Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2001

Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice

di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti

penali, con ordinanze emesse il 12 gennaio 2000 dal tribunale di

Crotone, il 19 aprile 2000 dal tribunale di Milano, il 23 giugno 2000

dal tribunale di Foggia, il 14 giugno 2000 dal tribunale di Nocera

Inferiore e il 9 ottobre 2000 dal tribunale di Foggia, iscritte

rispettivamente ai nn. 167, 447, 649, 721 e 851 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 17, 35, 45, 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Crotone con ordinanza emessa il 12

gennaio 2000 (r.o. n. 167 del 2000) ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 97, 111, 112 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà di non

rispondere per i soggetti nei cui confronti si procede o si è

proceduto separatamente, che hanno in precedenza reso dichiarazioni

eteroaccusatorie;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con ordinanza

emessa il 19 aprile 2000 (r.o. n. 447 del 2000) e, in riferimento

agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Foggia con due

ordinanze di identico contenuto emesse il 23 giugno e il 9 ottobre

2000(r.o. nn. 649 e 851 del 2000);

che il tribunale di Crotone - premesso che un imputato in

procedimento connesso "già giudicato con sentenza di perdono

giudiziale", citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si è

avvalso della facoltà di non rispondere e che la difesa

dell'imputato non ha prestato consenso alla "formazione della prova

in assenza dicontraddittorio" - rileva che le precedenti

dichiarazioni rese da tale soggetto non sono suscettibili di essere

acquisite con il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 513

cod. proc. pen., attesa la loro assoluta inutilizzabilità

discendente dai principi di cui all'art. 111 Cost., immediatamente

operativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2

della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di

giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25

febbraio 2000, n. 35, che dispone l'immediata applicazione "dei

principi di cui all'art. 111 della Costituzione" ai procedimenti in

corso;

che il tribunale di Milano - premesso che "un imputato in

procedimento connesso già coimputato per i medesimi fatti contestati

agli imputati", chiamato ex art. 210 cod. proc. pen. in dibattimento

per la prima volta nell'aprile 2000, si è avvalso della facoltà di

non rispondere - rileva che "trova applicazione" il nuovo art. 111

della Costituzione e non la disciplina transitoria dettata

dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000;

che il tribunale di Foggia premette, nella prima ordinanza,

che nel corso del dibattimento celebrato in un processo per

concussione alcuni imprenditori, già indagati per corruzione e

sentiti nella qualità di cui al comma 1 della disposizione

censurata, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e nella

seconda che del diritto al silenzio si è avvalso un imputato di

reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nei

cui confronti si stava procedendo separatamente;

che di conseguenza, ad avviso del tribunale, per effetto

dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23

novembre 1999, n. 2, e dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2000,

recante norme per l'attuazione dell'art. 2 della predetta legge

costituzionale, che hanno introdotto regole assolutamente

incompatibili con la disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. dopo la

sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale, le dichiarazioni

in precedenza rese da tali soggetti non possono essere acquisite al

fascicolo per il dibattimento;

che a parere dei giudici a quibus la facoltà di non

rispondere prevista dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. per i

soggetti di cui al comma 1, contrasta in primo luogo con l'art. 111

della Costituzione (terzo e quarto comma);

che tale norma, garantendo il diritto delle parti e, in

particolare, dell'imputato di interrogare le persone che rendono

dichiarazioni accusatorie (r.o. nn. 167, 649 e 851 del 2000),

imporrebbe "un riassetto dei confini tra diritto alla formazione nel

contraddittorio della prova e il diritto al silenzio del dichiarante

erga alios"(r.o. nn. 167, 447, 649 e 851 del 2000), e comporterebbe

che coloro i quali hanno scelto nella fase predibattimentale di

rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di

altri "non possono poi sottrarsi nel dibattimento penale al ruolo di

fonte di prova liberamente assunto in precedenza", avendo tali

dichiarazioni rilevanti riflessi sia in termini di esercizio

dell'azione penale, sia in termini di provvedimenti adottabili prima

del dibattimento (r.o. nn. 649 e 851 del 2000);

che la disciplina censurata sarebbe inoltre in contrasto:

con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto le nuove regole

fissate dall'art. 111 Cost., incidendo sui rapporti tra il diritto di

difesa dell'accusato e il diritto di difesa del dichiarante,

implicano che "alla maggior tutela del primo" deve corrispondere "una

compressione del secondo", e cioè dello spazio del diritto al

silenzio (r.o. n. 167 e 447);

con gli artt. 112 (r.o. nn. 167, 447, 649 e 851 del 2000),

113 e 97 della Costituzione (r.o. n. 167 del 2000), in quanto la

censurata disciplina del diritto al silenzio vanifica l'attuazione di

principi costituzionali di paririlevanza, quali l'indefettibilità

della giurisdizione, l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione

penale, l'inderogabile funzione conoscitiva del processo, il libero

convincimento del giudice (r.o. n. 447 e 649 e 851), condizionando

l'esercizio della giurisdizione "nel suo estrinsecarsi e nel suo buon

andamento" (r.o. n. 167) alla facoltà di non rispondere del soggetto

da esaminare, pur in assenza di reali esigenze di salvaguardia di

suoi interessi costituzionalmente protetti, trattandosi di soggetto

già giudicato (r.o. n. 167) o a tutela del quale comunque soccorrono

le norme che lo garantiscono da autoincriminazioni, ex artt. 63 e 198

cod. proc. pen. (r.o. n. 447, 649 e 851);

con l'art. 3 Cost., per la irragionevole diversità di

disciplina della acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni

eteroaccusatorie a seconda che provengano da un testimone o da uno

dei soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. (r.o. n. 167), e

perché, per effetto di un'opzione affatto arbitraria del

dichiarante, si possonoformare giudicati contrastanti nei confronti

di posizioni processuali del tutto simili (r.o. nn. 649 e 851 del

2000);

che il tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza emessa il

14 giugno 2000 (r.o. n. 721 del 2000) solleva, in riferimento agli

artt. 3 e 111 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 210 cod. proc. pen., censurando tuttavia tale disposizione

non solo nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio

dell'imputato in procedimento connesso che abbia già reso

dichiarazioni nella fase delle indagini, ma anche nella parte in cui

"non prevede che il rifiuto dell'esame, quanto alle dichiarazioni

eteroaccusatorie, sia penalmente sanzionato, al pari del rifiuto

opposto dal testimone";

che il predetto tribunale - premesso che nel corso del

dibattimento, il 7 aprile 2000, erano state acquisite senza il

consenso dei difensori, con "il sistema delle contestazioni previsto

dall'art. 513 c.p.p., come modificato dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 361/1998", le dichiarazioni rese nella fase

investigativa da imputati in procedimento connesso, già giudicati

con rito abbreviato, che avevano rifiutato di sottoporsi all'esame

dibattimentale - rileva che tale acquisizione è da ritenere

"erronea, alla luce delle disposizioni introdotte con legge n. 35 del

25 febbraio 2000, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2

del 7 gennaio 2000, attuativodell'art. 2, legge costituzionale 23

novembre 1999, n. 2", con la conseguenza che le "dichiarazioni

illegittimamente acquisite" sarebbero inutilizzabili ai fini della

decisione;

che l'art. 210 cod. proc. pen., garantendo il diritto al

silenzio all'imputato in procedimento connesso che abbia già reso

dichiarazioni erga alios, sarebbe quindi in contrasto:

con l'art. 111 della Costituzione in quanto, imponendo tale

norma il metodo dialettico ai fini dell'accertamento della verità

materiale e "rendendo esplicita la scelta secondo cui il

contraddittorio tra le parti è da considerarsi come il solo metodo

probatorio idoneo ad eruendam veritatem", non sono compatibili con la

scelta operata dal costituente "regole che limitino la pienezza e

l'effettività del contraddittorio, non giustificate daprincipi a

loro volta di rango o pari valore costituzionale";

con l'art. 3 Cost., in quanto è irragionevole "la

indiscriminata tutela del diritto al silenzio di colui che, avendo

già reso dichiarazioni nel processo che lo riguarda, ha anche

subito, grazie al meccanismo previsto dall'art. 513, una compressione

del proprio diritto di difesa, diritto che non può essere dunque

invocato per garantirne il silenzio nel procedimento connesso";

che nei giudizi relativi alle questioni iscritte nel r.o.

nn. 167, 721 e 851 del 2000 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate

infondate, facendo particolare riferimento ai principi di cui

all'art. 24 Cost.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che

concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone

imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in

precedenza reso dichiarazionieteroaccusatorie, per cui deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è

intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, in particolare modificando gli artt. 64,

197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen.,

che individua le ipotesi in cui lepersone imputate o giudicate in un

procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di

testimone;

che di conseguenza, essendo mutati la norma censurata e il

contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone, al

tribunale di Milano, al tribunale di Foggia e altribunale di Nocera

Inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte