, viene anche denunziata
- con particolare dovizia di argomentazioni - dal Tribunale di Torino
in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo
comma, 38, secondo e quarto comma, e 3, primo comma, Cost. "nella parte
in cui stabilisce che, ai fini della costituzione della rendita
vitalizia reversibile, è necessario che l'effettiva esistenza e la
durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione
corrisposta siano provate mediante documenti di data certa anche quando
la costituzione di tale rendita è chiesta dal lavoratore in sede
giudiziaria e in contraddittorio, oltre che col datore di lavoro, con
l'INPS, anziché consentire che, in tale caso l'accertamento dei
suddetti fatti possa essere effettuato dal giudice mediante
l'utilizzazione di ogni mezzo di prova ammissibile per diritto comune e
specie ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c.".
Decidendo sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza
pretorile che aveva dichiarato l'obbligo dell'Istituto di costituire la
rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 a favore
dell'appellata Baudo, il giudice a quo, dopo aver rilevato che il
pretore aveva fondato l'accertamento dell'esistenza e della durata del
rapporto su prove testimoniali e che la misura della retribuzione era
stata calcolata dallo stesso Istituto - su ordine del pretore - alla
stregua delle previsioni dei contratti collettivi dell'epoca,
preliminarmente evidenzia come costituisca costante e consolidato
orientamento giurisprudenziale che la prova di cui all'art. 13 cit.
possa essere data esclusivamente mediante documentazione di data certa
anche quando la costituzione della rendita sia chiesta dal lavoratore
in sede giudiziaria con avvenuta integrazione del contraddittorio nei
confronti dell'INPS. Rileva quindi che se la controversia dovesse
decidersi alla stregua della norma così come costantemente
interpretata, l'appello andrebbe senz'altro accolto.
Quanto all'addotta violazione dell'art. 3 Cost., osserva dunque il
Tribunale di Torino che, oltre all'irragionevole equiparazione delle
posizioni del datore di lavoro e del lavoratore, la norma disciplina
anche ingiustificatamente in modo uguale situazioni profondamente
diverse, quali, da un lato, l'accertamento dell'esistenza e delle
caratteristiche del rapporto di lavoro in sede amministrativa da parte
dello stesso INPS (che non dispone di particolari strumenti tecnici e
giuridici d'accertamento, talché può non apparire irragionevole che
in tale sede la prova possa essere solo quella documentale con data
certa) e, dall'altro, quello effettuato in sede giudiziale dal giudice
che, a parte la adeguata competenza ed esperienza professionale, può
avvalersi di tutti i necessari mezzi di prova ammessi dalla legge;
segnatamente dall'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo
novellato.
In ordine al prospettato contrasto con l'art. 24, primo e secondo
comma, Cost., premesso che il fatto sostanziale da cui deriva il
diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia è
evidentemente l'intervenuta prestazione di opera di lavoro subordinato
senza che il datore di lavoro versasse i prescritti contributi,
costituendo i richiesti documenti di data certa meri mezzi di prova, il
giudice a quo pone in rilievo come il lavoratore si trovi in
grandissima difficoltà nell'offrire tali mezzi di prova considerato:
a) che la legge civile non richiede la forma scritta per il contratto
di lavoro subordinato neppure ad probationem; b) che la legge non
prescrive (cfr. all. A, parte II, n. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
634) e non ha mai prescritto (cfr. all. D, n. 47 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269 e success. modificaz.) la registrazione a termine fisso
del contratto di lavoro redatto in forma scritta (tranne che nel caso
"di uso " dello stesso) o la denuncia di quello verbale, onde difetta
l'obbligo di quell'adempimento fiscale da cui origina il primo, il più
importante e il più diffuso modo per conferire data certa ad un
documento; c) che gli altri eventi previsti dall'art. 2704 cod. civ.
come idonei a conferire data certa ad un documento (morte e
impossibilità fisica di sottoscrivere il documento attestante
l'esistenza, la durata, etc. di un rapporto di lavoro) non possono
certo venire presi in considerazione se riferiti al lavoratore, posto
che dopo il loro accadimento il rapporto di lavoro sarebbe naturaliter
interrotto, mentre se riferiti al datore di lavoro, varrebbero solo a
rendere possibile la prova del lavoro prestato in epoca successiva; d)
che di quelli contemplati dall'ultima parte del primo comma dello
stesso articolo gli unici che si attaglierebbero ad una fattispecie di
rapporto di lavoro subordinato sono "l'avvenuta registrazione del
lavoratore sui libri del datore di lavoro che siano obbligatori e
debbano essere e siano stati effettivamente sottoposti a vidimazione
annuale", ovvero "l'avvenuta denuncia del lavoratore agli enti
previdenziali, in quanto dagli stessi registrata o vidimata". Ma è
evidente - continua l'ordinanza - quanto sia puramente scolastica
l'ipotesi che, in tali casi, il datore di lavoro non abbia effettuato i
versamenti previdenziali e che gli Istituti interessati siano rimasti
inattivi per oltre dieci anni (che è il termine di prescrizione) di
fronte ad omissioni di versamenti ad essi in re ipsa noti. Né può
omettersi di considerare che il lavoratore non è mai stato titolare
del diritto di controllare i libri e i registri aziendali al fine di
accertare se il datore di lavoro abbia provveduto a registrarlo ed a
regolarizzare la sua posizione previdenziale; che il libretto di lavoro
- peraltro non obbligatorio ai fini della valida costituzione del
rapporto, né idoneo a conferire data certa alle annotazioni appostevi
dal datore di lavoro - rimane depositato per legge presso il datore di
lavoro nel corso del rapporto (art. 6, legge 10 gennaio 1935, n. 112);
che, infine, solo con legge 30 aprile 1969, n. 153 (art. 38) è stato
previsto che il datore di lavoro consegni ai dipendenti, una volta
all'anno, un estratto conto con l'indicazione della retribuzione
corrisposta nel corso dell'anno precedente e dei versamenti
contributivi effettuati; che, comunque, tale estratto non solo è privo
dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2704 cod. civ., ma neppure di
per sé consente al lavoratore di verificare se i contributi annotati
come versati lo siano stati effettivamente.
Alla luce delle osservazioni che precedono non par dubbio al
Tribunale di Torino che il richiedere che il lavoratore offra la prova
scritta con data certa del rapporto di lavoro, della sua durata e della
relativa retribuzione per poter far valere con successo in sede
giudiziaria il proprio diritto alla costituzione della rendita
vitalizia al fine di rimediare ad omissioni contributive del datore di
lavoro di oltre dieci anni antecedenti (ché proprio questa è la
funzione della norma) costituisca un onere probatorio in pratica
insoddisfabile. Da qui la violazione dell'art. 24, primo e secondo
comma, Cost. e, di riflesso, anche dell'art. 3, primo comma, Cost.,
sotto il profilo della irragionevole diversità di trattamento in
ordine alle modalità stabilite dalla norma in esame e quelle
normalmente prescritte perché il lavoratore possa far valere i propri
diritti anche nei confronti degli istituti previdenziali.
Non solo: la pratica impossibilità di far valere il diritto di cui
all'art. 13 legge cit. nei confronti dell'unico istituto previdenziale
(l'INPS) veramente in grado di rimediare in toto alle omissioni
contributive del datore di lavoro comporta - continua l'ordinanza -
specifica violazione dell'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., che
specificamente dispone che alle esigenze del lavoratore per la sua
vecchiaia, invalidità, etc., si provveda mediante organi ed istituti
"predisposti o integrati dallo Stato ". E ciò, evidentemente, in danno
proprio dei lavoratori più deboli che, o per aver lavorato presso
imprese di piccole dimensioni o di scarsa consistenza economica ovvero
per essere stati indotti dal proprio stato di bisogno ad accettare il
lavoro "nero", si trovano sovente addirittura nella assoluta
impossibilità di offrire una prova del tipo di quella richiesta dalla
norma impugnata - con ulteriore violazione dell'art. 3, primo e secondo
comma, Cost. - e vengono quindi esclusi dalla tutela garantita
dall'art. 38 Cost.
Infine sembra al giudice a quo che la norma di cui all'art. 13 cit.
contrasti anche con l'art. 36, primo comma, Cost. (in forza del quale
le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi sono
applicabili ai rapporti di lavoro le cui parti non aderiscono ai
sindacati stipulanti) laddove la documentazione di data certa è
richiesta in ordine alla prova della retribuzione percepita anche se il
lavoratore non assunta che essa sia stata superiore al minimo previsto
dalla contrattazione collettiva, o adduca di non averne percepita
alcuna: in tali ipotesi, in conformità alle previsioni della
legislazione previdenziale in materia di base retributiva imponibile
per i contributi assicurativi, occorrerebbe fare riferimento, anche ai
fini di cui alla norma impugnata, non già alla misura della
retribuzione effettivamente corrisposta bensì a quella minima che il
lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire.
4. - L'art. 13 cit., con motivazione analoga - sia pur più
sintetica - a quella del Tribunale di Torino, viene denunciato anche
dal Pretore di Torino, con ordinanza in data 27 maggio 1981, in
riferimento agli art. 3, 24 e 38 Cost., "in quanto limita gli ordinari
mezzi probatori o per lo meno in quanto esclude l'ammissione d'ufficio
di prove ai sensi dell'art. 421" c.p.c. Il pretore, premesso che la
domanda del ricorrente Lamarca Salvatore andrebbe respinta anche se, in
base alle norme ordinarie, i documenti prodotti si sarebbero quanto
meno idonei ad integrare la presunzione di cui all'art. 2729 cod. civ.
e per altro verso più che sufficienti ai fini dell'ammissione di prove
(che parte attrice ha dedotto) per testi ai sensi dell'art. 2724, n. 1,
cod. civ.", rileva in particolare che la limitazione dei mezzi di prova
disposta dalla norma in esame sia del tutto eccezionale rispetto alle
norme che regolano il giudizio civile ordinario e soprattutto a quiete
applicabili al giudizio previdenziale "retto, per il rinvio operato
dall'art. 442 c.p.c., dagli artt. 409 e ss. (nel testo novellato) ivi
compreso quindi l'art. 421, secondo comma, c.p.c." che, secondo la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, non ha prodotto l'abrogazione
tacita delle limitazioni poste alla prova dall'art. 13 cit. Afferma poi
che lo scopo, perseguito dalla norma, di evitare collusioni tra ex
datore di lavoro ed ex dipendente, ha prodotto l'ultroneo risultato di
privare di "effettività" il diritto pur in astratto riconosciuto al
lavoratore. Il Pretore di Torino afferma inoltre di non ignorare la
giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'esclusione di un mezzo
probatorio non è illegittima quando sia giustificata dall'esigenza di
salvaguardia di altri diritti o interessi giudicati dal legislatore
degni di protezione sulla base di criteri di reciproco coordinamento;
ma - aggiunge - "nel caso di specie lo stesso legislatore, in un
momento storico successivo, ha modificato i principi che reggono il
giudizio previdenziale, dando il massimo risalto all'attività di
ricerca ufficiosa delle prove fatta dal giudice, come emerge dal nuovo
testo dell'art. 421 c.p.c.", mentre con la norma in esame "si nega o si
limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la
realtà dei fatti ad essa favorevoli se le si nega o le si restringe il
diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà" (cfr.
sent. nn. 53 del 1966, 188 del 1970 e 248 del 1974).
5. - In tutti i giudizi si è costituito l'INPS ed è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Nel giudizio promosso con ordinanza del Pretore di Arezzo s'è
anche costituito Narizzano Umberto che ha in particolare rilevato che
l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 rappresenti, in attuazione dei
principi costituzionali, la via attraverso la quale lo Stato ha inteso
garantire che i diritti pensionistici dei lavoratori subordinati non
subiscano in alcun caso lesioni per fatti illeciti posti in essere dai
datori di lavoro. Ora - continua la difesa del Narizzano - se l'uguale
gravosità dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore e del
datore di lavoro "poteva considerarsi accettabile in una logica
assicurativa in cui i principi costituzionali non avevano ancora
trovato giusta attuazione e che basava la tutela pensionistica su di
una solidarietà ristretta ai datori e ai prestatori, manteneva fermo
un certo rapporto sinallagmatico tra contributi versati e misura della
pensione e sanciva la prescrizione dei contributi dovuti col decorso di
cinque anni dal giorno in cui quest'ultimi si sarebbero dovuti
versare", così non è più nell'attuale contesto normativo che è
sintomatico del riconoscimento della tutela pensionistica come di una
esigenza politica fondamentale che lo Stato ha l'obbligo di realizzare
nel superiore e generale interesse della collettività organizzata in
Repubblica fondata sul lavoro. Costituiscono inequivoci sintomi di
tale nuovo assetto l'istituzione del fondo sociale a completo carico
dello Stato, l'introduzione del principio di automaticità delle
prestazioni nel limite del termine di prescrizione dei contributi, il
nuovo sistema di calcolo delle pensioni, "non più fondato sull'entità
dei contributi versati, bensì sulla retribuzione pensionabile" ex art.
5, commi primo e sesto, D.P.R. 24 aprile 1968, n. 488, d.m. 5 febbraio
1969 e artt. 26 e 27, comma terzo, legge 3 giugno 1975, n. 160, onde
"la certezza che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di retribuzione
una data smonta di danaro giuoca solo ai fini del calcolo dei periodi
contributivi da riscattare, per cui a questi scopi può anche essere
sufficiente far ricorso, in assenza di una precisa determinazione della
retribuzione percepita, ai trattamenti medi corrisposti, all'epoca
dell'omissione contributiva, ai lavoratori della stessa categoria e
qualifica del prestatore interessato al riscatto dei periodi non
coperti dalla contribuzione previdenziale ".
Viene infine prospettata anche la violazione dell'art. 38, secondo
comma, Cost., impedendo la norma denunziata la realizzazione di
un'"adeguata" tutela pensionistica.
6. - Nei vari atti di costituzione l'INPS, sulla scorta della
premessa che "il legislatore, quando emana una qualche disposizione, si
pone in una posizione teorica che presuppone una posizione giuridica
pregressa di normalità", nega che sussista alcuna violazione dell'art.
3 Cost., sostenendo che datore di lavoro e lavoratore versano in
situazioni di perfetta parità. Se, invero, il primo dovrebbe disporre
dei libri paga e matricola regolarmente vidimati, il secondo dovrebbe
aver conservato le corrispondenti buste o fogli - paga, o ricevute del
datore di lavoro, o note di rimborso, o altri validi equipollenti;
talché, se il lavoratore, per sua negligenza, non abbia mai preteso
siffatta documentazione, ovvero l'abbia smarrita o distrutta, la
disparità di trattamento dipenderebbe da circostanze contingenti di
carattere soggettivo e non già da una previsione normativa.
In ordine all'addotta violazione dell'art. 24 Cost., in alcune
memorie si assume che le limitazioni probatorie poste dalla norma
denunciata concernono solo il procedimento in sede amministrativa, non
applicandosi la disposizione - che fa parte di una legislazione
speciale - oltre i casi e i tempi da essa considerati (art. 14 disp.
sulla legge in generale); talché in sede giudiziaria - come
riconosciuto, si afferma, anche da talune, sporadiche decisioni di
merito (fra le quali Trib. Trieste, 22 gennaio 1977, Cossutta c. INPS)
- non vi sarebbe alcuna eccezione al normale sistema di assunzione
delle prove che il nuovo rito del lavoro (cfr. art. 421 c.p.c.)
contempla. In altre memorie, invece, si sostiene che se la facoltà di
superare una preclusione derivante dalla maturazione di un termine di
decadenza non fosse vincolata ad un dato probatorio documentale e
inconfutabile, sarebbe possibile costituire fraudolentemente posizioni
assicurative indebite connesse a rapporti risalenti a decenni addietro;
e ciò "sarebbe in contrasto col vigente sistema di sicurezza sociale,
nel quale l'art. 13 in questione trova razionale giustificazione, ed il
quale si fonda sulla prevedibilità e la raccolta preventiva dei mezzi
finanziari necessari, giusta disposizione dell'art. 38 Cost., per
assicurare risorse adeguate alle future esigenze di vita dei
lavoratori".
Tali considerazioni verrebbero anche, a parere dell'INPS, ad
escludere il contrasto della norma denunciata con l'art. 38 Cost. che
attiene " all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle
esigenze di vita del lavoratore, piuttosto che alle modalità
necessarie a conseguirli; sicché la Corte costituzionale in numerose
decisioni ha ritenuto legittime le regole con cui, nel rispetto di
altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati
diritti oppure di questi viene disciplinato l'esercizio (sent. nn. 10
del 1970, 80 del 1971, 33 del 1974)".
Quanto all'addotta violazione dell'art. 36 Cost., sotto il profilo
prospettato dal Tribunale di Torino, si afferma che mentre ben può
farsi ricorso al contratto collettivo ai fini della determinazione del
parametro retributivo sul quale calcolare l'ammontare della riserva
matematica, quando invece il rapporto di lavoro non sia riferibile ad
alcun contratto collettivo di categoria, appare inevitabile e, quindi,
costituzionalmente legittimo, l'onere della richiesta prova
documentale.
7. - L'Avvocatura generale dello Stato ha svolto in alti di
intervento, argomentazioni analoghe a quelle addotte dall'INPS,
ribadendo in particolare, quanto all'addotta violazione dell'art. 3,
che "dati analoghi a quelli contenuti nelle buste e nei prospetti paga,
sia pure più sintetici, almeno per quanto concerne la retribuzione,
devono essere iscritti nel libretto di lavoro, la cui istituzione
risale alla legge 10 gennaio 1935, n. 112 e la cui funzione è appunto
quella di costituire un documento probante del curriculum lavorativo di
ciascun prestatore di lavoro"; sicché imputet sibi chi non è stato
tanto diligente da chiedere e conservare la documentazione del caso;
quanto al prospettato contrasto della norma impugnata con l'art. 24
Cost. che la disposizione di cui all'art. 131. cit., lungi dal
frapporre ostacoli all'esercizio del diritto riconosciuto al
lavoratore, prevede solo un modesto onere probatorio che si giustifica
in funzione della esigenza di evitare la creazione di situazioni
fittizie a tutela degli oneri rilevantissimi assunti dallo Stato in
materia di previdenza; quanto all'asserita violazione dell'art. 38
Cost. che proprio per la più efficiente tutela del diritto garantito
dalla norma costituzionale "il legislatore si è preoccupato di
ricorrere ad alcune cautele usando della sua discrezionalità in una
maniera che appare del tutto razionale e perciò non tale da meritare
censure"; quanto all'addotto contrasto con l'art. 36 Cost., che il
richiamo non è pertinente, giacché la norma concerne la retribuzione
in costanza di rapporto di lavoro e non determina alcun riflesso circa
i criteri stabiliti dal legislatore per provare un rapporto di lavoro
pregresso.
8. - Narizzano Umberto ha infine ulteriormente illustrato, con
memoria, le argomentazioni già svolte in atto di intervento,
contestando in particolare le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e
dell'INPS. Considerato in diritto :
1) La questione sottoposta al giudizio di questa Corte è se sia
conforme a Costituzione l'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1338, nella parte in cui preclude al lavoratore, secondo la
prevalente interpretazione giurisprudenziale, di provare con mezzi
diversi da documenti di data certa il pregresso rapporto di lavoro, la
sua durata e retribuzione, al fine di ottenere la costituzione di una
rendita vitalizia.
I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'indicata norma, già
espressi in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Arezzo
(r.o. n. 149/1978), che per primo ha sollevato la questione, e fatti
propri, sia dal Pretore di Padova (r.o. 989/1979), che per suo conto
invoca gli artt. 38 e 24 Cost., sia dal Pretore di Torino (r.o.
599/1981), il quale si richiama anche all'art. 38 Cost., sono con
particolare ampiezza argomentati dal Tribunale di Torino in grado
d'appello (r.o. 827/1980), che agli indicati parametri aggiunge anche
l'art. 36, primo comma, specificando che l'art. 3 Cost. sarebbe
violato, non solo nella prima parte, ma anche nel capoverso, l'art. 24,
sia nel primo, che nel secondo comma, e l'art. 38, tanto nel secondo,
quanto nel quarto comma. Risultando però sostanzialmente identiche, e
la questione sollevata, e la disciplina denunciata, i giudizi di cui
alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi congiuntamente.
2) La legge in cui è contenuta la norma impugnala ha per oggetto,
come testualmente risulta dal suo titolo, "disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". Essa
concorre, quindi, a comporre il vigente sistema previdenziale, di cui
giova delineare, sia pur sinteticamente, oltre che i tratti essenziali,
quegli aspetti e relativi svolgimenti, che appaiono utili ai fini
dell'inquadramento della questione nella sua propria cornice normativa
e, quindi, ai fini del decidere.
Nel nostro ordinamento, la tutela previdenziale del prestatore
d'opera si realizza mediante il versamento, a cura del datore di
lavoro, ad apposito ente - Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS) - di contributi di assicurazione obbligatoria, da cui nasce
l'obbligazione, a carico dell'INPS, di erogare al lavoratore una
pensione. Per quanto concerne i contributi, l'art. 55 del regio
decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile
1936, n. 1155), come modificato con l'art. 41, primo comma, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che essi "si prescrivono col
decorso di dieci anni" e che, ove tale prescrizione si sia verificata,
"non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a
regolarizzazione di contributi arretrati". Consapevole, tuttavia, delle
conseguenze che deriverebbero al lavoratore nell'ipotesi del "datore di
lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione
obbligaloria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più
versarli per sopravvenuta prescrizione" (art. 13, primo comma, l. n.
1338 del 1962), il legislatore ha determinato di porvi rimedio,
disponendo che il datore di lavoro può chiedere all'INPS di costituire
a favore del lavoratore una rendita vitalizia riversibile pari alla
pensione o quota di pensione spettante (art. 13 cit., quarto comma), e
che il "lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro" la
costituzione della suddetta rendita, "può egli stesso sostituirsi al
datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno" (art. 13
cit., quinto comma). Senonché, le due summenzionate norme prescrivono,
rispettivamente, che al suddetto scopo il datore di lavoro è tenuto ad
esibire all'INPS "documenti di data certa", ed il lavoratore è tenuto
a fornire "le prove" del rapporto di lavoro, della sua durata e della
corrispondente retribuzione (oltre che a versare la riserva
matematica). E poiché il quinto comma fa rinvio al quarto, ritengono
anche i giudici a quibus che "le prove" richieste al lavoratore non
possono non consistere nei "documenti di data certa" richiesti al
datore di lavoro.
3) Nasce così il problema della documentazione, in ordine al quale
occorre distinguere - servendo tale distinzione a circoscrivere il
thema decidendum - quattro stagioni normative:
a) la prima è quella anteriore al 1935: il regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3184 ed il relativo regolamento (regio decreto 28
agosto 1924, n. 1422) avevano istituito per il lavoratore una "tessera"
personale su cui si apponevano le prescritte marche, ma era pur sempre
operante l'art. 129 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(R.D. 1931, n. 773), che prevedeva il rilascio, agli operai ed ai
domestici, di un libretto da parte dell'autorità locale di pubblica
sicurezza;
b) la seconda, instaurata con la legge 10 gennaio 1935, n. 112,
disponeva: che ogni lavoratore doveva essere fornito di un "libretto di
lavoro" (art. 1, primo comma), conforme al modello approvato dal
Ministero "delle corporazioni" (art. 2, primo comma), su cui andavano
indicati, oltre che i dati relativi alla ditta ed al lavoratore, anche
la qualifica professionale di questo, i suoi passaggi di categoria,
l'ammontare della retribuzione, il numero della tessera d'assicurazione
contro l'invalidità e la vecchiaia, etc. (art. 3); che tale libretto,
del quale il lavoratore aveva "diritto di prendere visione in qualunque
momento" (art. 7, primo comma), e sul quale l'ufficio di collocamento
era tenuto ad apporre il suo timbro al - l'atto dell'iscrizione nei
relativi elenchi (art. 8, cpv.), rimaneva, sì, depositato presso il
datore di lavoro, ma doveva essere consegnato al lavoratore alla
cessazione del rapporto (art. 6, primo e ultimo comma); che, nel caso
in cui il libretto si fosse smarrito, deteriorato o esaurito, veniva
rilasciato un duplicato o nuovo libretto, contenente le "notizie
fornite dagli uffici di collocamento, in base agli elementi esistenti
in atti o comunicati dall'ispettorato corporativo, in relazione agli
accertamenti da questo eseguiti" (art. 9);
c) alla sopra descritta disciplina ha fatto seguito quella
introdotta con la legge 30 aprile 1969, n. 153 ("revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"). A
norma dell'art. 38 di tale legge - e precisamente, dei commi secondo e
terzo, poi espressamente abrogati dall'art. 4, ultimo comma, del
decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto
1978, n. 467 - il datore di lavoro era "obbligato, entro il 31 marzo di
ogni anno" e, "comunque..." alla fine del rapporto di lavoro", "a
consegnare al lavoratore un estratto - conto contenente l'indicazione
della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno
precedente all'INPS", ed a norma dell'art. 42, primo comma, aveva
"l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la
durata di dieci anni...";
d) infine, col già menzionato decreto legge n. 352 del 1978 è
stato introdotto il regime normativo attualmente in vigore: a sensi
dell'art. 4, primo, secondo e quarto comma, il datore di lavoro "è
obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'INPS la
denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente" ed "a
consegnare al lavoratore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia
delle denunce", mentre a sua volta l'INPS è tenuto " ad inviare a
ciascun lavoratore" un estratto - conto contenente l'indicazione della
retribuzione denuciata dal datore di lavoro".
4) La Corte di Cassazione pronunciandosi sull'istituto della
costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962,
ha ripetutamente statuito che, ove venga richiesta l'applicazione di
tale norma - non importa se dal datore di lavoro o dal lavoratore -,
non è ammissibile in giudizio prova diversa da quella documentale di
data certa, giacché solo questa garantisce l'effettiva esistenza e
durata del rapporto di lavoro, per cui non è surrogabile con altre
fonti probatorie. Ha ulteriormente affermato che, conseguentemente, è
precluso al giudice di ammettere prove generiche, chiarendo che l'art.
421, secondo comma, c.p.c. - secondo cui il giudice "può altresì
disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di
prova" -, in quanto vale esclusivamente a superare i limiti stabiliti
dal codice civile in via generale, non è applicabile a casi
determinati e specifici, qual è appunto quello di cui al denunciato
art. 13. Nello stesso senso risultano prevalentemente orientati i
giudici di merito. E per quanto riguarda la ragione giustificativa
dell'inammissibilità della prova testimoniale, del giuramento
suppletorio, di altri mezzi equipollenti in luogo della documentazione
di data certa, essa viene individuata nella preoccupazione e
nell'intendimento del legislatore di impedire eventuali manovre
fraudolente anche da parte del datore di lavoro e collusioni fra questo
ed il lavoratore.
Nonostante la netta prevalenza del rigoroso indirizzo
interpretativo sopra ricordato, non si può tuttavia parlare di diritto
vivente, benché proprio di "norma vivente" parli il Tribunale di
Torino. A parte, infatti, una, peraltro esigua, giurisprudenza
pretorile che ha ammesso la prova testimoniale - tra cui la pronuncia
sub judice dinanzi al Tribunale di Torino e di cui all'ordinanza in
epigrafe (r.o. 827/1980) -, vi osta una recente sentenza della stessa
Corte di Cassazione (sez. lavoro, 7 marzo 1980, n. 1537), la quale,
reputando che l'onere della prova con documento di data certa debba
intendersi riferito al procedimento amministrativo, ritiene che,
viceversa, in sede giudiziale non "si ravvisa la ragione che abbia
potuto determinare il legislatore a porre dei limiti alla formazione
del convincimento del giudice". Trattasi senza dubbio di una pronuncia
isolata - e contraddetta dalle altre successive -, che tuttavia ha
interrotto il corso della giurisprudenza della Cassazione, mostrando
come in definitiva la denunciata norma non sia assolutamente
insuscettibile di una interpretazione più duttile. E non si può
ignorare che, anteriormente a tale sentenza della Corte di Cassazione,
in una decisione del Consiglio di Stato (IV, 19 novembre 1974, n. 858),
si affermava, sia pure nei confronti di una pubblica amministrazione,
essere "naturale", in caso di mancato versamento di contributi, "che
l'accertamento di questo fatto - ove colui che assume di voler
esercitare il diritto previsto dall'art. 13 della legge del 1962 non
riesca ad ottenere altrimenti quella prova - possa scaturire da una
pronuncia giudiziale".
5) Ciò premesso, la questione sollevata dal Pretore di Padova con
l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 (r.o. 989/1979), dev'essere
dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.
Si apprende dalla stessa ordinanza che la ricorrente, Vettore
Jolanda, aveva "presentato domanda volta a ottenere la pensione di
vecchiaia" e che, al fine dell'accoglimento della suddetta domanda,
chiedeva, ai sensi dell'art. 13, l'autorizzazione al versamento dei
contributi obbligatori, che asseriva essere stato omesso dal datore di
lavoro, presso il quale essa aveva prestato la sua opera di sarta nel
periodo 3 maggio 1929 - 31 ottobre 1931. Si apprende altresì che il
giudice a quo, dopo avere dato atto che "la Vettore non può essere,
allo stato, ritenuta titolare della pensione di vecchiaia neppure se
viene computato il periodo" di omissione contributiva denunciato,
afferma tuttavia che il versamento " potrebbe conferire il diritto - se
il rapporto di lavoro fosse risultato accertato - alla prosecuzione
dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1432". Di conseguenza, la limitazione dei mezzi di
prova del pregresso rapporto di lavoro, introdotta dal menzionato art.
13, "finisce col ledere ingiustificatamente" il diritto alla
prosecuzione volontaria e, quindi, al conseguimento della pensione di
vecchiaia - cioè, ancora, ad "una delle prestazioni migliorativa della
pensione sociale" -, nonostante che, in base all'art. 38 Cost., tale
diritto spetti anche ad un cittadino che abbia già quello di ottenere
la pensione sociale.
Ora - a parte la non pertinenza alla suddescritta fattispecie
dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 13, che riguarda il
datore di lavoro e che viene egualmente denunciato nel solo
dispositivo, senza trovare alcun riscontro nella motivazione - si deve
constatare l'inapplicabilità alla prosecuzione volontaria dell'art. 13
legge n. 1338 del 1962, il quale prevede esclusivamente la costituzione
di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica.
La questione risulta pertanto priva di rilevanza.
6) In conseguenza della testé dichiarata inammissibilità della
questione sollevata dal Pretore di Padova, la questione sulla quale
questa Corte deve pronunciarsi risulta interessata esclusivamente ai
regimi nominativi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo
3). Le lamentate omissioni contributive che hanno occasionato la
questione in esame si sarebbero, infatti, verificate in periodi
corrispondenti ai due suddetti regimi normativi: dal 1 settembre 1945
al 31 maggio 1948 (ordinanza del Pretore di Arezzo), dal 6 settembre
1949 al 16 settembre 1974 (ordinanza del Tribunale di Torino), dal 1
gennaio 1961 al 30 giugno 1970 (ordinanza del Pretore di Torino). I
sistemi previdenziali da tener presenti sono, quindi, quelli governati
dalla legge n. 112 del 1935 e dalla legge n. 153 del 1969 durati sino
all'entrata in vigore del decreto legge n. 352 del 1978, i quali
prescrivevano, rispettivamente. il libretto di lavoro e l'estratto -
conto.
7) In tutte le ordinanze in epigrafe, che pure si richiamano ad una
varietà di parametri costituzionali, è l'art. 24 che viene
unanimemente invocato. Non senza ragione il riferimento al relativo
principio risulta concorde ed univoco. Sarebbe la violazione del
diritto di difesa, infatti, a comportare di riflesso le altre
illegittimità. Ciò emerge dalla prospettazione dei motivi a sostegno
delle censure, che per lo più s'intrecciano tutte attorno all'art. 24
Cost. - sovente in stretta combinazione con l'art. 3 Cost. - tra loro
in un continuo ritorno tematico, e viene espressamente affermato dal
Tribunale di Torino, quando dall'asserita violazione del suddetto
principio costituzionale fa discendere "una ulteriore violazione
dell'art. 3, primo comma, Cost. ". Ne consegue che, in ordine logico,
l'esame della questione in riferimento all'art. 24 Cost. è preliminare
rispetto a quello delle censure formulate in riferimento ad altri
principi.
8) L'art. 13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962 contrasterebbe,
nella parte impugnata, con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.,
perché la gravosità dell'onere probatorio che accolla al lavoratore
renderebbe impossibile l'esercizio in giudizio del diritto alla
costituzione della rendita vitalizia e, quindi, vanificherebbe il
diritto del lavoratore. E questa l'affermazione di carattere generale,
in cui concordano tutti i giudici a quibus: secondo il Pretore di
Arezzo, infatti, la norma "frappone ostacoli pressoché insormontabili
all'esercizio del diritto"; il Tribunale di Torino parla di "
grandissime difficoltà"; per il Pretore di Torino, infine, il
risultato della limitazione dei mezzi di prova è stato quello di aver
"privato nella pratica di effettività il diritto". Ma è
un'affermazione, che richiede più di una precisazione chiarificatrice.
Nell'ordinanza del Tribunale di Torino è ripetutamente evidenziata
"la pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in sede
giudiziaria" il diritto in parola, soggiungendosi che le "condizioni
probatorie (sono) talmente onerose da rendere l'applicazione stessa
praticamente impossibile se non addirittura giuridicamente
impossibile", giacché " la norma in questione richiede che in
precedenza (10 anni prima e oltre) lo stesso lavoratore abbia assolto
ad oneri di diligenza che appaiono eccessivamente gravosi sì da
risultare praticamente irrealizzabili".
La prospettazione è piuttosto ambigua sul punto, sembrando voler
dare autonomo rilievo all'impossibilità "pratica". Ma allora non può
non osservarsi al riguardo che, poiché i regimi normativi cui
corrispondono le assente omissioni contributive conoscevano, come si è
più sopra visto, il rilascio, quanto meno, del libretto di lavoro e
dell'estratto - conto, l'insistito richiamo alla impossibilità
"pratica" - riecheggiato dal Pretore di Torino - ed all'ostacolo
insormontabile per il lavoratore di sostenere in giudizio le sue
ragioni si risolve in una doglianza, che, a ben guardare, appare
rivolta, non tanto contro la norma impugnata, quanto, e prima ancora,
contro l'ordinamento che non soccorre chi non sia stato vigilante
nell'assicurare la tutela dei propri diritti. È così che si offre
alle difese dell'INPS e dello Stato l'opportunità di obiettare che chi
abbia omesso di chiedere, o abbia smarrito, la documentazione del caso
deve addebitare l'impossibilità "pratica" successivamente verificatasi
alla propria negligenza, cioè a circostanze di carattere personale,
non già ad una previsione normativa, la quale soltanto può essere
presa in considerazione da questa Corte.
9) Senonché, a sostegno del loro assunto, sia il Pretore di
Arezzo, sia il Tribunale di Torino, si riportano ai sistemi
previdenziali all'epoca vigenti - rispetto a cui, quindi, la dedotta
impossibilità "pratica" sarebbe conseguenziale -, ponendo in risalto
gli inconvenienti che essi presentavano. Asseriscono entrambi che in
materia documenti di data certa sarebbero solo i libri - paga ed i
libri - matricola, purché obbligatori e vidimati annualmente, i quali,
però, sono tenuti dal datore di lavoro, presso il quale - aggiunge il
Tribunale di Torino - va depositato, in costanza di rapporto, lo stesso
libretto di lavoro. Ma non può non rilevarsi che appaiono,
contraddittoria l'asserzione dell'uno, dubitativa quella dell'altro. Il
Pretore di Arezzo, infatti, subito dopo afferma, invece, che il
libretto di lavoro (al pari dell'attestato dell'ufficio di
collocamento) è idoneo a dimostrare l'esistenza e la durata del
rapporto, ma non anche la misura della retribuzione; per il Tribunale
di Torino, trattandosi pur sempre di datori di lavoro privati, neppure
i suddetti libri sarebbero documenti di data certa. E quest'ultimo
giudice lamenta ancora: che il lavoratore non ha mai avuto il diritto
di controllare nei suddetti libri l'effettivo versamento dei contributi
e la loro esattezza; che tale verifica non gli è consentita neppure
sulla base degli estratti - conto; che il libretto di lavoro non
sarebbe obbligatorio.
A parte le considerazioni di carattere generale che appresso si
faranno sull'asserita impossibilità, è intanto agevole avvedersi che
non tutte le affermazioni sopra riassunte trovano convalida nei dati
normativi disciplinanti la materia e che alcune appaiono addirittura
ininfluenti. A tacer d'altro, l'obbligatorietà del libretto di lavoro
e dell'estratto - conto, dell'indicazione, in questo, della
retribuzione, nonché dei relativi importi versati all'INPS e, in
quello, della qualifica professionale, dell'ammontare della
retribuzione, delle date di assunzione e cessazione dal lavoro, etc.,
come il diritto del lavoratore di prendere visione del libretto in ogni
momento, risultano, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza de
qua, lestualmente disposti nei regimi normativi, di cui al precedente
paragrafo 3, lettere b) e c). E, una volta negato - ma dal solo
Tribunale di Torino, giacché il Pretore di Arezzo, pur
contraddicendosi, come si è già rilevato, riconosce, invece, che il
lavoratore "con il libretto di lavoro o attestato dell'ufficio di
collocamento può dimostrare l'esistenza e la durata del rapporto" -
qualsiasi valore probatorio a qualsiasi documento previsto in quei
sistemi previdenziali, è ininfluente che il libretto di lavoro dovesse
rimanere depositato presso il datore di lavoro o che il lavoratore
potesse, o meno, controllare libri - paga, libri - matricola ed
estratto - conto. Il vero è che il ragionamento è costruito tutto
sulla rilevata impossibilità ed a questa costantemente ricondotto,
tenendo presente l'art. 2704 c.c. ed il modello di scrittura privata
che collimi con qualcuna delle ipotesi descritte nel primo comma del
citato articolo. A ben guardare, le varie censure ed i vari profili
sono finalizzati alla dimostrazione dell'impossibilità, per il
lavoratore, di fornire un documento che corrisponda a quel modello e,
quindi, della non ragionevolezza che all'istituto deriverebbe dalla
limitazione del diritto di difesa, conseguente al divieto di dare
ingresso a prove generiche.
10) Nel giudizio previdenziale ordinario il giudice può,
d'ufficio, ammettere qualsiasi mezzo di prova, " anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio".
Così dispone l'art. 421, secondo comma, c.p.c. nel testo novellato
con la legge 11 agosto 1973, n. 533, che perciò è lex posterior
rispetto all'opposta statuizione contenuta nell'impugnata norma del
1962.
La Corte di Cassazione, ravvisando nella disciplina del codice di
rito la regola generale, ed in quella dell'istituto della costituzione
di una rendita vitalizia un'eccezione, ha affermato che questa è
fondata su una precisa ratio - l'intervento di impedire manovre
fraudolente - e che perciò, benché anteriore, non è stata travolta
dalla regola generale, benché successiva. Ma - osserva in contrario il
Pretore di Torino - tale deroga ai principi generali vigenti per il
processo previdenziale risulta non ragionevole, quando si consideri
che, in conseguenza della " volontà di evitare collusioni Ira ex
datore ed ex dipendente", "il diritto che pure in astratto la legge
riconosce al lavoratore" rimane praticamente privo di "effettività". E
nel caso di specie - soggiunge lo stesso giudice, appellandosi alla
giurisprudenza di questa Corte - se si preclude alla parte di esibire
mezzi di prova, le si nega o limita il potere processuale di
rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli. Tanto
vero che lo stesso legislatore "in un momento storico successivo ha
modificato i principi che reggono il giudizio previdenziale",
facoltizzando il giudice, col menzionato art. 421 c.p.c., ad ammettere
d'ufficio qualsiasi mezzo di prova.
Al fondo del problema sollevato dall'ordinanza de qua - se possa
ritenersi ragionevole il divieto per il giudice di ammettere, in un
giudizio avente per oggetto omissioni contributive prescritte,
qualsiasi mezzo di prova - è pur sempre ravvisabile l'impossibilità
già riscontrata nelle altre ordinanze, non altro significando
l'affermazione che, conseguentemente, la norma risulta priva di "
effettività". E dalla soluzione in senso positivo o negativo del
quesito dipende la esattezza, o meno, della giurisprudenza della Corte
di Cassazione, che ha negato l'efficacia abrogativa dell'art. 421,
secondo comma, c.p.c., come novellato nel 1973, nei confronti dell'art.
13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962.
11) Al principio di ragionevolezza, chiamato in causa dal Pretore
di Torino a riguardo dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., fanno
riferimento anche gli altri due giudici a quibus, i quali denunciano la
congiunta violazione degli artt. 24 e 3 Cost., al quale ultimo, del
resto, si richiama pure il Pretore di Torino, con implicito rinvio agli
argomenti svolti in ordine all'art. 24 Cost.
"L'equiparazione del datore di lavoro e del dipendente" - si legge
nell'ordinanza del Pretore di Arezzo - "non è ragionevole, in quanto
obbliga il secondo ad un onere probatorio di intensità ben maggiore
rispetto al primo". A sua volta, il Tribunale di Torino denunzia
l'irrazionalità dell'impugnata norma, non solo perché "equipara
irrazionalmente e disciplina in modo eguale situazioni radicalmente
diverse", quali sarebbero l'accertamento in sede amministrativa e
quello in sede giudiziaria, ma anche perché stabilisce una
"irrazionale diversità di trattamento tra i modi in cui i lavoratori
possono in genere far valere i loro diritti... ed il modo in cui...
"possono far valere..." il diritto alla rendita vitalizia sancito
dall'art. 13 legge cit.". E la conseguenza che ne trae il suddetto
giudice è ancora e sempre la stessa: l'impossibilità che la norma
impugnata possa " trovare applicazione a cura del lavoratore ed in sede
giudiziaria", in quanto richiede ai lavoratori "una prova documentale
di data certa" che essi, a causa di condizioni soggettive ed oggettive
non certo loro imputabili, non sono assolutamente (e, si potrebbe dire,
per definizione) in grado di fornire".
12) Ora, rinviando al seguito ogni considerazione in tema di
documenti di data certa, non sembra a questa Corte che l'istituto della
costituzione di rendita vitalizia, quale disciplinato dall'art. 13,
quinto comma, legge n. 1338 del 1962, possa dirsi privo di
ragionevolezza, se esaminato alla stregua del sistema nella sua
complessa realtà, e non solo in riferimento alle richiamate norme
costituzionali, sia pure valutandole, come auspica l'ordinanza del
Tribunale di Torino, nella loro "reciproca integrazione" e "
coordinamento".
La norma impugnata rappresenta il superamento della prescrizione
dei contributi assicurativi, stabilita in cinque anni dall'art. 55
della legge n. 112 del 1935 ed elevata a dieci anni dall'art. 41 della
legge n. 153 del 1969. Trattasi, dunque, di una norma di favore,
equipollente in sostanza ad una rimessione in termini - e non rileva il
quesito se per caso non si configuri più propriamente una decadenza -,
che pertanto costituisce un istituto a sé, il quale perderebbe la sua
specificità e verrebbe ricondotto nel sistema generale, ove
l'interprete facesse applicazione a suo riguardo delle regole comuni di
questo, anziché delle regole eccezionali proprie di quello. Il
legislatore ha inteso favorire i lavoratori aventi diritto di
accensione della rendita, presumendone piuttosto limitato il numero, ed
impedire, nello stesso tempo, che del beneficio potesse avvalersi anche
la ben più ampia categoria dei non aventi diritto. In vista di questo
scopo, che è quello di evitare che germoglino posizioni assicurative
fittizie, non potrebbe seriamente dirsi che sia priva di fondamento e,
quindi, arbitraria la diffidenza del legislatore nei confronti delle
prove testimoniali, degli atti di notorietà, etc., cui, né
infondatamente, né arbitrariamente, stante la natura eccezionale
dell'istituto, dispone non doversi riconoscere efficacia probatoria
autonoma dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La
considerazione è ancor più valida nei casi in cui le omissioni
contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo,
che, secondo la comune esperienza giudiziaria, possono attingere, ed
anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di
molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte
scomparse. E non occorre dire che la limitazione in materia di
disponibilità dei mezzi di prova, la quale deriva dalla non
ingiustificata diffidenza di cui sopra, contenendo l'onere a carico
dell'ente previdenziale, in definitiva tutela un patrimonio pubblico.
Da ultimo, ancor meno potrebbe la norma impugnata essere ritenuta priva
di ragionevolezza nel sistema attuale, nel quale, a sensi dell'art. 1
della legge n. 153 del 1969, lo Stato ha assunto "a suo completo
carico l'onere della pensione sociale".
13) L'impossibilità di applicazione dell'art. 13, quinto comma,
della legge n. 1338 del 1962 - indipendentemente da quanto si è detto
sul denunciato vizio di non ragionevolezza che inficierebbe il sistema
- risulta, in fondo, il motivo conduttore di tutto il ragionamento, che
sorregge e lega tra loro le varie censure. È, infatti, ancora e sempre
la "pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in giudizio"
l'istituto della rendita vitalizia" - afferma il Tribunale di Torino -
che " comporta inoltre specifica violazione dell'art. 38, secondo e
quarto comma, Cost.", e perciò non solo degli artt. 24 e 3 Cost.
Una norma assolutamente inapplicabile è, tuttavia, congettura
implausibile, giacché una proposizione vuota di contenuto normativo
sarà, semmai, una norma apparente, se fosse immaginabile che per
disavvertenza del legislatore sia stata approvata e per negligenza
degli interessati, diretti ed indiretti, riesca a durare incontestata
da oltre un ventennio. Senonché, il giudizio di ragionevolezza
presuppone l'applicabilità delle norme, e conseguentemente, non
essendo pensabile nella specie che il legislatore abbia riconosciuto al
lavoratore in astratto il diritto di accensione della rendita vitalizia
e - addirittura contestualmente - glielo abbia disconosciuto in
concreto, non può chiedersi al giudice delle leggi una pronuncia
caducatoria per l'asserita non operatività della relativa norma. Il
giudice del merito non può sottrarsi al compito, ineludibile nel
nostro ordinamento, di applicare la norma secondo quell'interpretazione
che le consenta di concretamente e meglio realizzare lo scopo
perseguito dal legislatore.
14) Il problema, dunque, va risolto in via ermeneutica, e pertanto,
non già eliminando dal mondo dei valori giuridici la norma che non
irragionevolmente ha disposto, per un istituto speciale, speciali
limiti probatori, bensì interpretandola. Se così è, non può dirsi
che giovi alla soluzione limitarsi ad addurre gli inconvenienti che la
disciplina delle prove rivela, quando il lavoratore abbia interesse,
come nei casi sub judice, all'accertamento delle date relative al suo
rapporto di lavoro. E proprio inconvenienti si limita ad addurre il
Tribunale di Torino, quando, non solo afferma esattamente che
l'avvenuta prestazione del lavoro è un fatto non negoziale, che la
legge civile non richiede per il contratto di lavoro la forma scritta
neppure ad probationem, e che la legge fiscale non prescrive la
registrazione a termine fisso del contratto di lavoro scritto, né la
denuncia del contratto di lavoro verbale, ma aggiunge altresì che non
si addicono alla fattispecie non negoziale in parola quelle previsioni
(morte sopravvenuta, impossibilità di sottoscrivere un eventuale
documento che rechi i dati richiesti, etc.), alle quali soltanto l'art.
2704 c.c. riconosce idoneità a conferire data certa ad una scrittura
privata non autenticata.
Si deve tuttavia osservare al riguardo che il richiamo al predetto
art. 2704 c.c., in sé corretto, appare tuttavia circoscritto
esclusivamente al primo comma. L'art. 2704 c.c., invece, si ripartisce
in tre distinti commi, riguardanti tre distinte ipotesi: che si tratti
di scrittura privata consistente nelle dichiarazioni delle parti (primo
comma); che si tratti di scrittura privata consistente in una
dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata (secondo
comma); che si tratti di una scrittura privata consistente in una
"quietanza" (terzo comma). Prescindendo dal secondo comma, il quale
attiene alle dichiarazioni rivolte alla generalità, appare evidente la
netta contrapposizione, meglio che distinzione, fra il primo ed il
terzo comma, di cui quello disciplina l'ipotesi di dichiarazioni di
volontà delle parti, mentre questo disciplina l'ipotesi di
dichiarazioni di scienza, alla cui categoria appartengono appunto le
"quietanze". Dalla precisazione di cui sopra si deduce anzitutto - in
coerenza del resto col riconoscimento, da parte dello stesso giudice a
quo, della natura di fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del
lavoro - che, per dare operatività alla norma impugnata, non può
chiedersi sussidio al primo comma dell'art. 2704 c.c. Ma è possibile
dedurne altresì, in relazione all'esigenza di logicità
dell'ordinamento giuridico, che nei giudizi ex art. 13, quinto comma,
della legge n. 1338 del 1962, purché sia incontestata l'autenticità
del documento e si tratti solo di accertare la sua data, "il giudice,
tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di
prova", come previsto dal terzo comma del menzionato art. 2704 c.c. E,
stante l'imprescindibilità del documento e della sua incontestata
genuinità, non può non ritenersi escluso, contrariamente a quanto
opina il Pretore di Torino, il ricorso, sia all'art. 2729 c.c., e
perciò alla presunzione, sia all'art. 2724, n. 1, che riguarda
l'ipotesi di "un principio di prova per iscritto", il quale "faccia
apparire verosimile il fatto allegato". L'esistenza del rapporto di
lavoro, insomma, non deve solo apparire verosimile, ma risultare
documentalmente certa.
Un'attenta lettura delle "istruzioni di servizio n. 11 ", impartite
in materia dallo stesso istituto previdenziale nel 1968 - e tuttora
applicate -, mostra che la conclusione di cui sopra non trova smentita,
bensi implicita conferma, nelle dette istruzioni. Frammiste, infatti,
ivi alle ineccepibili affermazioni che non deve darsi ingresso a
documenti "costituiti allo specifico fine di usufruire della facoltà
concessa dall'art. 13" e che "in nessun caso può considerarsi
documentazione idonea degli elementi del rapporto di lavoro la prova
testimoniale (atti di notorietà ed altre dichiarazioni equipollenti)",
si rinvengono le affermazioni che sono ammissibili non solo
"dichiarazioni, attestazioni, ecc. redatte" anche in epoca successiva"
e "le lettere di assunzione e di licenziamento, i benserviti", bensi
pure "le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga
e matricola" e persino "tutti i documenti che, comunque, abbiano
attinenza con il rapporto di lavoro dichiarato".
15) L'onere probatorio, che il lavoratore, a sensi del quinto comma
dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, - ma anche il datore di lavoro, a
sensi del quarto comma - è tenuto ad assolvere per ottenere la
costituzione della rendita vitalizia, può riguardare: a) la effettiva
esistenza del rapporto di lavoro; b) la durata dello stesso; c)
l'ammontare della retribuzione percepita. Trattasi di "fatti" tra loro
intimamente legati, eppure giuridicamente distinguibili, anche se la
norma di cui al comma quarto sembri prescrivere i "documenti di data
certa" per tutti i "fatti" in parola, mentre il comma quinto non
accenna alla durata. Il "fatto" sub a) attiene fuor di ogni dubbio
all'an - e perciò è il presupposto legittimante l'esercizio del
diritto di accensione della rendita - mentre il "fatto" sub c), a sua
volta, attiene fuor di ogni dubbio al quantum, ed è rapportato al
"fatto" sub b). La rilevanza di tale distinzione appare innegabile,
potendosi sulla sua base affermare che, se i "fatti" di cui sopra sono
giuridicamente distinguibili e distinti, non v'è motivo di applicare
ad essi la medesima disciplina probatoria. In altre parole, una volta
provata documentatamente l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro,
ben può il giudice ammettere mezzi diversi dai documenti di data certa
per raggiungere la prova della durata di esso e dell'ammontare della
retribuzione.
In questo senso - almeno limitatamente al "fatto" sub c) - si
rivela orientato anche l'INPS. Nelle gia menzionate "istruzioni di
servizio", infatti, è dato leggere che, ove "sia stata dimostrata
l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dichiarato, nonché la
qualifica rivestita", ma manchi la "prova documentale dell'ammontare
della retribuzione, le domande ex art. 13 possono essere accolte sulla
base di altri elementi, ugualmente idonei a dimostrare l'importo, come,
ad esempio, le risultanze degli appositi contratti collettivi all'epoca
vigenti, le tabelle degli stipendi fissate nell'ambito aziendale, il
taglio delle marche applicate per periodi immediatamente precedenti o
successivi a quelli oggetto della costituzione di rendita, il taglio
delle marche applicate a favore di lavoratori che, all'epoca prestavano
servizio nella stessa azienda e con la qualifica rivestita da colui che
ha subito l'omissione contributiva e, in ultimo, le dichiarazioni di
responsabilità rese dagli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 5".
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dirsi priva di
fondamento la specifica censura, che il Pretore di Arezzo ed il
Tribunale di Torino formulano anche in ordine alla prova dell'ammontare
della retribuzione, lamentando l'uno che il lavoratore "non può mai
provare documentatamente la misura della retribuzione", e sostenendo
più diffusamente l'altro: che "il lavoratore si trova in grandissima
difficoltà di provare con documenti scritti di data certa, sia il
fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del lavoro, della sua
durata e tanto più della misura della retribuzione"; che "la prova
(anche) della misura della retribuzione può essere data esclusivamente
mediante documenti di data certa"; che è "praticamente impossibile, se
non addirittura impossibile" offrire la prova della retribuzione; che
"la prova scritta con data certa è richiesta per la misura della
retribuzione".
16) Come si è anteriormente rilevato, le censure di cui alle
ordinanze in oggetto sono un intreccio, nel quale gli argomenti dedotti
in riferimento ad un parametro non si lasciano agevolmente sceverare da
quelli dedotti in riferimento ad altri parametri, costituendo gli uni
il reciproco supporto degli altri. Ciò vale soprattutto per quanto
riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., che risulta
denunciata prevalentemente in connessione con l'art. 24 Cost., e di cui
perciò i principali profili sono stati già oggetto di esame. Né
occorre indugiare su quelli residui, che rivelano una ben fragile
consistenza. Quando si lamenta, infatti, - come fanno, tanto il Pretore
di Arezzo, quanto il Tribunale di Torino - che datore di lavoro e
lavoratore debbano fornire le stesse prove (onde la "irrazionalità
dell'eguaglianza di trattamento per le due posizioni diverse"), sembra
sfuggire ai due giudici a quibus che nella specie non è configurabile
disparità di trattamento dal punto di vista sostanziale, nel senso
che, provengano le prove dal datore di lavoro o dal lavoratore,
beneficiario è pur sempre e soltanto quest'ultimo. Ed in quanto alla
pretesa disparità tra dipendenti di piccole imprese, da un lato, e
quelli pubblici o di grosse imprese, dall'altro, - cui conseguirebbe la
violazione anche del capoverso dell'art. 3 Cost., in quanto non
verrebbero rimosse le condizioni oggettive, che indurrebbero i
"lavoratori più deboli" ad accettare il lavoro "nero" -, non può
dirsi corretta la comparazione tra termini non omogenei. Né ha maggior
pregio, da ultimo, l'ulteriore denuncia di violazione dell'art. 3
Cost., cioè di irrazionalità dell'equiparazione tra accertamento in
sede amministrativa ed accertamento in sede giudiziaria, risultando
pienamente giustificata anche in sede giudiziaria la preoccupazione del
legislatore di non far dipendere dalle prove generiche l'accertamento
dell'effettiva esistenza di rapporti di lavoro che possono anche
risalire a periodi piuttosto remoti.
17) L'art. 38 Cost. è invocato dal Pretore di Torino senza alcuna
motivazione, e dal Tribunale della stessa città con motivazione
assolutamente identica a quella offerta a sostegno dell'asserita
violazione del diritto di difesa. In sostanza, dopo avere ricordato
quanto dispone l'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., - cioè, che i
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi
adeguati alle loro esigenze per vecchiaia, invalidità, superstiti, e
che a tali compiti si deve provvedere con organi ed istituti
predisposti o "integrati" dallo Stato - si afferma che l'impugnato art.
13 della legge n. 1338 del 1962, pur mirando ad attuare il menzionato
precetto costituzionale, in realtà pone condizioni tanto onerose, da
rendere impossibile l'applicazione dell'istituto. Valgono pertanto, nei
confronti di questo motivo, gli stessi argomenti in precedenza esposti
a riguardo della censura formulata in riferimento all'art. 24 Cost.
18) La norma impugnata contrasterebbe altresì, secondo il
Tribunale di Torino, con l'art. 36, primo comma, Cost., "nella parte in
cui la prova scritta con data certa è richiesta per la misura della
retribuzione percepita anche quando il lavoratore non assuma di avere
percepito una retribuzione superiore al minimo previsto dalla
contrattazione collettiva" o assuma addirittura di averne percepito una
"inferiore o nessuna retribuzione". La censura, così com'è
formulata, non è di facile intelligenza. Si afferma anzitutto che "in
forza dell'art. 36, primo comma, Cost., le retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi sono applicabili anche ai rapporti di
lavoro le cui parti non aderiscano ai sindacati stipulanti" e si
conclude nel senso che, comunque, "occorre fare riferimento, anche ai
fini dell'istituto di cui all'art. 131. cit., non già alla misura
della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ma a quella
minima di contrattazione collettiva che egli avrebbe avuto diritto a
percepire". Ora, venendo in questione l'ammontare della retribuzione,
valgono anche qui le considerazioni già fatte in proposito al
paragrafo 15.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Padova in riferimento
agli artt. 24 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa il 18
settembre 1979 (r.o. n. 989/1979);
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma,
legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Arezzo in
riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dal Tribunale di Torino in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo
comma, 38, secondo e quarto comma, e 36, primo comma, Cost. e dal
Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con le
ordinanze emesse, rispettivamente, il 31 gennaio 1978 (r.o. 149/1978),
il 22 ottobre 1980 (ro. 827/1980) ed il 27 maggio 1981 (r.o. 599/1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1974.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte